XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1102




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge istituisce l'Agenzia italiana della proprietà industriale (AIPI), sotto forma di società per azioni, la cui missione principale è lo stimolo alla ricerca, alla innovazione tecnologica, alla promozione e al riconoscimento del prodotto dell'ingegno, relativo alla brevettazione della proprietà industriale, di prodotto e di processo, per lo sviluppo del sistema economico sul mercato nazionale ed internazionale.
        La maggior parte dei Paesi industrializzati ha proceduto in questa direzione per rinnovare modalità gestionali e funzionali in ordine ai profondi mutamenti intervenuti nelle conoscenze e nelle tecnologie afferenti alla ricerca di innovatività di prodotto e di processo.
        Le esperienze europee ed internazionali indicano che la natura e la funzione di questi strumenti sono tanto più efficaci, quanto più la norma pone in essere, sia pure nella rigorosa definizione di compiti e funzioni, modalità proprie a nature giuridiche miste, pubblico-privato, caratterizzate da forti connotati di efficienza organizzativa e decentramento territoriali, così da costituire vere e proprie strumentazioni di servizio operanti nell'interesse della pubblica amministrazione e al tempo stesso stimolo e coinvolgimento di soggetti istituzionali e non, afferenti ai processi di riconoscimento della proprietà industriale.
        La proprietà industriale in Italia è sempre stata argomento esclusivo per addetti ai lavori e non ha finora avuto congrue risposte a livello istituzionale, anche per carenze del mondo industriale, che ha assunto in ritardo la cultura dell'investimento in ricerca e innovazione, come fattore strategico dell'implementazione delle conoscenze per lo sviluppo dei prodotti tecnologici, oggi imposto dalla globalizzazione dell'economia e dall'internazionalizzazione dei mercati.
        Pur avendo il Parlamento, negli anni più recenti, dato prova di una intensa attività legislativa, i dati sui quali oggi ci si deve confrontare, malgrado i lodevoli sforzi dell'Ufficio centrale brevetti, sono le carenze e le disfunzioni del procedimento brevettuale e la mancanza di una "cultura brevettuale".
        A differenza di altri Paesi, rimanendo in ambito UE, da tempo maturi e sensibili a questi temi, quali la Francia, l'Inghilterra, la Germania, l'Austria e più di recente la Spagna, la Grecia ed il Portogallo, la brevettazione in Italia non è stata considerata una vera risorsa strategica della politica nazionale rivolta alla promozione ed al rilancio del sistema delle imprese.
        Il ricorso agli strumenti brevettuali si presenta così sporadico, non programmato; le iniziative di proprietà industriale stentano ad essere intese come investimenti a lungo termine con i quali accrescere la ricchezza prodotta per il sistema paese.
        La ricezione delle domande è decentrata presso gli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato (UPICA) e presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e coordinata da 19 centri di raccolta regionali che provvedono ad una prima analisi e informazione dei dati.
        Nonostante l'alto numero delle domande che potrebbero rassicurare sulla vivacità del settore, non esistendo una banca dati informatica, è impossibile operare una comparazione con l'Europa e il resto del mondo, se non per stime, come fa la Banca mondiale per gli investimenti e, quel che è più grave, conoscere la dimensione dei depositi validi. Esistono problemi relativi alla documentazione e alla tutela dell'attività di ricerca e di sperimentazione, nonché per lo sfruttamento e la difesa attiva del brevetto.
        E' fuor di dubbio che per favorire l'uso costante e razionale delle pubblicazioni brevettuali, nonché l'uso diretto o la ricerca, occorra in primo luogo superare le cause organiche di disfunzione del sistema, che lo rendono inadatto a valorizzare l'attività brevettuale.
        Il sistema brevettuale italiano, infatti, non è regolato da una legislazione organica, ma da diverse disposizioni contenute nei codici, in alcune leggi speciali, nonché in leggi che ratificano accordi internazionali o in altri atti di attuazione di norme comunitarie.
        Nel corso delle ultime legislature il tema è stato ripreso da diverse proposte di legge finalizzate alla riforma della disciplina e alla costituzione di un nuovo organismo preposto alla tutela della proprietà industriale. Tali proposte variano, dal mantenere il sistema brevettuale nell'ambito della pubblica amministrazione, alla radicale trasformazione dell'Ufficio italiano dei brevetti, fino all'unificazione della normativa per le invenzioni e i modelli e l'accertamento del carattere di novità della scoperta di prodotto e di processo.
        Dalla lettura di parte degli atti parlamentari precedenti si evince una maggiore consapevolezza della necessità politica di legiferare sull'argomento. La presente proposta di legge tiene conto di tutto il lavoro svolto precedentemente e si propone di avanzare alcune essenziali correzioni di carattere innovativo.
        Oggi, infatti, il procedimento di brevettazione attraversa una fase stagnante e lacunosa. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, com'è noto, non opera una valutazione di merito, cioè, non si richiede una indagine sulla novità e sulla originalità, che pure dovrebbero costituire gli elementi caratterizzanti le creazioni per le quali si richiede il rilascio del brevetto.
        La ragione di queste lacune dipende da un ordinamento vecchio e farraginoso che non ha previsto i mezzi tecnici necessari perché fasi istruttorie e controlli siano efficaci. Mancano strumenti per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati relativi ai brevetti effettivamente rilasciati sul territorio nazionale, nonché la strutturazione di una rete informatica adeguata a tale scopo. Si aggiunga inoltre che l'attuale procedura concernente i ricorsi è spesso troppo lunga, rispetto a tempi e metodi con cui ciò avviene nel contesto europeo ed internazionale.
        Accanto a ciò si evidenzia il fatto che la crisi di funzionalità del sistema pubblico, e di conseguenza di strutture al suo interno come l'Ufficio italiano brevetti e marchi, deriva da obsolescenze costitutive e funzionali, che sono alla base del ritardo della costruzione di un modo di essere nella pubblica amministrazione, teso a predisporre servizi, canali informativi, promozione delle conoscenze e delle procedure. Per tale ragione il sistema delle imprese non è in grado di acquisire costantemente informazioni, metodi e procedure con cui vengono diffuse conoscenze tecnologiche relative all'aggiornamento degli impianti, alla canalizzazione dei risultati della ricerca verso l'uso industriale, per promuovere innovazione di prodotto e di processo. Spesso il nostro Paese ha visto l'intervento della Corte di giustizia europea in questa materia, per quanto concerne la violazione dell'articolo 30 del Trattato di Roma e proprio a seguito di questi richiami solo nel 1994, per la necessaria armonizzazione con le indicazioni o direttive comunitarie, è stato emanato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 360. Si comprende così come la necessità di innovare, attraverso la legge, gli strumenti per la protezione della proprietà industriale, sia ormai inderogabile.
        L'istituzione dell'Agenzia italiana della proprietà industriale è necessaria dunque:

            per il rinnovamento del sistema brevettuale;

            per lo snellimento dei procedimenti relativi alla concessione di brevetto;

            per lo sviluppo ulteriore del nostro sistema produttivo che soffre proprio dal punto di vista strategico dell'innovazione di prodotto e di processo, connesso alle sinergie da mettere in atto con la ricerca e la sperimentazione.

        Infatti, se si analizzano le linee tendenziali di crescita dell'apparato industriale, si nota come negli ultimi quindici anni ci sia stata una forte crescita dell'innovazione di processo e, al contrario, poco è stato fatto nell'innovazione di prodotto. Tale ritardo non è certo attribuibile alla sola responsabilità dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, ma l'innovazione organizzativa è un fattore non trascurabile per aprire nuove prospettive al settore.
        Da qui l'idea di un'Agenzia, sotto forma di società per azioni, staccata dal corpo dell'apparato ministeriale, in grado di accorciare il divario fra l'attuale struttura nazionale e le analoghe agenzie operanti nei Paesi europei.
        I modelli utilizzati in questi Paesi sono tutti informati ad una forte autonomia: qui sta la differenza del modello organizzativo, del tipo di struttura, dei compiti assegnati e degli strumenti. Pertanto la prima esigenza alla quale si deve rispondere è proprio quella cui mira la presente proposta di legge: affidare i compiti ad un nuovo organismo che, sotto forma societaria a partecipazione pubblica, rivesta caratteri di autonomia, autosufficienza e responsabilità.
        Non è più immaginabile che la gestione pubblica dei brevetti non si adegui all'evolvere della legislazione e del mercato, superando i limiti di un ruolo passivo di registrazione burocratica.
        L'articolo 1 istituisce l'Agenzia italiana della proprietà industriale, società per azioni, regolata dagli articoli 2325 e seguenti del codice civile. Il Ministro delle attività produttive provvede a disciplinare le competenze, le attività, i servizi, compresi quelli già attribuiti dalla legge all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che l'Agenzia svolge per conto del Governo, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri soggetti pubblici e privati. Provvede inoltre a disciplinare la composizione del capitale sociale e la partecipazione dello Stato all'Agenzia, gli organi sociali, la loro composizione ed attribuzioni; i compensi percepiti dai componenti gli organi, nonché l'organigramma e le entrate ed infine l'intervento finanziario dello Stato, mediante contratto di programma. L'Ufficio italiano brevetti e marchi viene contestualmente soppresso.
        L'articolo 2 stabilisce la sede legale dell'Agenzia in Roma e che essa possa essere articolata in agenzie territoriali alle quali vengono attribuiti funzioni e compiti di gestione dei depositi, di informazione e di collegamento, secondo lo statuto, che gli organi sociali provvedono ad emanare entro un mese dalla data di costituzione dell'Agenzia.
        L'articolo 3 disciplina i compiti dell'Agenzia.
        L'articolo 4 stabilisce che l'Agenzia possa avvalersi del personale dipendente dell'Ufficio italiano brevetti e marchi in servizio alla data di costituzione della società e introduce una norma di garanzia per il personale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, che potrà optare per il trasferimento in altre amministrazioni dello Stato o presso le regioni. Infine si prevede che i componenti degli organi e i dipendenti dell'AIPI siano tenuti, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, a non divulgare né utilizzare informazioni che, per la loro natura, sono coperte dal segreto d'ufficio e professionale.
        L'articolo 5 istituisce il fondo di dotazione dell'Agenzia, il cui importo è determinato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.




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