XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1104




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Professione forense).

        1. Gli avvocati sono liberi professionisti che esercitano in piena autonomia la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini. Essi, con la loro funzione, realizzano il diritto alla difesa, i diritti di libertà e la conoscenza delle leggi, così concorrendo alla concreta applicazione della Costituzione.
        2. Gli avvocati sono soggetti insostituibili e partecipi necessari nella attuazione della giustizia e sono sottoposti solo alla legge.
        3. La professione forense si esplica attraverso la rappresentanza e la difesa in giudizio, garantite anche ai non abbienti, oltre che con ogni altra attività di assistenza e di consulenza giuridica.


Art. 2.

(Funzioni dell'avvocato).

        1. Sono funzioni esclusive dell'avvocato la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei procedimenti e nei giudizi dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali e negli arbitrati rituali, salva la competenza che spetta per legge all'Avvocatura dello Stato.
        2. Sono altresì riservate agli avvocati, salvo quanto consentito da particolari disposizioni di legge ad iscritti in altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria, disciplinare e simili.
        3. E' riservata inoltre agli avvocati l'attività di consulenza ed assistenza giuridica stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze degli iscritti ad altri albi professionali.
        4. Il patrocinio davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, alla Corte militare di appello, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione tributaria regionale od organi amministrativi o giudiziari equiparati può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e).


Art. 3.

(Doveri).

        1. La professione forense deve essere esercitata in assoluta indipendenza con probità, dignità, diligenza, lealtà, discrezione anche astenendosi dal ricorso a mezzi pubblicitari o a qualsiasi altro sistema di non corretta acquisizione di clientele.


Art. 4.

(Difesa d'ufficio).

        1. Per la difesa d'ufficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 97 del codice di procedura penale.
        2. Allorché chiamato l'avvocato è tenuto a svolgere le difese d'ufficio, salvo giusto motivo di rinuncia. Se il magistrato che ha conferito l'incarico non ritiene giustificata la rinuncia, ne dà notizia al consiglio dell'ordine di appartenenza.
        3. L'avvocato nominato difensore d'ufficio può farsi sostituire ai sensi dell'articolo 14.


Art. 5.

(Segreto e discrezione professionali).

        1. L'avvocato è tenuto al segreto professionale.
        2. L'avvocato deve osservare il massimo riserbo in ordine agli affari per i quali sia stato chiamato a svolgere la sua opera.
        3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 anche ai suoi collaboratori e dipendenti.


Art. 6.

(Perquisizioni ed ispezioni presso gli
uffici degli avvocati).

        1. Le perquisizioni o le ispezioni presso gli uffici degli avvocati sono consentite solo quando questi sono imputati di reati e limitatamente ai fini del loro accertamento.
        2. Le ispezioni fiscali negli uffici degli avvocati possono essere eseguite solo al fine di accertare e perseguire irregolarità od evasioni fiscali degli avvocati stessi e in modo da assicurare il rispetto del segreto professionale. Nel corso dei suddetti accertamenti gli esami dei fascicoli riguardanti i clienti nonché di atti o documenti affidati da clienti all'avvocato può avvenire soltanto in base ad autorizzazione concessa con provvedimento motivato dal procuratore della Repubblica, che ne dà immediata comunicazione al consiglio dell'ordine. L'autorizzazione può essere concessa solo quando vi è irregolarità grave nella tenuta dei libri fiscali obbligatori o quando vi è fondato sospetto di evasione desunto da elementi specifici. Nell'autorizzazione deve essere indicato nominativamente il magistrato o l'ufficiale della guardia di finanza incaricato a procedere alle ispezioni e responsabile del rispetto del segreto. Nelle ispezioni, l'avvocato ha diritto di farsi assistere da un rappresentante del consiglio dell'ordine. Se l'avvocato ne fa richiesta, l'ispezione non può avere inizio in assenza del rappresentante dell'ordine, ma è salvo il compimento di atti cautelari per garantire la reperibilità di scritture, atti o documenti.
        3. I pubblici ufficiali, che nel corso degli accertamenti di cui al presente articolo siano venuti a conoscenza di fatti e notizie relativi a clienti dell'avvocato, sono a loro volta obbligati al segreto; è comunque vietata l'utilizzazione, per qualsiasi fine, dei fatti e delle notizie stessi.


Art. 7.

(Provvedimenti restrittivi della libertà
nei confronti dell'avvocato).

        1. Salvo che in casi di motivata gravità o urgenza, non possono essere adottati provvedimenti restrittivi della libertà personale dell'avvocato per reati commessi nell'esercizio della professione, o in occasione di essa, se non dopo che siano stati informati il presidente del tribunale, il procuratore della Repubblica ed il presidente del consiglio dell'ordine del circondario presso cui pende il procedimento.


Art. 8.

(Potere disciplinare).

        1. Il potere disciplinare sugli avvocati spetta esclusivamente agli ordini forensi.


Art. 9.

(Ordini forensi).

        1. Nella sede di ogni tribunale è costituito un autonomo ordine forense, che ha personalità di diritto pubblico ed è retto da un consiglio e rappresentato da un presidente.
        2. E' costituito l'ordine nazionale forense del quale fanno parte di diritto tutti gli iscritti agli albi della professione forense. L'ordine nazionale forense ha sede in Roma presso il Consiglio nazionale forense che lo regge e, con il suo presidente, lo rappresenta.


Art. 10.

(Iscrizione all'albo e domicilio
professionale).

        1. Per l'esercizio della professione l'avvocato deve essere iscritto all'albo del circondario del tribunale nel quale ha la residenza anagrafica o il domicilio professionale.
        2. Il domicilio professionale è il luogo, risultante dall'albo, ove l'iscritto ha la sede principale della sua attività professionale.
        3. E' tuttavia consentito ad ogni avvocato svolgere la propria attività, tenere aperti uffici permanenti o temporanei ed eleggere domicilio per singoli affari in tutto il territorio della Repubblica. Nei primi tre anni di iscrizione all'albo vigono i limiti territoriali per l'esercizio della professione stabiliti nell'articolo 78.
        4. Il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è consentito soltanto decorsi dieci anni dalla data di iscrizione all'albo.
        5. Gli avvocati italiani, che esercitino la professione all'estero e che ivi abbiano la loro residenza, conseguono o mantengono l'iscrizione all'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultima residenza in Italia, ovvero, in mancanza, all'albo del circondario di Roma.


Art. 11.

(Società ed associazioni di avvocati).

        1. La professione forense può essere esercitata oltre che a titolo individuale anche in forma di associazione o di società.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.


Art. 12.

(Titolo di avvocato).

        1. L'uso del titolo di avvocato spetta, oltre che agli iscritti nei relativi albi od elenchi, ai beneficiari di pensione a carico della Cassa nazionale di previdenza forense ed a coloro che sono stati iscritti per almeno venti anni.
        2. L'uso del titolo è vietato a chi ha subìto la radiazione dall'albo.
        3. L'avvocato può indicare, nell'esercizio della sua attività professionale, soltanto il proprio titolo, quello eventuale di docente universitario in materie giuridiche, nonché l'abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Fatte salve le disposizioni sull'uso del titolo di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, ogni altra qualificazione è vietata.


Art. 13.

(Mandato professionale).

        1. Per ogni incarico professionale l'avvocato ha diritto a giusta retribuzione.
        2. Salvo quanto stabilito per le difese di ufficio e per il patrocinio dei non abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizio al cliente.


Art. 14.

(Sostituzione e collaborazione).

        1. L'avvocato può farsi sostituire, con incarico anche verbale, da altro avvocato e, nei casi di cui all'articolo 72, commi 1 e 3, da un praticante abilitato al patrocinio.
        2. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altro avvocato o praticante resta personalmente responsabile verso i clienti.
        3. La collaborazione prestata all'avvocato da altri avvocati o da praticanti abilitati, anche se in via continuativa e retribuita, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.


Capo II.

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI CIRCONDARIALI


Art. 15.

(Organi degli ordini forensi circondariali).

        1. Sono organi degli ordini forensi circondariali:

                a) l'assemblea degli iscritti;
                b) il consiglio;

                c) il presidente del consiglio dell'ordine;

                d) il collegio dei revisori dei conti, nei limiti previsti dall'articolo 27.


Art. 16.

(Assemblea degli iscritti).

        1. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal consiglio dell'ordine, salvo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 18.
        2. La convocazione è effettuata mediante pubblico avviso indicante il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e gli argomenti posti in discussione. L'avviso deve essere affisso, almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea, nell'albo dell'ordine. Per l'assemblea ordinaria, tale avviso deve essere inviato entro lo stesso termine mediante lettera a tutti gli iscritti; negli ordini con più di cinquecento iscritti, in sostituzione della lettera, a tutti gli iscritti può essere data notizia dell'assemblea con inserzione almeno in un quotidiano locale.
        3. Possono partecipare alle assemblee tutti gli iscritti all'albo e nell'elenco speciale di cui all'articolo 60, comma 4, lettera a), con esclusione di coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione volontariamente, per mora nel versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 26 o per motivi disciplinari.
        4. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.


Art. 17.

(Assemblea ordinaria).

        1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno non oltre il mese di gennaio.
        2. Se il consiglio dell'ordine non provvede tempestivamente, l'assemblea è convocata dal presidente su richiesta anche di un solo iscritto all'albo.
        3. L'assemblea ordinaria ha per oggetto:

                a) la discussione e l'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo dell'anno successivo;

                b) la discussione sull'attività svolta dal consiglio nell'anno decorso e la programmazione dell'attività per l'anno successivo;

                c) l'elezione del consiglio dell'ordine e del consiglio dei revisori dei conti quando i componenti siano scaduti;

                d) ogni altro argomento relativo all'esercizio professionale e agli interessi dell'ordine.

        4. Gli atti e i documenti relativi al conto consuntivo e al bilancio preventivo e la relazione dei revisori dei conti devono essere depositati presso la segreteria del consiglio almeno dieci giorni prima dell'assemblea.


Art. 18.

(Assemblea straordinaria).

        1. L'assemblea straordinaria può essere convocata dal consiglio dell'ordine di propria iniziativa ogni volta che esso lo reputi opportuno, per trattare argomenti relativi all'esercizio professionale e agli interessi dell'ordine.
        2. All'assemblea straordinaria si applicano le norme di cui all'articolo 16. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante affissione dell'avviso nella sede del tribunale almeno tre giorni prima della data fissata.
        3. L'assemblea straordinaria deve essere convocata per le elezioni sostitutive quando non sia stato possibile provvedere alle sostituzioni ai sensi del comma 5 dell'articolo 22 e del comma 3 dell'articolo 27.
        4. L'assemblea straordinaria deve essere anche convocata dal presidente su richiesta scritta di almeno un decimo degli iscritti contenente l'indicazione degli argomenti da trattare; in questo ultimo caso si applica il comma 2 dell'articolo 16.
        5. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno un terzo degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.


Art. 19.

(Svolgimento delle assemblee).

        1. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio dell'ordine; in mancanza, dal vice presidente; in mancanza, dal consigliere presente più anziano per iscrizione all'albo.
        2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti e debbono essere affisse per estratto nell'albo dell'ordine.
        3. I verbali delle assemblee sono conservati negli atti del consiglio dell'ordine.


Art. 20.

(Consiglio dell'ordine).

