XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1108
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Al personale militare italiano impegnato in missioni
internazionali all'estero si applicano le disposizioni di cui
alla presente legge in materia di trattamento giuridico,
economico, previdenziale ed assicurativo, ove più favorevoli
rispetto al trattamento eventualmente in godimento alla data
di entrata in vigore della medesima.
Art. 2.
(Trattamento di missione e assicurativo).
1. Al personale di cui all'articolo 1 è attribuito, in
aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a
carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di
entrata nel territorio o nelle acque territoriali di altro
Stato sovrano o nel relativo spazio aereo e fino alla data di
uscita degli stessi, il trattamento di missione all'estero
previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione,
per tutta la durata del periodo e nella misura intera.
2. Al personale di cui all'articolo 1 si applicano, ai
fini assicurativi, le norme previste dalla legge 18 maggio
1982, n. 301, e successive modificazioni.
3. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dai
commi 1 e 2 continua ad essere attribuito al personale
militare impossibilitato a prestare servizio perché in stato
di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di
prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del
trattamento di pensione e non determina detrazioni di
anzianità.
Art. 3.
(Indennità di impiego operativo
e indennità aggiuntive).
1. Nei confronti del personale di cui all'articolo 1,
facente parte dei reparti impiegati in zone di operazione
ovvero dei reparti o unità individuati, per la specifica
esigenza, dal Capo di stato maggiore della Difesa, l'indennità
di impiego operativo in godimento è elevata, qualora
inferiore, al 160 per cento della indennità base. Le indennità
operative in godimento in misura pari o superiore al 160 per
cento sono incrementate del 20 per cento. E', altresì,
incrementata del 20 per cento l'indennità pensionabile del
personale delle Forze di polizia impiegato nelle predette
zone.
2. Il periodo di servizio prestato dal personale militare
di cui al comma 1, nonché dal personale militare in servizio
per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in zone di
intervento, di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746, è
valutato, ai fini previdenziali, in base a quanto previsto,
per il personale dell'Amministrazione degli affari esteri in
servizio presso residenze particolarmente disagiate,
dall'articolo 23 del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
3. Al personale interforze di cui all'articolo 1
inquadrato in contingenti ed a quello di polizia militare e di
polizia di Stato sono attribuite, in aggiunta al trattamento
economico di cui al comma 1 dell'articolo 2, con decorrenza
dalla data di entrata nel territorio o nelle acque
territoriali di altro Stato sovrano o nel relativo spazio
aereo e fino alla data di uscita dagli stessi, una indennità
di contingente pari all'indennità di impiego operativo di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonché l'indennità di cui
all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ovvero
l'indennità di cui all'articolo 10, quarto comma, della citata
legge n. 78 del 1983, per il personale imbarcato.
4. Al personale che ha prestato servizio in missioni
internazionali, per la maggiorazione percentuale annua
dell'indennità di impiego operativo, determinata dall'articolo
5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 394, si applica il comma 3 dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996,
n. 360.
Art. 4.
(Trattamento giuridico e previdenziale in caso di
invalidità o decesso per causa di servizio).
1. Al personale di cui all'articolo 1, in caso di decesso
per causa di servizio connessa all'espletamento della
missione, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981,
n. 308. In caso di invalidità, per la medesima causa, si
applicano le norme in materia di pensione privilegiata
ordinaria del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
2. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di
invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma
2 dell'articolo 2 della presente legge, nonché con la speciale
elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico
previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308,
e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito
dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive
modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento
vigente.
Art. 5.
(Orario di lavoro).
1. Al personale impiegato nell'ambito dei contingenti in
missioni internazionali non si applicano le disposizioni
vigenti in materia di orario di lavoro e di lavoro
straordinario.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al
personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile
impiegato per l'assolvimento delle attività di cui al medesimo
comma 1, nonché al personale imbarcato ed operante in acque
internazionali o di altro Stato.
Art. 6.
(Passaporto di servizio).
1. Ai fini del rilascio del passaporto di servizio al
personale militare non si applicano le norme di cui
all'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre
1967, n. 1185.
Art. 7.
(Giurisdizione militare di pace).
1. Al personale di cui all'articolo 1 si applica il codice
penale militare di pace. Foro competente è il tribunale
militare di Roma.
Art. 8.
(Fondo speciale per il finanziamento della partecipazione
di personale militare italiano a missioni
internazionali).
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze è istituito il "Fondo speciale per il
finanziamento della partecipazione di personale militare
italiano a missioni internazionali", il cui ammontare è
annualmente determinato con la legge finanziaria.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro della difesa, che ne dà contestuale
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono
prelevate dal Fondo di cui al comma 1 le somme necessarie al
finanziamento della partecipazione di personale militare
italiano a missioni internazionali.
3. La partecipazione di personale militare alle missioni
internazionali all'estero è autorizzata con legge che ne
determina il numero di unità impegnate e la durata della
missione.
Art. 9.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia a decorrere dal
1^ gennaio 2001.