XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1104
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Professione forense).
1. Gli avvocati sono liberi professionisti che
esercitano in piena autonomia la tutela dei diritti e degli
interessi dei cittadini. Essi, con la loro funzione,
realizzano il diritto alla difesa, i diritti di libertà e la
conoscenza delle leggi, così concorrendo alla concreta
applicazione della Costituzione.
2. Gli avvocati sono soggetti insostituibili e partecipi
necessari nella attuazione della giustizia e sono sottoposti
solo alla legge.
3. La professione forense si esplica attraverso la
rappresentanza e la difesa in giudizio, garantite anche ai non
abbienti, oltre che con ogni altra attività di assistenza e di
consulenza giuridica.
Art. 2.
(Funzioni dell'avvocato).
1. Sono funzioni esclusive dell'avvocato la
rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei procedimenti e
nei giudizi dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali e negli
arbitrati rituali, salva la competenza che spetta per legge
all'Avvocatura dello Stato.
2. Sono altresì riservate agli avvocati, salvo quanto
consentito da particolari disposizioni di legge ad iscritti in
altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la
difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria,
disciplinare e simili.
3. E' riservata inoltre agli avvocati l'attività di
consulenza ed assistenza giuridica stragiudiziale in ogni
campo del diritto,
fatte salve le particolari competenze degli iscritti ad altri
albi professionali.
4. Il patrocinio davanti alla Corte costituzionale, alla
Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei
conti in sede giurisdizionale, alla Corte militare di appello,
al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla
Commissione tributaria regionale od organi amministrativi o
giudiziari equiparati può essere assunto soltanto dagli
avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera e).
Art. 3.
(Doveri).
1. La professione forense deve essere esercitata in
assoluta indipendenza con probità, dignità, diligenza, lealtà,
discrezione anche astenendosi dal ricorso a mezzi pubblicitari
o a qualsiasi altro sistema di non corretta acquisizione di
clientele.
Art. 4.
(Difesa d'ufficio).
1. Per la difesa d'ufficio si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 97 del codice di procedura penale.
2. Allorché chiamato l'avvocato è tenuto a svolgere le
difese d'ufficio, salvo giusto motivo di rinuncia. Se il
magistrato che ha conferito l'incarico non ritiene
giustificata la rinuncia, ne dà notizia al consiglio
dell'ordine di appartenenza.
3. L'avvocato nominato difensore d'ufficio può farsi
sostituire ai sensi dell'articolo 14.
Art. 5.
(Segreto e discrezione professionali).
1. L'avvocato è tenuto al segreto professionale.
2. L'avvocato deve osservare il massimo riserbo in ordine
agli affari per i quali sia stato chiamato a svolgere la sua
opera.
3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli
obblighi di cui ai commi 1 e 2 anche ai suoi collaboratori e
dipendenti.
Art. 6.
(Perquisizioni ed ispezioni presso gli
uffici degli avvocati).
1. Le perquisizioni o le ispezioni presso gli uffici
degli avvocati sono consentite solo quando questi sono
imputati di reati e limitatamente ai fini del loro
accertamento.
2. Le ispezioni fiscali negli uffici degli avvocati
possono essere eseguite solo al fine di accertare e perseguire
irregolarità od evasioni fiscali degli avvocati stessi e in
modo da assicurare il rispetto del segreto professionale. Nel
corso dei suddetti accertamenti gli esami dei fascicoli
riguardanti i clienti nonché di atti o documenti affidati da
clienti all'avvocato può avvenire soltanto in base ad
autorizzazione concessa con provvedimento motivato dal
procuratore della Repubblica, che ne dà immediata
comunicazione al consiglio dell'ordine. L'autorizzazione può
essere concessa solo quando vi è irregolarità grave nella
tenuta dei libri fiscali obbligatori o quando vi è fondato
sospetto di evasione desunto da elementi specifici.
Nell'autorizzazione deve essere indicato nominativamente il
magistrato o l'ufficiale della guardia di finanza incaricato a
procedere alle ispezioni e responsabile del rispetto del
segreto. Nelle ispezioni, l'avvocato ha diritto di farsi
assistere da un rappresentante del consiglio dell'ordine. Se
l'avvocato ne fa richiesta, l'ispezione non può avere inizio
in assenza del rappresentante dell'ordine, ma è salvo il
compimento di atti cautelari per garantire la reperibilità di
scritture, atti o documenti.
3. I pubblici ufficiali, che nel corso degli accertamenti
di cui al presente articolo siano venuti a conoscenza di fatti
e notizie relativi a clienti dell'avvocato, sono a loro volta
obbligati al segreto; è comunque
vietata l'utilizzazione, per qualsiasi fine, dei fatti e
delle notizie stessi.
Art. 7.
(Provvedimenti restrittivi della libertà
nei confronti dell'avvocato).
1. Salvo che in casi di motivata gravità o urgenza, non
possono essere adottati provvedimenti restrittivi della
libertà personale dell'avvocato per reati commessi
nell'esercizio della professione, o in occasione di essa, se
non dopo che siano stati informati il presidente del
tribunale, il procuratore della Repubblica ed il presidente
del consiglio dell'ordine del circondario presso cui pende il
procedimento.
Art. 8.
(Potere disciplinare).
1. Il potere disciplinare sugli avvocati spetta
esclusivamente agli ordini forensi.
Art. 9.
(Ordini forensi).
1. Nella sede di ogni tribunale è costituito un
autonomo ordine forense, che ha personalità di diritto
pubblico ed è retto da un consiglio e rappresentato da un
presidente.
2. E' costituito l'ordine nazionale forense del quale
fanno parte di diritto tutti gli iscritti agli albi della
professione forense. L'ordine nazionale forense ha sede in
Roma presso il Consiglio nazionale forense che lo regge e, con
il suo presidente, lo rappresenta.
Art. 10.
(Iscrizione all'albo e domicilio
professionale).
1. Per l'esercizio della professione l'avvocato deve
essere iscritto all'albo del
circondario del tribunale nel quale ha la residenza
anagrafica o il domicilio professionale.
2. Il domicilio professionale è il luogo, risultante
dall'albo, ove l'iscritto ha la sede principale della sua
attività professionale.
3. E' tuttavia consentito ad ogni avvocato svolgere la
propria attività, tenere aperti uffici permanenti o temporanei
ed eleggere domicilio per singoli affari in tutto il
territorio della Repubblica. Nei primi tre anni di iscrizione
all'albo vigono i limiti territoriali per l'esercizio della
professione stabiliti nell'articolo 78.
4. Il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è
consentito soltanto decorsi dieci anni dalla data di
iscrizione all'albo.
5. Gli avvocati italiani, che esercitino la professione
all'estero e che ivi abbiano la loro residenza, conseguono o
mantengono l'iscrizione all'albo del circondario del tribunale
ove avevano l'ultima residenza in Italia, ovvero, in mancanza,
all'albo del circondario di Roma.
Art. 11.
(Società ed associazioni di avvocati).
1. La professione forense può essere esercitata oltre che
a titolo individuale anche in forma di associazione o di
società.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui
al comma 1, si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
Art. 12.
(Titolo di avvocato).
1. L'uso del titolo di avvocato spetta, oltre che agli
iscritti nei relativi albi od elenchi, ai beneficiari di
pensione a carico della Cassa nazionale di previdenza forense
ed a coloro che sono stati iscritti per almeno venti anni.
2. L'uso del titolo è vietato a chi ha subìto la
radiazione dall'albo.
3. L'avvocato può indicare, nell'esercizio della sua
attività professionale, soltanto
il proprio titolo, quello eventuale di docente universitario
in materie giuridiche, nonché l'abilitazione al patrocinio
innanzi alle giurisdizioni superiori. Fatte salve le
disposizioni sull'uso del titolo di cui al decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 96, ogni altra qualificazione è
vietata.
Art. 13.
(Mandato professionale).
1. Per ogni incarico professionale l'avvocato ha diritto a
giusta retribuzione.
2. Salvo quanto stabilito per le difese di ufficio e per
il patrocinio dei non abbienti, l'avvocato ha piena libertà di
accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si
perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la
facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per
evitare pregiudizio al cliente.
Art. 14.
(Sostituzione e collaborazione).
1. L'avvocato può farsi sostituire, con incarico anche
verbale, da altro avvocato e, nei casi di cui all'articolo 72,
commi 1 e 3, da un praticante abilitato al patrocinio.
2. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altro
avvocato o praticante resta personalmente responsabile verso i
clienti.
3. La collaborazione prestata all'avvocato da altri
avvocati o da praticanti abilitati, anche se in via
continuativa e retribuita, non dà mai luogo a rapporto di
lavoro subordinato.
Capo II.
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI CIRCONDARIALI
Art. 15.
(Organi degli ordini forensi circondariali).
1. Sono organi degli ordini forensi circondariali:
a) l'assemblea degli iscritti;
b) il consiglio;
c) il presidente del consiglio dell'ordine;
d) il collegio dei revisori dei conti, nei limiti
previsti dall'articolo 27.
Art. 16.
(Assemblea degli iscritti).
1. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è
convocata dal consiglio dell'ordine, salvo quanto stabilito
dal comma 4 dell'articolo 18.
2. La convocazione è effettuata mediante pubblico avviso
indicante il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e gli
argomenti posti in discussione. L'avviso deve essere affisso,
almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea,
nell'albo dell'ordine. Per l'assemblea ordinaria, tale avviso
deve essere inviato entro lo stesso termine mediante lettera a
tutti gli iscritti; negli ordini con più di cinquecento
iscritti, in sostituzione della lettera, a tutti gli iscritti
può essere data notizia dell'assemblea con inserzione almeno
in un quotidiano locale.
3. Possono partecipare alle assemblee tutti gli iscritti
all'albo e nell'elenco speciale di cui all'articolo 60, comma
4, lettera a), con esclusione di coloro che siano
sospesi dall'esercizio della professione volontariamente, per
mora nel versamento dei contributi dovuti ai sensi
dell'articolo 26 o per motivi disciplinari.
4. L'assemblea è valida in prima convocazione con la
presenza di almeno un terzo degli iscritti ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
Art. 17.
(Assemblea ordinaria).
1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta
l'anno non oltre il mese di gennaio.
2. Se il consiglio dell'ordine non provvede
tempestivamente, l'assemblea è convocata
dal presidente su richiesta anche di un solo iscritto
all'albo.
3. L'assemblea ordinaria ha per oggetto:
a) la discussione e l'approvazione del conto
consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo
dell'anno successivo;
b) la discussione sull'attività svolta dal
consiglio nell'anno decorso e la programmazione dell'attività
per l'anno successivo;
c) l'elezione del consiglio dell'ordine e del
consiglio dei revisori dei conti quando i componenti siano
scaduti;
d) ogni altro argomento relativo all'esercizio
professionale e agli interessi dell'ordine.
4. Gli atti e i documenti relativi al conto consuntivo e
al bilancio preventivo e la relazione dei revisori dei conti
devono essere depositati presso la segreteria del consiglio
almeno dieci giorni prima dell'assemblea.
Art. 18.
(Assemblea straordinaria).
1. L'assemblea straordinaria può essere convocata dal
consiglio dell'ordine di propria iniziativa ogni volta che
esso lo reputi opportuno, per trattare argomenti relativi
all'esercizio professionale e agli interessi dell'ordine.
2. All'assemblea straordinaria si applicano le norme di
cui all'articolo 16. In caso di urgenza la convocazione può
essere fatta mediante affissione dell'avviso nella sede del
tribunale almeno tre giorni prima della data fissata.
3. L'assemblea straordinaria deve essere convocata per le
elezioni sostitutive quando non sia stato possibile provvedere
alle sostituzioni ai sensi del comma 5 dell'articolo 22 e del
comma 3 dell'articolo 27.
4. L'assemblea straordinaria deve essere anche convocata
dal presidente su richiesta scritta di almeno un decimo degli
iscritti contenente l'indicazione degli argomenti da trattare;
in questo ultimo caso si applica il comma 2 dell'articolo
16.
5. L'assemblea straordinaria è valida in prima
convocazione con la partecipazione di almeno un terzo degli
iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
partecipanti.
Art. 19.
(Svolgimento delle assemblee).
1. Le assemblee sono presiedute dal presidente del
consiglio dell'ordine; in mancanza, dal vice presidente; in
mancanza, dal consigliere presente più anziano per iscrizione
all'albo.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti
espressi dai presenti e debbono essere affisse per estratto
nell'albo dell'ordine.
3. I verbali delle assemblee sono conservati negli atti
del consiglio dell'ordine.
Art. 20.
(Consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine è composto di cinque membri,
se il numero degli iscritti nell'albo, nella rubrica di cui
all'articolo 60, comma 3, lettera a), e nell'elenco
speciale di cui al medesimo articolo 60, comma 4, lettera
a), non supera i cinquanta; di sette membri, se gli
iscritti sono più di cinquanta, ma non più di trecento; di
undici membri, se gli iscritti sono più di trecento; di
diciannove membri, se gli iscritti sono più di
millecinquecento; di ventitre membri, se gli iscritti sono più
di tremila.