        1. Il consiglio dell'ordine è composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo, nella rubrica di cui all'articolo 60, comma 3, lettera a), e nell'elenco speciale di cui al medesimo articolo 60, comma 4, lettera a), non supera i cinquanta; di sette membri, se gli iscritti sono più di cinquanta, ma non più di trecento; di undici membri, se gli iscritti sono più di trecento; di diciannove membri, se gli iscritti sono più di millecinquecento; di ventitre membri, se gli iscritti sono più di tremila.
        2. Il consiglio dell'ordine deve avere sede in idonei e decorosi locali siti nel palazzo di giustizia, messi a disposizione senza alcun onere a suo carico.

Art. 21.

(Funzioni del consiglio dell'ordine).

        1. Il consiglio dell'ordine ha le seguenti funzioni:

                a) tutela l'indipendenza ed il decoro professionale;

                b) provvede alla tenuta dell'albo, degli elenchi e dei registri;

                c) esercita la funzione disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti;

                d) sovraintende al corretto ed effettivo esercizio del tirocinio forense, organizza corsi integrativi di formazione professionale, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, rilascia il certificato di compiuta pratica;

                e) dà pareri in ordine alla liquidazione dei compensi spettanti all'iscritto, su richiesta di questo o dei suoi eredi; se il cliente formula istanza di determinazione dei compensi spettanti al suo difensore il consiglio provvede dopo aver sentito l'iscritto;

                f) promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti nonché a rafforzare la consapevolezza dei loro doveri e promuove corsi di formazione professionale;

                g) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra essi ed i clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle;

                h) fornisce le indicazioni di difensori d'ufficio ai capi degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 4;

                i) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, emana i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

                l) svolge le funzioni ad esso attribuite dalle norme previdenziali;
                m) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.


Art. 22.

(Durata in carica del consiglio dell'ordine).

        1. Il consiglio dell'ordine dura in carica tre anni dalla proclamazione degli eletti e svolge le sue funzioni fino alla proclamazione del nuovo consiglio.
        2. I componenti scaduti dalla carica possono essere rieletti consecutivamente una sola volta negli ordini con più di cento iscritti e due volte in quelli con meno di cento iscritti.
        3. Decade dall'ufficio:

                a) il componente che senza un giustificato motivo non interviene alle sedute per tre volte consecutive;

                b) il componente colpito in via definitiva da sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento;

                c) il componente responsabile delle omissioni e dei ritardi sanzionati nell'articolo 98.

        4. E' sospeso dall'ufficio per la relativa durata il componente colpito da sospensione cautelare o da sospensione disciplinare non definitiva.
        5. In caso di decadenza, morte, dimissioni, cancellazione di un componente, il consiglio proclama eletto per il periodo residuo il primo tra i candidati non eletti nell'ordine dei voti. Se la sostituzione non è possibile, si provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 18.


Art. 23.

(Cariche del consiglio dell'ordine).

        1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti il presidente, cui spetta la rappresentanza dell'ordine, un vice presidente, un segretario e un tesoriere. Nel consiglio composto da più di nove membri può essere eletto un vicesegretario. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
        2. Le riunioni sono indette periodicamente, con la frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari da trattare, e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.
        3. Il consiglio può disporre che alle sedute o a parte di esse assistano gli iscritti.
        4. Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri.
        5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.
        6. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.


Art. 24.

(Funzionamento del consiglio
dell'ordine per commissioni).

        1. I consigli composti da più di nove membri possono svolgere la propria attività, esclusa quella disciplinare, mediante commissioni di lavoro formate da almeno tre membri.
        2. Nei consigli composti da più di quindici membri le commissioni di lavoro sono formate da almeno cinque componenti.
        3. I provvedimenti delle commissioni sono comunicati al consiglio che provvede alla ratifica nella prima riunione successiva.


Art. 25.

(Scioglimento del consiglio dell'ordine).

        1. Il consiglio dell'ordine può essere sciolto dal Consiglio nazionale forense a causa di gravi violazioni di legge ed omissioni dei doveri d'ufficio. In tal caso, esperita ogni indagine ritenuta opportuna, il Consiglio nazionale forense nomina un commissario straordinario con tutti i poteri dell'organo disciolto, esclusi quelli disciplinari.
        2. Il commissario convoca, non oltre due mesi dall'assunzione della carica, l'assemblea straordinaria dell'ordine per l'elezione del nuovo consiglio, da tenersi entro i due mesi successivi.


Art. 26.

(Gestione finanziaria e dei contributi).

        1. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che sottopone annualmente all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.
        2. Per provvedere alle spese relative all'esercizio delle proprie funzioni, il consiglio è autorizzato:

                a) a fissare e riscuotere un contributo annuale per tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

                b) a fissare contributi per l'iscrizione all'albo, agli elenchi o ai registri, per il rilascio di certificati, copie, tessere e per i pareri sui compensi.

        3. Il consiglio, dopo due solleciti con lettera raccomandata a distanza non inferiore ad un mese, deve notificare all'iscritto che, decorsi trenta giorni senza che egli versi la somma dovuta, sarà deliberata, nella prima riunione consiliare successiva utile, la sospensione della sua iscrizione all'albo fino al giorno successivo al versamento del contributo dovuto, più un importo pari alla metà dello stesso, a titolo di sanzione amministrativa.


Art. 27.

(Collegio dei revisori dei conti).

        1. E' in facoltà dei consigli dell'ordine, con oltre cinquecento iscritti all'albo, nella rubrica di cui all'articolo 60, comma 3, lettera a), ed all'elenco di cui all'articolo 60, comma 4, lettera a), di istituire il collegio dei revisori dei conti. Detto collegio è obbligatorio per i consigli degli ordini con oltre mille iscritti.
        2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente; ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità e di controllare la gestione finanziaria del consiglio presentando all'assemblea motivato parere sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo.
        3. Il consiglio dell'ordine, se vengono meno due o più membri del collegio dei revisori dei conti, dopo aver provveduto alla sostituzione con il supplente, convoca l'assemblea straordinaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18.


Capo III.

ORGANI E FUNZIONI DEI CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE


Art. 28.

(Organi del Consiglio nazionale forense).

        1. Gli organi del Consiglio nazionale forense sono:

            a) il presidente;

            b) il comitato di coordinamento;

            c) l'ufficio di presidenza;

            d) il collegio dei revisori dei conti;

            e) la commissione per la tenuta dell'albo speciale.


Art. 29.

(Sede e direzione interna degli uffici del Consiglio
nazionale forense).

        1. Il Consiglio nazionale forense ha sede presso il Ministero della giustizia.
        2. La direzione interna degli uffici del Consiglio nazionale forense è affidata ad un funzionario di cancelleria di grado non inferiore a quello di dirigente della prima fascia designato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense. Egli si avvale di segretari ed ausiliari, in numero non inferiore a:

            a) quattro coadiutori giudiziari, di cui tre esperti nel campo dell' informatica;

            b) due segretari giudiziari, con la stessa conoscenza informatica;

            c) un cancelliere o funzionario amministrativo con qualifica non superiore a quella corrispondente all'ex ottavo livello.

        3. Il funzionario di cancelleria di cui al comma 2 coadiuva il consigliere segretario nella redazione dei verbali e negli altri adempimenti prescritti per le sedute del Consiglio nazionale forense.


Art. 30.

(Composizione
del Consiglio nazionale forense).

        1. Il Consiglio nazionale forense è composto dagli avvocati eletti nel numero e con le modalità indicate nell'articolo 42.
        2. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla proclamazione.
        3. I componenti del Consiglio non sono rieleggibili più di due volte consecutivamente.


Art. 31.

(Funzioni del Consiglio nazionale forense).

        1. Il Consiglio nazionale forense ha le seguenti funzioni:

                a) adotta ogni iniziativa a tutela degli interessi dell'ordine nazionale forense, per la salvaguardia del suo prestigio e delle sue prerogative istituzionali, anche al fine di garantire il diritto costituzionale di difesa del cittadino;

                b) decide in sede giurisdizionale sui ricorsi avverso i provvedimenti in materia disciplinare e di tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi dei consigli dell'ordine circondariali; esercita altresì le funzioni disciplinari nei confronti dei suoi componenti;

                c) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli degli ordini circondariali e dei loro organi;

                d) risolve, se possibile anche in via preventiva, i conflitti di competenza fra i consigli degli ordini circondariali;

                e) cura la tenuta dell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'articolo 2, comma 4;

                f) esercita la sorveglianza sul funzionamento dei consigli degli ordini circondariali; scioglie, quando lo reputa opportuno, i consigli degli ordini circondariali, ai sensi dell'articolo 25, e decide ai sensi del comma 2 dell'articolo 67;

            g) indìce, in via sostitutiva, le elezioni ordinarie o suppletive per i membri dei consigli degli ordini circondariali;

            h) emana, con le forme di cui all'articolo 136, i regolamenti di attuazione della presente legge relativi, in particolare, al funzionamento proprio e dell'ordine nazionale forense; alle elezioni dei consigli degli ordini circondariali; alla tenuta degli albi, elenchi e registri; al tirocinio ed agli esami di avvocato e di ammissione all'albo speciale per il patrocinio innanzi alle magistrature superiori; ai procedimenti disciplinari; alle norme che regolano i ricorsi avverso i provvedimenti dei consigli degli ordini circondariali;

                i) esprime pareri in merito alla previdenza forense su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa;

                l) esprime obbligatoriamente parere su qualunque proposta o disegno di legge concernente la professione forense o l'amministrazione della giustizia;

                m) chiede motivatamente al Ministro della giustizia di promuovere l'azione disciplinare nei confronti di qualunque magistrato; il Ministro, ove ritenga di non farlo, deve comunicare al Consiglio nazionale forense il suo rifiuto motivato entro due mesi dalla richiesta;

                n) approva e modifica le tariffe professionali, regolando anche gli effetti patrimoniali conseguenti al ritardato pagamento delle competenze dovute all'avvocato, sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative per numero di iscritti e per estensione in campo nazionale;

                o) propone al Ministro della giustizia di bandire gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato di cui all'articolo 75 e quelli per l'iscrizione nell'albo speciale previsti dall'articolo 83 ed esercita le funzioni indicate dagli articoli 76 ed 85 per la nomina delle commissioni esaminatrici;

                p) approva i conti consuntivi ed i bilanci preventivi delle proprie gestioni annuali;

            q) cura, anche a mezzo di bollettini ed altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti di interesse dell'avvocatura;

                r) delibera sulle spese degli organi dell'ordine nazionale forense;

                s) promuove l'istituzione di borse di studio per i praticanti;

                t) convoca i presidenti dei consigli degli ordini circondariali ed i rappresentanti delle associazioni forensi maggiormente rappresentative per numero di iscritti e per estensione in campo nazionale al fine di trattare questioni di preminente interesse per gli avvocati, quando opportuno ed almeno una volta l'anno ovvero su richiesta congiunta di non meno di un quinto degli ordini circondariali;

                u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti;

                v) promuove e organizza corsi di formazione professionale.
        2. Per la copertura delle spese necessarie all'espletamento delle sue funzioni, il Consiglio è autorizzato:

                a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, agli albi ordinari, agli elenchi ed ai registri;

                b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.


Art. 32.

(Competenza e funzionamento dell'adunanza generale del
Consiglio nazionale forense).

