XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1107
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Repressione delle condotte limitatrici dell'esercizio dei
diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626).
1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere
comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei
diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, si applicano, su ricorso del
rappresentante per la sicurezza che vi abbia interesse, le
disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Condizioni di ammissibilità alla procedura di
applicazione della pena su richiesta).
1. In tutte le ipotesi di applicazione della pena su
richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti
del codice di procedura penale, quando si verta in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, l'ammissione alla procedura
è comunque condizionata alla dimostrazione che la situazione
di danno o di pericolo è stata rimossa.
2. Qualora sia stata ammessa la costituzione di parte
civile o l'intervento di organizzazioni sindacali, deve essere
acquisito anche il loro parere in ordine alla effettiva
eliminazione delle situazioni di cui al comma 1.
3. In ogni caso, qualora vi sia costituzione di parte
civile, la richiesta di cui all'articolo 444 non può essere
accolta se non vi sia la dimostrazione dell'avvenuto
risarcimento del danno o dell'offerta formale di risarcimento,
di cui il giudice ritenga la congruità.
Art. 3.
(Intervento e costituzione di parte civile
dell'organizzazione sindacale e del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza nei procedimenti in materia di
sicurezza e igiene del lavoro).
1. Nelle ipotesi di intervento ai sensi degli articoli 91
e seguenti del codice di procedura penale, nei procedimenti
per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, le
organizzazioni sindacali intervenute possono avanzare, anche
in sede dibattimentale, motivate conclusioni a sostegno
dell'accusa, nonché avanzare formale richiesta di eliminazione
delle situazioni di pericolo.
2. Nei procedimenti penali di cui al comma 1, sono
legittimati a costituirsi parte civile, a tutela dei diritti
alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati,
anche i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al fine di ottenere, in
aggiunta o in alternativa rispetto al risarcimento del danno,
la riparazione in forma specifica mediante rimozione delle
situazioni di pericolosità o nocività, il miglioramento delle
condizioni di produzione e lavoro, sotto il profilo della
sicurezza dei lavoratori addetti e delle popolazioni che
risiedono nelle zone circonvicine ai luoghi di lavoro, la
pubblicazione della sentenza.
Art. 4.
(Sanzioni aggiuntive
e pene accessorie).
1. Per tutti i reati in materia di sicurezza e igiene del
lavoro per i quali sia prevista anche la pena detentiva, deve
essere comminata, in aggiunta alle sanzioni penali
specificamente previste, anche la sospensione per un anno dei
benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
2. Alla condanna del datore di lavoro o del dirigente per
il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi,
commesso con violazione di norme generali o specifiche di
sicurezza e igiene del lavoro, consegue l'applicazione delle
pene accessorie previste dagli articoli 32-bis e
32-ter del codice penale.