2. Il consiglio dell'ordine deve avere sede in idonei e
decorosi locali siti nel palazzo di giustizia, messi a
disposizione senza alcun onere a suo carico.
Art. 21.
(Funzioni del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine ha le seguenti funzioni:
a) tutela l'indipendenza ed il decoro
professionale;
b) provvede alla tenuta dell'albo, degli elenchi e
dei registri;
c) esercita la funzione disciplinare nei confronti
di tutti gli iscritti;
d) sovraintende al corretto ed effettivo esercizio
del tirocinio forense, organizza corsi integrativi di
formazione professionale, promuove e favorisce le iniziative
atte a rendere proficuo il tirocinio, rilascia il certificato
di compiuta pratica;
e) dà pareri in ordine alla liquidazione dei
compensi spettanti all'iscritto, su richiesta di questo o dei
suoi eredi; se il cliente formula istanza di determinazione
dei compensi spettanti al suo difensore il consiglio provvede
dopo aver sentito l'iscritto;
f) promuove iniziative atte ad elevare la cultura
e la professionalità degli iscritti nonché a rafforzare la
consapevolezza dei loro doveri e promuove corsi di formazione
professionale;
g) interviene, su richiesta anche di una sola
delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o
tra essi ed i clienti, in dipendenza dell'esercizio
professionale, adoperandosi per comporle;
h) fornisce le indicazioni di difensori d'ufficio
ai capi degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 4;
i) nel caso di morte o di perdurante impedimento
di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse,
emana i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e
dei documenti;
l) svolge le funzioni ad esso attribuite dalle
norme previdenziali;
m) svolge tutte le altre funzioni ad esso
attribuite dalla legge e dai regolamenti.
Art. 22.
(Durata in carica del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine dura in carica tre anni dalla
proclamazione degli eletti e svolge le sue funzioni fino alla
proclamazione del nuovo consiglio.
2. I componenti scaduti dalla carica possono essere
rieletti consecutivamente una sola volta negli ordini con più
di cento iscritti e due volte in quelli con meno di cento
iscritti.
3. Decade dall'ufficio:
a) il componente che senza un giustificato motivo
non interviene alle sedute per tre volte consecutive;
b) il componente colpito in via definitiva da
sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento;
c) il componente responsabile delle omissioni e
dei ritardi sanzionati nell'articolo 98.
4. E' sospeso dall'ufficio per la relativa durata il
componente colpito da sospensione cautelare o da sospensione
disciplinare non definitiva.
5. In caso di decadenza, morte, dimissioni, cancellazione
di un componente, il consiglio proclama eletto per il periodo
residuo il primo tra i candidati non eletti nell'ordine dei
voti. Se la sostituzione non è possibile, si provvede ai sensi
del comma 3 dell'articolo 18.
Art. 23.
(Cariche del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti
il presidente, cui spetta la rappresentanza dell'ordine, un
vice presidente, un segretario e un tesoriere. Nel consiglio
composto da più di nove membri
può essere eletto un vicesegretario. A ciascuna carica è
eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano per
iscrizione all'albo e, in caso di uguale anzianità di
iscrizione, il maggiore di età.
2. Le riunioni sono indette periodicamente, con la
frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari
da trattare, e sono presiedute dal presidente o, in sua
assenza, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per
iscrizione.
3. Il consiglio può disporre che alle sedute o a parte di
esse assistano gli iscritti.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la
partecipazione della maggioranza dei membri.
5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la
maggioranza assoluta di voti dei presenti.
6. In caso di parità di voto prevale il voto di chi
presiede.
Art. 24.
(Funzionamento del consiglio
dell'ordine per commissioni).
1. I consigli composti da più di nove membri possono
svolgere la propria attività, esclusa quella disciplinare,
mediante commissioni di lavoro formate da almeno tre
membri.
2. Nei consigli composti da più di quindici membri le
commissioni di lavoro sono formate da almeno cinque
componenti.
3. I provvedimenti delle commissioni sono comunicati al
consiglio che provvede alla ratifica nella prima riunione
successiva.
Art. 25.
(Scioglimento del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine può essere sciolto dal
Consiglio nazionale forense a causa di gravi violazioni di
legge ed omissioni dei doveri d'ufficio. In tal caso, esperita
ogni indagine ritenuta opportuna,
il Consiglio nazionale forense nomina un commissario
straordinario con tutti i poteri dell'organo disciolto,
esclusi quelli disciplinari.
2. Il commissario convoca, non oltre due mesi
dall'assunzione della carica, l'assemblea straordinaria
dell'ordine per l'elezione del nuovo consiglio, da tenersi
entro i due mesi successivi.
Art. 26.
(Gestione finanziaria e dei contributi).
1. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni
dell'ordine spettano al consiglio, che sottopone annualmente
all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio
preventivo.
2. Per provvedere alle spese relative all'esercizio delle
proprie funzioni, il consiglio è autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo annuale
per tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l'iscrizione
all'albo, agli elenchi o ai registri, per il rilascio di
certificati, copie, tessere e per i pareri sui compensi.
3. Il consiglio, dopo due solleciti con lettera
raccomandata a distanza non inferiore ad un mese, deve
notificare all'iscritto che, decorsi trenta giorni senza che
egli versi la somma dovuta, sarà deliberata, nella prima
riunione consiliare successiva utile, la sospensione della sua
iscrizione all'albo fino al giorno successivo al versamento
del contributo dovuto, più un importo pari alla metà dello
stesso, a titolo di sanzione amministrativa.
Art. 27.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. E' in facoltà dei consigli dell'ordine, con oltre
cinquecento iscritti all'albo, nella rubrica di cui
all'articolo 60, comma 3, lettera a), ed all'elenco di
cui all'articolo
60, comma 4, lettera a), di istituire il collegio dei
revisori dei conti. Detto collegio è obbligatorio per i
consigli degli ordini con oltre mille iscritti.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri effettivi e uno supplente; ha il compito di accertare
la regolare tenuta della contabilità e di controllare la
gestione finanziaria del consiglio presentando all'assemblea
motivato parere sul conto consuntivo e sul bilancio
preventivo.
3. Il consiglio dell'ordine, se vengono meno due o più
membri del collegio dei revisori dei conti, dopo aver
provveduto alla sostituzione con il supplente, convoca
l'assemblea straordinaria ai sensi del comma 3 dell'articolo
18.
Capo III.
ORGANI E FUNZIONI DEI CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE
Art. 28.
(Organi del Consiglio nazionale forense).
1. Gli organi del Consiglio nazionale forense sono:
a) il presidente;
b) il comitato di coordinamento;
c) l'ufficio di presidenza;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la commissione per la tenuta dell'albo
speciale.
Art. 29.
(Sede e direzione interna degli uffici del Consiglio
nazionale forense).
1. Il Consiglio nazionale forense ha sede presso il
Ministero della giustizia.
2. La direzione interna degli uffici del Consiglio
nazionale forense è affidata ad un funzionario di cancelleria
di grado non
inferiore a quello di dirigente della prima fascia designato
dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio
nazionale forense. Egli si avvale di segretari ed ausiliari,
in numero non inferiore a:
a) quattro coadiutori giudiziari, di cui tre
esperti nel campo dell' informatica;
b) due segretari giudiziari, con la stessa
conoscenza informatica;
c) un cancelliere o funzionario amministrativo con
qualifica non superiore a quella corrispondente all'ex ottavo
livello.
3. Il funzionario di cancelleria di cui al comma 2
coadiuva il consigliere segretario nella redazione dei verbali
e negli altri adempimenti prescritti per le sedute del
Consiglio nazionale forense.
Art. 30.
(Composizione
del Consiglio nazionale forense).
1. Il Consiglio nazionale forense è composto dagli
avvocati eletti nel numero e con le modalità indicate
nell'articolo 42.
2. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla
proclamazione.
3. I componenti del Consiglio non sono rieleggibili più di
due volte consecutivamente.
Art. 31.
(Funzioni del Consiglio nazionale forense).
1. Il Consiglio nazionale forense ha le seguenti
funzioni:
a) adotta ogni iniziativa a tutela degli
interessi dell'ordine nazionale forense, per la salvaguardia
del suo prestigio e delle sue prerogative istituzionali, anche
al fine di garantire il diritto costituzionale di difesa del
cittadino;
b) decide in sede giurisdizionale sui ricorsi
avverso i provvedimenti in materia disciplinare e di tenuta
degli albi, dei
registri e degli elenchi dei consigli dell'ordine
circondariali; esercita altresì le funzioni disciplinari nei
confronti dei suoi componenti;
c) decide sui ricorsi relativi alle elezioni
dei consigli degli ordini circondariali e dei loro organi;
d) risolve, se possibile anche in via
preventiva, i conflitti di competenza fra i consigli degli
ordini circondariali;
e) cura la tenuta dell'albo speciale degli
avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori, ai sensi dell'articolo 2, comma 4;
f) esercita la sorveglianza sul funzionamento
dei consigli degli ordini circondariali; scioglie, quando lo
reputa opportuno, i consigli degli ordini circondariali, ai
sensi dell'articolo 25, e decide ai sensi del comma 2
dell'articolo 67;
g) indìce, in via sostitutiva, le elezioni
ordinarie o suppletive per i membri dei consigli degli ordini
circondariali;
h) emana, con le forme di cui all'articolo 136, i
regolamenti di attuazione della presente legge relativi, in
particolare, al funzionamento proprio e dell'ordine nazionale
forense; alle elezioni dei consigli degli ordini
circondariali; alla tenuta degli albi, elenchi e registri; al
tirocinio ed agli esami di avvocato e di ammissione all'albo
speciale per il patrocinio innanzi alle magistrature
superiori; ai procedimenti disciplinari; alle norme che
regolano i ricorsi avverso i provvedimenti dei consigli degli
ordini circondariali;
i) esprime pareri in merito alla previdenza
forense su richiesta del consiglio di amministrazione della
Cassa;
l) esprime obbligatoriamente parere su
qualunque proposta o disegno di legge concernente la
professione forense o l'amministrazione della giustizia;
m) chiede motivatamente al Ministro della
giustizia di promuovere l'azione disciplinare nei confronti di
qualunque magistrato; il Ministro, ove ritenga di non
farlo, deve comunicare al Consiglio nazionale forense il suo
rifiuto motivato entro due mesi dalla richiesta;
n) approva e modifica le tariffe professionali,
regolando anche gli effetti patrimoniali conseguenti al
ritardato pagamento delle competenze dovute all'avvocato,
sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative
per numero di iscritti e per estensione in campo nazionale;
o) propone al Ministro della giustizia di
bandire gli esami di abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato di cui all'articolo 75 e quelli per
l'iscrizione nell'albo speciale previsti dall'articolo 83 ed
esercita le funzioni indicate dagli articoli 76 ed 85 per la
nomina delle commissioni esaminatrici;
p) approva i conti consuntivi ed i bilanci
preventivi delle proprie gestioni annuali;
q) cura, anche a mezzo di bollettini ed altre
pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli
argomenti di interesse dell'avvocatura;
r) delibera sulle spese degli organi
dell'ordine nazionale forense;
s) promuove l'istituzione di borse di studio
per i praticanti;
t) convoca i presidenti dei consigli degli
ordini circondariali ed i rappresentanti delle associazioni
forensi maggiormente rappresentative per numero di iscritti e
per estensione in campo nazionale al fine di trattare
questioni di preminente interesse per gli avvocati, quando
opportuno ed almeno una volta l'anno ovvero su richiesta
congiunta di non meno di un quinto degli ordini
circondariali;
u) svolge ogni altra funzione ad esso
attribuita dalla legge e dai regolamenti;
v) promuove e organizza corsi di formazione
professionale.
2. Per la copertura delle spese necessarie
all'espletamento delle sue funzioni, il Consiglio è
autorizzato:
a) a determinare la misura del contributo
annuale dovuto dagli iscritti all'albo speciale per il
patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, agli albi
ordinari, agli elenchi ed ai registri;
b) a stabilire diritti per il rilascio di
certificati e copie.
Art. 32.
(Competenza e funzionamento dell'adunanza generale del
Consiglio nazionale forense).
1. Il Consiglio nazionale forense delibera in adunanza
generale su tutte le materie di sua competenza non attribuite
all'ufficio di presidenza.
2. Appartiene alla competenza esclusiva dell'adunanza
generale:
a) eleggere il presidente, due vice presidenti, il
segretario, il tesoriere ed i componenti del comitato di
coordinamento, dell'ufficio di presidenza e della commissione
per la tenuta dell'albo speciale;
b) nominare i componenti delle commissioni di
studio e di lavoro;
c) indicare i criteri generali cui devono
uniformarsi il comitato di coordinamento e le commissioni;
d) approvare il conto consuntivo e il bilancio
preventivo;
e) approvare i regolamenti interni per il
funzionamento del Consiglio e quelli attribuiti dalla legge
alla sua competenza;
f) deliberare sulle materie attribuite al comitato
di coordinamento quando ne fa istanza almeno un terzo dei suoi
componenti.