        1. Il Consiglio nazionale forense delibera in adunanza generale su tutte le materie di sua competenza non attribuite all'ufficio di presidenza.
        2. Appartiene alla competenza esclusiva dell'adunanza generale:

            a) eleggere il presidente, due vice presidenti, il segretario, il tesoriere ed i componenti del comitato di coordinamento, dell'ufficio di presidenza e della commissione per la tenuta dell'albo speciale;

            b) nominare i componenti delle commissioni di studio e di lavoro;

            c) indicare i criteri generali cui devono uniformarsi il comitato di coordinamento e le commissioni;

            d) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

            e) approvare i regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio e quelli attribuiti dalla legge alla sua competenza;

            f) deliberare sulle materie attribuite al comitato di coordinamento quando ne fa istanza almeno un terzo dei suoi componenti.
        3. Le deliberazioni dell'adunanza generale e del comitato di coordinamento sono valide se ad esse partecipa più di un quarto dei componenti e le relative decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
        4. L'adunanza generale provvede agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, non appena avvenuto l'insediamento del Consiglio nazionale.


Art. 33.

(Commissioni di studio e di lavoro).

        1. Il Consiglio nazionale forense può svolgere la sua attività anche a mezzo di commissioni di studio e di lavoro da costituire nel numero e con le competenze stabiliti dal Consiglio stesso.


Art. 34.

(Presidente).

        1. Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, un vice presidente ha la rappresentanza del Consiglio nazionale forense, e presiede le riunioni dell'adunanza generale, del comitato di coordinamento e dell'ufficio di presidenza.


Art. 35.

(Comitato di coordinamento
per l'ordine nazionale forense).

        1. Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), è costituito, nell'ambito del Consiglio nazionale forense, un comitato di coordinamento, composto dal presidente, dal segretario e da altri cinque membri da eleggere tra i componenti del Consiglio nazionale forense. Tutte le volte che ravvisi l'opportunità il comitato di coordinamento investe dei problemi che vengono al suo esame l'adunanza generale del Consiglio nazionale forense.

Art. 36.

(Ufficio di presidenza).

        1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, dai vice presidenti, dal segretario, dal tesoriere e da altri tre componenti da eleggere tra i membri del Consiglio nazionale forense.
        2. L'ufficio di presidenza svolge i seguenti compiti:

                a) dà attuazione alle delibere dell'adunanza generale del Consiglio;

                b) provvede alla gestione finanziaria e compie tutti gli atti di carattere amministrativo, salvo quanto delegato al presidente dal regolamento;

                c) forma il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

                d) coordina il lavoro delle commissioni;

                e) compie tutti gli atti urgenti tranne quelli relativi alla funzione giurisdizionale e gli altri attribuiti alla competenza dell'adunanza generale;

                f) provvede all'assunzione del personale;

                g) compie ogni altra attività indicata nel regolamento.


Art. 37.

(Collegio dei revisori dei conti).

        1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Ministro della giustizia che li sceglie tra i presidenti dei consigli degli ordini circondariali.


Art. 38.

(Commissione per la tenuta
dell'albo speciale).

        1. La tenuta dell'albo speciale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e), è attribuita ad una apposita commissione, formata di tre membri eletti dall'adunanza generale del Consiglio nazionale forense fra i componenti del medesimo.
        2. Contestualmente all'elezione dei componenti effettivi l'adunanza generale elegge altresì tre supplenti che intervengono alle riunioni della commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
        3. Le deliberazioni concernenti le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono pronunciate a domanda dell'interessato e sono comunicate a questo ed al pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
        4. La commissione procede d'ufficio alla cancellazione dall'albo speciale dell'iscritto quando questo sia stato cancellato dall'albo di cui all'articolo 60, comma 2, o dall'elenco speciale di cui al medesimo articolo 60, comma 4.
        5. L'avvocato, se la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale è avvenuta su sua istanza dopo venti anni di esercizio professionale e fino a quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), può domandare di restare iscritto al solo albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
        6. L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso, avverso le deliberazioni predette, entro un mese dalla comunicazione, al Consiglio nazionale forense, il quale decide senza l'intervento dei componenti della commissione.
        7. Le deliberazioni di cui al comma 3 sono comunicate al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'interessato.


Capo IV.

ELEZIONE DEL
CONSIGLIO DELL'ORDINE E
DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE


Art. 39.

(Eleggibilità e incompatibilità).

        1. Sono eleggibili a membri del consiglio dell'ordine circondariale tutti gli avvocati con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni ed a componenti del Consiglio nazionale forense tutti gli iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e), con anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni. Non sono eleggibili coloro che siano stati colpiti da sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.
        2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono incompatibili tra loro e con quelli previsti dall'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in una delle suddette condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro un mese dalla proclamazione degli eletti e in caso di silenzio decade dall'incarico precedente.


Art. 40.

(Elezione
del consiglio dell'ordine circondariale).

        1. Le elezioni del consiglio dell'ordine circondariale si svolgono anche con più seggi elettorali nell'assemblea ordinaria, che deve essere convocata entro il mese precedente la scadenza delle cariche.
        2. Per le elezioni sostitutive l'assemblea straordinaria è convocata dai membri del consiglio dell'ordine rimasti in carica o, in caso di necessità, dal Consiglio nazionale forense.
        3. Il consiglio dell'ordine determina la durata, comunque non superiore a due giorni consecutivi, per lo svolgimento delle operazioni di voto e nomina i presidenti dei seggi e quattro scrutatori per ogni seggio.
        4. Le elezioni sono valide quando il numero dei votanti non sia inferiore ad un quarto degli iscritti.
        5. Espletato lo scrutinio, il presidente dell'assemblea proclama i risultati delle elezioni e ne dà immediatamente comunicazione al Consiglio nazionale forense, al presidente della corte d'appello, al procuratore generale, al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica.

Art. 41.

(Modalità di voto).

        1. Il consiglio dell'ordine è eletto dagli iscritti indicati nell'articolo 16, comma 3, con voto diretto e segreto per mezzo di schede bianche consegnate dal seggio elettorale nelle quali possono essere indicati i nomi dei candidati in numero, arrotondato per eccesso, non superiore a due terzi dei consiglieri da eleggere.
        2. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
        3. In caso di parità di voti viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
        4. In tutti gli ordini ogni elettore può votare per due candidati a membro effettivo e per uno a membro supplente del collegio dei revisori dei conti.
        5. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggiore numero di voti.
        6. Le schede contenenti un numero di candidati eccedente quelli indicati nei commi 1 e 4 sono nulle.


Art. 42.

(Elezione del consiglio nazionale forense).

        1. I componenti del Consiglio nazionale forense sono eletti in numero di uno per ogni distretto di corte d'appello. Essi vengono eletti dai consigli degli ordini circondariali.
        2. La convocazione del consiglio dell'ordine per la elezione dei membri del Consiglio nazionale forense deve essere effettuata nel mese precedente la scadenza delle cariche.
        3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto ogni duecento fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento se gli iscritti sono da seicento ed oltre. S'intende eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
        4. Ogni consiglio comunica il risultato della votazione alla commissione di cui all'articolo 44.
        5. Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le stesse disposizioni relative alla elezione del consiglio dell'ordine circondariale.


Art. 43.

(Ricorsi contro le elezioni dei consigli
degli ordini e dei loro organi).

        1. Ogni iscritto può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense contro i risultati delle elezioni tenute nel proprio ordine circondariale, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
        2. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
        3. Il Consiglio nazionale forense può annullare anche d'ufficio, per motivi di legittimità, i risultati delle elezioni dei consigli degli ordini circondariali e dei loro organi.


Art. 44.

(Controllo delle elezioni
del Consiglio nazionale forense).

        1. Il controllo della regolarità delle operazioni di voto per le elezioni del Consiglio nazionale forense e la proclamazione degli eletti sono compiuti da una commissione di nove avvocati designati dal Ministro della giustizia.
        2. La commissione delibera con la partecipazione di almeno cinque membri.
        3. Presiede l'avvocato più anziano, sostituito, ove occorra, da chi lo segue per anzianità di iscrizione all'albo.
        4. Con la proclamazione dei nuovi eletti cessano dalle funzioni i componenti in carica del Consiglio nazionale forense.
        5. Il Consiglio nazionale forense dà immediata notizia delle elezioni al Ministro della giustizia, al primo presidente della Corte suprema di cassazione ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione.
        6. La commissione di cui al comma 1 ordina la pubblicazione del risultato delle votazioni con la proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero della giustizia.


Art. 45.

(Ricorsi contro le elezioni
del Consiglio nazionale forense).

        1. I consigli degli ordini elettori ed i singoli candidati non eletti, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, possono proporre ricorso contro i risultati delle elezioni del Consiglio nazionale forense, al Consiglio medesimo, il quale decide entro i quaranta giorni successivi alla sua prima convocazione. Alla decisione non possono partecipare gli eletti nelle elezioni contestate.


Capo V.

ISCRIZIONE AGLI ALBI,
ELENCHI E REGISTRI


Art. 46.

(Requisiti per l'iscrizione).

        1. L'avvocato può essere iscritto in un solo albo tenuto da un consiglio dell'ordine.
        2. I requisiti per l'iscrizione all'albo, negli elenchi e nei registri, sono i seguenti:

                a) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro della Comunità europea ed avere residenza anagrafica o domicilio professionale in un comune del circondario ove ha sede il consiglio dell'ordine;

                b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici ed in particolare non essere fallito, interdetto o inabilitato;
                c) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, conferita o confermata da una università italiana;

                d) aver superato, con il compimento del tirocinio o previo conseguimento del diploma di specializzazione per le professioni legali, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione;

                e) non aver già compiuto, al momento della domanda, il quarantesimo anno di età, se iscritto per la prima volta;

                f) non aver compiuto atti tali da far venir meno la fiducia in un corretto svolgimento dell'attività professionale. Il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine all'atto dell'esame della domanda di iscrizione. Prima di rigettare l'istanza di iscrizione per la carenza del predetto requisito, il consiglio deve sentire l'interessato personalmente. Questi può ricorrere entro un mese dalla comunicazione del provvedimento al Consiglio nazionale forense, che è tenuto a decidere entro quattro mesi dal ricevimento del ricorso. Tuttavia, trascorsi cinque anni dal fatto considerato influente sul requisito della fiducia in un corretto svolgimento dell'attività professionale, il consiglio dell'ordine può procedere egualmente alla iscrizione, se nel periodo suddetto l'interessato ha tenuto ottima condotta. La sola iscrizione nel registro dei praticanti, senza abilitazione al patrocinio, può essere disposta dal consiglio dell'ordine anche prima del decorso dei cinque anni.
        3. Per l'iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.


Art. 47.

(Iscrizione nell'albo
dei docenti universitari).

        1. I professori ordinari ed associati di ruolo di discipline giuridiche delle università e degli istituti superiori ad esse parificati, dopo un periodo d'insegnamento di tre anni, hanno il diritto ad essere iscritti nell'albo ordinario di cui all'articolo 60, comma 2, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a), b), c), e) ed f).


Art. 48.

(Impegno solenne).

        1. Prima di essere ammesso all'esercizio della professione l'avvocato deve assumere, in pubblica seduta del consiglio dell'ordine, impegno solenne pronunciando la formula "Mi impegno sul mio onore ad osservare con il massimo scrupolo i doveri della professione di avvocato".


Art. 49.

(Esercizio effettivo, prevalente
e continuativo della professione).

