XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1108
Onorevoli Colleghi! - Dalla caduta del muro di Berlino
è aumentato l'impegno internazionale dell'Italia in uno
scenario internazionale profondamente cambiato
dall'annullamento di storici condizionamenti delle relazioni
internazionali tra i membri della comunità internazionale.
Il moltiplicarsi delle crisi regionali e gli obblighi
discendenti in capo al nostro Paese dalla partecipazione
all'ONU, alla NATO, all'OSCE ed alla UEO hanno portato i
militari italiani in ogni parte del mondo, anche se con il
medesimo compito: mantenere o ripristinare la pace o,
comunque, partecipare ad operazioni internazionali di polizia
o di soccorso alle popolazioni coinvolte in episodi di guerra.
L'impegno militare nazionale e quello degli altri
partner si è comunque sempre inserito nel quadro dei
princìpi di solidarietà e di mutua cooperazione tra i popoli
che discendono dai primi articoli della Carta delle
Nazioni.
Per tale ragione l'invio oltre confine di contingenti
militari italiani non deve costituire più un evento
politicamente imprevisto e da disciplinare con il ricorso allo
strumento del decreto-legge, anche per quanto riguarda la
definizione della disciplina di dettaglio della missione. Tali
missioni saranno probabilmente meglio sostenibili dalle Forze
armate italiane in occasione della loro integrale
trasformazione in Forze di professionisti. In ogni caso
occorre approntare da subito uno strumento normativo agile e
semplice, che tuttavia non sottragga al Parlamento il proprio
potere di approvazione, costituzionalmente necessario, in
occasione dell'impiego ordinario e straordinario dello
strumento militare.
Si ricorda in particolare che l'articolo 1, comma 1,
lettera a), della legge n. 25 del 1997, sui vertici
militari, espressamente prevede che il Consiglio dei ministri
adotti le deliberazioni in materia di difesa e di sicurezza;
le sottopone all'esame del Consiglio supremo di difesa di cui
all'articolo 87, nono comma, della Costituzione; sulle
deliberazioni del Consiglio dei ministri interviene poi
l'approvazione del Parlamento.
Pertanto con la presente proposta di legge si intende
consentire al Parlamento di intervenire con la necessaria
approvazione in occasione di ogni nuova missione all'estero:
ciò deve però avvenire non già su ogni profilo della missione,
ma solo su quelli di rilievo prettamente politico
(destinazione, durata, numero di militari impegnati,
autorizzazione finanziaria). La normativa che definisce i
restanti aspetti può quindi essere resa applicabile a tali
missioni con semplici rinvii.
Il decreto-legge potrà così rimanere lo strumento a
disposizione del Governo per individuare la necessaria
autorizzazione legislativa di spesa e dare base di legalità
all'operato dell'Amministrazione militare. Però potrà avere un
contenuto scarno e - quel che è più importante - di mero
rilievo politico, senza volta per volta provvedere in via
d'urgenza a disciplinare i profili attinenti al trattamento
giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo relativi
al personale impiegato in ogni specifica missione, come fino
ad oggi avviene. A quel punto il Governo potrà anche
presentare un disegno di legge, mettendo così le Camere in
grado di rendere simultaneamente l'approvazione politica e
legislativa della partecipazione italiana alla missione.
Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge si
intende pertanto definire una normativa stabile e di
riferimento che consenta di evitare sperequazioni e difformità
di trattamento tra le varie categorie di personale militare
impegnato in missioni di pace all'estero. Data la necessità di
una simile normativa, in linea di principio condivisibile da
tutti i gruppi perché sostanzialmente già approvata in più
occasioni nell'ambito dell'esame di decreti-legge di
autorizzazione all'invio di contingenti di militari italiani
all'estero, se ne raccomanda una rapida approvazione.