XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1107




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Repressione delle condotte limitatrici dell'esercizio dei
diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626).

        1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si applicano, su ricorso del rappresentante per la sicurezza che vi abbia interesse, le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.


Art. 2.

(Condizioni di ammissibilità alla procedura di
applicazione della pena su richiesta).

        1. In tutte le ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, quando si verta in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, l'ammissione alla procedura è comunque condizionata alla dimostrazione che la situazione di danno o di pericolo è stata rimossa.
        2. Qualora sia stata ammessa la costituzione di parte civile o l'intervento di organizzazioni sindacali, deve essere acquisito anche il loro parere in ordine alla effettiva eliminazione delle situazioni di cui al comma 1.
        3. In ogni caso, qualora vi sia costituzione di parte civile, la richiesta di cui all'articolo 444 non può essere accolta se non vi sia la dimostrazione dell'avvenuto risarcimento del danno o dell'offerta formale di risarcimento, di cui il giudice ritenga la congruità.


Art. 3.

(Intervento e costituzione di parte civile
dell'organizzazione sindacale e del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza nei procedimenti in materia di
sicurezza e igiene del lavoro).

        1. Nelle ipotesi di intervento ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, le organizzazioni sindacali intervenute possono avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni a sostegno dell'accusa, nonché avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo.
        2. Nei procedimenti penali di cui al comma 1, sono legittimati a costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, anche i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al fine di ottenere, in aggiunta o in alternativa rispetto al risarcimento del danno, la riparazione in forma specifica mediante rimozione delle situazioni di pericolosità o nocività, il miglioramento delle condizioni di produzione e lavoro, sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti e delle popolazioni che risiedono nelle zone circonvicine ai luoghi di lavoro, la pubblicazione della sentenza.


Art. 4.

(Sanzioni aggiuntive
e pene accessorie).

        1. Per tutti i reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro per i quali sia prevista anche la pena detentiva, deve essere comminata, in aggiunta alle sanzioni penali specificamente previste, anche la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
        2. Alla condanna del datore di lavoro o del dirigente per il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi, commesso con violazione di norme generali o specifiche di sicurezza e igiene del lavoro, consegue l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 32-bis e 32-ter del codice penale.



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