        1. L'esercizio della professione forense in modo effettivo, prevalente e continuativo è condizione per la permanenza della iscrizione all'albo.
        2. La effettività, prevalenza e continuità non sono richieste, durante il periodo della carica, per gli avvocati membri del Parlamento nazionale od europeo o dei consigli regionali e per gli avvocati nominati presidenti di amministrazioni provinciali o sindaci di capoluoghi di provincia o di comuni con più di cinquantamila abitanti.


Art. 50.

(Prova dell'esercizio effettivo,
prevalente e continuativo).

        1. Vi è esercizio effettivo e continuativo della professione quando l'avvocato dichiari, ai fine dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), un reddito derivante dall'esercizio della professione, o ricavi lordi in misura superiore ai rispettivi livelli minimi determinati ogni tre anni e per la prima volta nell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio nazionale forense. I redditi o ricavi lordi dell'avvocato devono essere anche dimostrativi di un prevalente impegno di lavoro professionale.
        2. I livelli minimi di cui al comma 1 sono calcolati sulla base della media dei redditi o ricavi denunciati dall'iscritto nell'ultimo triennio.
        3. Il Consiglio nazionale forense può fissare altresì criteri sussidiari al fine di consentire il controllo della prevalenza dell'attività professionale.
        4. L'avvocato è esonerato dalla prova dell'esercizio effettivo, prevalente e continuativo della professione per i tre anni immediatamente successivi all'iscrizione, per la prima volta, all'albo e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.


Art. 51.

(Poteri del consiglio dell'ordine
in materia di verifica dell'effettività
dell'esercizio professionale).

        1. Gli iscritti annualmente ed entro trenta giorni dalla scadenza del termine per le dichiarazioni ai fini IRPEF, devono dichiarare al consiglio dell'ordine di appartenenza i dati reddituali indicati ai commi 1 e 3 dell'articolo 50.
        2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa dagli iscritti anche ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443.
        3. Il consiglio dell'ordine, entro i sei mesi successivi al termine fissato nel comma 1, è tenuto alla verifica dell'effettivo esercizio professionale.
        4. Il consiglio dell'ordine può chiedere alla Cassa nazionale di previdenza forense e agli uffici fiscali ogni opportuna informazione al fine della verifica di cui al presente articolo.
        5. La omessa dichiarazione, decorsi tre mesi dal termine di scadenza di cui al comma 1, comporta la cancellazione dall'albo.
        6. La infedele dichiarazione costituisce infrazione disciplinare.
        7. La prova successivamente acquisita dell'effettivo, prevalente e continuativo esercizio di attività professionale forense comporta la revoca del provvedimento di cancellazione.


Art. 52.

(Cancellazione dagli albi).

        1. Accertata la mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 49 il consiglio dell'ordine provvede alla cancellazione dell'iscritto dall'albo.
        2. Il provvedimento può essere sospeso, per un periodo non superiore a tre anni, nel caso di malattia o per altri gravi motivi che non permettano di conseguire il reddito o i ricavi minimi fissati a norma dell'articolo 50.
        3. Il provvedimento del consiglio dell'ordine è immediatamente comunicato alla Cassa nazionale di previdenza forense e al Consiglio nazionale forense.


Art. 53.

(Incompatibilità e loro accertamento).

        1. L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile:

                a) con qualsiasi attività continuativa di lavoro autonomo svolta professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e pubblicistico;

                b) con la qualità di ministro di qualsiasi culto riconosciuto o meno dallo Stato;

                c) con l'esercizio di attività commerciali in nome proprio o in nome altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi;

                d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di persone esercenti l'attività commerciale;

                e) con la carica di amministratore unico o delegato di società di capitali e con qualunque altro incarico comportante poteri individuali di gestione di attività imprenditoriali;
                f) con la qualità di dipendente pubblico o privato, salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano la loro attività per conto di enti pubblici ai sensi dell'articolo 58 e salva la disciplina di cui all'articolo 1, commi 56 e 56-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

        2. L'accertamento di qualsiasi incompatibilità, ai fini dell'iscrizione all'albo o della cancellazione dallo stesso, spetta esclusivamente al consiglio dell'ordine.


Art. 54.

(Eccezioni).

        1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 53, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca nelle materie giuridiche sia nelle università, sia nelle scuole statali e parificate.
        2. Il requisito della prevalenza dell'esercizio professionale non è richiesto in caso d'insegnamento o ricerca universitaria.


Art. 55.

(Incompatibilità particolari).

        1. Coloro che siano stati magistrati ordinari, amministrativi e militari, funzionari degli uffici giudiziari, prefetti o vice prefetti, questori o vice questori, ufficiali di polizia giudiziaria, intendenti o vice intendenti di finanza, funzionari di uffici finanziari, non possono esercitare la professione di avvocato se non siano trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'attività.


Art. 56.

(Sospensione dall'esercizio professionale
per incarichi pubblici).

        1. L'esercizio della professione forense è sospeso di diritto per chi è chiamato a ricoprire l'ufficio di Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, di componente della Corte costituzionale, di Ministro, vice Ministro o Sottosegretario di Stato, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di componente di una Giunta regionale.
        2. Nei casi di cui al comma 1 è tuttavia conservata l'iscrizione all'albo con l'annotazione dell'incarico ricoperto.


Art. 57.

(Sospensione volontaria della iscrizione).

        1. L'iscrizione all'albo può essere sospesa a richiesta dell' interessato.
        2. L'iscrizione riacquista efficacia a domanda dell'interessato.
        3. L'avvocato sospeso a propria richiesta è iscritto in un elenco speciale annesso all'albo.
        4. Durante il tempo della sospensione, l'avvocato non può svolgere alcuna attività professionale.
        5. Dopo cinque anni di sospensione volontaria il consiglio dell'ordine provvede alla cancellazione dell'iscritto dall'albo.
        6. La reiscrizione può essere chiesta una sola volta entro dieci anni dalla cancellazione.


Art. 58.

(Avvocati dipendenti da enti pubblici).

        1. Gli avvocati addetti con rapporto di pubblico impiego ad uffici legali di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici o di diritto pubblico anche economici, tali riconosciuti per espressa previsione di legge, possono esercitare la professione forense limitatamente agli affari ed alle cause relativi all'ente di appartenenza.
        2. Per l'esercizio della loro attività gli avvocati di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo dell'ordine circondariale ove ha sede l'ufficio cui sono addetti. Essi fanno parte a tutti gli effetti dell'ordine forense e devono assolvere, nei compiti specifici di cui al comma 1, alle funzioni previste dall'articolo 1.
        3. Per la iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 2 gli interessati devono presentare una deliberazione dell'ente, adottata nelle forme di legge, relativa alla stabile costituzione dell'ufficio legale ed all'appartenenza ad esso del professionista.
        4. Gli uffici legali devono costituire, nell'ordinamento degli enti, unità funzionalmente indipendenti e distintamente organizzate.
        5. Gli avvocati iscritti nell'elenco speciale sono esonerati dalla prova del requisito dell'esercizio effettivo, prevalente e continuativo della professione.


Art. 59.

(Iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi
alle giurisdizioni superiori).

        1. Possono essere iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e), tutti gli iscritti agli albi di avvocato con anzianità superiore a dieci anni e gli avvocati che abbiano superato l'esame previsto negli articoli 83 e seguenti, nonché i professori ordinari ed associati di ruolo di discipline giuridiche delle università e degli istituti superiori ad esse parificate dopo un periodo d'insegnamento di sei anni.


Capo VI.

TENUTA DEGLI ALBI,
ELENCHI E REGISTRI


Art. 60.

(Albo, elenchi e registri).

        1. Il consiglio dell'ordine circondariale provvede alla tenuta dell'albo, degli elenchi e dei registri degli iscritti all'ordine e ad inviarne tempestivamente copia, oltre che delle successive variazioni, al Consiglio nazionale forense ed alla Cassa nazionale di previdenza forense.
        2. L'albo ordinario comprende coloro che esercitano la libera professione in modo individuale o in società o associazione.
        3. Oltre che nell'albo ordinario sono inseriti in apposite rubriche annesse all'albo stesso:

                a) gli avvocati nei primi tre anni di iscrizione agli effetti della limitazione dell'esercizio professionale di cui al comma 2 dell'articolo 78;

                b) gli avvocati volontariamente sospesi dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 57.

        4. Sono iscritti in elenchi speciali, annessi all'albo ordinario:

                a) gli avvocati dipendenti da enti pubblici;

                b) le società e associazioni professionali di avvocati;

                c) i professori universitari a tempo pieno.

        5. Sono iscritti in registri annessi all'albo:

                a) i praticanti iscritti al tirocinio;

                b) i praticanti abilitati al patrocinio.

        6. Nell'albo, negli elenchi e nei registri debbono essere tempestivamente annotati per ciascun iscritto tutti i dati imposti dalla legge o dai regolamenti, con indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione.
        7. L'albo, gli elenchi ed i registri debbono essere tenuti a disposizione del pubblico e almeno ogni triennio riprodotti in stampa.


Art. 61.

(Modalità di iscrizione).

        1. L'iscrizione nell'albo, negli elenchi e nei registri è deliberata dal consiglio dell'ordine competente entro un mese dalla presentazione della relativa domanda corredata da tutti i documenti necessari.
        2. Il consiglio dell'ordine circondariale dà comunicazione dell'iscrizione al Consiglio nazionale forense ed alla Cassa nazionale di previdenza forense.


Art. 62.

(Trasferimenti).

        1. Ogni iscritto all'albo, agli elenchi o ai registri, che trasferisca la propria residenza anagrafica od il proprio domicilio professionale in altro circondario, deve fare domanda di iscrizione al consiglio dell'ordine della nuova sede, con il nulla-osta del consiglio dell'ordine di provenienza.
        2. E' conservata l'anzianità di iscrizione acquisita.


Art. 63.

(Tasse di iscrizione).

        1. L'iscrizione all'albo, agli elenchi e ai registri, i trasferimenti e la reiscrizione sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dalle vigenti disposizioni.


Art. 64.

(Cancellazioni).

        1. La cancellazione dall'albo, dagli elenchi e dai registri è deliberata dal consiglio dell'ordine su richiesta dell' interessato.
        2. La cancellazione viene deliberata d'ufficio oltre che per incompatibilità o nei casi di cui agli articoli 51, 52 e 57, comma 5, o per accertata mancanza o perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione, nei seguenti casi:

            a) per perdita del godimento dei diritti civili o politici, dichiarazione di fallimento, interdizione o inabilitazione;
            b) quando non è osservato l'obbligo della residenza o del domicilio professionale.

        3. L'avvocato, nel caso previsto dalla lettera b) del comma 2 può chiedere, prima che la delibera del consiglio dell'ordine diventi definitiva, il trasferimento nell'albo dell'ordine che ha sede nel circondario ove egli ha trasferito la sua residenza od il suo domicilio professionale.
        4. L'avvocato cancellato dall'albo ha diritto di essere reiscritto se sono cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.
        5. Nel caso di cui all'articolo 52 l'avvocato cancellato può chiedere una nuova iscrizione non prima di due e non oltre dieci anni dalla cancellazione.


Art. 65.

(Revisione triennale).

        1. Il consiglio dell'ordine è tenuto ad eseguire, almeno ogni tre anni, la revisione generale dell'albo, degli elenchi e dei registri.


Art. 66.

