XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1104




        Onorevoli Colleghi! - 1. - Premessa.- Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, affermò con l'articolo 18 che "fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore".
        Sono trascorsi più di cinquanta anni da quel provvedimento, ma la preannunziata riforma legislativa si fa ancora attendere.
        In verità nei decenni successivi si sono registrate alcune limitate modifiche normative e numerose iniziative sia a livello ministeriale che di singoli parlamentari, tendenti a pervenire all'approvazione di un nuovo ordinamento professionale, ma tutte sono decadute per l'inesorabile scadenza - ordinaria o anticipata - delle varie legislature del Parlamento.
        Oggi, dopo iniziali contrasti e divisioni, è possibile affermare che, dopo un lungo e articolato itinerario, l'avvocatura italiana sì é ritrovata compatta sulle soluzioni da dare ai grandi problemi che avevano travagliato il dibattito sulla riforma dell'ordinamento professionale.

2. - Articolato.

        L'articolato si divide in dieci capi relativi a:

            capo I (articoli 1-14): disposizioni generali;

            capo II (articoli 15-27): organi e funzioni degli ordini forensi circondariali;
            capo III (articoli 28-38): organi e funzioni del Consiglio nazionale forense;

            capo IV (articoli 39-45): elezioni del consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale forense;

            capo V (articoli 46-59): iscrizione agli albi, elenchi e registri;

            capo VI (articoli 60-67): tenuta degli albi, elenchi e registri;

            capo VII (articoli 68-87): accesso alla professione;

            capo VIII (articoli 88-112): procedimento disciplinare;

            capo IX (articoli 113-126): onorari, diritti ed indennità degli avvocati e rimborso delle spese;

            capo X (articoli 127-140): disposizioni finali, norme di attuazione e transitorie.