3. Le deliberazioni dell'adunanza generale e del comitato
di coordinamento sono valide se ad esse partecipa più di un
quarto dei componenti e le relative decisioni sono prese a
maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
4. L'adunanza generale provvede agli adempimenti di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 2, non appena
avvenuto l'insediamento del Consiglio nazionale.
Art. 33.
(Commissioni di studio e di lavoro).
1. Il Consiglio nazionale forense può svolgere la sua
attività anche a mezzo di commissioni di studio e di lavoro da
costituire nel numero e con le competenze stabiliti dal
Consiglio stesso.
Art. 34.
(Presidente).
1. Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,
un vice presidente ha la rappresentanza del Consiglio
nazionale forense, e presiede le riunioni dell'adunanza
generale, del comitato di coordinamento e dell'ufficio di
presidenza.
Art. 35.
(Comitato di coordinamento
per l'ordine nazionale forense).
1. Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), è costituito, nell'ambito del
Consiglio nazionale forense, un comitato di coordinamento,
composto dal presidente, dal segretario e da altri cinque
membri da eleggere tra i componenti del Consiglio nazionale
forense. Tutte le volte che ravvisi l'opportunità il comitato
di coordinamento investe dei problemi che vengono al suo esame
l'adunanza generale del Consiglio nazionale forense.
Art. 36.
(Ufficio di presidenza).
1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, dai
vice presidenti, dal segretario, dal tesoriere e da altri tre
componenti da eleggere tra i membri del Consiglio nazionale
forense.
2. L'ufficio di presidenza svolge i seguenti compiti:
a) dà attuazione alle delibere dell'adunanza
generale del Consiglio;
b) provvede alla gestione finanziaria e compie
tutti gli atti di carattere amministrativo, salvo quanto
delegato al presidente dal regolamento;
c) forma il conto consuntivo ed il bilancio
preventivo;
d) coordina il lavoro delle commissioni;
e) compie tutti gli atti urgenti tranne quelli
relativi alla funzione giurisdizionale e gli altri attribuiti
alla competenza dell'adunanza generale;
f) provvede all'assunzione del personale;
g) compie ogni altra attività indicata nel
regolamento.
Art. 37.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri effettivi e due supplenti nominati dal Ministro della
giustizia che li sceglie tra i presidenti dei consigli degli
ordini circondariali.
Art. 38.
(Commissione per la tenuta
dell'albo speciale).
1. La tenuta dell'albo speciale di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera e), è attribuita ad una apposita
commissione,
formata di tre membri eletti dall'adunanza generale del
Consiglio nazionale forense fra i componenti del medesimo.
2. Contestualmente all'elezione dei componenti effettivi
l'adunanza generale elegge altresì tre supplenti che
intervengono alle riunioni della commissione in sostituzione
di qualsiasi membro effettivo.
3. Le deliberazioni concernenti le iscrizioni e le
cancellazioni dall'albo speciale degli avvocati ammessi al
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono
pronunciate a domanda dell'interessato e sono comunicate a
questo ed al pubblico ministero presso la Corte suprema di
cassazione con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
4. La commissione procede d'ufficio alla cancellazione
dall'albo speciale dell'iscritto quando questo sia stato
cancellato dall'albo di cui all'articolo 60, comma 2, o
dall'elenco speciale di cui al medesimo articolo 60, comma
4.
5. L'avvocato, se la cancellazione dall'albo o dall'elenco
speciale è avvenuta su sua istanza dopo venti anni di
esercizio professionale e fino a quando sussistono i requisiti
di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a) e b),
può domandare di restare iscritto al solo albo speciale per il
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
6. L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre
ricorso, avverso le deliberazioni predette, entro un mese
dalla comunicazione, al Consiglio nazionale forense, il quale
decide senza l'intervento dei componenti della commissione.
7. Le deliberazioni di cui al comma 3 sono comunicate al
consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto
l'interessato.
Capo IV.
ELEZIONE DEL
CONSIGLIO DELL'ORDINE E
DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Art. 39.
(Eleggibilità e incompatibilità).
1. Sono eleggibili a membri del consiglio dell'ordine
circondariale tutti gli avvocati
con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque
anni ed a componenti del Consiglio nazionale forense tutti gli
iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera e), con anzianità di iscrizione non inferiore a
cinque anni. Non sono eleggibili coloro che siano stati
colpiti da sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono incompatibili tra
loro e con quelli previsti dall'ordinamento della Cassa
nazionale di previdenza forense. L'eletto che viene a trovarsi
in una delle suddette condizioni di incompatibilità deve
optare per uno degli incarichi entro un mese dalla
proclamazione degli eletti e in caso di silenzio decade
dall'incarico precedente.
Art. 40.
(Elezione
del consiglio dell'ordine circondariale).
1. Le elezioni del consiglio dell'ordine circondariale si
svolgono anche con più seggi elettorali nell'assemblea
ordinaria, che deve essere convocata entro il mese precedente
la scadenza delle cariche.
2. Per le elezioni sostitutive l'assemblea straordinaria è
convocata dai membri del consiglio dell'ordine rimasti in
carica o, in caso di necessità, dal Consiglio nazionale
forense.
3. Il consiglio dell'ordine determina la durata, comunque
non superiore a due giorni consecutivi, per lo svolgimento
delle operazioni di voto e nomina i presidenti dei seggi e
quattro scrutatori per ogni seggio.
4. Le elezioni sono valide quando il numero dei votanti
non sia inferiore ad un quarto degli iscritti.
5. Espletato lo scrutinio, il presidente dell'assemblea
proclama i risultati delle elezioni e ne dà immediatamente
comunicazione al Consiglio nazionale forense, al presidente
della corte d'appello, al procuratore generale, al presidente
del tribunale ed al procuratore della Repubblica.
Art. 41.
(Modalità di voto).
1. Il consiglio dell'ordine è eletto dagli iscritti
indicati nell'articolo 16, comma 3, con voto diretto e segreto
per mezzo di schede bianche consegnate dal seggio elettorale
nelle quali possono essere indicati i nomi dei candidati in
numero, arrotondato per eccesso, non superiore a due terzi dei
consiglieri da eleggere.
2. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il
maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti viene eletto il candidato con
maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, fra coloro che
abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
4. In tutti gli ordini ogni elettore può votare per due
candidati a membro effettivo e per uno a membro supplente del
collegio dei revisori dei conti.
5. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il
maggiore numero di voti.
6. Le schede contenenti un numero di candidati eccedente
quelli indicati nei commi 1 e 4 sono nulle.
Art. 42.
(Elezione del consiglio nazionale forense).
1. I componenti del Consiglio nazionale forense sono
eletti in numero di uno per ogni distretto di corte d'appello.
Essi vengono eletti dai consigli degli ordini
circondariali.
2. La convocazione del consiglio dell'ordine per la
elezione dei membri del Consiglio nazionale forense deve
essere effettuata nel mese precedente la scadenza delle
cariche.
3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento
iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto
ogni duecento fino a seicento iscritti ed un voto ogni
trecento se gli iscritti sono da seicento ed oltre. S'intende
eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti
e, in caso di parità, è preferito il candidato
più anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano
uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
4. Ogni consiglio comunica il risultato della votazione
alla commissione di cui all'articolo 44.
5. Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le
stesse disposizioni relative alla elezione del consiglio
dell'ordine circondariale.
Art. 43.
(Ricorsi contro le elezioni dei consigli
degli ordini e dei loro organi).
1. Ogni iscritto può proporre ricorso al Consiglio
nazionale forense contro i risultati delle elezioni tenute nel
proprio ordine circondariale, ai sensi dell'articolo 31, comma
1, lettera c), nel termine di dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. Il Consiglio nazionale forense può annullare anche
d'ufficio, per motivi di legittimità, i risultati delle
elezioni dei consigli degli ordini circondariali e dei loro
organi.
Art. 44.
(Controllo delle elezioni
del Consiglio nazionale forense).
1. Il controllo della regolarità delle operazioni di voto
per le elezioni del Consiglio nazionale forense e la
proclamazione degli eletti sono compiuti da una commissione di
nove avvocati designati dal Ministro della giustizia.
2. La commissione delibera con la partecipazione di almeno
cinque membri.
3. Presiede l'avvocato più anziano, sostituito, ove
occorra, da chi lo segue per anzianità di iscrizione
all'albo.
4. Con la proclamazione dei nuovi eletti cessano dalle
funzioni i componenti in carica del Consiglio nazionale
forense.
5. Il Consiglio nazionale forense dà immediata notizia
delle elezioni al Ministro della giustizia, al primo
presidente
della Corte suprema di cassazione ed al procuratore generale
presso la Corte di cassazione.
6. La commissione di cui al comma 1 ordina la
pubblicazione del risultato delle votazioni con la
proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero della
giustizia.
Art. 45.
(Ricorsi contro le elezioni
del Consiglio nazionale forense).
1. I consigli degli ordini elettori ed i singoli candidati
non eletti, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione,
possono proporre ricorso contro i risultati delle elezioni del
Consiglio nazionale forense, al Consiglio medesimo, il quale
decide entro i quaranta giorni successivi alla sua prima
convocazione. Alla decisione non possono partecipare gli
eletti nelle elezioni contestate.
Capo V.
ISCRIZIONE AGLI ALBI,
ELENCHI E REGISTRI
Art. 46.
(Requisiti per l'iscrizione).
1. L'avvocato può essere iscritto in un solo albo tenuto
da un consiglio dell'ordine.
2. I requisiti per l'iscrizione all'albo, negli elenchi e
nei registri, sono i seguenti:
a) essere cittadino italiano o di un altro Stato
membro della Comunità europea ed avere residenza anagrafica o
domicilio professionale in un comune del circondario ove ha
sede il consiglio dell'ordine;
b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e
politici ed in particolare non essere fallito, interdetto o
inabilitato;
c) avere conseguito la laurea in giurisprudenza,
conferita o confermata da una università italiana;
d) aver superato, con il compimento del tirocinio
o previo conseguimento del diploma di specializzazione per le
professioni legali, l'esame di abilitazione all'esercizio
della professione;
e) non aver già compiuto, al momento della
domanda, il quarantesimo anno di età, se iscritto per la prima
volta;
f) non aver compiuto atti tali da far venir meno
la fiducia in un corretto svolgimento dell'attività
professionale. Il relativo accertamento è compiuto dal
consiglio dell'ordine all'atto dell'esame della domanda di
iscrizione. Prima di rigettare l'istanza di iscrizione per la
carenza del predetto requisito, il consiglio deve sentire
l'interessato personalmente. Questi può ricorrere entro un
mese dalla comunicazione del provvedimento al Consiglio
nazionale forense, che è tenuto a decidere entro quattro mesi
dal ricevimento del ricorso. Tuttavia, trascorsi cinque anni
dal fatto considerato influente sul requisito della fiducia in
un corretto svolgimento dell'attività professionale, il
consiglio dell'ordine può procedere egualmente alla
iscrizione, se nel periodo suddetto l'interessato ha tenuto
ottima condotta. La sola iscrizione nel registro dei
praticanti, senza abilitazione al patrocinio, può essere
disposta dal consiglio dell'ordine anche prima del decorso dei
cinque anni.
3. Per l'iscrizione dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
Art. 47.
(Iscrizione nell'albo
dei docenti universitari).
1. I professori ordinari ed associati di ruolo di
discipline giuridiche delle università e degli istituti
superiori ad esse parificati, dopo un periodo d'insegnamento
di tre anni, hanno il diritto ad essere iscritti nell'albo
ordinario di cui all'articolo 60, comma 2, previa
dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo
46, comma 2, lettere a), b), c), e) ed f).
Art. 48.
(Impegno solenne).
1. Prima di essere ammesso all'esercizio della professione
l'avvocato deve assumere, in pubblica seduta del consiglio
dell'ordine, impegno solenne pronunciando la formula "Mi
impegno sul mio onore ad osservare con il massimo scrupolo i
doveri della professione di avvocato".
Art. 49.
(Esercizio effettivo, prevalente
e continuativo della professione).
1. L'esercizio della professione forense in modo
effettivo, prevalente e continuativo è condizione per la
permanenza della iscrizione all'albo.
2. La effettività, prevalenza e continuità non sono
richieste, durante il periodo della carica, per gli avvocati
membri del Parlamento nazionale od europeo o dei consigli
regionali e per gli avvocati nominati presidenti di
amministrazioni provinciali o sindaci di capoluoghi di
provincia o di comuni con più di cinquantamila abitanti.
Art. 50.
(Prova dell'esercizio effettivo,
prevalente e continuativo).
1. Vi è esercizio effettivo e continuativo della
professione quando l'avvocato dichiari, ai fine dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), un reddito
derivante dall'esercizio della professione, o ricavi lordi in
misura superiore ai rispettivi livelli minimi determinati ogni
tre anni
e per la prima volta nell'anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio
nazionale forense. I redditi o ricavi lordi dell'avvocato
devono essere anche dimostrativi di un prevalente impegno di
lavoro professionale.
2. I livelli minimi di cui al comma 1 sono calcolati sulla
base della media dei redditi o ricavi denunciati dall'iscritto
nell'ultimo triennio.