(Procedimento di cancellazione).

        1. I provvedimenti che concernono la tenuta dell'albo, degli elenchi e dei registri sono adottati dal consiglio dell'ordine con deliberazione motivata.
        2. Prima di deliberare la cancellazione d'ufficio, il consiglio deve sentire l'interessato personalmente. Questi può ricorrere entro un mese dalla comunicazione del provvedimento al Consiglio nazionale forense. Il ricorso ha effetto sospensivo.
        3. Il Consiglio nazionale forense è tenuto a decidere entro quattro mesi dal ricevimento del ricorso.

Art. 67.

(Termine per provvedere sulle domande
di iscrizione, trasferimento
e cancellazione dall'albo).

        1. Il consiglio dell'ordine provvede entro due mesi sulla domanda di iscrizione, di trasferimento o di cancellazione dall'albo, dai registri o dagli elenchi.
        2. Qualora il consiglio dell'ordine non deliberi entro il termine predetto l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale forense, affinché decida in via sostitutiva.


Capo VII.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE


Art. 68.

(Abilitazione alla professione
di avvocato e tirocinio).

        1. L'abilitazione alla professione di avvocato, salvo quanto disposto dall'articolo 47, si consegue superando il prescritto esame, previo conseguimento del diploma di specializzazione per le professioni legali o dopo un periodo di tirocinio, svolto secondo le norme dettate dagli articoli che seguono.
        2. Il tirocinio consiste:

            a) in un periodo obbligatorio di pratica professionale presso un avvocato italiano, che può essere parzialmente sostituito dalla pratica presso un avvocato straniero;

            b) nella frequenza obbligatoria dei corsi integrativi di formazione professionale.

        3. Il periodo complessivo di tirocinio ha la durata minima di tre anni, almeno due dei quali di pratica presso un avvocato italiano. Per il tirocinio è necessaria l'iscrizione nel registro dei praticanti.
        4. L'iscrizione nel registro dei praticanti è consentita a tutti i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti richiesti, per l'iscrizione nell'albo di avvocato, dalle lettere a), b), c) ed f) dell'articolo 46.
        5. L'iscrizione è deliberata dal consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove il praticante intende compiere il tirocinio.
        6. Il tirocinio deve essere continuativo: se sospeso senza valido e giustificato motivo per oltre sei mesi, esso va iniziato di nuovo.
        7. Il tirocinio può essere sospeso su autorizzazione del consiglio dell'ordine per grave e giustificato motivo. Il termine massimo di sospensione è valutato volta per volta dal consiglio dell'ordine.


Art. 69.

(Norme disciplinare per i praticanti).

        1. I praticanti devono osservare gli stessi doveri degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.
        2. La sospensione cautelare, o quella di cui all'articolo 102, oltre ad impedire l'esercizio del patrocinio, interrompe la pratica, con l'effetto di cui al comma 6 dell'articolo 68.
        3. La radiazione consente la reiscrizione nel registro dei praticanti, salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 2 dell'articolo 46.


Art. 70.

(Cancellazione dal registro).

        1. La cancellazione dal registro dei praticanti è deliberata, con osservanza delle forme previste nell'articolo 66, nei casi di cui all'articolo 64, in quanto applicabili, ed inoltre:

                a) se il tirocinio è stato interrotto, senza giustificato motivo, per oltre sei mesi;
                b) al compimento del quarantesimo anno di età;

                c) decorsi cinque anni dall'abilitazione al patrocinio.


Art. 71.

(Pratica professionale).

        1. La pratica professionale si svolge, sotto la vigilanza del consiglio dell'ordine, presso un avvocato iscritto all'albo da almeno cinque anni ovvero presso un ufficio legale, stabilmente costituito ai sensi dell'articolo 58, comma 3.
        2. La pratica consiste nel compimento, presso lo studio dell'avvocato e sotto la sua guida e controllo, delle attività che sono proprie della professione, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h).
        3. Gli avvocati che esercitano la professione da almeno cinque anni sono tenuti nei limiti delle loro possibilità ad accogliere i praticanti, istruirli e prepararli all'esercizio della professione.


Art. 72

(Abilitazione provvisoria al patrocinio).

        1. Decorso un anno dall'inizio della pratica presso un avvocato italiano, il praticante può chiedere l'abilitazione al patrocinio dinanzi ai giudici di pace ed al tribunale in composizione monocratica, nell'ambito del circondario del tribunale ove ha sede l'ordine presso il quale è iscritto.
        2. L'abilitazione al patrocinio è consentita solo a coloro che, durante il corso di studi universitari, abbiano superato i seguenti esami: diritto costituzionale, istituzioni di diritto privato, diritto civile, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo e diritto tributario o finanziario.
        3. Il praticante abilitato al patrocinio può sostituire, con specifico mandato scritto, l'avvocato presso il quale esercita la pratica anche dinanzi i tribunali civili ed amministrativo, nel cui circondario viene svolta la pratica stessa, sotto il controllo e la responsabilità dell'avvocato medesimo.
        4. Per ottenere l'abilitazione al patrocinio il praticante deve presentare dichiarazione scritta al consiglio dell'ordine di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste per l'esercizio della professione di avvocato.
        5. Prima dell'esercizio del patrocinio il praticante deve assumere, davanti il consiglio dell'ordine, l'impegno solenne di cui all'articolo 48.
        6. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, istituisce borse di studio per i praticanti bisognosi e meritevoli.


Art. 73.

(Corsi integrativi di formazione
e di aggiornamento professionale).

        1. I consigli degli ordini, singoli o consociati, devono organizzare corsi integrativi sistematici di formazione professionale di cui agli articoli 21, comma 1, lettera d), e 68, comma 2, lettera b), tenuti da avvocati, magistrati e docenti universitari.
        2. I corsi di cui al comma 1 devono comprendere anche lo studio dell'ordinamento professionale, della deontologia e della previdenza forensi.
        3. La frequenza ai corsi è aperta a tutti gli iscritti ad albi, elenchi e registri.


Art. 74.

(Certificato di compiuta pratica
e frequenza dei corsi integrativi
di formazione professionale).

        1. Il consiglio dell'ordine, dopo aver controllato l'effettivo e proficuo compimento del tirocinio nonché la frequenza dei corsi di cui agli articoli 21, comma 1, lettera d), e 68, comma 2, lettera b), rilascia al praticante il certificato di compiuta pratica e frequenza. Tale certificato costituisce titolo di ammissione all'esame di avvocato.
        2. La dichiarazione di compiuta pratica presso il proprio studio, necessaria per il rilascio del relativo certificato, deve essere resa dall'avvocato davanti al presidente del consiglio dell'ordine o ad un consigliere da lui delegato.
        3. Avverso il provvedimento di rifiuto di rilascio del certificato può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale forense il quale decide nel merito entro tre mesi. In pendenza del ricorso il praticante è ammesso a sostenere l'esame di avvocato sotto condizione.


Art. 75.

(Esame di abilitazione).

        1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico per tutto il territorio della Repubblica ed è indetto ogni anno dal Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense, entro il mese di marzo.
        2. L'esame deve svolgersi entro il successivo mese di luglio presso ciascuna sede di corte d'appello. Esso ha valore di esame di Stato.


Art. 76.

(Commissioni esaminatrici).

        1. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro della giustizia, d'intesa con il Consiglio nazionale forense, e ciascuna di esse è composta di cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di Corte d'appello sede dell'esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto, con qualifica superiore a quella di consigliere di corte d'appello; un titolare e un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso una università della Repubblica, ovvero presso un istituto superiore a questa parificato.
        2. Gli avvocati componenti le commisioni d'esame sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta dei consigli degli ordini di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Il Ministro della giustizia nomina per ogni commissione esaminatrice il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati.
        3. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
        4. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e da un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta.
        5. Le commissioni e le sottocommissioni esaminatrici hanno sede presso le corti d'appello.
        6. Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della corte d'appello nominato dal presidente della corte stessa.


Art. 77.

(Ammissione dei candidati).

        1. La commissione esaminatrice è competente ad ammettere i candidati, verificando la regolarità delle domande ed il possesso dei titoli richiesti.
        2. Nel termine stabilito i candidati devono presentare alla commissione esaminatrice la domanda di ammissione agli esami corredata:
                a) del diploma originale di laurea o di una copia resa autentica da un notaio;

                b) del certificato di cui all'articolo 74;

                c) della ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami.

        3. Fermo il disposto del comma 3 dell'articolo 68, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui alla lettera b) del comma 2.
        4. La commissione esaminatrice delibera senza ritardo e forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami.
        5. L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione.
        6. A ciascun candidato ammesso agli esami è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove scritte.
        7. I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento di identificazione che sia stato loro rilasciato da un'autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente vidimata da un notaio o autenticata dall'autorità comunale.


Art. 78.

(Sede dell'esame).

        1. Ciascun candidato può sostenere l'esame soltanto presso la sede di corte d'appello nel cui distretto egli è stato iscritto per l'esercizio della pratica dell'ultimo anno.
        2. Superato l'esame, il candidato può essere iscritto soltanto ad un albo di avvocati del distretto di corte d'appello presso il quale ha sostenuto l'esame e gli è vietato, per il periodo di tre anni dalla iscrizione all'albo, l'esercizio di ogni attività professionale fuori dallo stesso distretto di corte d'appello; gli è inoltre vietato, se non siano trascorsi tre anni dall'iscrizione, il trasferimento in albo compreso in altro distretto.


Art. 79.

(Modalità di svolgimento dell'esame).

        1. Il Ministro della giustizia stabilisce, con proprio decreto, i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.
        2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.
        3. Qualora nello stesso decreto non si sia provveduto alla nomina delle commissioni esaminatrici, queste saranno nominate con decreto successivo, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto precedente, salvo quanto disposto nel comma 4 dell'articolo 76.


Art. 80.

(Prove scritte).

        1. L'esame di abilitazione consiste in prove scritte ed orali.
        2. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia e hanno per oggetto:

                a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

                b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

                c) la redazione di un atto giudiziario, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito in materia di diritto privato o penale o amministrativo.
        3. Le prove scritte si svolgono nell'ordine indicato al comma 2.
        4. Il tema per ciascuna prova, trasmesso dal Ministero della giustizia in busta sigillata, è consegnato, a cura del presidente della corte d'appello, al presidente della commissione esaminatrice nel giorno stabilito per la prova stessa.
        5. Il presidente della commissione ne dà lettura dopo aver fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli.
        6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami candidati che si presentino quando la dettatura sia iniziata.
        7. I candidati debbono usare esclusivamente carta munita del timbro della commissione e della firma del presidente o di un commissario da lui delegato. Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei. E' escluso dall'esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere alle disposizioni che siano state date per assicurare la regolarità dell'esame.
        8. Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli esami.
        9. I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato, ed all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati dalla commissione.
        10. Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo. L'esclusione è ordinata dai commissari presenti. In caso di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al presidente.
        11. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande, munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
        12. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.
        13. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti la commissione, e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo di quest'ultima.
        14. Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta plenaria, alla presenza di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo.
        15. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 13.
        16. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, nonché di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.
        17. La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi del comma 14 è compiuta contestualmente.
        18. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre tre mesi, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
        19. La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.
        20. La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori, raggruppati ai sensi del comma 14, dopo la loro lettura.
        21. Per ciascuna prova scritta ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno novanta punti e con un punteggio non inferiore a trenta punti per almeno due prove.
        22. Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario.
        23. Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.
        24. L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese né maggiore di due.

