XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1100




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione della professione).

        1. E' istituita la professione sanitaria di ottico-optometrista, con il seguente profilo professionale: l'ottico-optometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia professionale, l'esame, soggettivo ed oggettivo, delle deficienze puramente ottiche della vista mediante attività dirette all'individuazione, prevenzione ed educazione, correzione e compensazione dei difetti ottico-refrattivi della vista, prescrivendo occhiali, lenti a contatto, correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonché ulteriori futuri ausili ottici.


Art. 2.

(Ambiti operativi).

        1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, l'ottico-optometrista realizza, appronta, fornisce, applica e, comunque, adatta all'utente occhiali, lenti a contatto, correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonché futuri ulteriori ausili ottici, utilizzando i processi tecnologici e metodologici più idonei allo scopo, ad esclusione dei processi tecnologici di competenza medico-chirurgica.
        2. L'ottico-optometrista, nell'ambito delle proprie competenze, provvede, altresì, alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione di lenti e di occhiali, quando l'utente che ne dà la commissione presenta le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.
        3. L'ottico-optometrista, in nessun caso, svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e alla elaborazione ed esecuzione di terapie in caso di condizioni patologiche.
        4. L'ottico-optometrista svolge la sua attività autonomamente o in collaborazione anche con professionisti di altre aree sanitarie.
        5. L'ottico-optometrista esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza o libero-professionale sia in strutture sanitarie pubbliche o private sia all'interno di strutture convenzionate, sia all'interno di strutture imprenditoriali.


Art. 3.

(Abilitazione).

        1. Il diploma di laurea di ottico-optometrista conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
        2. Il corso di laurea finalizzato alla formazione del profilo dell'ottico-optometrista è istituito e attivato presso la facoltà di medicina e chirurgia, prevedendo, altresì, il collegamento con la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che disciplinano le relative modalità di attuazione.


Art. 4.

(Norme finali).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico previsti dal decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, dal decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992, sono soppressi, fatto salvo il diritto al completamento degli studi per gli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è abrogato.
        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allegato B annesso al decreto del Ministro della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994, è abrogato.



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