3. Il Consiglio nazionale forense può fissare altresì
criteri sussidiari al fine di consentire il controllo della
prevalenza dell'attività professionale.
4. L'avvocato è esonerato dalla prova dell'esercizio
effettivo, prevalente e continuativo della professione per i
tre anni immediatamente successivi all'iscrizione, per la
prima volta, all'albo e dopo il compimento del
sessantacinquesimo anno di età.
Art. 51.
(Poteri del consiglio dell'ordine
in materia di verifica dell'effettività
dell'esercizio professionale).
1. Gli iscritti annualmente ed entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per le dichiarazioni ai fini IRPEF,
devono dichiarare al consiglio dell'ordine di appartenenza i
dati reddituali indicati ai commi 1 e 3 dell'articolo 50.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa dagli
iscritti anche ai sensi e per gli effetti di cui al decreto
legislativo 28 dicembre 2000, n. 443.
3. Il consiglio dell'ordine, entro i sei mesi successivi
al termine fissato nel comma 1, è tenuto alla verifica
dell'effettivo esercizio professionale.
4. Il consiglio dell'ordine può chiedere alla Cassa
nazionale di previdenza forense e agli uffici fiscali ogni
opportuna informazione al fine della verifica di cui al
presente articolo.
5. La omessa dichiarazione, decorsi tre mesi dal termine
di scadenza di cui al comma 1, comporta la cancellazione
dall'albo.
6. La infedele dichiarazione costituisce infrazione
disciplinare.
7. La prova successivamente acquisita dell'effettivo,
prevalente e continuativo esercizio di attività professionale
forense comporta la revoca del provvedimento di
cancellazione.
Art. 52.
(Cancellazione dagli albi).
1. Accertata la mancanza di uno dei requisiti previsti
dall'articolo 49 il consiglio dell'ordine provvede alla
cancellazione dell'iscritto dall'albo.
2. Il provvedimento può essere sospeso, per un periodo non
superiore a tre anni, nel caso di malattia o per altri gravi
motivi che non permettano di conseguire il reddito o i ricavi
minimi fissati a norma dell'articolo 50.
3. Il provvedimento del consiglio dell'ordine è
immediatamente comunicato alla Cassa nazionale di previdenza
forense e al Consiglio nazionale forense.
Art. 53.
(Incompatibilità e loro accertamento).
1. L'esercizio della professione di avvocato è
incompatibile:
a) con qualsiasi attività continuativa di lavoro
autonomo svolta professionalmente, escluse quelle di carattere
scientifico, letterario, artistico e pubblicistico;
b) con la qualità di ministro di qualsiasi culto
riconosciuto o meno dallo Stato;
c) con l'esercizio di attività commerciali in nome
proprio o in nome altrui, compresi gli appalti di pubblici
servizi;
d) con la qualità di socio illimitatamente
responsabile in società di persone esercenti l'attività
commerciale;
e) con la carica di amministratore unico o
delegato di società di capitali e con qualunque altro incarico
comportante poteri individuali di gestione di attività
imprenditoriali;
f) con la qualità di dipendente pubblico o
privato, salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli
avvocati che esercitano la loro attività per conto di enti
pubblici ai sensi dell'articolo 58 e salva la disciplina di
cui all'articolo 1, commi 56 e 56-bis della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
2. L'accertamento di qualsiasi incompatibilità, ai fini
dell'iscrizione all'albo o della cancellazione dallo stesso,
spetta esclusivamente al consiglio dell'ordine.
Art. 54.
(Eccezioni).
1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 53,
l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con
l'insegnamento o la ricerca nelle materie giuridiche sia nelle
università, sia nelle scuole statali e parificate.
2. Il requisito della prevalenza dell'esercizio
professionale non è richiesto in caso d'insegnamento o ricerca
universitaria.
Art. 55.
(Incompatibilità particolari).
1. Coloro che siano stati magistrati ordinari,
amministrativi e militari, funzionari degli uffici giudiziari,
prefetti o vice prefetti, questori o vice questori, ufficiali
di polizia giudiziaria, intendenti o vice intendenti di
finanza, funzionari di uffici finanziari, non possono
esercitare la professione di avvocato se non siano trascorsi
cinque anni dalla cessazione dell'attività.
Art. 56.
(Sospensione dall'esercizio professionale
per incarichi pubblici).
1. L'esercizio della professione forense è sospeso di
diritto per chi è chiamato a ricoprire l'ufficio di Presidente
della Repubblica,
Presidente del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, di componente della Corte costituzionale, di
Ministro, vice Ministro o Sottosegretario di Stato, di
componente del Consiglio superiore della magistratura, di
componente di una Giunta regionale.
2. Nei casi di cui al comma 1 è tuttavia conservata
l'iscrizione all'albo con l'annotazione dell'incarico
ricoperto.
Art. 57.
(Sospensione volontaria della iscrizione).
1. L'iscrizione all'albo può essere sospesa a richiesta
dell' interessato.
2. L'iscrizione riacquista efficacia a domanda
dell'interessato.
3. L'avvocato sospeso a propria richiesta è iscritto in un
elenco speciale annesso all'albo.
4. Durante il tempo della sospensione, l'avvocato non può
svolgere alcuna attività professionale.
5. Dopo cinque anni di sospensione volontaria il consiglio
dell'ordine provvede alla cancellazione dell'iscritto
dall'albo.
6. La reiscrizione può essere chiesta una sola volta entro
dieci anni dalla cancellazione.
Art. 58.
(Avvocati dipendenti da enti pubblici).
1. Gli avvocati addetti con rapporto di pubblico impiego
ad uffici legali di pubbliche amministrazioni e di enti
pubblici o di diritto pubblico anche economici, tali
riconosciuti per espressa previsione di legge, possono
esercitare la professione forense limitatamente agli affari ed
alle cause relativi all'ente di appartenenza.
2. Per l'esercizio della loro attività gli avvocati di cui
al comma 1 sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo
dell'ordine circondariale ove ha sede l'ufficio cui sono
addetti. Essi fanno parte a tutti
gli effetti dell'ordine forense e devono assolvere, nei
compiti specifici di cui al comma 1, alle funzioni previste
dall'articolo 1.
3. Per la iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma
2 gli interessati devono presentare una deliberazione
dell'ente, adottata nelle forme di legge, relativa alla
stabile costituzione dell'ufficio legale ed all'appartenenza
ad esso del professionista.
4. Gli uffici legali devono costituire, nell'ordinamento
degli enti, unità funzionalmente indipendenti e distintamente
organizzate.
5. Gli avvocati iscritti nell'elenco speciale sono
esonerati dalla prova del requisito dell'esercizio effettivo,
prevalente e continuativo della professione.
Art. 59.
(Iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi
alle giurisdizioni superiori).
1. Possono essere iscritti nell'albo speciale di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera e), tutti gli iscritti
agli albi di avvocato con anzianità superiore a dieci anni e
gli avvocati che abbiano superato l'esame previsto negli
articoli 83 e seguenti, nonché i professori ordinari ed
associati di ruolo di discipline giuridiche delle università e
degli istituti superiori ad esse parificate dopo un periodo
d'insegnamento di sei anni.
Capo VI.
TENUTA DEGLI ALBI,
ELENCHI E REGISTRI
Art. 60.
(Albo, elenchi e registri).
1. Il consiglio dell'ordine circondariale provvede alla
tenuta dell'albo, degli elenchi e dei registri degli iscritti
all'ordine e ad
inviarne tempestivamente copia, oltre che delle successive
variazioni, al Consiglio nazionale forense ed alla Cassa
nazionale di previdenza forense.
2. L'albo ordinario comprende coloro che esercitano la
libera professione in modo individuale o in società o
associazione.
3. Oltre che nell'albo ordinario sono inseriti in apposite
rubriche annesse all'albo stesso:
a) gli avvocati nei primi tre anni di iscrizione
agli effetti della limitazione dell'esercizio professionale di
cui al comma 2 dell'articolo 78;
b) gli avvocati volontariamente sospesi
dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 57.
4. Sono iscritti in elenchi speciali, annessi all'albo
ordinario:
a) gli avvocati dipendenti da enti pubblici;
b) le società e associazioni professionali di
avvocati;
c) i professori universitari a tempo pieno.
5. Sono iscritti in registri annessi all'albo:
a) i praticanti iscritti al tirocinio;
b) i praticanti abilitati al patrocinio.
6. Nell'albo, negli elenchi e nei registri debbono essere
tempestivamente annotati per ciascun iscritto tutti i dati
imposti dalla legge o dai regolamenti, con indicazione della
data di decorrenza dell'iscrizione.
7. L'albo, gli elenchi ed i registri debbono essere tenuti
a disposizione del pubblico e almeno ogni triennio riprodotti
in stampa.
Art. 61.
(Modalità di iscrizione).
1. L'iscrizione nell'albo, negli elenchi e nei registri è
deliberata dal consiglio dell'ordine competente entro un mese
dalla
presentazione della relativa domanda corredata da tutti i
documenti necessari.
2. Il consiglio dell'ordine circondariale dà comunicazione
dell'iscrizione al Consiglio nazionale forense ed alla Cassa
nazionale di previdenza forense.
Art. 62.
(Trasferimenti).
1. Ogni iscritto all'albo, agli elenchi o ai registri, che
trasferisca la propria residenza anagrafica od il proprio
domicilio professionale in altro circondario, deve fare
domanda di iscrizione al consiglio dell'ordine della nuova
sede, con il nulla-osta del consiglio dell'ordine di
provenienza.
2. E' conservata l'anzianità di iscrizione acquisita.
Art. 63.
(Tasse di iscrizione).
1. L'iscrizione all'albo, agli elenchi e ai registri, i
trasferimenti e la reiscrizione sono soggetti al pagamento
della tassa di concessione governativa, prevista dalle vigenti
disposizioni.
Art. 64.
(Cancellazioni).
1. La cancellazione dall'albo, dagli elenchi e dai
registri è deliberata dal consiglio dell'ordine su richiesta
dell' interessato.
2. La cancellazione viene deliberata d'ufficio oltre che
per incompatibilità o nei casi di cui agli articoli 51, 52 e
57, comma 5, o per accertata mancanza o perdita di uno dei
requisiti per l'iscrizione, nei seguenti casi:
a) per perdita del godimento dei diritti civili o
politici, dichiarazione di fallimento, interdizione o
inabilitazione;
b) quando non è osservato l'obbligo della residenza o
del domicilio professionale.
3. L'avvocato, nel caso previsto dalla lettera b)
del comma 2 può chiedere, prima che la delibera del
consiglio dell'ordine diventi definitiva, il trasferimento
nell'albo dell'ordine che ha sede nel circondario ove egli ha
trasferito la sua residenza od il suo domicilio
professionale.
4. L'avvocato cancellato dall'albo ha diritto di essere
reiscritto se sono cessate le cause che hanno determinato la
cancellazione.
5. Nel caso di cui all'articolo 52 l'avvocato cancellato
può chiedere una nuova iscrizione non prima di due e non oltre
dieci anni dalla cancellazione.
Art. 65.
(Revisione triennale).
1. Il consiglio dell'ordine è tenuto ad eseguire, almeno
ogni tre anni, la revisione generale dell'albo, degli elenchi
e dei registri.
Art. 66.
(Procedimento di cancellazione).
1. I provvedimenti che concernono la tenuta dell'albo,
degli elenchi e dei registri sono adottati dal consiglio
dell'ordine con deliberazione motivata.
2. Prima di deliberare la cancellazione d'ufficio, il
consiglio deve sentire l'interessato personalmente. Questi può
ricorrere entro un mese dalla comunicazione del provvedimento
al Consiglio nazionale forense. Il ricorso ha effetto
sospensivo.
3. Il Consiglio nazionale forense è tenuto a decidere
entro quattro mesi dal ricevimento del ricorso.
Art. 67.
(Termine per provvedere sulle domande
di iscrizione, trasferimento
e cancellazione dall'albo).
1. Il consiglio dell'ordine provvede entro due mesi sulla
domanda di iscrizione, di trasferimento o di cancellazione
dall'albo, dai registri o dagli elenchi.
2. Qualora il consiglio dell'ordine non deliberi entro il
termine predetto l'interessato può ricorrere al Consiglio
nazionale forense, affinché decida in via sostitutiva.
Capo VII.
ACCESSO ALLA PROFESSIONE
Art. 68.
(Abilitazione alla professione
di avvocato e tirocinio).
1. L'abilitazione alla professione di avvocato, salvo
quanto disposto dall'articolo 47, si consegue superando il
prescritto esame, previo conseguimento del diploma di
specializzazione per le professioni legali o dopo un periodo
di tirocinio, svolto secondo le norme dettate dagli articoli
che seguono.
2. Il tirocinio consiste:
a) in un periodo obbligatorio di pratica
professionale presso un avvocato italiano, che può essere
parzialmente sostituito dalla pratica presso un avvocato
straniero;
b) nella frequenza obbligatoria dei corsi
integrativi di formazione professionale.
3. Il periodo complessivo di tirocinio ha la durata minima
di tre anni, almeno due dei quali di pratica presso un
avvocato italiano. Per il tirocinio è necessaria l'iscrizione
nel registro dei praticanti.