Art. 81.

(Prove orali).

        1. Le prove orali consistono:

                a) nella discussione di brevi questioni relative a sette materie: diritto civile e commerciale, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto costituzionale nonché una ulteriore materia scelta dal candidato fra il diritto del lavoro, il diritto finanziario o tributario, il diritto internazionale privato ed il diritto comunitario;

            b) nella dimostrazione di conoscere i princìpi della deontologia, della previdenza e dell'ordinamento forensi.

        2. I candidati devono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è stato fissato dal presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame.
        3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato.
        4. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione secondo il disposto del comma 5 e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale distintamente per ogni materia.
        5. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle otto materie di esame.
        6. Sono considerati idonei i candidati che ottengano un punteggio di almeno duecentocinquanta punti e non meno di venticinque punti per ogni prova.


Art. 82.

(Certificato d'esame).

        1. La commissione rilascia il certificato per l'iscrizione all'albo degli avvocati ai candidati risultati idonei ai sensi del comma 6 dell'articolo 81.
        2. Decorsi cinque anni senza la richiesta di prima iscrizione, il certificato perde efficacia.


Art. 83.

(Esame per l'esercizio del patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superiori).

        1. L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e), è indetto con decreto del Ministro della giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima della data fissata per l'inizio della prova scritta.
        2. Nel decreto sono stabiliti i giorni delle prove ed il termine enro il quale devono essere presentate le domande di ammissione agli esami.
        3. L'esame si svolge ogni anno in Roma presso il Ministero della giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che abbiano esercitato con continuità per tre anni la professione di avvocato dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello e dimostrino, oltre a tale esercizio, la loro attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa per il periodo prescritto.
        4. Durante il periodo di esercizio della professione di cui al comma 3 gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e proficua attività relativa a giudizi per cassazione, frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, facendone constatare la verità mediante attestato dell'avvocato stesso, recante il visto del competente consiglio dell'ordine degli avvocati.
        5. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.


Art. 84.

(Domande di ammissione all'esame).

        1. I candidati devono rivolgere la domanda di ammissione agli esami, nel termine stabilito, al Ministro della giustizia e corredarla delle attestazioni relative ai requisiti indicati nell'articolo 83, nonché della ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami.
        2. Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi.
        3. L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.


Art. 85.

(Commissione esaminatrice per l'esame
di ammissione nell'albo speciale).

        1. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della giustizia, d'intesa con il Consiglio nazionale forense, ed è composta di cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dieci anni nell'albo speciale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e); due titolari e due supplenti sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Corte di cassazione; un titolare e un supplente sono professori ordinari di materie giuridiche presso una università della Repubblica, ovvero presso un istituto superiore a questa parificato.
        2. Gli avvocati componenti la commissione d'esame sono designati dal Consiglio nazionale forense. Il Ministro della giustizia nomina il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati.
        3. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
        4. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, la commissione esaminatrice può essere integrata, con decreto del Ministro della giustizia, da emanare prima dell'espleta mento delle prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e da un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta.
        5. La commissione e le sottocommissioni esaminatrici hanno sede in Roma presso il Ministero della giustizia.
        6. Esercitano funzioni di segretario uno o più magistrati addetti al Ministero della giustizia, nominati dal Ministro.


Art. 86.

(Prove di esame).

        1. Le prove dell'esame di cui all'articolo 83 sono scritte ed orali.
        2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile o commerciale, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.
        3. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel comma 2.
        4. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
        5. Le prove scritte si svolgono in tre giorni non consecutivi.
        6. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione, il quale provvede altresì ad assegnare a ciascun candidato il tema per la prova orale.
        7. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque minuti per ciascun candidato.
        8. I candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove, i testi dei codici e delle leggi, nonché delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.
        9. E' inoltre in facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con le garanzie ritenute opportune, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.
        10. Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di scritti o appunti, nonché di libri, pubblicazioni o riviste, la cui consultazione non sia consentita ai sensi dei commi precedenti.
        11. L'esclusione è ordinata dai commissari presenti. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al presidente.
        12. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per quella orale.
        13. Nel procedere alla revisione dei lavori, la commissione, immediatamente dopo la lettura di ogni lavoro, assegna il punteggio.
        14. La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato, annulla la prova. Deve inoltre essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.
        15. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono non meno di trentacinque punti in ciascuna prova scritta.
        16. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.
        17. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato non meno di quaranta punti nella prova orale.
        18. Ultimate le prove orali, la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.
        19. L'elenco dei candidati dichiarati idonei è approvato dal Ministro della giustizia ed è comunicato al Consiglio nazionale forense.


Art. 87.

(Indennità per i membri
delle commissioni d'esame).

        1. Al presidente, al vice presidente ed ai membri, effettivi e supplenti, delle commissioni d'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato e per l'ammissione nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori sono corrisposti i rimborsi, le indennità ed ogni altro compenso spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici per l'ammissione in magistratura.


Capo VIII.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE


Art. 88.

(Procedimento disciplinare
e notizia del fatto).

        1. Gli iscritti che non osservano i loro doveri e le regole di condotta sono sottoposti a giudizio disciplinare da parte del consiglio dell'ordine.
        2. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente dell'inizio di ogni procedimento penale nei confronti di iscritti all'albo, agli elenchi e ai registri, nonché nei casi di abbandono ingiustificato della difesa.


Art. 89.

(Competenza).

        1. La competenza a procedere disciplinarmente spetta sia al consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo, elenco o registro al quale appartiene l'iscritto, sia al consiglio dell'ordine nel cui circondario è stato commesso il fatto. Essa è determinata dalla priorità nell'inizio dell'azione disciplinare.
        2. Qualora si debba procedere nei confronti di un componente del consiglio dell'ordine che sarebbe competente a dare inizio all'azione disciplinare, questa è attribuita al consiglio costituito presso il tribunale della città ove ha sede la corte d'appello nel cui distretto è stato commesso il fatto; se si tratta di componenti di un consiglio dell'ordine costituito presso un tribunale di città ove ha sede una corte d'appello, la competenza appartiene al consiglio costituito nella sede della corte d'appello più vicina, individuata secondo le norme del codice di procedura penale.


Art. 90.

(Esercizio dell'azione disciplinare.
Organo inquirente).

        1. Ricevuta la notizia del fatto, il presidente del consiglio dell'ordine nomina un consigliere inquirente per tutto il corso del procedimento disciplinare.
        2. Nei consigli composti da più di undici membri, le funzioni suddette possono essere conferite stabilmente, all'inizio del triennio, su designazione del consiglio, ad una commissione composta di tre membri; in tal caso, le funzioni requirenti, nella fase del giudizio, sono svolte da uno solo fra i componenti designati dalla commissione.
        3. Sulla astensione degli inquirenti decide il presidente del consiglio dell'ordine.


Art. 91.

(Informazioni tra i consigli degli ordini).

        1. Il consiglio dell'ordine che ha ricevuto notizia di un fatto di rilevanza disciplinare, relativo ad iscritto ad altro albo, deve darne immediatamente comunicazione a quello di appartenenza e all'apertura del procedimento disciplinare richiede a quest'ultimo i precedenti dell'iscritto medesimo.


Art. 92.

(Collegio giudicante).

        1. Il collegio giudicante è costituito dal consiglio dell'ordine con la presenza di almeno tre quinti dei suoi componenti e, nei consigli composti da più di quindici membri, di almeno nove membri.
        2. I consiglieri delegati ad esercitare le funzioni inquirenti o il consigliere che ha svolto tali funzioni e quelle requirenti nel procedimento non possono far parte, a pena di nullità, del collegio giudicante.
        3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sull'astensione e la ricusazione stabilite dal codice di procedura penale. Su di esse giudica il presidente del Consiglio nazionale forense.


Art. 93.

(Spostamento di competenza).

        1. Qualora, a seguito dell'astensione o della ricusazione, non sia possibile costituire il collegio giudicante, il presidente del Consiglio nazionale forense dispone la trasmissione degli atti al consiglio dell'ordine competente ai sensi del comma 2 dell'articolo 89.


Art. 94.

(Indagini preliminari e apertura
del procedimento disciplinare).

        1. Il consigliere inquirente, o la commissione, svolge la indagine preliminare previa immediata informazione all'interessato, che deve essere sentito.
        2. Compiuta l'indagine preliminare, il consigliere inquirente, o la commissione, richiede l'archiviazione del procedimento disciplinare al collegio giudicante, ovvero al presidente di esso la fissazione del giudizio precisando l'addebito mosso all'incolpato.
        3. Se il collegio giudicante ritiene di dover deliberare l'archiviazione, emette provvedimento motivato, che è comunicato sia all'iscritto sia al denunciante; in caso contrario, dispone la fissazione del giudizio disciplinare.
        4. Qualora la denuncia provenga dall'autorità giudiziaria, il provvedimento di archiviazione è comunicato al procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha emesso.
        5. L'impugazione del provvedimento di archiviazione, ai sensi dell'articolo 106, spetta esclusivamente al procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha emesso.
        6. L'indagine preliminare al procedimento disciplinare non deve superare i sei mesi. In caso di comprovata necessità, il consiglio dell'ordine può deliberare una proroga non superiore a quattro mesi. Ove il termine non sia osservato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 98.
        7. Possono essere richiesti, durante le indagini preliminari e nel successivo giudizio, accertamenti ed informazioni al pubblico ministero e, suo tramite, alla polizia giudiziaria.


Art. 95.

(Citazione a giudizio).

        1. Entro i dieci giorni successivi alla richiesta dell'organo inquirente di cui all'articolo 90 il collegio giudicante emette il provvedimento di fissazione del giudizio.
        2. Il presidente del consiglio dell'ordine provvede alla citazione in giudizio dell'incolpato.
        3. La citazione deve contenere, a pena di nullità, l'incolpazione nonché la data, l'ora ed il luogo di comparizione.
        4. La notificazione dell'atto deve avere luogo almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'inizio del procedimento.
        5. Della citazione è dato avviso, a cura della segreteria del consiglio dell'ordine, all'organo inquirente nel medesimo termine di cui al comma 4.


Art. 96.

(Giudizio disciplinare).

        1. Il giudizio disciplinare, diretto dal presidente del collegio giudicante, si svolge attraverso una o più udienze dibattimentali, alle quali può partecipare l'incolpato.
        2. Il collegio può disporre che l'udienza sia aperta al pubblico.
        3. Le funzioni requirenti vengono svolte dal consigliere inquirente. L'incolpato può difendersi personalmente o farsi assistere da non più di due avvocati.
        4. Il collegio, se l'inquisito non compare senza giustificato motivo, constatata la validità della citazione, ordina procedersi in sua assenza.
        5. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente del collegio nominato dal presidente, che continua, comunque, a far parte del collegio giudicante.


Art. 97.

(Svolgimento del giudizio).

