XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1107




        Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali continua ad avere in Italia proporzioni eccessive in considerazione del ruolo economico del nostro Paese.
        L'attuazione di otto importanti direttive comunitarie in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro attraverso il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non è stata ancora completamente sperimentata.
        Nel corso della XIII legislatura si è cercato di intervenire legislativamente al fine di dare applicazione ad una delle parti più importanti del decreto legislativo n. 626 del 1994: quella concernente la figura del rappresentante dei lavori per la sicurezza.
        Tuttavia il disegno di legge, atto Senato n. 51, non è stato approvato definitivamente e ancora oggi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è garantita la rappresentanza in sede giuridica.
        Purtroppo, in numerosi procedimenti penali per reati connessi alla violazione di norme di prevenzione l'imputato chiede di patteggiare la pena limitando le conseguenze a proprio carico, senza tuttavia neppure offrire le garanzie di una rimozione delle cause di danno.
        Per questo la presente proposta di legge, che intende evitare che venga vanificato l'impegno profuso nella scorsa legislatura, si pone i seguenti obiettivi:

            condizionare l'ammissione alla procedura di patteggiamento alla rimozione della situazione di pericolo e all'avvenuto risarcimento del danno (oppure, per evitare possibili speculazioni, equiparando al risarcimento del danno l'offerta reale di una somma ritenuta congrua da parte del giudice);
            completare l'apparato sanitario con riferimento a sanzioni aggiuntive di carattere amministrativo ed all'applicazione obbligatoria in casi determinati di pene accessorie particolarmente efficaci, quali l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

            ammettere a partecipare nei procedimenti penali in materia di infortuni e comunque di sicurezza e igiene sia le organizzazioni sia i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con particolari facoltà quale quella di formulare motivate conclusioni a sostegno dell'accusa nonché di avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo e di chiedere la pubblicazione della sentenza.

        La presente proposta di legge intende rendere più efficace l'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 prevedendo maggiori controlli e più rigorosi procedimenti in materia di prevenzione e repressione dei reati.




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