4. L'iscrizione nel registro dei praticanti è consentita a
tutti i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti
richiesti, per l'iscrizione nell'albo di avvocato, dalle
lettere a), b), c) ed f) dell'articolo 46.
5. L'iscrizione è deliberata dal consiglio dell'ordine
circondariale del luogo ove il praticante intende compiere il
tirocinio.
6. Il tirocinio deve essere continuativo: se sospeso senza
valido e giustificato motivo per oltre sei mesi, esso va
iniziato di nuovo.
7. Il tirocinio può essere sospeso su autorizzazione del
consiglio dell'ordine per grave e giustificato motivo. Il
termine massimo di sospensione è valutato volta per volta dal
consiglio dell'ordine.
Art. 69.
(Norme disciplinare per i praticanti).
1. I praticanti devono osservare gli stessi doveri degli
avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio
dell'ordine.
2. La sospensione cautelare, o quella di cui all'articolo
102, oltre ad impedire l'esercizio del patrocinio, interrompe
la pratica, con l'effetto di cui al comma 6 dell'articolo
68.
3. La radiazione consente la reiscrizione nel registro dei
praticanti, salvo quanto previsto dalla lettera f) del
comma 2 dell'articolo 46.
Art. 70.
(Cancellazione dal registro).
1. La cancellazione dal registro dei praticanti è
deliberata, con osservanza delle forme previste nell'articolo
66, nei casi di cui all'articolo 64, in quanto applicabili, ed
inoltre:
a) se il tirocinio è stato interrotto, senza
giustificato motivo, per oltre sei mesi;
b) al compimento del quarantesimo anno di
età;
c) decorsi cinque anni dall'abilitazione al
patrocinio.
Art. 71.
(Pratica professionale).
1. La pratica professionale si svolge, sotto la vigilanza
del consiglio dell'ordine, presso un avvocato iscritto
all'albo da almeno cinque anni ovvero presso un ufficio
legale, stabilmente costituito ai sensi dell'articolo 58,
comma 3.
2. La pratica consiste nel compimento, presso lo studio
dell'avvocato e sotto la sua guida e controllo, delle attività
che sono proprie della professione, in conformità a quanto
previsto dal regolamento di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h).
3. Gli avvocati che esercitano la professione da almeno
cinque anni sono tenuti nei limiti delle loro possibilità ad
accogliere i praticanti, istruirli e prepararli all'esercizio
della professione.
Art. 72
(Abilitazione provvisoria al patrocinio).
1. Decorso un anno dall'inizio della pratica presso un
avvocato italiano, il praticante può chiedere l'abilitazione
al patrocinio dinanzi ai giudici di pace ed al tribunale in
composizione monocratica, nell'ambito del circondario del
tribunale ove ha sede l'ordine presso il quale è iscritto.
2. L'abilitazione al patrocinio è consentita solo a coloro
che, durante il corso di studi universitari, abbiano superato
i seguenti esami: diritto costituzionale, istituzioni di
diritto privato, diritto civile, diritto processuale civile,
diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale,
diritto processuale penale, diritto amministrativo e diritto
tributario o finanziario.
3. Il praticante abilitato al patrocinio può sostituire,
con specifico mandato
scritto, l'avvocato presso il quale esercita la pratica anche
dinanzi i tribunali civili ed amministrativo, nel cui
circondario viene svolta la pratica stessa, sotto il controllo
e la responsabilità dell'avvocato medesimo.
4. Per ottenere l'abilitazione al patrocinio il praticante
deve presentare dichiarazione scritta al consiglio dell'ordine
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità
previste per l'esercizio della professione di avvocato.
5. Prima dell'esercizio del patrocinio il praticante deve
assumere, davanti il consiglio dell'ordine, l'impegno solenne
di cui all'articolo 48.
6. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio
nazionale forense, istituisce borse di studio per i praticanti
bisognosi e meritevoli.
Art. 73.
(Corsi integrativi di formazione
e di aggiornamento professionale).
1. I consigli degli ordini, singoli o consociati, devono
organizzare corsi integrativi sistematici di formazione
professionale di cui agli articoli 21, comma 1, lettera d),
e 68, comma 2, lettera b), tenuti da avvocati,
magistrati e docenti universitari.
2. I corsi di cui al comma 1 devono comprendere anche lo
studio dell'ordinamento professionale, della deontologia e
della previdenza forensi.
3. La frequenza ai corsi è aperta a tutti gli iscritti ad
albi, elenchi e registri.
Art. 74.
(Certificato di compiuta pratica
e frequenza dei corsi integrativi
di formazione professionale).
1. Il consiglio dell'ordine, dopo aver controllato
l'effettivo e proficuo compimento del tirocinio nonché la
frequenza dei corsi di cui agli articoli 21, comma 1, lettera
d), e 68, comma 2, lettera b),
rilascia al praticante il certificato di compiuta pratica e
frequenza. Tale certificato costituisce titolo di ammissione
all'esame di avvocato.
2. La dichiarazione di compiuta pratica presso il proprio
studio, necessaria per il rilascio del relativo certificato,
deve essere resa dall'avvocato davanti al presidente del
consiglio dell'ordine o ad un consigliere da lui delegato.
3. Avverso il provvedimento di rifiuto di rilascio del
certificato può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale
forense il quale decide nel merito entro tre mesi. In pendenza
del ricorso il praticante è ammesso a sostenere l'esame di
avvocato sotto condizione.
Art. 75.
(Esame di abilitazione).
1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione
di avvocato è unico per tutto il territorio della Repubblica
ed è indetto ogni anno dal Ministro della giustizia su
proposta del Consiglio nazionale forense, entro il mese di
marzo.
2. L'esame deve svolgersi entro il successivo mese di
luglio presso ciascuna sede di corte d'appello. Esso ha valore
di esame di Stato.
Art. 76.
(Commissioni esaminatrici).
1. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro
della giustizia, d'intesa con il Consiglio nazionale forense,
e ciascuna di esse è composta di cinque membri titolari e
cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono
avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un ordine del
distretto di Corte d'appello sede dell'esame; due titolari e
due supplenti sono magistrati dello stesso distretto, con
qualifica superiore a quella di consigliere di corte
d'appello; un titolare e un supplente sono professori ordinari
o associati di materie giuridiche presso una università
della Repubblica, ovvero presso un istituto superiore a
questa parificato.
2. Gli avvocati componenti le commisioni d'esame sono
designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta dei
consigli degli ordini di ciascun distretto, assicurando la
presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno
un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Il
Ministro della giustizia nomina per ogni commissione
esaminatrice il presidente ed il vicepresidente tra i
componenti avvocati.
3. I supplenti intervengono nella commissione in
sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
4. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato
la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, le
commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto
del Ministro della giustizia, da emanarsi prima
dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri
supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri
effettivi tali da permettere, unico restando il presidente, la
suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un
numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e da un segretario aggiunto. A ciascuna delle
sottocommissioni non può essere assegnato un numero di
candidati superiore a duecentocinquanta.
5. Le commissioni e le sottocommissioni esaminatrici hanno
sede presso le corti d'appello.
6. Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della
corte d'appello nominato dal presidente della corte stessa.
Art. 77.
(Ammissione dei candidati).
1. La commissione esaminatrice è competente ad ammettere i
candidati, verificando la regolarità delle domande ed il
possesso dei titoli richiesti.
2. Nel termine stabilito i candidati devono presentare
alla commissione esaminatrice la domanda di ammissione agli
esami corredata:
a) del diploma originale di laurea o di una copia
resa autentica da un notaio;
b) del certificato di cui all'articolo 74;
c) della ricevuta della tassa prescritta per
l'ammissione agli esami.
3. Fermo il disposto del comma 3 dell'articolo 68, i
candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non
oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui alla
lettera b) del comma 2.
4. La commissione esaminatrice delibera senza ritardo e
forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami.
5. L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima
dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della
commissione.
6. A ciascun candidato ammesso agli esami è data
comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e
del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove scritte.
7. I candidati debbono dimostrare la loro identità
personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando un
documento di identificazione che sia stato loro rilasciato da
un'autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data
recente vidimata da un notaio o autenticata dall'autorità
comunale.
Art. 78.
(Sede dell'esame).
1. Ciascun candidato può sostenere l'esame soltanto
presso la sede di corte d'appello nel cui distretto egli è
stato iscritto per l'esercizio della pratica dell'ultimo
anno.
2. Superato l'esame, il candidato può essere iscritto
soltanto ad un albo di avvocati del distretto di corte
d'appello presso il quale ha sostenuto l'esame e gli è
vietato, per il periodo di tre anni dalla iscrizione all'albo,
l'esercizio di ogni attività professionale fuori dallo stesso
distretto
di corte d'appello; gli è inoltre vietato, se non siano
trascorsi tre anni dall'iscrizione, il trasferimento in albo
compreso in altro distretto.
Art. 79.
(Modalità di svolgimento dell'esame).
1. Il Ministro della giustizia stabilisce, con proprio
decreto, i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte
degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione
di avvocato ed il termine entro il quale dovranno essere
presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.
2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del
Ministero e nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove
scritte.
3. Qualora nello stesso decreto non si sia provveduto alla
nomina delle commissioni esaminatrici, queste saranno nominate
con decreto successivo, non oltre trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto precedente, salvo quanto disposto
nel comma 4 dell'articolo 76.
Art. 80.
(Prove scritte).
1. L'esame di abilitazione consiste in prove scritte ed
orali.
2. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi
formulati dal Ministro della giustizia e hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da
scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice
civile;
b) la redazione di un parere motivato, da
scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice
penale;
c) la redazione di un atto giudiziario, che
postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto
processuale, su un quesito
in materia di diritto privato o penale o amministrativo.
3. Le prove scritte si svolgono nell'ordine indicato al
comma 2.
4. Il tema per ciascuna prova, trasmesso dal Ministero
della giustizia in busta sigillata, è consegnato, a cura del
presidente della corte d'appello, al presidente della
commissione esaminatrice nel giorno stabilito per la prova
stessa.
5. Il presidente della commissione ne dà lettura dopo aver
fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei
sigilli.
6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate
sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono
ammessi agli esami candidati che si presentino quando la
dettatura sia iniziata.
7. I candidati debbono usare esclusivamente carta munita
del timbro della commissione e della firma del presidente o di
un commissario da lui delegato. Essi non possono conferire tra
loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei. E' escluso
dall'esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere
alle disposizioni che siano state date per assicurare la
regolarità dell'esame.
8. Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono
trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti
della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli
esami.
9. I candidati non possono portare nella sede degli esami
libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi
possono soltanto consultare i codici, anche commentati
esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti
dello Stato, ed all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i
relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni
prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono
verificati dalla commissione.
10. Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono
trovati in possesso di libri, scritti, appunti di qualsiasi
specie, vietati a norma del presente articolo. L'esclusione è
ordinata dai commissari presenti. In caso di disaccordo tra
loro la decisione è rimessa al presidente.
11. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre
giorni di esame due buste di uguale colore, una grande, munita
di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al
numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi
all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
12. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi
sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli
nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola,
chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il
proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna
il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo,
dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della
busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato,
appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo
che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché,
sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo
della commissione.
13. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla
fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse
in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti
la commissione, e suggellati con l'impronta in ceralacca del
sigillo di quest'ultima.
14. Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova
e nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta
plenaria, alla presenza di almeno cinque candidati designati
dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata
l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi
contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste
aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver
staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande,
nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto
quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le
buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse
prima di apporvi il predetto numero progressivo.
15. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte
in piego suggellato
con le stesse modalità indicate nel comma 13.
16. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi,
nonché di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle
prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal
presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.
17. La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste
raggruppate ai sensi del comma 14 è compiuta
contestualmente.
18. La commissione, anche nel caso di suddivisione in
sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel
più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla
conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine può
essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre tre
mesi, con provvedimento del presidente della corte d'appello,
per motivi eccezionali e debitamente accertati.
19. La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro
sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche
pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato
l'esame dei candidati che comunque si siano fatti
riconoscere.
20. La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre
lavori, raggruppati ai sensi del comma 14, dopo la loro
lettura.
21. Per ciascuna prova scritta ogni componente della
commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla
prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito,
nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno
novanta punti e con un punteggio non inferiore a trenta punti
per almeno due prove.
22. Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente
dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro.
L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal
segretario.
23. Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la
commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi
dei candidati.
24. L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi
e l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese
né maggiore di due.
Art. 81.
(Prove orali).
1. Le prove orali consistono:
a) nella discussione di brevi questioni relative a
sette materie: diritto civile e commerciale, diritto penale,
diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto
processuale penale, diritto costituzionale nonché una
ulteriore materia scelta dal candidato fra il diritto del
lavoro, il diritto finanziario o tributario, il diritto
internazionale privato ed il diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscere i princìpi della
deontologia, della previdenza e dell'ordinamento forensi.