        La definizione della professione forense, fissata nell'articolo 1, appare particolarmente significativa ed evidenzia con vigore espressivo l'autonomia della funzione difensiva, il suo valore ai fini dell'attuazione dei princìpi costituzionali nonché l'insostituibilità della stessa "nell'attuazione della giustizia" e la sottoposizione degli avvocati solo alla legge.
        Il testo dell'articolo 1 sottolinea che gli avvocati realizzano oltre che "i diritti di libertà" dei cittadini, anche "la conoscenza delle leggi", ponendo così in evidenza la rilevanza ed il significato di questo compito che, in dipendenza dello sviluppo dei rapporti economico-sociali e della proliferazione e maggiore complessità della legislazione, ha acquisito una dimensione sempre più vasta perché, attraverso esso, è possibile evitare il sorgere delle controversie.
        La delicatezza dell'attività di consulenza stragiudiziale, particolarmente nella fase pregiudiziale, è evidentissima giacché è agevole comprendere che l'errata impostazione di una questione - per effetto di un parere inesatto - può esporre il cliente a conseguenze molto gravi di ordine sostanziale e processuale.
        La rilevanza di questo compito attribuito all'avvocato, risulta ancora più evidente oggi alla luce della sentenza 24 marzo 1988 n. 364 della Corte costituzionale, che ha sancito l'illegittimità dell'articolo 5 del codice penale nella parte in cui non si esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge l'ignoranza inevitabile.
        La funzione consultiva ha dunque anche un rilievo sociale indiscutibile poiché - oltre a consentire al cliente la "conoscenza" delle leggi e quindi di esercitare i suoi diritti e adempiere ai suoi doveri in modo corretto - può evitare l'ingresso nelle aule giudiziarie di controversie superflue, con risparmi per il servizio giudiziario in termini di risorse umane e temporali, impiegabili in modo più produttivo, può porre colui che si rivolge all'avvocato in condizione di accertare i limiti della legittimità e liceità della condotta che intende assumere.
        L'articolo 2 identifica le funzioni dell'avvocato riservando però, ai professionisti iscritti nell'albo speciale tenuto dal Consiglio nazionale forense, il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
        I valori dell'autonomia, dell'indipendenza e dell'autogoverno dell'avvocatura costituiscono il fondamento di numerose altre norme, tra le quali quelle contenute negli articoli 3 (doveri), 4 (difesa di ufficio), 5 (segreto e discrezione professionale), 6 (perquisizioni ed ispezioni presso gli uffici degli avvocati), 7 (provvedimenti restrittivi della libertà nei confronti dell'avvocato), 8 (potere disciplinare). 9 (ordini forensi), 21 (funzioni del consiglio dell'ordine), 25 (scioglimento del consiglio dell'ordine), 45 (ricorsi contro le elezioni del Consiglio nazionale forense), e nell'intero capo VIII (procedimento disciplinare).
        L'articolo 9, oltre agli organi circondariali istituiti nella sede di ogni tribunale, prevede al comma 2 la costituzione del- l'ordine nazionale forense del quale fanno parte di diritto tutti gli iscritti agli albi della professione forense.
        Per il vero tale norma - di nuova formulazione - ha un valore solo ricognitivo di un fenomeno esistente nella realtà da lungo tempo.
        Il comma 2 dell'articolo 9 e le norme dettate nel capo III (articoli 28-38) regolano i compiti che detto organismo ha già svolto e svolge da lungo tempo.
        La formulazione adottata nel comma 2 dell'articolo 9 mira, peraltro, a sottolineare che il Consiglio nazionale forense - organo preesistente alla formale istituzione dell'ordine nazionale titolare di poteri ad esso attribuiti dall'ordinamento statale, principale tra i quali quello giurisdizionale sugli iscritti agli albi - assume esplicitamente, in virtù della nuova disposizione normativa, anche gli altri poteri e funzioni espressamente indicati nelle norme successive.
        Gli ordini forensi, al pari dei singoli avvocati, "nell'esercizio delle loro funzioni, sono soggetti soltanto alla legge".
        L'articolo 12 regola l'uso del titolo di avvocato e non contempla quello di "specialista", la cui istituzione non è stata prevista per evitare una esasperazione delle settorializzazioni e per non consentire, inoltre, motivi specifici di richiami propagandistici.
        Il capo II (articoli 15-27) regola gli organi e le funzioni degli ordini forensi circondariali.
        Particolare attenzione è stata riservata alla regolamentazione dell'assemblea degli iscritti (articoli 16-19) e alle attività del consiglio dell'ordine prevedendone - con disposizione innovativa notevolmente attesa dagli ordini con maggior numero di iscritti - l'articolazione in commissioni, fermo però rimanendo il potere di ratifica del consiglio nella sua interezza sui provvedimenti di queste ultime (articolo 24).
        Data la vastità dei compiti attribuiti ai consigli circondariali è stata prevista anche una loro composizione numerica più ampia per gli ordini con un elevato numero di iscritti (articolo 20).
        Al fine di garantire il continuo rinnovamento dei componenti del consiglio dell'ordine è stata prevista la loro rieleggibilità consecutiva per una sola volta negli ordini con più di cento iscritti e per due volte in quelli con un numero inferiore (articolo 22, comma 2).
