XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1102
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
istituisce l'Agenzia italiana della proprietà industriale
(AIPI), sotto forma di società per azioni, la cui missione
principale è lo stimolo alla ricerca, alla innovazione
tecnologica, alla promozione e al riconoscimento del prodotto
dell'ingegno, relativo alla brevettazione della proprietà
industriale, di prodotto e di processo, per lo sviluppo del
sistema economico sul mercato nazionale ed internazionale.
La maggior parte dei Paesi industrializzati ha proceduto
in questa direzione per rinnovare modalità gestionali e
funzionali in ordine ai profondi mutamenti intervenuti nelle
conoscenze e nelle tecnologie afferenti alla ricerca di
innovatività di prodotto e di processo.
Le esperienze europee ed internazionali indicano che la
natura e la funzione di questi strumenti sono tanto più
efficaci, quanto più la norma pone in essere, sia pure nella
rigorosa definizione di compiti e funzioni, modalità proprie a
nature giuridiche miste, pubblico-privato, caratterizzate da
forti connotati di efficienza organizzativa e decentramento
territoriali, così da costituire vere e proprie strumentazioni
di servizio operanti nell'interesse della pubblica
amministrazione e al tempo stesso stimolo e coinvolgimento di
soggetti istituzionali e non, afferenti ai processi di
riconoscimento della proprietà industriale.
La proprietà industriale in Italia è sempre stata
argomento esclusivo per addetti ai lavori e non ha finora
avuto congrue risposte a livello istituzionale, anche per
carenze del mondo industriale, che ha assunto in ritardo la
cultura dell'investimento in ricerca e innovazione, come
fattore strategico dell'implementazione delle conoscenze per
lo sviluppo dei prodotti tecnologici, oggi imposto dalla
globalizzazione dell'economia e dall'internazionalizzazione
dei mercati.
Pur avendo il Parlamento, negli anni più recenti, dato
prova di una intensa attività legislativa, i dati sui quali
oggi ci si deve confrontare, malgrado i lodevoli sforzi
dell'Ufficio centrale brevetti, sono le carenze e le
disfunzioni del procedimento brevettuale e la mancanza di una
"cultura brevettuale".
A differenza di altri Paesi, rimanendo in ambito UE, da
tempo maturi e sensibili a questi temi, quali la Francia,
l'Inghilterra, la Germania, l'Austria e più di recente la
Spagna, la Grecia ed il Portogallo, la brevettazione in Italia
non è stata considerata una vera risorsa strategica della
politica nazionale rivolta alla promozione ed al rilancio del
sistema delle imprese.
Il ricorso agli strumenti brevettuali si presenta così
sporadico, non programmato; le iniziative di proprietà
industriale stentano ad essere intese come investimenti a
lungo termine con i quali accrescere la ricchezza prodotta per
il sistema paese.
La ricezione delle domande è decentrata presso gli Uffici
provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato
(UPICA) e presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, e coordinata da 19 centri di
raccolta regionali che provvedono ad una prima analisi e
informazione dei dati.
Nonostante l'alto numero delle domande che potrebbero
rassicurare sulla vivacità del settore, non esistendo una
banca dati informatica, è impossibile operare una comparazione
con l'Europa e il resto del mondo, se non per stime, come fa
la Banca mondiale per gli investimenti e, quel che è più
grave, conoscere la dimensione dei depositi validi. Esistono
problemi relativi alla documentazione e alla tutela
dell'attività di ricerca e di sperimentazione, nonché per lo
sfruttamento e la difesa attiva del brevetto.
E' fuor di dubbio che per favorire l'uso costante e
razionale delle pubblicazioni brevettuali, nonché l'uso
diretto o la ricerca, occorra in primo luogo superare le cause
organiche di disfunzione del sistema, che lo rendono inadatto
a valorizzare l'attività brevettuale.
Il sistema brevettuale italiano, infatti, non è regolato
da una legislazione organica, ma da diverse disposizioni
contenute nei codici, in alcune leggi speciali, nonché in
leggi che ratificano accordi internazionali o in altri atti di
attuazione di norme comunitarie.
Nel corso delle ultime legislature il tema è stato ripreso
da diverse proposte di legge finalizzate alla riforma della
disciplina e alla costituzione di un nuovo organismo preposto
alla tutela della proprietà industriale. Tali proposte
variano, dal mantenere il sistema brevettuale nell'ambito
della pubblica amministrazione, alla radicale trasformazione
dell'Ufficio italiano dei brevetti, fino all'unificazione
della normativa per le invenzioni e i modelli e l'accertamento
del carattere di novità della scoperta di prodotto e di
processo.
Dalla lettura di parte degli atti parlamentari precedenti
si evince una maggiore consapevolezza della necessità politica
di legiferare sull'argomento. La presente proposta di legge
tiene conto di tutto il lavoro svolto precedentemente e si
propone di avanzare alcune essenziali correzioni di carattere
innovativo.
Oggi, infatti, il procedimento di brevettazione attraversa
una fase stagnante e lacunosa. L'Ufficio italiano brevetti e
marchi, com'è noto, non opera una valutazione di merito, cioè,
non si richiede una indagine sulla novità e sulla originalità,
che pure dovrebbero costituire gli elementi caratterizzanti le
creazioni per le quali si richiede il rilascio del
brevetto.
La ragione di queste lacune dipende da un ordinamento
vecchio e farraginoso che non ha previsto i mezzi tecnici
necessari perché fasi istruttorie e controlli siano efficaci.