2. I candidati devono presentarsi alla prova orale secondo
l'ordine che è stato fissato dal presidente. Terminato il
primo appello si procede immediatamente al secondo. Il
candidato che non si sia presentato al primo né al secondo
appello perde il diritto all'esame.
3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di
quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun
candidato.
4. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla
votazione secondo il disposto del comma 5 e il segretario ne
registra il risultato nel processo verbale distintamente per
ogni materia.
5. Per la prova orale ogni componente della commissione
dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle otto
materie di esame.
6. Sono considerati idonei i candidati che ottengano un
punteggio di almeno duecentocinquanta punti e non meno di
venticinque punti per ogni prova.
Art. 82.
(Certificato d'esame).
1. La commissione rilascia il certificato per
l'iscrizione all'albo degli avvocati ai candidati risultati
idonei ai sensi del comma 6 dell'articolo 81.
2. Decorsi cinque anni senza la richiesta di prima
iscrizione, il certificato perde efficacia.
Art. 83.
(Esame per l'esercizio del patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superiori).
1. L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera e), è indetto con
decreto del Ministro della giustizia, da pubblicarsi nel
Bollettino ufficiale del Ministero e nella Gazzetta
Ufficiale almeno novanta giorni prima della data fissata
per l'inizio della prova scritta.
2. Nel decreto sono stabiliti i giorni delle prove ed il
termine enro il quale devono essere presentate le domande di
ammissione agli esami.
3. L'esame si svolge ogni anno in Roma presso il Ministero
della giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che
abbiano esercitato con continuità per tre anni la professione
di avvocato dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello e
dimostrino, oltre a tale esercizio, la loro attuale iscrizione
nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa per il periodo
prescritto.
4. Durante il periodo di esercizio della professione di
cui al comma 3 gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e
proficua attività relativa a giudizi per cassazione,
frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente
il suo patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, facendone
constatare la verità mediante attestato dell'avvocato stesso,
recante il visto del competente consiglio dell'ordine degli
avvocati.
5. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni
richieste prima della scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione all'esame.
Art. 84.
(Domande di ammissione all'esame).
1. I candidati devono rivolgere la domanda di
ammissione agli esami, nel termine
stabilito, al Ministro della giustizia e corredarla delle
attestazioni relative ai requisiti indicati nell'articolo 83,
nonché della ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione
agli esami.
2. Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e
forma l'elenco dei candidati ammessi.
3. L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima
dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della
commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data
comunicazione della sua ammissione agli esami, nonché del
giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per
sostenere le prove.
Art. 85.
(Commissione esaminatrice per l'esame
di ammissione nell'albo speciale).
1. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro
della giustizia, d'intesa con il Consiglio nazionale forense,
ed è composta di cinque membri titolari e cinque supplenti,
dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti
da almeno dieci anni nell'albo speciale di cui all'articolo
31, comma 1, lettera e); due titolari e due supplenti
sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di
consigliere di Corte di cassazione; un titolare e un supplente
sono professori ordinari di materie giuridiche presso una
università della Repubblica, ovvero presso un istituto
superiore a questa parificato.
2. Gli avvocati componenti la commissione d'esame sono
designati dal Consiglio nazionale forense. Il Ministro della
giustizia nomina il presidente ed il vicepresidente tra i
componenti avvocati.
3. I supplenti intervengono nella commissione in
sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
4. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato
la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, la
commissione esaminatrice può essere integrata, con decreto del
Ministro della giustizia, da emanare prima dell'espleta
mento delle prove scritte, da un numero di membri supplenti
aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi
tale da permettere, unico restando il presidente, la
suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un
numero di componenti pari a quello della commissione
originaria e da un segretario aggiunto. A ciascuna delle
sottocommissioni non può essere assegnato un numero di
candidati superiore a duecentocinquanta.
5. La commissione e le sottocommissioni esaminatrici hanno
sede in Roma presso il Ministero della giustizia.
6. Esercitano funzioni di segretario uno o più magistrati
addetti al Ministero della giustizia, nominati dal
Ministro.
Art. 86.
(Prove di esame).
1. Le prove dell'esame di cui all'articolo 83 sono scritte
ed orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella
compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in
materia civile o commerciale, penale ed amministrativa. La
prova in materia amministrativa può anche consistere in un
ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede
giurisdizionale.
3. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati,
secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti
amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi
indicati nel comma 2.
4. La prova orale consiste nella discussione di un tema
avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale
il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
5. Le prove scritte si svolgono in tre giorni non
consecutivi.
6. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti
amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei
ricorsi è fatta dal presidente della commissione, il quale
provvede altresì ad assegnare a
ciascun candidato il tema per la prova orale.
7. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di
quarantacinque minuti per ciascun candidato.
8. I candidati hanno facoltà di far pervenire alla
commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio
delle prove, i testi dei codici e delle leggi, nonché delle
ultime dieci annate di una delle principali riviste
giurisprudenziali.
9. E' inoltre in facoltà della commissione di consentire,
nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno
separatamente e con le garanzie ritenute opportune, i libri,
le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la
commissione abbia la possibilità di procurarsi.
10. Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono
trovati in possesso di scritti o appunti, nonché di libri,
pubblicazioni o riviste, la cui consultazione non sia
consentita ai sensi dei commi precedenti.
11. L'esclusione è ordinata dai commissari presenti. In
caso di disaccordo la decisione è rimessa al presidente.
12. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni
prova scritta e per quella orale.
13. Nel procedere alla revisione dei lavori, la
commissione, immediatamente dopo la lettura di ogni lavoro,
assegna il punteggio.
14. La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro
sia in tutto o in parte copiato, annulla la prova. Deve
inoltre essere annullato l'esame dei candidati che comunque si
siano fatti riconoscere.
15. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
conseguono non meno di trentacinque punti in ciascuna prova
scritta.
16. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente,
il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il
giorno e l'ora della prova orale.
17. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano
riportato non meno di quaranta punti nella prova orale.
18. Ultimate le prove orali, la commissione forma l'elenco
dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.
19. L'elenco dei candidati dichiarati idonei è approvato
dal Ministro della giustizia ed è comunicato al Consiglio
nazionale forense.
Art. 87.
(Indennità per i membri
delle commissioni d'esame).
1. Al presidente, al vice presidente ed ai membri,
effettivi e supplenti, delle commissioni d'esame per
l'abilitazione alla professione di avvocato e per l'ammissione
nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle
giurisdizioni superiori sono corrisposti i rimborsi, le
indennità ed ogni altro compenso spettanti ai componenti delle
commissioni esaminatrici per l'ammissione in magistratura.
Capo VIII.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 88.
(Procedimento disciplinare
e notizia del fatto).
1. Gli iscritti che non osservano i loro doveri e le
regole di condotta sono sottoposti a giudizio disciplinare da
parte del consiglio dell'ordine.
2. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata
notizia al consiglio dell'ordine competente dell'inizio di
ogni procedimento penale nei confronti di iscritti all'albo,
agli elenchi e ai registri, nonché nei casi di abbandono
ingiustificato della difesa.
Art. 89.
(Competenza).
1. La competenza a procedere disciplinarmente spetta sia
al consiglio dell'ordine
che ha la custodia dell'albo, elenco o registro al quale
appartiene l'iscritto, sia al consiglio dell'ordine nel cui
circondario è stato commesso il fatto. Essa è determinata
dalla priorità nell'inizio dell'azione disciplinare.
2. Qualora si debba procedere nei confronti di un
componente del consiglio dell'ordine che sarebbe competente a
dare inizio all'azione disciplinare, questa è attribuita al
consiglio costituito presso il tribunale della città ove ha
sede la corte d'appello nel cui distretto è stato commesso il
fatto; se si tratta di componenti di un consiglio dell'ordine
costituito presso un tribunale di città ove ha sede una corte
d'appello, la competenza appartiene al consiglio costituito
nella sede della corte d'appello più vicina, individuata
secondo le norme del codice di procedura penale.
Art. 90.
(Esercizio dell'azione disciplinare.
Organo inquirente).
1. Ricevuta la notizia del fatto, il presidente del
consiglio dell'ordine nomina un consigliere inquirente per
tutto il corso del procedimento disciplinare.
2. Nei consigli composti da più di undici membri, le
funzioni suddette possono essere conferite stabilmente,
all'inizio del triennio, su designazione del consiglio, ad una
commissione composta di tre membri; in tal caso, le funzioni
requirenti, nella fase del giudizio, sono svolte da uno solo
fra i componenti designati dalla commissione.
3. Sulla astensione degli inquirenti decide il presidente
del consiglio dell'ordine.
Art. 91.
(Informazioni tra i consigli degli ordini).
1. Il consiglio dell'ordine che ha ricevuto notizia di un
fatto di rilevanza disciplinare, relativo ad iscritto ad altro
albo, deve darne immediatamente comunicazione a quello di
appartenenza e all'apertura
del procedimento disciplinare richiede a quest'ultimo i
precedenti dell'iscritto medesimo.
Art. 92.
(Collegio giudicante).
1. Il collegio giudicante è costituito dal consiglio
dell'ordine con la presenza di almeno tre quinti dei suoi
componenti e, nei consigli composti da più di quindici membri,
di almeno nove membri.
2. I consiglieri delegati ad esercitare le funzioni
inquirenti o il consigliere che ha svolto tali funzioni e
quelle requirenti nel procedimento non possono far parte, a
pena di nullità, del collegio giudicante.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme
sull'astensione e la ricusazione stabilite dal codice di
procedura penale. Su di esse giudica il presidente del
Consiglio nazionale forense.
Art. 93.
(Spostamento di competenza).
1. Qualora, a seguito dell'astensione o della ricusazione,
non sia possibile costituire il collegio giudicante, il
presidente del Consiglio nazionale forense dispone la
trasmissione degli atti al consiglio dell'ordine competente ai
sensi del comma 2 dell'articolo 89.
Art. 94.
(Indagini preliminari e apertura
del procedimento disciplinare).
1. Il consigliere inquirente, o la commissione, svolge la
indagine preliminare previa immediata informazione
all'interessato, che deve essere sentito.
2. Compiuta l'indagine preliminare, il consigliere
inquirente, o la commissione, richiede l'archiviazione del
procedimento disciplinare al collegio giudicante, ovvero al
presidente di esso la fissazione del
giudizio precisando l'addebito mosso all'incolpato.
3. Se il collegio giudicante ritiene di dover deliberare
l'archiviazione, emette provvedimento motivato, che è
comunicato sia all'iscritto sia al denunciante; in caso
contrario, dispone la fissazione del giudizio disciplinare.
4. Qualora la denuncia provenga dall'autorità giudiziaria,
il provvedimento di archiviazione è comunicato al procuratore
generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede
il consiglio dell'ordine che lo ha emesso.
5. L'impugazione del provvedimento di archiviazione, ai
sensi dell'articolo 106, spetta esclusivamente al procuratore
generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede
il consiglio dell'ordine che lo ha emesso.
6. L'indagine preliminare al procedimento disciplinare non
deve superare i sei mesi. In caso di comprovata necessità, il
consiglio dell'ordine può deliberare una proroga non superiore
a quattro mesi. Ove il termine non sia osservato, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 98.
7. Possono essere richiesti, durante le indagini
preliminari e nel successivo giudizio, accertamenti ed
informazioni al pubblico ministero e, suo tramite, alla
polizia giudiziaria.
Art. 95.
(Citazione a giudizio).
1. Entro i dieci giorni successivi alla richiesta
dell'organo inquirente di cui all'articolo 90 il collegio
giudicante emette il provvedimento di fissazione del
giudizio.
2. Il presidente del consiglio dell'ordine provvede alla
citazione in giudizio dell'incolpato.
3. La citazione deve contenere, a pena di nullità,
l'incolpazione nonché la data, l'ora ed il luogo di
comparizione.
4. La notificazione dell'atto deve avere luogo almeno
quindici giorni prima del giorno fissato per l'inizio del
procedimento.
5. Della citazione è dato avviso, a cura della segreteria
del consiglio dell'ordine, all'organo inquirente nel medesimo
termine di cui al comma 4.
Art. 96.
(Giudizio disciplinare).
1. Il giudizio disciplinare, diretto dal presidente del
collegio giudicante, si svolge attraverso una o più udienze
dibattimentali, alle quali può partecipare l'incolpato.
2. Il collegio può disporre che l'udienza sia aperta al
pubblico.
3. Le funzioni requirenti vengono svolte dal consigliere
inquirente. L'incolpato può difendersi personalmente o farsi
assistere da non più di due avvocati.
4. Il collegio, se l'inquisito non compare senza
giustificato motivo, constatata la validità della citazione,
ordina procedersi in sua assenza.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente
del collegio nominato dal presidente, che continua, comunque,
a far parte del collegio giudicante.
Art. 97.
(Svolgimento del giudizio).
1. Non oltre il termine di tre giorni prima della data
fissata per il giudizio il consigliere inquirente e
l'incolpato devono depositare istanza in cui vengono indicate
le prove di cui chiedono l'assunzione, provvedendo altresì
alla convocazione dei relativi testimoni. Il collegio può
disporre la eliminazione delle prove sovrabbondanti.