        Con disposizioni innovative sono state previste le fattispecie di decadenza e di sospensione dall'ufficio di consigliere (articolo 22, commi 3 e 4) nonché la sostituzione dei componenti decaduti, deceduti, dimessisi o cancellati con il primo dei non eletti (articolo 22, comma 5).
        E' da segnalare, altresì, la costituzione, facoltativa per gli ordini con oltre cinquecento iscritti ed obbligatoria per quelli con oltre mille, del collegio dei revisori dei conti (articolo 27).
        Il capo III (articoli 28-38) regola gli organi e le funzioni del Consiglio nazionale forense.
        Anche per i componenti del Consiglio nazionale forense è stata prevista la rieleggibilità per non più di due volte consecutive al fine di consentire un giusto equilibrio tra le ragioni del costante rinnovo dei suoi componenti e quelle della continuità funzionale e di indirizzo soprattutto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale (articolo 30).
        La composizione del Consiglio nazionale forense rimane inalterata rispetto alla previsione della legislazione attualmente vigente.
        Le funzioni del Consiglio nazionale forense sono espressamente elencate e coordinate anche alla luce delle esperienze fatte fino ad oggi nell'articolo 31 mentre la loro attuazione è stata rimessa, a seconda delle materie, all'adunanza generale del medesimo Consiglio (articolo 32), al comitato di coordinamento per l'ordine nazionale forense (articolo 35), all'ufficio di presidenza (articolo 36) e alla commissione per la tenuta dell'albo speciale (articolo 38).
        Va sottolineato che si è preferito conservare l'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, continuando ad affidarne la cura al Consiglio nazionale forense, per consentire un più agevole controllo attraverso un unico albo della legittimazione dei professionisti a difendere innanzi ai predetti collegi.
        Anche per il Consiglio nazionale forense è prevista la costituzione di commissioni di studio e lavoro (articolo 33).
        La istituzione del comitato di coordinamento e del collegio dei revisori dei conti (articolo 37) costituisce una novità imposta dalla necessità di creare una struttura adeguata ai compiti, mentre la regolamentazione dell'ufficio di presidenza (articolo 36) si riferisce ad un organo, già di fatto operante da tempo.
        Il capo IV (articoli 39-45) disciplina le elezioni del consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale forense.
        Oltre alla indicazione di specifici requisiti e di condizioni di incompatibilità (articolo 39) non previsti dalla legislazione attualmente vigente (periodo minimo di iscrizione agli albi; incompatibilità per precedenti disciplinari), per la nomina dei componenti il consiglio dell'ordine è stata prevista l'elezione con voto diretto e segreto con indicazione dei nomi dei candidati, in numero non superiore a due terzi dei consiglieri da eleggere (articolo 41).
        Si è preferito conservare quale sistema per la nomina dei componenti (articolo 42) a garanzia dell'indipendenza del Consiglio nazionale forense - valore supremo di particolare rilievo per un organismo deputato all'esercizio della funzione giurisdizionale in materia disciplinare - quello dell'elezione diretta che costituisce una maggiore tutela contro i pericoli di conflittualità o di interferenze di gruppi esterni all'avvocatura.
        In materia di ricorsi contro le elezioni dei consigli degli ordini è stato confermato il sistema attualmente vigente che prevede la competenza del Consiglio nazionale forense - aggiungendovi, per completezza, anche quella della elezione degli organi del consiglio dell'ordine (articolo 43) - mentre è da segnalare, per la sua novità, il disposto dell'articolo 45 (ricorsi contro le elezioni del Consiglio nazionale forense) che si ispira ad una più puntuale attuazione dei già citati princìpi di autonomia, indipendenza ed autogoverno dell'avvocatura.
        Il capo V (articoli 46-59) regola le iscrizioni agli albi, elenchi e registri.
        Deve essere particolarmente sottolineata, tra le altre, la norma prevista dall'articolo 46, comma 2, lettera e), che pone il limite del quarantesimo anno di età per l'iscrizione all'albo per la prima volta.
        In coerenza con tale impostazione è stato previsto (articolo 49, comma 1) che l'esercizio della professione forense in modo effettivo, prevalente e continuativo costituisce condizione per la permanenza dell'iscrizione all'albo.
        La professionalità, infatti, è un valore che non si deve acquisire e possedere solo al momento dell'accesso all'albo, ma rinnovare, consolidare ed approfondire quotidianamente.
        Tale requisito presuppone dunque, sia a livello culturale che di strutture organizzative, un impegno costante che non può essere assicurato da coloro i quali si dedicano saltuariamente o part time alla funzione forense, ovvero sono distratti da altre attività lavorative.
        La norma dettata dall'articolo 49, comma 1, non costituisce peraltro una novità perché l'esercizio della professione in modo continuativo è già stato introdotto nell'ordinamento previdenziale forense (articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289; articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576) quale condizione per conservare l'iscrizione alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori.
