XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1099




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ha riservato al Ministro della sanità il compito di individuare le figure professionali, con i relativi profili, che operano nel comparto sanitario. Più recentemente, la legge 26 febbraio 1999, n. 42, ha previsto, all'articolo 1, che con i decreti istitutivi dei profili professionali siano determinati anche il campo di attività e le responsabilità inerenti alle singole professioni sanitarie.
        Dal 1994 ad oggi risultano individuate, con vari decreti del Ministro della sanità aventi natura regolamentare, ventidue figure professionali, per sedici delle quali sono stati definiti anche gli ordinamenti didattici dei relativi corsi di formazione in ambito universitario (diploma universitario triennale). Da ultimo si può citare il decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, che reca la definizione delle varie figure professionali sanitarie di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
        Le figure professionali individuate, per le quali sono stati definiti anche gli ambiti professionali, confermano sostanzialmente professioni già esistenti e consolidate nell'organizzazione tradizionale dei servizi sanitari, la cui formazione, prima dell'attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, era erogata sia da organismi pubblici o privati, sia direttamente dalle regioni, sia dalle università.
        La figura dell'odontotecnico è stata introdotta, come arte ausiliaria delle professioni sanitarie, nell'ordinamento normativo italiano con il regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e successive modificazioni.
        Il citato regolamento, oltre a disciplinare in maniera generale l'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie, ha indicato all'articolo 11 le mansioni specifiche dell'odontotecnico e le relative norme sono ancora in vigore.
        Allo stato attuale la formazione degli esercenti l'arte ausiliaria di odontotecnico avviene in osservanza di due distinti decreti del Ministro della sanità:

            il primo è il decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, che disciplina l'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi. Tali corsi sono espletati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

            il secondo è il decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992, che disciplina l'ammissione ai corsi regionali per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi. Tali corsi sono espletati dagli istituti autorizzati dai competenti organismi regionali.

        Le associazioni professionali hanno richiesto una revisione degli ambiti professionali dell'odontotecnico, considerati inadeguati all'evoluzione tecnologica e formativa e al panorama europeo di riferimento. Il Ministero della sanità ha ritenuto di avviare un processo di revisione delle mansioni previste dal citato regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e successive modificazioni, e della formazione, avviando degli incontri con le associazioni professionali degli odontotecnici, e con i rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, non pervenendo ad oggi ad approvare alcun provvedimento.
        Pertanto si è ritenuto opportuno sostenere tali iniziative con la presentazione di un'analoga proposta di legge.
        La presente proposta di legge concerne, perciò, l'individuazione della professione sanitaria di odontotecnico, in conformità alle altre individuate ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502, del 1992, e successive modificazioni, successivamente regolamentate dalle leggi n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000, prevedendo una formazione universitaria per i nuovi operatori sanitari, al termine della quale si consegue il titolo abilitante, elevandola da arte ausiliaria delle professioni sanitarie a professione sanitaria.
        L'articolo 1 prevede l'istituzione della professione sanitaria di odontotecnico (comma 1).
        Al comma 2, sono indicate le caratteristiche professionali generali della nuova professione, precisando in termini attuali le sostanziali competenze già previste dall'articolo 11 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e riconoscendo una competenza specifica per quanto attiene alla progettazione esecutiva e alla fabbricazione dei dispositivi medici di riferimento. Tali competenze restano vincolate ad una prescrizione rilasciata dall'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, al quale sono riservati sia l'indicazione delle specifiche cliniche progettuali, sia "ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico".
        Al comma 3 è introdotta la possibilità dell'odontotecnico a collaborare con l'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria. Tale collaborazione è finalizzata al solo scopo di ottimizzare gli elementi tecnici relativi esclusivamente al dispositivo medico su misura in campo odontoiatrico che viene realizzato dallo stesso odontotecnico. Inoltre, la collaborazione potrà avvenire solo su richiesta dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, alla sua presenza e sotto la sua responsabilità.
        All'articolo 2 sono stabiliti gli ambiti operativi della nuova figura.
        Al comma 1, viene precisato che la produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico deve essere realizzata sotto la responsabilità dell'odontotecnico e soltanto in laboratori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
        Al comma 2 sono precisate le attività che l'odontotecnico può esercitare sia sotto la propria responsabilità che su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria.
        Al comma 3 sono esplicitate le modalità secondo le quali l'odontotecnico può esercitare la propria attività professionale.
        All'articolo 3 è stabilita la formazione universitaria dei nuovi operatori sanitari che, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, sarà necessariamente incardinata presso la facoltà di medicina e chirurgia. Tuttavia, essa non potrà essere di esclusiva competenza di tale facoltà in quanto il percorso formativo dovrà comprendere non solo le discipline mediche, ma anche quelle tecniche riconducibili alle discipline riferite alle scienze fisiche.
        Viene precisato, altresì, che il titolo universitario in oggetto abilita all'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico.
        L'ordinamento didattico del corso universitario dovrà quindi prevedere forme specifiche di collaborazione e di integrazione fra la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di ingegneria e di scienze matematiche fisiche e naturali, pervenendo ad una sostanziale cogestione dei corsi di formazione.




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