2. Aperto il giudizio, il consigliere inquirente fa una
relazione sui fatti oggetto della contestazione. Quindi il
presidente procede all'interrogatorio dell'incolpato e
all'assunzione delle prove, osservate, in quanto applicabili,
le disposizioni del codice di procedura penale.
3. Ogni componente del collegio, il consigliere requirente
e la difesa possono
porre domande dirette all'incolpato ed ai testimoni.
4. Il collegio può disporre di ufficio l'assunzione di
altre prove.
5. Alla decisione partecipano soltanto i consiglieri che
hanno preso parte a tutte le udienze dibattimentali.
6. Il collegio giudicante pronuncia la propria decisione
immediatamente dopo la chiusura del dibattimento e la camera
di consiglio, dando lettura in udienza del dispositivo. Il
testo della decisione con la motivazione è depositato entro i
tre mesi deliberazione ed è sottoscritto dal presidente e
dall'estensore.
7. Fra l'apertura del procedimento disciplinare e la
decisione non può trascorrere un termine superiore ad un
anno.
Art. 98.
(Sanzioni per l'inosservanza dei termini).
1. L'inosservanza, senza giustificato motivo, del
doppio dei termini entro cui devono essere compiute le
attività del procedimento disciplinare, determina la decadenza
dalla carica dei consiglieri ai quali l'omissione o il ritardo
siano addebitabili.
2. La decadenza è dichiarata anche d'ufficio dal consiglio
dell'ordine o, in sua vece, dal Consiglio nazionale
forense.
Art. 99.
(Contenuto della decisione).
1. Con la decisione che definisce il procedimento
disciplinare, possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula "non esservi
luogo a provvedimento disciplinare";
b) l'irrogazione di una delle sanzioni previste
negli articoli 100, 101, 102 e 103.
2. Ai fini della commisurazione della sanzione, il
collegio tiene conto di tutte le circostanze del fatto e, in
particolare, della
gravità dell'infrazione, della personalità dell'incolpato,
dei suoi precedenti disciplinari e del suo comportamento
successivo al fatto.
Art. 100.
(Avvertimento).
1. L'avvertimento consiste nel richiamo formulato nel
caso di infrazione lieve e scusabile.
Art. 101.
(Censura).
1. La censura consiste nel biasimo formale.
Art. 102.
(Sospensione).
1. La sospensione consiste nella interdizione
temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato
per un periodo da un mese a cinque anni.
Art. 103.
(Radiazione).
1. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva
dall'albo, elenco o registro e impedisce la iscrizione in
qualsiasi altro albo, elenco o registro. Essa si applica
quando l'incolpato è stato già sospeso due volte ed ha
commesso infrazione grave, ovvero quando l'infrazione commessa
è tale da scuotere in modo irreparabile la fiducia in un
corretto svolgimento dell'attività professionale.
Art. 104.
(Sospensione cautelare).
1. Quando, per la gravità del fatto contestato, la
continuazione dell'attività professionale può arrecare
pregiudizio alla dignità della professione, il consiglio
dell'ordine, su richiesta del consigliere inquirente, delibera
la sospensione cautelare dell'incolpato dall'esercizio della
professione.
2. Ove, entro il termine massimo di un anno dalla
deliberazione del provvedimento di sospensione cautelare, non
sia intervenuta la decisione del consiglio dell'ordine, la
stessa è caducata.
3. Nel caso di sospensione del procedimento disciplinare
ai sensi del comma 3 dell'articolo 109, la sospensione
cautelare può durare fino ad un anno dopo il passaggio in
giudicato della sentenza che ha definito il procedimento
penale.
4. Il periodo di sospensione cautelare viene computato
nella durata dell'eventuale sanzione disciplinare della
sospensione.
5. Il consiglio dell'ordine ha l'obbligo di pronunciarsi
sull'eventuale sospensione cautelare quando nei confronti
dell'incolpato sia stato emesso ordine o mandato di cattura
dell'autorità giudiziaria o quando questa abbia disposto,
anche con provvedimento non definitivo, l'interdizione dai
pubblici uffici.
6. La sospensione cautelare non può essere deliberata
senza che l'incolpato sia stato posto in grado di svolgere la
propria difesa personalmente o a mezzo di suoi difensori.
7. Il provvedimento è impugnabile con ricorso al Consiglio
nazionale forense ma il gravame non ne sospende
l'esecutività.
8. La sospensione cautelare può essere revocata in ogni
momento se vengano meno le condizioni che l'hanno motivata.
9. In nessun caso la sospensione di un avvocato
dall'esercizio professionale può essere disposta da autorità
diversa dal consiglio dell'ordine competente. Il consiglio
dell'ordine potrà disporre la sospensione
cautelare a seguito di richiesta motivata di magistrati o
altre autorità dello Stato in conseguenza dell'accertamento di
gravi illeciti commessi dall'avvocato.
Art. 105.
(Deposito, notifica e affissione).
1. La decisione in materia disciplinare viene
depositata con gli atti relativi nella segreteria del
consiglio dell'ordine che l'ha pronunciata. A cura del
consigliere segretario la decisione viene notificata, entro
dieci giorni dal deposito, all'interessato ed al procuratore
generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede
il consiglio dell'ordine.
2. Il dispositivo della decisione definitiva che commini
una sanzione più grave della censura ed il provvedimento di
sospensione cautelare sono affissi all'albo esterno
dell'ordine e comunicati a tutti i capi degli uffici
giudiziari del distretto nel quale ha sede l'ordine di
appartenenza dell'iscritto nonché a tutti i presidenti degli
ordini circondariali, al Consiglio nazionale forense ed alla
Cassa nazionale di previdenza forense.
Art. 106.
(Impugnazione avverso le decisioni
disciplinari).
1. Contro le decisioni disciplinari è ammessa impugnazione
al Consiglio nazionale forense da parte dell'incolpato, dei
suoi difensori, dell'organo inquirente e del procuratore
generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede
il consiglio dell'ordine che le ha emesse.
2. L'impugnazione è proposta mediante ricorso che, entro e
non oltre venti giorni dalla notificazione di cui al comma 1
dell'articolo 105, deve essere depositato nella segreteria del
consiglio dell'ordine sede del giudizio o ad essa inviato,
mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. L'impugnazione ha effetto sospensivo, salvo per quanto
riguarda la pronuncia di sospensione cautelare.
4. Il segretario del consiglio dell'ordine provvede senza
ritardo a trasmettere il ricorso, con copia autentica della
decisione e degli atti processuali, al Consiglio nazionale
forense, dandone comunicazione all'interessato e al
procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Art. 107.
(Norme procedurali).
1. Nel giudizio davanti al Consiglio nazionale forense
si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al
giudizio penale davanti alla Corte di cassazione, ad eccezione
di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 615 del codice di
procedura penale.
2. Le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore
generale presso la Corte di cassazione o da un suo
sostituto.
3. Al consiglio dell'ordine, che ha emesso la decisione
impugnata, deve essere data comunicazione dell'udienza fissata
per la discussione dalla impugnazione. Esso può inviare al
Consiglio nazionale forense proprie deduzioni e farsi
rappresentare all'udienza di discussione da un proprio membro,
il quale può assumere conclusioni.
4. Il testo della decisione con la motivazione è
depositato presso la segreteria del Consiglio nazionale
forense nei due mesi successivi ed è sottoscritto dal
presidente e dall'estensore.
Art. 108.
(Ricorso per cassazione).
1. La decisione emessa dal Consiglio nazionale forense
in materia disciplinare è notificata, a cura del segretario,
all'incolpato, al consiglio dell'ordine che ha emesso la
decisione impugnata e al procuratore generale presso la Corte
di cassazione, i quali possono impugnarla per
motivi di legittimità mediante ricorso per Cassazione.
2. Il gravame è proposto con atto notificato alle altre
parti entro il termine di due mesi ed all'impugnazione si
applicano le norme del codice di procedura civile.
Art. 109.
(Rapporto con il processo penale).
1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito
con procedura e valutazione autonome rispetto al processo
penale avente per oggetto i medesimi fatti.
2. La sentenza penale irrevocabile ha tuttavia efficacia
di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del
fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da
parte dell'incolpato.
3. Se il consiglio ritiene di non potere emettere la
propria decisione senza l'acquisizione di atti e notizie del
procedimento penale o senza la definizione di quest'ultimo,
sospende il procedimento disciplinare per il tempo ritenuto
necessario.
4. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare
emergono estremi di reato procedibile d'ufficio, l'organo
precedente ne informa l'autorità giudiziaria.
5. L'articolo 104, comma 9, si applica anche ai fini
dell'espiazione della pena accessoria dell'interdizione dalla
professione, inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato,
e la durata è computata in quella della corrispondente
sanzione disciplinare di sospensione dalla professione.
Art. 110.
(Riapertura del procedimento).
1. Il procedimento disciplinare concluso con
provvedimento definitivo viene riaperto:
a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e
per gli stessi fatti l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza
di assoluzione
perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha
commesso;
b) se è stato pronunciato il proscioglimento e
l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna su fatti
che non hanno potuto essere valutati in sede disciplinare. In
tal caso, i nuovi fatti vengono liberamente valutati nel
procedimento disciplinare riaperto.
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a
richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del
procedimento ordinario.
Art. 111.
(Prescrizione dell'azione disciplinare).
1. L'azione disciplinare per i fatti non costituenti
reato si prescrive se non è iniziata nel termine di cinque
anni dal fatto.
2. Nel caso di procedimento penale il termine di
prescrizione rimane sospeso e riprende a decorrere, per la
durata massima di anni cinque, dalla data della definizione
del procedimento penale stesso.
Art. 112.
(Esenzione dall'imposta di bollo).
1. Tutti gli atti dei procedimenti disciplinari, anche
davanti alla Corte di cassa zione, sono esenti dall'imposta di
bollo e sono equiparati, ad ogni effetto fiscale, agli atti
del procedimento penale.
Capo IX.
ONORARI, DIRITTI ED INDENNITA'
DEGLI AVVOCATI E RIMBORSO
DELLE SPESE
Art. 113.
(Criteri per la determinazione dei diritti,
onorari ed indennità).
1. I criteri per la determinazione dei diritti, degli
onorari e delle indennità dovute
agli avvocati per gli affari contenziosi o non contenziosi,
oltre che stragiudiziali, da loro trattati sono stabiliti ogni
biennio, con deliberazione del Consiglio nazionale forense,
con riferimento alla natura ed al valore della controversia o
dell'affare, al numero ed all'importanza delle questioni
trattate, all'attività svolta dall'avvocato ed ai risultati
conseguiti, al grado dell'autorità chiamata a decidere, e, per
quanto attiene ai giudizi penali, anche alla durata di essi.
Per gli onorari devono essere fissati i limiti di un massimo e
di un minimo.
2. Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri
di cui al comma 1 devono essere approvate dal Ministro della
giustizia.
3. Quando i diritti, gli onorari e le indennità non
possono essere determinati in virtù di una precisa
disposizione contenuta nelle deliberazioni di cui al comma 2
si ha riguardo alle disposizioni, relative anche ad altre
attività professionali, che regolano casi simili o materie
analoghe.
4. Gli onorari minimi sono inderogabili ed ogni
convenzione contraria è nulla.
Art. 114.
(Onorari dovuti per l'opera simultanea
di più avvocati).
1. Quando più avvocati abbiano prestato simultaneamente la
loro opera nell'interesse della stessa parte, ciascuno dei
professionisti ha diritto nei confronti di quest'ultima al
proprio onorario, salvo quella riduzione che fosse reputata
giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati.
Art. 115.
(Onorari dovuti ai praticanti avvocati).
1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio avanti
ai giudici di pace ed ai pretori sono dovuti gli onorari
previsti per gli avvocati ridotti alla metà.
Art. 116.
(Liquidazione giudiziale
delle spese processuali).
1. La sentenza che porti condanna nelle spese deve
contenerne la fissazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'avvocato deve presentare,
insieme con gli atti della causa, la nota delle spese, dei
propri diritti, onorari ed indennità, secondo le norme del
codice di procedura civile e del regolamento generale
giudiziario.
3. Qualora l'obbligo di cui al comma 2 non venga
adempiuto, con la sentenza si provvede alla fissazione delle
spese, nonché dei diritti, degli onorari e delle indennità in
base agli atti della causa.
4. Alla nota delle spese può essere unito, all'atto della
presentazione di essa ed in ogni caso non oltre venti giorni
dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del
consiglio dell'ordine degli avvocati.
5. L'autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione
entro i limiti del massimo e del minimo fissati ai sensi
dell'articolo 113.
6. Nei casi di eccezionale importanza in relazione alla
specialità della controversia, quando il pregio intrinseco
dell'opera lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il
limite massimo.
7. Il limite del minimo è inderogabile.
8. Le disposizioni nel presente articolo si applicano
anche nei giudizi arbitrali.
Art. 117.
(Liquidazione degli onorari
per i giudizi arbitrali).