        Il requisito in esame deve essere riconosciuto alla stregua di precisi parametri predeterminati e alla luce di quanto già attuato in materia previdenziale, se è stato indicato il sistema di prova fondato su dati obiettivi, quali quelli reddituali, opportunamente prevedendone la modificabilità alla stregua di periodiche determinazioni da parte del Consiglio nazionale forense (articolo 50).
        In coerenza con le norme innanzi indicate, sono state previste quelle relative ai periodici controlli del requisito (articolo 51), alla connessa cancellazione d'ufficio (articolo 52) e alla sospensione a domanda (articolo 57) dall'albo.
        Va inoltre segnalata la novità costituita dall'articolo 56 che ammette la sospensione dall'esercizio professionale per incarichi pubblici.
        Merita di essere sottolineata, altresì, la conferma della normativa attualmente vigente che consente l'iscrizione agli albi ai professori universitari di discipline giuridiche senza il preventivo esame di abilitazione all'esercizio professionale (articoli 47 e 59).
        Ovviamente l'eccezionalità dell'istituto attiene solo alle modalità per l'iscrizione negli albi ma non ha alcuna influenza ai fini dello status che ne deriva, salvo l'ulteriore eccezione prevista in relazione all'esonero dal solo requisito della prevalenza dell'attività professionale rispetto a quella didattica (articolo 54, comma 2).
        I docenti universitari esercenti la professione forense, in breve sintesi, hanno tutti gli altri diritti e doveri che caratterizzano la funzione difensiva, ivi inclusi specificatamente quelli dettati dalla normativa previdenziale.
        Eventuali altre eccezioni o esoneri, specie in quest'ultimo campo, violerebbero princìpi fondamentali tra i quali quelli dell'obbligo della solidarietà di gruppo e dell'uguaglianza tra gli aderenti allo stesso, dando origine a privilegi assolutamente inammissibili.
        La materia delle incompatibilità che impediscono l'iscrizione nell'albo o la sua conservazione, ricalca (articoli 53-55) la normativa attualmente vigente senza rilevanti variazioni e con alcune modifiche dettate dalle esperienze accumulate nella pratica.
        Del pari va detto a proposito degli avvocati dipendenti di enti pubblici (articolo 58), per i quali l'articolato mira a recare elementi di chiarezza su alcuni problemi interpretativi sorti nelle esperienze pratiche.
        Il regime delle incompatibilità con l'iscrizione all'albo degli avvocati attualmente vigente e quello formulato con la proposta in esame - così come è stato chiarito dalla giurisprudenza conforme e consolidata del Consiglio nazionale forense e della suprema Corte di cassazione - ha il suo fulcro nella tutela del principio che l'avvocato, nel difendere gli interessi della parte che a lui si affida, deve essere libero da ogni condizionamento e deve, quindi, poter agire in piena libertà senza essere esposto a pressioni esterne.
        Un rapporto di lavoro subordinato contrasta di per sé con l'indipendenza che deve caratterizzare l'esercizio della professione forense, onde non si può non sancire l'incompatibilità di questo con un rapporto di lavoro subordinato.
        La vulnerazione del principio generale può essere giustificata invece allorché si intenda consentire agli enti - ai quali l'ordinamento giuridico conferisce poteri e prerogative di diritto pubblico differenziati da quelli propri dei soggetti di diritto privato - di disporre di propri organi tecnico-legali a somiglianza dell'Avvocatura dello Stato.
        Tale eccezione è ammissibile nella presunzione che l'avvocato addetto all'ufficio legale di un ente pubblico, per lo status derivantegli dal rapporto di impiego pubblico e per gli scopi cui tende il suo datore di lavoro, è esposto a rischi di condizionamento minori rispetto a quelli che gravano sul dipendente di enti privati con analoghe funzioni.
        Il capo VI (articoli 60-67) regola la tenuta degli albi, elenchi e registri senza apprezzabili varianti rispetto alla normativa attualmente vigente.
        Il capo VII (articoli 68-87) è dedicato all'accesso alla professione e recepisce integralmente, con alcune lievi variazioni, le norme recentemente introdotte dalle leggi 24 luglio 1985, n. 406 (modifica alla disciplina degli esami di procuratore legale).
        In particolare il periodo complessivo di tirocinio (articolo 68, comma 3) viene ampliato ad un triennio giacché è apparso opportuno garantire l'esercizio di una pratica più ampia ed adeguata alla professionalità che deve essere richiesta ad un avvocato all'inizio dell'attività forense.
        Sono da segnalare - tra le altre novità previste nell'esercizio del tirocinio - la previsione della possibilità per il praticante abilitato al patrocinio di "sostituire, con specifico mandato scritto, l'avvocato presso il quale esercita la pratica anche davanti ai tribunali civile e amministrativo, nel cui circondario viene svolto il tirocinio, sotto il controllo e la responsabilità dell'avvocato medesimo" (articolo 72, comma 3), nonché la istituzione di corsi integrativi di formazione e di aggiornamento professionale (articoli 21, 68 e 73).
