XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1102
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'Agenzia italiana
della proprietà industriale).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle attività produttive, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
proprio decreto, istituisce l'Agenzia italiana della proprietà
industriale (AIPI), società per azioni regolata dagli articoli
2325 e seguenti del codice civile.
2. Entro il medesimo termine e secondo le modalità di cui
al comma 1, il Ministro delle attività produttive provvede:
a) a disciplinare le competenze, le attività, i
servizi, compresi quelli già attribuiti dalla legge
all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che l'AIPI svolge per
conto del Governo, delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e di altri soggetti pubblici e privati;
b) a disciplinare la composizione del capitale
sociale e la partecipazione dello Stato all'AIPI, gli organi
sociali, la loro composizione ed attribuzioni, i compensi
percepiti dai componenti gli organi, nonché l'organigramma e
le entrate;
c) a disciplinare l'intervento finanziario dello
Stato, mediante contratto di programma.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi è soppresso e
cessa le sue funzioni alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1. L'AIPI subentra in tutti i rapporti
contrattuali e patrimoniali, attivi e passivi, facenti capo
all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Art. 2.
(Sede legale, agenzie territoriali, UPICA).
1. L'AIPI ha sede legale in Roma e può essere articolata
in agenzie territoriali alle quali sono attribuiti funzioni e
compiti di gestione dei depositi, di informazione e di
collegamento, secondo le modalità previste dallo statuto che
gli organi sociali adottano entro un mese dalla data di
costituzione dell'Agenzia.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1 dell'articolo 1, le attuali sedi degli uffici
provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato
(UPICA) continuano a svolgere le funzioni di accettazione dei
depositi, di informazione e promozione dei servizi
dell'AIPI.
Art. 3.
(Compiti dell'AIPI).
1. L'AIPI ha il compito di promuovere lo sviluppo della
proprietà industriale, la diffusione delle conoscenze
tecnologiche e la loro applicazione nel rispetto dei diritti
esclusivi dei titolari. A tale fine, in particolare:
a) mantiene e sviluppa, nel quadro degli accordi
internazionali, la collaborazione amministrativa e
tecnico-scientifica con gli organi internazionali che operano
nel campo della proprietà industriale;
b) formula pareri e fornisce collaborazione alle
amministrazioni dello Stato, alle regioni, a tutti i soggetti
pubblici e privati che ne facciano richiesta, sulle norme e
procedure relative alla protezione della proprietà
industriale;
c) rilascia i titoli di protezione per la
proprietà industriale;
d) favorisce la formazione tecnico-giuridica del
personale pubblico e privato preposto allo svolgimento di
funzioni in materia di proprietà industriale;
e) stipula apposite convenzioni o contratti con
amministrazioni, enti ed istituzioni universitarie, imprese
singole ed associate, nazionali ed estere, finalizzati allo
scambio informativo e formativo sui processi di ricerca,
innovazione di prodotto e di processo, al fine di offrire
permanentemente consulenza e servizi per i soggetti che ne
facciano richiesta;
f) organizza attività di informazione e conoscenza
allo scopo di sensibilizzare il pubblico potenzialmente
interessato all'impiego degli strumenti posti a tutela della
proprietà industriale;
g) istituisce una banca dati collegata in rete, in
ambito europeo ed internazionale, e tramite terminali con le
sedi territoriali ed i soggetti pubblici e privati
interessati, al fine di offrire in tempo reale informazioni,
conoscenze giuridiche, schemi procedurali sulle modalità di
acceso al titolo di protezione per la proprietà industriale
vigenti in Italia ed a livello internazionale;
h) dispone e cura, su istanza dei richiedenti, le
ricerche di priorità presso gli organismi internazionali
competenti, fornendo tutti gli elementi conoscitivi e formali
per le successive fasi procedurali, nei casi di richiesta di
copertura brevettuale internazionale;
i) fornisce attraverso i propri uffici legali
assistenza e pareri sui ricorsi in opposizione presentati dai
terzi interessati, entro due mesi dalla data di pubblicazione
delle domande di tutela brevettuale;
l) registra e riscuote le tasse concernenti i
diritti di proprietà industriale, tramite concessione da parte
dello Stato.
Art. 4.
(Personale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e
dotazione organica dell'AIPI).
1. L'AIPI può avvalersi del personale già dipendente
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi in servizio alla data
di costituzione della società.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 1, il personale
dipendente dal Ministero delle attività produttive in servizio
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può optare per il
trasferimento in altre amministrazioni dello Stato o presso le
regioni.
3. I componenti degli organi e i dipendenti dell'AIPI sono
tenuti, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, a non
divulgare né utilizzare informazioni che, per la loro natura,
sono coperte dal segreto d'ufficio e professionale. Il mancato
rispetto di tale norma comporta sanzioni che sono disciplinate
con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 5.
(Fondo di dotazione).
1. Per l'assolvimento dei compiti derivanti dal contratto
di programma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),
l'AIPI dispone di un fondo di dotazione, il cui importo è
determinato con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ed alla cui copertura si provvede con le
disponibilità degli ordinari capitoli di bilancio dello stato
di previsione del Ministero delle attività produttive,
relativi alle spese per brevetti, per invenzioni, modelli e
marchi.