        1. Non oltre il termine di tre giorni prima della data fissata per il giudizio il consigliere inquirente e l'incolpato devono depositare istanza in cui vengono indicate le prove di cui chiedono l'assunzione, provvedendo altresì alla convocazione dei relativi testimoni. Il collegio può disporre la eliminazione delle prove sovrabbondanti.
        2. Aperto il giudizio, il consigliere inquirente fa una relazione sui fatti oggetto della contestazione. Quindi il presidente procede all'interrogatorio dell'incolpato e all'assunzione delle prove, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.
        3. Ogni componente del collegio, il consigliere requirente e la difesa possono porre domande dirette all'incolpato ed ai testimoni.
        4. Il collegio può disporre di ufficio l'assunzione di altre prove.
        5. Alla decisione partecipano soltanto i consiglieri che hanno preso parte a tutte le udienze dibattimentali.
        6. Il collegio giudicante pronuncia la propria decisione immediatamente dopo la chiusura del dibattimento e la camera di consiglio, dando lettura in udienza del dispositivo. Il testo della decisione con la motivazione è depositato entro i tre mesi deliberazione ed è sottoscritto dal presidente e dall'estensore.
        7. Fra l'apertura del procedimento disciplinare e la decisione non può trascorrere un termine superiore ad un anno.


Art. 98.

(Sanzioni per l'inosservanza dei termini).

        1. L'inosservanza, senza giustificato motivo, del doppio dei termini entro cui devono essere compiute le attività del procedimento disciplinare, determina la decadenza dalla carica dei consiglieri ai quali l'omissione o il ritardo siano addebitabili.
        2. La decadenza è dichiarata anche d'ufficio dal consiglio dell'ordine o, in sua vece, dal Consiglio nazionale forense.


Art. 99.

(Contenuto della decisione).

        1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare, possono essere deliberati:

                a) il proscioglimento, con la formula "non esservi luogo a provvedimento disciplinare";

                b) l'irrogazione di una delle sanzioni previste negli articoli 100, 101, 102 e 103.

        2. Ai fini della commisurazione della sanzione, il collegio tiene conto di tutte le circostanze del fatto e, in particolare, della gravità dell'infrazione, della personalità dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari e del suo comportamento successivo al fatto.


Art. 100.

(Avvertimento).

        1. L'avvertimento consiste nel richiamo formulato nel caso di infrazione lieve e scusabile.


Art. 101.

(Censura).

        
1. La censura consiste nel biasimo formale.


Art. 102.

(Sospensione).

        1. La sospensione consiste nella interdizione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato per un periodo da un mese a cinque anni.


Art. 103.

(Radiazione).

        1. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce la iscrizione in qualsiasi altro albo, elenco o registro. Essa si applica quando l'incolpato è stato già sospeso due volte ed ha commesso infrazione grave, ovvero quando l'infrazione commessa è tale da scuotere in modo irreparabile la fiducia in un corretto svolgimento dell'attività professionale.

Art. 104.

(Sospensione cautelare).

        1. Quando, per la gravità del fatto contestato, la continuazione dell'attività professionale può arrecare pregiudizio alla dignità della professione, il consiglio dell'ordine, su richiesta del consigliere inquirente, delibera la sospensione cautelare dell'incolpato dall'esercizio della professione.
        2. Ove, entro il termine massimo di un anno dalla deliberazione del provvedimento di sospensione cautelare, non sia intervenuta la decisione del consiglio dell'ordine, la stessa è caducata.
        3. Nel caso di sospensione del procedimento disciplinare ai sensi del comma 3 dell'articolo 109, la sospensione cautelare può durare fino ad un anno dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il procedimento penale.
        4. Il periodo di sospensione cautelare viene computato nella durata dell'eventuale sanzione disciplinare della sospensione.
        5. Il consiglio dell'ordine ha l'obbligo di pronunciarsi sull'eventuale sospensione cautelare quando nei confronti dell'incolpato sia stato emesso ordine o mandato di cattura dell'autorità giudiziaria o quando questa abbia disposto, anche con provvedimento non definitivo, l'interdizione dai pubblici uffici.
        6. La sospensione cautelare non può essere deliberata senza che l'incolpato sia stato posto in grado di svolgere la propria difesa personalmente o a mezzo di suoi difensori.
        7. Il provvedimento è impugnabile con ricorso al Consiglio nazionale forense ma il gravame non ne sospende l'esecutività.
        8. La sospensione cautelare può essere revocata in ogni momento se vengano meno le condizioni che l'hanno motivata.
        9. In nessun caso la sospensione di un avvocato dall'esercizio professionale può essere disposta da autorità diversa dal consiglio dell'ordine competente. Il consiglio dell'ordine potrà disporre la sospensione cautelare a seguito di richiesta motivata di magistrati o altre autorità dello Stato in conseguenza dell'accertamento di gravi illeciti commessi dall'avvocato.


Art. 105.

(Deposito, notifica e affissione).

        1. La decisione in materia disciplinare viene depositata con gli atti relativi nella segreteria del consiglio dell'ordine che l'ha pronunciata. A cura del consigliere segretario la decisione viene notificata, entro dieci giorni dal deposito, all'interessato ed al procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine.
        2. Il dispositivo della decisione definitiva che commini una sanzione più grave della censura ed il provvedimento di sospensione cautelare sono affissi all'albo esterno dell'ordine e comunicati a tutti i capi degli uffici giudiziari del distretto nel quale ha sede l'ordine di appartenenza dell'iscritto nonché a tutti i presidenti degli ordini circondariali, al Consiglio nazionale forense ed alla Cassa nazionale di previdenza forense.


Art. 106.

(Impugnazione avverso le decisioni
disciplinari).

        1. Contro le decisioni disciplinari è ammessa impugnazione al Consiglio nazionale forense da parte dell'incolpato, dei suoi difensori, dell'organo inquirente e del procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine che le ha emesse.
        2. L'impugnazione è proposta mediante ricorso che, entro e non oltre venti giorni dalla notificazione di cui al comma 1 dell'articolo 105, deve essere depositato nella segreteria del consiglio dell'ordine sede del giudizio o ad essa inviato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
        3. L'impugnazione ha effetto sospensivo, salvo per quanto riguarda la pronuncia di sospensione cautelare.
        4. Il segretario del consiglio dell'ordine provvede senza ritardo a trasmettere il ricorso, con copia autentica della decisione e degli atti processuali, al Consiglio nazionale forense, dandone comunicazione all'interessato e al procuratore generale presso la Corte di cassazione.


Art. 107.

(Norme procedurali).

        1. Nel giudizio davanti al Consiglio nazionale forense si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al giudizio penale davanti alla Corte di cassazione, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 615 del codice di procedura penale.
        2. Le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.
        3. Al consiglio dell'ordine, che ha emesso la decisione impugnata, deve essere data comunicazione dell'udienza fissata per la discussione dalla impugnazione. Esso può inviare al Consiglio nazionale forense proprie deduzioni e farsi rappresentare all'udienza di discussione da un proprio membro, il quale può assumere conclusioni.
        4. Il testo della decisione con la motivazione è depositato presso la segreteria del Consiglio nazionale forense nei due mesi successivi ed è sottoscritto dal presidente e dall'estensore.


Art. 108.

(Ricorso per cassazione).

        1. La decisione emessa dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare è notificata, a cura del segretario, all'incolpato, al consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione impugnata e al procuratore generale presso la Corte di cassazione, i quali possono impugnarla per motivi di legittimità mediante ricorso per Cassazione.
        2. Il gravame è proposto con atto notificato alle altre parti entro il termine di due mesi ed all'impugnazione si applicano le norme del codice di procedura civile.


Art. 109.

(Rapporto con il processo penale).

        1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e valutazione autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
        2. La sentenza penale irrevocabile ha tuttavia efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell'incolpato.
        3. Se il consiglio ritiene di non potere emettere la propria decisione senza l'acquisizione di atti e notizie del procedimento penale o senza la definizione di quest'ultimo, sospende il procedimento disciplinare per il tempo ritenuto necessario.
        4. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di reato procedibile d'ufficio, l'organo precedente ne informa l'autorità giudiziaria.
        5. L'articolo 104, comma 9, si applica anche ai fini dell'espiazione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione, inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato, e la durata è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare di sospensione dalla professione.


Art. 110.

(Riapertura del procedimento).

        1. Il procedimento disciplinare concluso con provvedimento definitivo viene riaperto:

                a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e per gli stessi fatti l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso;

                b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna su fatti che non hanno potuto essere valutati in sede disciplinare. In tal caso, i nuovi fatti vengono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

        2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.


Art. 111.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

        1. L'azione disciplinare per i fatti non costituenti reato si prescrive se non è iniziata nel termine di cinque anni dal fatto.
        2. Nel caso di procedimento penale il termine di prescrizione rimane sospeso e riprende a decorrere, per la durata massima di anni cinque, dalla data della definizione del procedimento penale stesso.


Art. 112.

(Esenzione dall'imposta di bollo).

        1. Tutti gli atti dei procedimenti disciplinari, anche davanti alla Corte di cassa zione, sono esenti dall'imposta di bollo e sono equiparati, ad ogni effetto fiscale, agli atti del procedimento penale.


Capo IX.

ONORARI, DIRITTI ED INDENNITA'
DEGLI AVVOCATI E RIMBORSO
DELLE SPESE


Art. 113.

(Criteri per la determinazione dei diritti,
onorari ed indennità).

        1. I criteri per la determinazione dei diritti, degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati per gli affari contenziosi o non contenziosi, oltre che stragiudiziali, da loro trattati sono stabiliti ogni biennio, con deliberazione del Consiglio nazionale forense, con riferimento alla natura ed al valore della controversia o dell'affare, al numero ed all'importanza delle questioni trattate, all'attività svolta dall'avvocato ed ai risultati conseguiti, al grado dell'autorità chiamata a decidere, e, per quanto attiene ai giudizi penali, anche alla durata di essi. Per gli onorari devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo.
        2. Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma 1 devono essere approvate dal Ministro della giustizia.
        3. Quando i diritti, gli onorari e le indennità non possono essere determinati in virtù di una precisa disposizione contenuta nelle deliberazioni di cui al comma 2 si ha riguardo alle disposizioni, relative anche ad altre attività professionali, che regolano casi simili o materie analoghe.
        4. Gli onorari minimi sono inderogabili ed ogni convenzione contraria è nulla.


Art. 114.

(Onorari dovuti per l'opera simultanea
di più avvocati).

        1. Quando più avvocati abbiano prestato simultaneamente la loro opera nell'interesse della stessa parte, ciascuno dei professionisti ha diritto nei confronti di quest'ultima al proprio onorario, salvo quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati.


Art. 115.

(Onorari dovuti ai praticanti avvocati).

        1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio avanti ai giudici di pace ed ai pretori sono dovuti gli onorari previsti per gli avvocati ridotti alla metà.

Art. 116.

(Liquidazione giudiziale
delle spese processuali).

        1. La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la fissazione.
        2. Ai fini di cui al comma 1, l'avvocato deve presentare, insieme con gli atti della causa, la nota delle spese, dei propri diritti, onorari ed indennità, secondo le norme del codice di procedura civile e del regolamento generale giudiziario.
        3. Qualora l'obbligo di cui al comma 2 non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla fissazione delle spese, nonché dei diritti, degli onorari e delle indennità in base agli atti della causa.
        4. Alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre venti giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati.
        5. L'autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo fissati ai sensi dell'articolo 113.
        6. Nei casi di eccezionale importanza in relazione alla specialità della controversia, quando il pregio intrinseco dell'opera lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il limite massimo.
        7. Il limite del minimo è inderogabile.
        8. Le disposizioni nel presente articolo si applicano anche nei giudizi arbitrali.