        Non è superfluo sottolineare la rilevanza e l'importanza di tali corsi, anche alla luce della riforma introdotta nell'ordinamento professionale dalla legge 27 giugno 1988, n. 242.
        Il carattere prevalentemente pratico dato da questa legge alle prove di esame e confermato nello schema di riforma oggi predisposto, impone ai consigli un notevole impegno per garantire, attraverso l'organizzazione di tali corsi, un'adeguata professionalità ai giovani praticanti anche in caso di carenza di pratica nel singolo studio.
        Né gli oneri che l'organizzazione di tali corsi comporteranno possono dissuadere dalla loro introduzione, giacché il dovere deontologico di solidarietà di classe ed il principio della tutela della professionalità degli iscritti giustifica l'assunzione, a carico dell'intero ordine, dei costi di queste essenziali iniziative.
        Il capo VIII (articoli 88-112) detta la normativa del procedimento disciplinare che, nella fase innanzi al consiglio dell'ordine, è stata modificata rispetto a quella attualmente vigente sia per confermare e consolidare l'autonomia e l'autogoverno dell'avvocatura, sia per garantire un sempre più efficace ed effettivo esercizio del diritto di difesa dell'incolpato.
        Alla luce di questi princìpi è stata abolita - nella fase di natura amministrativa innanzi al consiglio dell'ordine - la previsione dell'intervento del pubblico ministero.
        Tale presenza non è stata ritenuta necessaria nel corso del procedimento di formazione del provvedimento amministrativo proprio a tutela dell'autonomia del consiglio procedente, mentre sono stati riconosciuti il potere d'impugnazione al procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio (articolo 106) e le funzioni requirenti al procuratore generale presso la Corte di cassazione o ad un suo sostituto nel giudizio innanzi al Consiglio nazionale forense (articolo 107, comma 2).
        Al fine di tutelare maggiormente il diritto di difesa dell'incolpato e per assicurare un'assoluta indipendenza nella formazione del giudizio dalle impressioni acquisite nella fase di acquisizione delle prove, il progetto di riforma prevede la delega ad un consigliere dell'ordine delle funzioni inquirenti e requirenti (articolo 90).
        Ai consigli composti da più di undici membri è stata attribuita la facoltà di costituire all'inizio di ogni triennio commissioni di disciplina composte da tre consiglieri, che esercitano le funzioni inquirenti (articolo 90). Colui o coloro che hanno svolto tali funzioni - a pena di nullità - non possono far parte del collegio giudicante (articolo 92).
        Sono state specificamente regolate le indagini preliminari e le formalità di apertura e di celebrazione del procedimento disciplinare (articoli 94-99).
        Particolare menzione richiede l'articolo 98, che introduce il principio secondo il quale l'inosservanza, senza giustificato motivo, del doppio dei termini entro cui devono essere compiute le attività del procedimento disciplinare, determina la decadenza dalla carica dei consiglieri ai quali l'omissione o il ritardo siano addebitabili.
        Tra le sanzioni di natura disciplinare - mentre è stato aumentato il periodo massimo della sospensione (articolo 102) - è stata abolita quella della cancellazione e sono stati meglio definiti i presupposti per l'applicazione delle diverse pene (articoli 99, comma 2, e 103, comma 2).
        Con l'articolo 104, poi, è stata regolamentata la misura temporale della "sospensione cautelare", prevedendosene la durata massima di un anno (decorrente in caso di sospensione del procedimento per riconosciuta pregiudizialità del processo penale dalla definizione di quest'ultimo) ed il suo computo nella durata dell'eventuale sanzione disciplinare successivamente comminata.
        Non sono da segnalare rilevanti variazioni in ordine al procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense (articoli 106 e 107) ed all'impugnazione delle decisioni di questo innanzi alla Corte di cassazione (articolo 108).
        Gli articoli 109 e 110 regolano compiutamente il rapporto tra il processo penale ed il procedimento disciplinare e la riapertura di quest'ultimo all'esito del primo.
        Il capo IX (articolo 113-126) disciplina la materia relativa agli onorari, ai diritti, alle indennità degli avvocati ed al rimborso delle spese, senza apportare profondi mutamenti rispetto alla normativa attualmente vigente.
        Merita, peraltro, di essere sottolineato che nello speciale procedimento di liquidazione delle competenze degli avvocati in camera di consiglio (articoli 124-125) è stata abolita la non impugnabilità del provvedimento emesso sull'istanza del professionista ed è stato previsto il gravame al giudice monocratico (tribunale in composizione monocratica per il provvedimento del giudice di pace, presidente del tribunale per il provvedimento del tribunale in composizione monocratica) o collegiale (collegio del tribunale o della corte d'appello per i provvedimenti resi rispettivamente dal presidente del tribunale o della corte d'appello).
        Il capo X (articoli 127-140), infine, è dedicato alle disposizioni finali ed alle norme di attuazione e transitorie.




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