XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1100




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ha riservato al Ministro della sanità il compito di individuare le figure professionali, con i relativi profili, che operano nel comparto sanitario. Più recentemente la legge 26 febbraio 1999, n. 42, ha previsto, all'articolo 1, che con i decreti istitutivi dei profili professionali siano determinati anche il campo di attività e le responsabilità inerenti alle singole professioni sanitarie.
        Dal 1994 ad oggi risultano individuate, con vari decreti del Ministro della sanità aventi natura regolamentare, ventidue figure professionali, per sedici delle quali sono stati definiti anche gli ordinamenti didattici dei relativi corsi di formazione in ambito universitario (diploma universitario triennale). Da ultimo si può citare il decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, che reca la definizione delle varie figure professionali sanitarie di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
        Le figure professionali individuate, per le quali sono stati definiti anche gli ambiti professionali, confermano sostanzialmente professioni già esistenti e consolidate nell'organizzazione tradizionale dei servizi sanitari, la cui formazione, prima dell'attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, era erogata sia da organismi pubblici o privati, sia direttamente dalle regioni, sia dalle università.
        La figura dell'ottico è stata introdotta, come arte ausiliaria delle professioni sanitarie, nell'ordinamento normativo italiano con il regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e successive modificazioni.
        Il citato regolamento, oltre a disciplinare in maniera generale l'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie, ha indicato all'articolo 12 le mansioni specifiche dell'ottico e le relative norme sono ancora in vigore.
        Allo stato attuale la formazione degli esercenti l'arte ausiliaria di ottico avviene in osservanza di due distinti decreti del Ministro della sanità:

            il primo è il decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, che disciplina l'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico, nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi. Tali corsi sono espletati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

            il secondo è il decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992, che disciplina l'ammissione ai corsi regionali per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico, nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi. Tali corsi sono espletati dagli istituti autorizzati dai competenti organismi regionali.

        Da moltissimi anni le associazioni professionali hanno richiesto una revisione degli ambiti professionali dell'ottico, considerati inadeguati all'evoluzione tecnologica e formativa e al quadro europeo, in cui tale professione, denominata "optometrista" vede ruolo e formazione universitaria addirittura inquadrati nelle facoltà di scienze fisiche, ingegneristiche, eccetera. Il Ministero della sanità ha ritenuto, da tempo, che potesse essere avviato un processo di revisione delle mansioni previste dal citato regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e successive modificazioni, al quale, però, deve corrispondere una adeguata preparazione specifica.
        A tale fine, sono stati avviati lungo il corso degli anni incontri con le associazioni professionali degli ottici, e con i rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
        Si è, così, giunti alla definizione dello schema di provvedimento il cui iter però allo stato attuale non è concluso. Si ritiene pertanto opportuno presentare la proposta di legge recante l'individuazione del nuovo profilo professionale, prevedendo una formazione universitaria per gli operatori sanitari, al termine della quale è conseguito il titolo abilitante alla professione sanitaria di ottico optometrista. Infatti la prima importante innovazione stabilita dalla proposta di legge è proprio quella di elevare la figura sanitaria dell'ottico (arte ausiliaria delle professioni sanitarie) ad ottico-optometrista (professione sanitaria), in conformità alle altre figure precedentemente individuate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
        La proposta di legge, in particolare, prevede all'articolo 1, l'istituzione della professione e la descrizione del profilo dell'ottico-optometrista. Sono pertanto indicate le caratteristiche professionali generali della nuova professione, precisando, in termini attuali, le sostanziali competenze già previste dall'articolo 12 del citato regolamento di cui al regio decreto n. 1334 del 1928, e riconoscendo una competenza specifica per quanto attiene alla prescrizione dei dispositivi medici di riferimento.
        All'articolo 2 sono stati esplicitati gli ambiti operativi previsti per la nuova figura.
        Al comma 1, viene precisato che l'ottico-optometrista svolge tutte le attività connesse alla costruzione e fornitura dei dispositivi medici di riferimento, utilizzando i processi tecnologici ritenuti più idonei, con una espressa esclusione di quelli di competenza medica.
        Al comma 2, sono precisate le attività che l'ottico-optometrista può esercitare sotto la propria responsabilità e nell'ambito delle proprie competenze, relativamente alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione dei dispositivi medici di riferimento.
        Al comma 3, viene chiaramente precisato che l'ottico-optometrista non può svolgere, in nessun caso, attività che caratterizzano l'esercizio professionale del medico (diagnosi, accertamento di malattie, elaborazione ed esecuzione di terapie).
        Ai commi 4 e 5 sono esplicitate le modalità secondo le quali l'ottico-optometrista può esercitare la propria attività professionale.
        All'articolo 3, è stabilita la formazione universitaria dei nuovi operatori sanitari, che, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, sarà necessariamente incardinata presso la facoltà di medicina e chirurgia. Tuttavia, essa non potrà essere di esclusiva competenza di tale facoltà in quanto il percorso formativo dovrà comprendere non solo le discipline mediche, ma anche quelle tecniche riconducibili alle discipline riferite alle scienze fisiche.
        Viene precisato, altresì, che il titolo universitario in oggetto abilita all'esercizio della professione sanitaria di ottico-optometrista.
        L'ordinamento didattico del corso universitario dovrà, quindi, prevedere forme specifiche di collaborazione e di integrazione fra la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, pervenendo ad una sostanziale cogestione dei corsi di formazione.
        L'articolo 4 reca abrogazione di norme, garantendo, comunque, il completamento degli studi per gli allievi che siano già iscritti a corsi istituiti ai sensi della normativa della quale si dispone l'abrogazione. Sono, altresì, abrogate le disposizioni concernenti le mansioni degli ottici e le determinazioni delle attrezzature tecniche e strumentali relative all'esercizio della loro attività.




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