Mancano strumenti per la pubblicazione e l'aggiornamento dei
dati relativi ai brevetti effettivamente rilasciati sul
territorio nazionale, nonché la strutturazione di una rete
informatica adeguata a tale scopo. Si aggiunga inoltre che
l'attuale procedura concernente i ricorsi è spesso troppo
lunga, rispetto a tempi e metodi con cui ciò avviene nel
contesto europeo ed internazionale.
Accanto a ciò si evidenzia il fatto che la crisi di
funzionalità del sistema pubblico, e di conseguenza di
strutture al suo interno come l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, deriva da obsolescenze costitutive e funzionali, che
sono alla base del ritardo della costruzione di un modo di
essere nella pubblica amministrazione, teso a predisporre
servizi, canali informativi, promozione delle conoscenze e
delle procedure. Per tale ragione il sistema delle imprese non
è in grado di acquisire costantemente informazioni, metodi e
procedure con cui vengono diffuse conoscenze tecnologiche
relative all'aggiornamento degli impianti, alla canalizzazione
dei risultati della ricerca verso l'uso industriale, per
promuovere innovazione di prodotto e di processo. Spesso il
nostro Paese ha visto l'intervento della Corte di giustizia
europea in questa materia, per quanto concerne la violazione
dell'articolo 30 del Trattato di Roma e proprio a seguito di
questi richiami solo nel 1994, per la necessaria
armonizzazione con le indicazioni o direttive comunitarie, è
stato emanato il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 360. Si comprende così come la necessità
di innovare, attraverso la legge, gli strumenti per la
protezione della proprietà industriale, sia ormai
inderogabile.
L'istituzione dell'Agenzia italiana della proprietà
industriale è necessaria dunque:
per il rinnovamento del sistema brevettuale;
per lo snellimento dei procedimenti relativi alla
concessione di brevetto;
per lo sviluppo ulteriore del nostro sistema produttivo
che soffre proprio dal punto di vista strategico
dell'innovazione di prodotto e di processo, connesso alle
sinergie da mettere in atto con la ricerca e la
sperimentazione.
Infatti, se si analizzano le linee tendenziali di crescita
dell'apparato industriale, si nota come negli ultimi quindici
anni ci sia stata una forte crescita dell'innovazione di
processo e, al contrario, poco è stato fatto nell'innovazione
di prodotto. Tale ritardo non è certo attribuibile alla sola
responsabilità dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, ma
l'innovazione organizzativa è un fattore non trascurabile per
aprire nuove prospettive al settore.
Da qui l'idea di un'Agenzia, sotto forma di società per
azioni, staccata dal corpo dell'apparato ministeriale, in
grado di accorciare il divario fra l'attuale struttura
nazionale e le analoghe agenzie operanti nei Paesi europei.
I modelli utilizzati in questi Paesi sono tutti informati
ad una forte autonomia: qui sta la differenza del modello
organizzativo, del tipo di struttura, dei compiti assegnati e
degli strumenti. Pertanto la prima esigenza alla quale si deve
rispondere è proprio quella cui mira la presente proposta di
legge: affidare i compiti ad un nuovo organismo che, sotto
forma societaria a partecipazione pubblica, rivesta caratteri
di autonomia, autosufficienza e responsabilità.
Non è più immaginabile che la gestione pubblica dei
brevetti non si adegui all'evolvere della legislazione e del
mercato, superando i limiti di un ruolo passivo di
registrazione burocratica.
L'articolo 1 istituisce l'Agenzia italiana della proprietà
industriale, società per azioni, regolata dagli articoli 2325
e seguenti del codice civile. Il Ministro delle attività
produttive provvede a disciplinare le competenze, le attività,
i servizi, compresi quelli già attribuiti dalla legge
all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che l'Agenzia svolge
per conto del Governo, delle regioni, delle province autonome
di Trento e di Bolzano e di altri soggetti pubblici e privati.
Provvede inoltre a disciplinare la composizione del capitale
sociale e la partecipazione dello Stato all'Agenzia, gli
organi sociali, la loro composizione ed attribuzioni; i
compensi percepiti dai componenti gli organi, nonché
l'organigramma e le entrate ed infine l'intervento finanziario
dello Stato, mediante contratto di programma. L'Ufficio
italiano brevetti e marchi viene contestualmente soppresso.
L'articolo 2 stabilisce la sede legale dell'Agenzia in
Roma e che essa possa essere articolata in agenzie
territoriali alle quali vengono attribuiti funzioni e compiti
di gestione dei depositi, di informazione e di collegamento,
secondo lo statuto, che gli organi sociali provvedono ad
emanare entro un mese dalla data di costituzione
dell'Agenzia.
L'articolo 3 disciplina i compiti dell'Agenzia.
L'articolo 4 stabilisce che l'Agenzia possa avvalersi del
personale dipendente dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
in servizio alla data di costituzione della società e
introduce una norma di garanzia per il personale dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, che potrà optare per il
trasferimento in altre amministrazioni dello Stato o presso le
regioni. Infine si prevede che i componenti degli organi e i
dipendenti dell'AIPI siano tenuti, anche dopo la cessazione
delle proprie funzioni, a non divulgare né utilizzare
informazioni che, per la loro natura, sono coperte dal segreto
d'ufficio e professionale.
L'articolo 5 istituisce il fondo di dotazione
dell'Agenzia, il cui importo è determinato con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.