XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1100
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della professione).
1. E' istituita la professione sanitaria di
ottico-optometrista, con il seguente profilo professionale:
l'ottico-optometrista è l'operatore sanitario che, in possesso
del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia
professionale, l'esame, soggettivo ed oggettivo, delle
deficienze puramente ottiche della vista mediante attività
dirette all'individuazione, prevenzione ed educazione,
correzione e compensazione dei difetti ottico-refrattivi della
vista, prescrivendo occhiali, lenti a contatto, correttive ed
estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonché ulteriori
futuri ausili ottici.
Art. 2.
(Ambiti operativi).
1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1,
l'ottico-optometrista realizza, appronta, fornisce, applica e,
comunque, adatta all'utente occhiali, lenti a contatto,
correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonché
futuri ulteriori ausili ottici, utilizzando i processi
tecnologici e metodologici più idonei allo scopo, ad
esclusione dei processi tecnologici di competenza
medico-chirurgica.
2. L'ottico-optometrista, nell'ambito delle proprie
competenze, provvede, altresì, alla fornitura diretta al
pubblico e alla riparazione di lenti e di occhiali, quando
l'utente che ne dà la commissione presenta le lenti o le parti
delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.
3. L'ottico-optometrista, in nessun caso, svolge attività
dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di
diagnosi e alla elaborazione ed esecuzione di terapie in caso
di condizioni patologiche.
4. L'ottico-optometrista svolge la sua attività
autonomamente o in collaborazione anche con professionisti di
altre aree sanitarie.
5. L'ottico-optometrista esercita la sua attività
professionale in regime di dipendenza o libero-professionale
sia in strutture sanitarie pubbliche o private sia all'interno
di strutture convenzionate, sia all'interno di strutture
imprenditoriali.
Art. 3.
(Abilitazione).
1. Il diploma di laurea di ottico-optometrista conseguito
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei
decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, abilita
all'esercizio della professione.
2. Il corso di laurea finalizzato alla formazione del
profilo dell'ottico-optometrista è istituito e attivato presso
la facoltà di medicina e chirurgia, prevedendo, altresì, il
collegamento con la facoltà di scienze matematiche, fisiche e
naturali, sulla base di specifiche norme del regolamento
didattico di ateneo che disciplinano le relative modalità di
attuazione.
Art. 4.
(Norme finali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria
di ottico previsti dal decreto del Ministro della sanità 23
aprile 1992 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, dal
decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992,
sono soppressi, fatto salvo il diritto al completamento degli
studi per gli allievi che siano già iscritti ai corsi
stessi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'articolo 12 del regolamento di cui al regio
decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è abrogato.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'allegato B annesso al decreto del Ministro
della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994, è abrogato.