XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1102




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione dell'Agenzia italiana
della proprietà industriale).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, istituisce l'Agenzia italiana della proprietà industriale (AIPI), società per azioni regolata dagli articoli 2325 e seguenti del codice civile.
        2. Entro il medesimo termine e secondo le modalità di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive provvede:

            a) a disciplinare le competenze, le attività, i servizi, compresi quelli già attribuiti dalla legge all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che l'AIPI svolge per conto del Governo, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri soggetti pubblici e privati;

            b) a disciplinare la composizione del capitale sociale e la partecipazione dello Stato all'AIPI, gli organi sociali, la loro composizione ed attribuzioni, i compensi percepiti dai componenti gli organi, nonché l'organigramma e le entrate;

            c) a disciplinare l'intervento finanziario dello Stato, mediante contratto di programma.

        3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi è soppresso e cessa le sue funzioni alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. L'AIPI subentra in tutti i rapporti contrattuali e patrimoniali, attivi e passivi, facenti capo all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 2.

(Sede legale, agenzie territoriali, UPICA).

        1. L'AIPI ha sede legale in Roma e può essere articolata in agenzie territoriali alle quali sono attribuiti funzioni e compiti di gestione dei depositi, di informazione e di collegamento, secondo le modalità previste dallo statuto che gli organi sociali adottano entro un mese dalla data di costituzione dell'Agenzia.
        2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 1, le attuali sedi degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato (UPICA) continuano a svolgere le funzioni di accettazione dei depositi, di informazione e promozione dei servizi dell'AIPI.


Art. 3.

(Compiti dell'AIPI).

        1. L'AIPI ha il compito di promuovere lo sviluppo della proprietà industriale, la diffusione delle conoscenze tecnologiche e la loro applicazione nel rispetto dei diritti esclusivi dei titolari. A tale fine, in particolare:

            a) mantiene e sviluppa, nel quadro degli accordi internazionali, la collaborazione amministrativa e tecnico-scientifica con gli organi internazionali che operano nel campo della proprietà industriale;

            b) formula pareri e fornisce collaborazione alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, a tutti i soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta, sulle norme e procedure relative alla protezione della proprietà industriale;

            c) rilascia i titoli di protezione per la proprietà industriale;

            d) favorisce la formazione tecnico-giuridica del personale pubblico e privato preposto allo svolgimento di funzioni in materia di proprietà industriale;
            e) stipula apposite convenzioni o contratti con amministrazioni, enti ed istituzioni universitarie, imprese singole ed associate, nazionali ed estere, finalizzati allo scambio informativo e formativo sui processi di ricerca, innovazione di prodotto e di processo, al fine di offrire permanentemente consulenza e servizi per i soggetti che ne facciano richiesta;

            f) organizza attività di informazione e conoscenza allo scopo di sensibilizzare il pubblico potenzialmente interessato all'impiego degli strumenti posti a tutela della proprietà industriale;

                g) istituisce una banca dati collegata in rete, in ambito europeo ed internazionale, e tramite terminali con le sedi territoriali ed i soggetti pubblici e privati interessati, al fine di offrire in tempo reale informazioni, conoscenze giuridiche, schemi procedurali sulle modalità di acceso al titolo di protezione per la proprietà industriale vigenti in Italia ed a livello internazionale;

            h) dispone e cura, su istanza dei richiedenti, le ricerche di priorità presso gli organismi internazionali competenti, fornendo tutti gli elementi conoscitivi e formali per le successive fasi procedurali, nei casi di richiesta di copertura brevettuale internazionale;

            i) fornisce attraverso i propri uffici legali assistenza e pareri sui ricorsi in opposizione presentati dai terzi interessati, entro due mesi dalla data di pubblicazione delle domande di tutela brevettuale;

            l) registra e riscuote le tasse concernenti i diritti di proprietà industriale, tramite concessione da parte dello Stato.


Art. 4.

(Personale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e
dotazione organica dell'AIPI).

        1. L'AIPI può avvalersi del personale già dipendente dell'Ufficio italiano brevetti e marchi in servizio alla data di costituzione della società.
        2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 1, il personale dipendente dal Ministero delle attività produttive in servizio presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può optare per il trasferimento in altre amministrazioni dello Stato o presso le regioni.
        3. I componenti degli organi e i dipendenti dell'AIPI sono tenuti, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, a non divulgare né utilizzare informazioni che, per la loro natura, sono coperte dal segreto d'ufficio e professionale. Il mancato rispetto di tale norma comporta sanzioni che sono disciplinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1.


Art. 5.

(Fondo di dotazione).

        1. Per l'assolvimento dei compiti derivanti dal contratto di programma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), l'AIPI dispone di un fondo di dotazione, il cui importo è determinato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed alla cui copertura si provvede con le disponibilità degli ordinari capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, relativi alle spese per brevetti, per invenzioni, modelli e marchi.



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