XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1100
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ha riservato al Ministro della sanità il
compito di individuare le figure professionali, con i relativi
profili, che operano nel comparto sanitario. Più recentemente
la legge 26 febbraio 1999, n. 42, ha previsto, all'articolo 1,
che con i decreti istitutivi dei profili professionali siano
determinati anche il campo di attività e le responsabilità
inerenti alle singole professioni sanitarie.
Dal 1994 ad oggi risultano individuate, con vari decreti
del Ministro della sanità aventi natura regolamentare,
ventidue figure professionali, per sedici delle quali sono
stati definiti anche gli ordinamenti didattici dei relativi
corsi di formazione in ambito universitario (diploma
universitario triennale). Da ultimo si può citare il decreto
del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, che reca
la definizione delle varie figure professionali sanitarie di
cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni.
Le figure professionali individuate, per le quali sono
stati definiti anche gli ambiti professionali, confermano
sostanzialmente professioni già esistenti e consolidate
nell'organizzazione tradizionale dei servizi sanitari, la cui
formazione, prima dell'attuazione dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni, era erogata sia da organismi pubblici o
privati, sia direttamente dalle regioni, sia dalle
università.
La figura dell'ottico è stata introdotta, come arte
ausiliaria delle professioni sanitarie, nell'ordinamento
normativo italiano con il regolamento di cui al regio decreto
31 maggio 1928, n. 1334, e successive modificazioni.
Il citato regolamento, oltre a disciplinare in maniera
generale l'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie, ha
indicato all'articolo 12 le mansioni specifiche dell'ottico e
le relative norme sono ancora in vigore.
Allo stato attuale la formazione degli esercenti l'arte
ausiliaria di ottico avviene in osservanza di due distinti
decreti del Ministro della sanità:
il primo è il decreto del Ministro della sanità 23
aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, emanato di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, che
disciplina l'ammissione ai corsi per il conseguimento
dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte
ausiliaria di ottico, nonché la durata e la conclusione dei
corsi stessi. Tali corsi sono espletati dagli istituti
professionali di Stato o legalmente riconosciuti;
il secondo è il decreto del Ministro della sanità 28
ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266
dell'11 novembre 1992, che disciplina l'ammissione ai corsi
regionali per il conseguimento dell'attestato di abilitazione
all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico, nonché la durata
e la conclusione dei corsi stessi. Tali corsi sono espletati
dagli istituti autorizzati dai competenti organismi
regionali.
Da moltissimi anni le associazioni professionali hanno
richiesto una revisione degli ambiti professionali
dell'ottico, considerati inadeguati all'evoluzione tecnologica
e formativa e al quadro europeo, in cui tale professione,
denominata "optometrista" vede ruolo e formazione
universitaria addirittura inquadrati nelle facoltà di scienze
fisiche, ingegneristiche, eccetera. Il Ministero della sanità
ha ritenuto, da tempo, che potesse essere avviato un processo
di revisione delle mansioni previste dal citato regolamento di
cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e successive
modificazioni, al quale, però, deve corrispondere una adeguata
preparazione specifica.
A tale fine, sono stati avviati lungo il corso degli anni
incontri con le associazioni professionali degli ottici, e con
i rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri.
Si è, così, giunti alla definizione dello schema di
provvedimento il cui iter però allo stato attuale non è
concluso. Si ritiene pertanto opportuno presentare la proposta
di legge recante l'individuazione del nuovo profilo
professionale, prevedendo una formazione universitaria per gli
operatori sanitari, al termine della quale è conseguito il
titolo abilitante alla professione sanitaria di ottico
optometrista. Infatti la prima importante innovazione
stabilita dalla proposta di legge è proprio quella di elevare
la figura sanitaria dell'ottico (arte ausiliaria delle
professioni sanitarie) ad ottico-optometrista (professione
sanitaria), in conformità alle altre figure precedentemente
individuate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
La proposta di legge, in particolare, prevede all'articolo
1, l'istituzione della professione e la descrizione del
profilo dell'ottico-optometrista. Sono pertanto indicate le
caratteristiche professionali generali della nuova
professione, precisando, in termini attuali, le sostanziali
competenze già previste dall'articolo 12 del citato
regolamento di cui al regio decreto n. 1334 del 1928, e
riconoscendo una competenza specifica per quanto attiene alla
prescrizione dei dispositivi medici di riferimento.
All'articolo 2 sono stati esplicitati gli ambiti operativi
previsti per la nuova figura.
Al comma 1, viene precisato che l'ottico-optometrista
svolge tutte le attività connesse alla costruzione e fornitura
dei dispositivi medici di riferimento, utilizzando i processi
tecnologici ritenuti più idonei, con una espressa esclusione
di quelli di competenza medica.
Al comma 2, sono precisate le attività che
l'ottico-optometrista può esercitare sotto la propria
responsabilità e nell'ambito delle proprie competenze,
relativamente alla fornitura diretta al pubblico e alla
riparazione dei dispositivi medici di riferimento.
Al comma 3, viene chiaramente precisato che
l'ottico-optometrista non può svolgere, in nessun caso,
attività che caratterizzano l'esercizio professionale del
medico (diagnosi, accertamento di malattie, elaborazione ed
esecuzione di terapie).
Ai commi 4 e 5 sono esplicitate le modalità secondo le
quali l'ottico-optometrista può esercitare la propria attività
professionale.
All'articolo 3, è stabilita la formazione universitaria
dei nuovi operatori sanitari, che, come previsto dall'articolo
6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni, sarà necessariamente incardinata presso la
facoltà di medicina e chirurgia. Tuttavia, essa non potrà
essere di esclusiva competenza di tale facoltà in quanto il
percorso formativo dovrà comprendere non solo le discipline
mediche, ma anche quelle tecniche riconducibili alle
discipline riferite alle scienze fisiche.
Viene precisato, altresì, che il titolo universitario in
oggetto abilita all'esercizio della professione sanitaria di
ottico-optometrista.
L'ordinamento didattico del corso universitario dovrà,
quindi, prevedere forme specifiche di collaborazione e di
integrazione fra la facoltà di medicina e chirurgia e la
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, pervenendo
ad una sostanziale cogestione dei corsi di formazione.
L'articolo 4 reca abrogazione di norme, garantendo,
comunque, il completamento degli studi per gli allievi che
siano già iscritti a corsi istituiti ai sensi della normativa
della quale si dispone l'abrogazione. Sono, altresì, abrogate
le disposizioni concernenti le mansioni degli ottici e le
determinazioni delle attrezzature tecniche e strumentali
relative all'esercizio della loro attività.