Art. 117.

(Liquidazione degli onorari
per i giudizi arbitrali).

        1. Le spese, i diritti e gli onorari dei giudizi arbitrali, qualora non siano stati fissati con il lodo, sono liquidati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione la decisione è stata depositata.
        2. Il presidente del tribunale provvede con decreto ingiungendo al debitore di adempiere l'obbligazione nel termine che all'uopo gli prefigge ed avvertendolo che entro lo stesso termine ha facoltà di proporre opposizione davanti al tribunale.
        3. L'opposizione è proposta con atto di citazione notificata alle altre parti interessate.
        4. Si applicano le norme di cui agli articoli 645, 647 e seguenti del codice di procedura civile per i giudizi di opposizione ed ingiunzione.


Art. 118.

(Liquidazione degli onorari
nei confronti del proprio cliente).

        1. L'onorario dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale sia stragiudiziale, è determinato, salvo patto speciale risultante da atto scritto, in base ai criteri di cui all'articolo 113.
        2. L'onorario, in relazione alla particolarità della fattispecie o al pregio o al risultato dell'opera prestata, può essere maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese.


Art. 119.

(Efficacia vincolante del parere
del consiglio dell'ordine).

        1. La convenzione con la quale l'avvocato ed il cliente stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere del consiglio dell'ordine sulla parcella degli onorari, diritti, indennità e spese ha efficacia vincolante deve essere comunicata al consiglio prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha effetto vincolante.


Art. 120.

(Restituzione degli atti).

        1. Gli avvocati non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari, dei diritti e delle indennità loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate.
        2. Su reclamo dell'interessato il consiglio dell'ordine ordina all'avvocato di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.
        3. Nel caso in cui riesca la conciliazione ne è redatto verbale il quale ha valore, a tutti gli effetti, di sentenza passata in giudicato. Il verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria del tribunale locale, che a richiesta ne rilascia copia in forma esecutiva.
        4. Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa e le scritture prima che il consiglio dell'ordine abbia proceduto all'accertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari, dei diritti e delle indennità.
        5. Nei casi di urgenza il presidente del consiglio dell'ordine può adottare tutti i provvedimenti che valgono a conciliare i legittimi interessi dell'avvocato con quelli del cliente.


Art. 121.

(Solidarietà professionale).

        1. Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati che hanno partecipato al procedimento, negli ultimi tre anni, fossero tuttora creditori per l'attività professionale svolta ai fini del giudizio stesso.


Art. 122.

(Richiesta di presentazione della parcella).

        1. Dopo la decisione della causa o l'estinzione del mandato il cliente può fare istanza, anche con lettera raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati preposto alla tenuta dell'albo nel quale l'avvocato è iscritto, affinché inviti il professionista a presentare, a mezzo del consiglio stesso, la parcella delle spese, degli onorari, dei diritti e delle indennità per le sue prestazioni.
        2. Il consiglio assegna all'avvocato un termine, non superiore ad un mese, che può essere prorogato una sola volta, fino a quattro mesi.
        3. Qualora l'avvocato non ottemperi all'invito, il consiglio rilascia al cliente attestazione della mancata presentazione della parcella.
        4. Le spese di procedura per la liquidazione giudiziale delle spese, degli onorari, dei diritti e delle indennità sono a carico dell'avvocato che non ha ottemperato all'invito, salvo che l'omissione sia giustificata da impossibilità derivata da causa non imputabile al professionista.


Art. 123.

(Forma dell'istanza di liquidazione
degli onorari e dei diritti).

        1. L'avvocato può chiedere, ai sensi dell'articolo 633 del codice di procedura civile, decreto d'ingiunzione di pagamento delle spese, degli onorari, dei diritti e delle indennità nei confronti del proprio cliente anche all'autorità giudiziaria della circoscrizione nella quale è tenuto l'albo in cui è iscritto, osservate le norme relative alla competenza per valore.
        2. Le convenzioni in contrario devono risultare da atto scritto.


Art. 124.

(Ricorso al capo dell'ufficio giudiziario
adito per il processo).

        1. Per la liquidazione delle spese, degli onorari, dei diritti e delle indennità nei confronti del proprio cliente, l'avvocato, dopo la decisione della causa e l'estinzione della procedura, può, se non intende seguire la procedura di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo.


Art. 125.

(Procedimento di liquidazione).

        1. Il presidente del tribunale o della corte d'appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti a sé in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'articolo 645, secondo comma, ultima parte, del codice di procedura civile.
        2. Il decreto è notificato a cura della parte istante.
        3. Non è obbligatorio il ministero di difensore.
        4. Il presidente, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.
        5. Si applica per le spese l'articolo 92, terzo comma, del codice di procedura civile.
        6. Se una delle parti non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente provvede alla liquidazione delle competenze dovute all'avvocato nonché delle spese del procedimento, con ordinanza provvisoriamente esecutiva.
        7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche davanti al giudice di pace e al tribunale in composizione monocratica, quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell'articolo 123.
        8. Entro venti giorni dalla comunicazione può essere proposto reclamo avverso l'ordinanza di cui al comma 6 mediante ricorso proposto rispettivamente al tribunale in composizione monocratica, al presidente del tribunale, al tribunale od alla corte d'appello, a seconda se il provvedimento gravato sia stato emesso dal giudice di pace, dal tribunale in composizione monocratica, dal presidente del tribunale o dal presidente della corte d'appello.
        9. La trattazione del reclamo avviene in camera di consiglio e non è ammessa ulteriore impugnativa.
Art. 126.

(Pagamento degli onorari
agli eredi dell'avvocato).

        1. Nel termine di tre anni dalla morte dell'avvocato i suoi eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese e per il pagamento degli onorari.


Capo X.

DISPOSIZIONI FINALI - NORME
DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE


Art. 127.

(Tirocinio).

        1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono pratica di avvocato, proseguono nel tirocinio secondo le norme previste dalla presente legge. Agli effetti dell'ammissione all'esame di avvocato, viene computato il periodo di pratica già compiuto.
        2. Il requisito di aver superato, durante il corso degli studi universitari, gli esami indicati nel comma 2 dell'articolo 72, è richiesto a decorrere dal terzo anno solare successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.


Art. 128.

(Esami di avvocato).

        1. Gli esami di avvocato si svolgeranno secondo le norme di cui alla presente legge nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge medesima.


Art. 129.

(Albo speciale per il patrocinio
dinanzi alle magistrature superiori).

        1. E' conservato l'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori tenuto dal Consiglio nazionale forense.
        2. Dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli iscritti agli albi di avvocato con anzianità superiore a dieci anni possono chiedere l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.


Art. 130.

(Decorrenza delle norme sull'esercizio
effettivo, prevalente e continuativo
della professione).

        1. Il disposto del comma 2 dell'articolo 50 avrà applicazione dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.


Art. 131.

(Incompatibilità e requisiti non previsti
dalla precedente legislazione).

        1. Gli avvocati iscritti ad albi ed elenchi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sussistano incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e precentemente non richiesti, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo o dall'elenco, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La prima revisione degli albi ai sensi dell'articolo 65 deve essere eseguita scaduto il termine di cui al comma 1.
        3. Gli italiani appartenenti a regioni non unite politicamente all'Italia, iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, punto 1^, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, conservano il diritto all'iscrizione, a condizione che conservino la cittadinanza dello Stato al quale appartengono le suddette regioni.

Art. 132.

(Elezione dei consigli degli ordini).

        1. Le norme di cui alla presente legge per le elezioni dei consigli degli ordini si applicano alla prima scadenza naturale dei consigli in carica alla data di entrata in vigore della legge medesima.
        2. Agli effetti della rieleggibilità, si considera il solo periodo di carica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 133.

(Elezione del Consiglio nazionale forense).

        1. Il Consiglio nazionale forense in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessa dalle sue funzioni al termine del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
        2. Le elezioni del nuovo Consiglio nazionale forense devono essere indette almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1.
        3. E' applicabile il disposto del comma 2 dell'articolo 132.


Art. 134.

(Incompatibilità tra le cariche alla data
di entrata in vigore della legge).

        1. Gli avvocati che ricoprano cariche incompatibili tra loro ai sensi dell'articolo 39 devono optare per una di esse entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. In mancanza dell'opzione di cui al comma 1 l'avvocato conserva la carica assunta per ultima.


Art. 135.

(Giudizi disciplinari).

        1. Nei giudizi disciplinari non definiti si applicano le norme della presente legge ma i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della medesima.


Art. 136.

(Potere regolamentare
del Consiglio nazionale forense).

        1. I regolamenti approvati dal Consiglio nazionale forense diventano efficaci dopo due mesi dall'invio al Ministro della giustizia, qualora questo non restituisca l'atto trasmessogli entro il medesimo termine con l'invito ad apportarvi modifiche.
        2. Il Consiglio nazionale forense, con provvedimento motivato, può rifiutare, in tutto o in parte, le modifiche proposte dal Ministro, purché queste non incidano su aspetti di legittimità dei regolamenti.
        3. Il Ministro della giustizia ha il potere di annullare i regolamenti approvati dal Consiglio nazionale forense che siano in violazione di norme di legge.
        4. I regolamenti approvati dal Consiglio nazionale forense sono pubblicati sul Bollettino del Ministero della giustizia ed entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.
        5. Devono essere approvati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i regolamenti per la sua prima attuazione relativi, in particolare, al funzionamento del Consiglio nazionale forense e dell'ordine nazionale forense; alle elezioni dei consigli degli ordini circondariali; alla tenuta degli albi, elenchi e registri; al tirocinio ed agli esami di avvocato e di ammissione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori; ai procedimenti disciplinari; alle norme che regolano i ricorsi avverso i provvedimenti dei consigli circondariali.
        6. Scaduto il termine fissato nel comma 5, il Ministro della giustizia provvede, in via sostitutiva, entro i sei mesi successivi, sentito il Consiglio nazionale forense.
        7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione della presente legge sono applicabili, per le singole materie, le norme del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili.


Art. 137.

(Termini e modalità dei ricorsi
al Consiglio nazionale forense).

        1. Fino al giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento per i ricorsi al Consiglio nazionale forense, da emanare ai sensi dell'articolo 136, si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 138.

(Applicazione dell'articolo 112).

        1. L'articolo 112 si applica a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del regolamento per i procedimenti disciplinari da emanare ai sensi dell'articolo 136.


Art. 139.

(Abrogazione di norme).

        1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36; regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; legge 28 maggio 1936, n. 1003; regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482; regio decreto-legge 30 gennaio 1939, n. 146; regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 580, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2555; decreto ministeriale 27 giugno 1938; legge 23 novembre 1939, n. 1815; legge 23 marzo 1940, n. 254; legge 13 giugno 1942, n. 794; legge 29 aprile 1943, n. 419; regio decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, convertito dalla legge 5 maggio 1949, n. 178; decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215; decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318; decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382; decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 giugno 1946, n. 6; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 maggio 1947, n. 597; decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 174; legge 3 agosto 1949, n. 536; legge 7 novembre 1957, n. 1051; legge 7 dicembre 1951, n. 1333; legge 17 febbraio 1971, n. 91; legge 15 novembre 1973, n. 738; legge 24 luglio 1985, n. 406; legge 27 giugno 1988, n. 242.


Art. 140.

(Entrata in vigore della legge).

        1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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