1. Le spese, i diritti e gli onorari dei giudizi
arbitrali, qualora non siano stati fissati con il lodo, sono
liquidati dal presidente del tribunale nella cui
circoscrizione la decisione è stata depositata.
2. Il presidente del tribunale provvede con decreto
ingiungendo al debitore di adempiere l'obbligazione nel
termine che all'uopo gli prefigge ed avvertendolo che
entro lo stesso termine ha facoltà di proporre opposizione
davanti al tribunale.
3. L'opposizione è proposta con atto di citazione
notificata alle altre parti interessate.
4. Si applicano le norme di cui agli articoli 645, 647 e
seguenti del codice di procedura civile per i giudizi di
opposizione ed ingiunzione.
Art. 118.
(Liquidazione degli onorari
nei confronti del proprio cliente).
1. L'onorario dell'avvocato nei confronti del proprio
cliente, in materia sia giudiziale sia stragiudiziale, è
determinato, salvo patto speciale risultante da atto scritto,
in base ai criteri di cui all'articolo 113.
2. L'onorario, in relazione alla particolarità della
fattispecie o al pregio o al risultato dell'opera prestata,
può essere maggiore di quello liquidato a carico della parte
condannata nelle spese.
Art. 119.
(Efficacia vincolante del parere
del consiglio dell'ordine).
1. La convenzione con la quale l'avvocato ed il cliente
stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere
del consiglio dell'ordine sulla parcella degli onorari,
diritti, indennità e spese ha efficacia vincolante deve essere
comunicata al consiglio prima che esso deliberi sulla
parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha
effetto vincolante.
Art. 120.
(Restituzione degli atti).
1. Gli avvocati non possono ritenere gli atti della causa
e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento
degli
onorari, dei diritti e delle indennità loro dovuti o per il
mancato rimborso delle spese da essi anticipate.
2. Su reclamo dell'interessato il consiglio dell'ordine
ordina all'avvocato di depositare gli atti e i documenti nella
propria sede, e si adopera per la composizione amichevole
della controversia.
3. Nel caso in cui riesca la conciliazione ne è redatto
verbale il quale ha valore, a tutti gli effetti, di sentenza
passata in giudicato. Il verbale di conciliazione è depositato
nella cancelleria del tribunale locale, che a richiesta ne
rilascia copia in forma esecutiva.
4. Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono
ritirare gli atti della causa e le scritture prima che il
consiglio dell'ordine abbia proceduto all'accertamento delle
spese ed alla liquidazione degli onorari, dei diritti e delle
indennità.
5. Nei casi di urgenza il presidente del consiglio
dell'ordine può adottare tutti i provvedimenti che valgono a
conciliare i legittimi interessi dell'avvocato con quelli del
cliente.
Art. 121.
(Solidarietà professionale).
1. Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le
parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al
pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli
avvocati che hanno partecipato al procedimento, negli ultimi
tre anni, fossero tuttora creditori per l'attività
professionale svolta ai fini del giudizio stesso.
Art. 122.
(Richiesta di presentazione della parcella).
1. Dopo la decisione della causa o l'estinzione del
mandato il cliente può fare istanza, anche con lettera
raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati preposto
alla tenuta dell'albo nel quale l'avvocato è iscritto,
affinché inviti il professionista a presentare, a mezzo del
consiglio stesso, la
parcella delle spese, degli onorari, dei diritti e delle
indennità per le sue prestazioni.
2. Il consiglio assegna all'avvocato un termine, non
superiore ad un mese, che può essere prorogato una sola volta,
fino a quattro mesi.
3. Qualora l'avvocato non ottemperi all'invito, il
consiglio rilascia al cliente attestazione della mancata
presentazione della parcella.
4. Le spese di procedura per la liquidazione giudiziale
delle spese, degli onorari, dei diritti e delle indennità sono
a carico dell'avvocato che non ha ottemperato all'invito,
salvo che l'omissione sia giustificata da impossibilità
derivata da causa non imputabile al professionista.
Art. 123.
(Forma dell'istanza di liquidazione
degli onorari e dei diritti).
1. L'avvocato può chiedere, ai sensi dell'articolo 633 del
codice di procedura civile, decreto d'ingiunzione di pagamento
delle spese, degli onorari, dei diritti e delle indennità nei
confronti del proprio cliente anche all'autorità giudiziaria
della circoscrizione nella quale è tenuto l'albo in cui è
iscritto, osservate le norme relative alla competenza per
valore.
2. Le convenzioni in contrario devono risultare da atto
scritto.
Art. 124.
(Ricorso al capo dell'ufficio giudiziario
adito per il processo).
1. Per la liquidazione delle spese, degli onorari, dei
diritti e delle indennità nei confronti del proprio cliente,
l'avvocato, dopo la decisione della causa e l'estinzione della
procedura, può, se non intende seguire la procedura di cui
agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile,
proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per
il processo.
Art. 125.
(Procedimento di liquidazione).
1. Il presidente del tribunale o della corte d'appello
ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli
interessati davanti a sé in camera di consiglio, nei termini
ridotti a norma dell'articolo 645, secondo comma, ultima
parte, del codice di procedura civile.
2. Il decreto è notificato a cura della parte istante.
3. Non è obbligatorio il ministero di difensore.
4. Il presidente, sentite le parti, procura di
conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce
titolo esecutivo.
5. Si applica per le spese l'articolo 92, terzo comma, del
codice di procedura civile.
6. Se una delle parti non compare o se la conciliazione
non riesce, il presidente provvede alla liquidazione delle
competenze dovute all'avvocato nonché delle spese del
procedimento, con ordinanza provvisoriamente esecutiva.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
osservano, in quanto applicabili, anche davanti al giudice di
pace e al tribunale in composizione monocratica, quando essi
sono rispettivamente competenti a norma dell'articolo 123.
8. Entro venti giorni dalla comunicazione può essere
proposto reclamo avverso l'ordinanza di cui al comma 6
mediante ricorso proposto rispettivamente al tribunale in
composizione monocratica, al presidente del tribunale, al
tribunale od alla corte d'appello, a seconda se il
provvedimento gravato sia stato emesso dal giudice di pace,
dal tribunale in composizione monocratica, dal presidente del
tribunale o dal presidente della corte d'appello.
9. La trattazione del reclamo avviene in camera di
consiglio e non è ammessa ulteriore impugnativa.
Art. 126.
(Pagamento degli onorari
agli eredi dell'avvocato).
1. Nel termine di tre anni dalla morte dell'avvocato i
suoi eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per
il rimborso delle spese e per il pagamento degli onorari.
Capo X.
DISPOSIZIONI FINALI - NORME
DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE
Art. 127.
(Tirocinio).
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, svolgono pratica di avvocato, proseguono nel
tirocinio secondo le norme previste dalla presente legge. Agli
effetti dell'ammissione all'esame di avvocato, viene computato
il periodo di pratica già compiuto.
2. Il requisito di aver superato, durante il corso degli
studi universitari, gli esami indicati nel comma 2
dell'articolo 72, è richiesto a decorrere dal terzo anno
solare successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 128.
(Esami di avvocato).
1. Gli esami di avvocato si svolgeranno secondo le norme
di cui alla presente legge nell'anno successivo a quello di
entrata in vigore della legge medesima.
Art. 129.
(Albo speciale per il patrocinio
dinanzi alle magistrature superiori).
1. E' conservato l'albo speciale per il patrocinio
dinanzi alle magistrature superiori
tenuto dal Consiglio nazionale forense.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli
iscritti agli albi di avvocato con anzianità superiore a dieci
anni possono chiedere l'iscrizione all'albo di cui al comma
1.
Art. 130.
(Decorrenza delle norme sull'esercizio
effettivo, prevalente e continuativo
della professione).
1. Il disposto del comma 2 dell'articolo 50 avrà
applicazione dal terzo anno successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 131.
(Incompatibilità e requisiti non previsti
dalla precedente legislazione).
1. Gli avvocati iscritti ad albi ed elenchi alla data
di entrata in vigore della presente legge, per i quali
sussistano incompatibilità o che non siano in possesso dei
requisiti previsti dalla presente legge e precentemente non
richiesti, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo o
dall'elenco, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La prima revisione degli albi ai sensi dell'articolo 65
deve essere eseguita scaduto il termine di cui al comma 1.
3. Gli italiani appartenenti a regioni non unite
politicamente all'Italia, iscritti agli albi alla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
17, primo comma, punto 1^, del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, conservano il diritto all'iscrizione, a
condizione che conservino la cittadinanza dello Stato al quale
appartengono le suddette regioni.
Art. 132.
(Elezione dei consigli degli ordini).
1. Le norme di cui alla presente legge per le elezioni
dei consigli degli ordini si applicano alla prima scadenza
naturale dei consigli in carica alla data di entrata in vigore
della legge medesima.
2. Agli effetti della rieleggibilità, si considera il solo
periodo di carica in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 133.
(Elezione del Consiglio nazionale forense).
1. Il Consiglio nazionale forense in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge cessa dalle sue
funzioni al termine del secondo anno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge.
2. Le elezioni del nuovo Consiglio nazionale forense
devono essere indette almeno tre mesi prima della scadenza del
termine di cui al comma 1.
3. E' applicabile il disposto del comma 2 dell'articolo
132.
Art. 134.
(Incompatibilità tra le cariche alla data
di entrata in vigore della legge).
1. Gli avvocati che ricoprano cariche incompatibili tra
loro ai sensi dell'articolo 39 devono optare per una di esse
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. In mancanza dell'opzione di cui al comma 1 l'avvocato
conserva la carica assunta per ultima.
Art. 135.
(Giudizi disciplinari).
1. Nei giudizi disciplinari non definiti si applicano
le norme della presente legge
ma i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della
medesima.
Art. 136.
(Potere regolamentare
del Consiglio nazionale forense).
1. I regolamenti approvati dal Consiglio nazionale
forense diventano efficaci dopo due mesi dall'invio al
Ministro della giustizia, qualora questo non restituisca
l'atto trasmessogli entro il medesimo termine con l'invito ad
apportarvi modifiche.
2. Il Consiglio nazionale forense, con provvedimento
motivato, può rifiutare, in tutto o in parte, le modifiche
proposte dal Ministro, purché queste non incidano su aspetti
di legittimità dei regolamenti.
3. Il Ministro della giustizia ha il potere di annullare i
regolamenti approvati dal Consiglio nazionale forense che
siano in violazione di norme di legge.
4. I regolamenti approvati dal Consiglio nazionale forense
sono pubblicati sul Bollettino del Ministero della giustizia
ed entrano in vigore il giorno stesso della loro
pubblicazione.
5. Devono essere approvati entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge i regolamenti per la
sua prima attuazione relativi, in particolare, al
funzionamento del Consiglio nazionale forense e dell'ordine
nazionale forense; alle elezioni dei consigli degli ordini
circondariali; alla tenuta degli albi, elenchi e registri; al
tirocinio ed agli esami di avvocato e di ammissione all'albo
speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature
superiori; ai procedimenti disciplinari; alle norme che
regolano i ricorsi avverso i provvedimenti dei consigli
circondariali.
6. Scaduto il termine fissato nel comma 5, il Ministro
della giustizia provvede, in via sostitutiva, entro i sei mesi
successivi, sentito il Consiglio nazionale forense.
7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di
attuazione della presente legge sono applicabili, per le
singole materie, le norme del regio decreto 22 gennaio 1934,
n. 37, e successive modificazioni,
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
in quanto compatibili.
Art. 137.
(Termini e modalità dei ricorsi
al Consiglio nazionale forense).
1. Fino al giorno successivo a quello della
pubblicazione del regolamento per i ricorsi al Consiglio
nazionale forense, da emanare ai sensi dell'articolo 136, si
applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 138.
(Applicazione dell'articolo 112).
1. L'articolo 112 si applica a decorrere dal giorno
successivo a quello di entrata in vigore del regolamento per i
procedimenti disciplinari da emanare ai sensi dell'articolo
136.
Art. 139.
(Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36; regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37; legge 28 maggio 1936, n. 1003;
regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482; regio decreto-legge 30
gennaio 1939, n. 146; regio decreto-legge 28 aprile 1937, n.
580, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2555; decreto
ministeriale 27 giugno 1938; legge 23 novembre 1939, n. 1815;
legge 23 marzo 1940, n. 254; legge 13 giugno 1942, n. 794;
legge 29 aprile 1943, n. 419; regio decreto-legge 13 maggio
1943, n. 509, convertito dalla legge 5 maggio 1949, n. 178;
decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215;
decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318;
decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre
1944, n. 382; decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio
1946, n. 11; decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 21 giugno 1946, n. 6; decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261; decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 maggio 1947,
n. 597; decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 174; legge 3
agosto 1949, n. 536; legge 7 novembre 1957, n. 1051; legge 7
dicembre 1951, n. 1333; legge 17 febbraio 1971, n. 91; legge
15 novembre 1973, n. 738; legge 24 luglio 1985, n. 406; legge
27 giugno 1988, n. 242.
Art. 140.
(Entrata in vigore della legge).
1. La presente legge entra in vigore il novantesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.