XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1108




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. Al personale militare italiano impegnato in missioni internazionali all'estero si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo, ove più favorevoli rispetto al trattamento eventualmente in godimento alla data di entrata in vigore della medesima.


Art. 2.

(Trattamento di missione e assicurativo).

        1. Al personale di cui all'articolo 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio o nelle acque territoriali di altro Stato sovrano o nel relativo spazio aereo e fino alla data di uscita degli stessi, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione, per tutta la durata del periodo e nella misura intera.
        2. Al personale di cui all'articolo 1 si applicano, ai fini assicurativi, le norme previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni.
        3. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dai commi 1 e 2 continua ad essere attribuito al personale militare impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

Art. 3.

(Indennità di impiego operativo
e indennità aggiuntive).

        1. Nei confronti del personale di cui all'articolo 1, facente parte dei reparti impiegati in zone di operazione ovvero dei reparti o unità individuati, per la specifica esigenza, dal Capo di stato maggiore della Difesa, l'indennità di impiego operativo in godimento è elevata, qualora inferiore, al 160 per cento della indennità base. Le indennità operative in godimento in misura pari o superiore al 160 per cento sono incrementate del 20 per cento. E', altresì, incrementata del 20 per cento l'indennità pensionabile del personale delle Forze di polizia impiegato nelle predette zone.
        2. Il periodo di servizio prestato dal personale militare di cui al comma 1, nonché dal personale militare in servizio per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in zone di intervento, di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746, è valutato, ai fini previdenziali, in base a quanto previsto, per il personale dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio presso residenze particolarmente disagiate, dall'articolo 23 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
        3. Al personale interforze di cui all'articolo 1 inquadrato in contingenti ed a quello di polizia militare e di polizia di Stato sono attribuite, in aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1 dell'articolo 2, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio o nelle acque territoriali di altro Stato sovrano o nel relativo spazio aereo e fino alla data di uscita dagli stessi, una indennità di contingente pari all'indennità di impiego operativo di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ovvero l'indennità di cui all'articolo 10, quarto comma, della citata legge n. 78 del 1983, per il personale imbarcato.
        4. Al personale che ha prestato servizio in missioni internazionali, per la maggiorazione percentuale annua dell'indennità di impiego operativo, determinata dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si applica il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.


Art. 4.

(Trattamento giuridico e previdenziale in caso di
invalidità o decesso per causa di servizio).

        1. Al personale di cui all'articolo 1, in caso di decesso per causa di servizio connessa all'espletamento della missione, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità, per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
        2. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.


Art. 5.

(Orario di lavoro).

        1. Al personale impiegato nell'ambito dei contingenti in missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro e di lavoro straordinario.
        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile impiegato per l'assolvimento delle attività di cui al medesimo comma 1, nonché al personale imbarcato ed operante in acque internazionali o di altro Stato.


Art. 6.

(Passaporto di servizio).

        1. Ai fini del rilascio del passaporto di servizio al personale militare non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.


Art. 7.

(Giurisdizione militare di pace).

        1. Al personale di cui all'articolo 1 si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma.


Art. 8.

(Fondo speciale per il finanziamento della partecipazione
di personale militare italiano a missioni
internazionali).

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo speciale per il finanziamento della partecipazione di personale militare italiano a missioni internazionali", il cui ammontare è annualmente determinato con la legge finanziaria.
        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono prelevate dal Fondo di cui al comma 1 le somme necessarie al finanziamento della partecipazione di personale militare italiano a missioni internazionali.
        3. La partecipazione di personale militare alle missioni internazionali all'estero è autorizzata con legge che ne determina il numero di unità impegnate e la durata della missione.


Art. 9.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia a decorrere dal 1^ gennaio 2001.



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