XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1099
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ha riservato al Ministro della sanità il
compito di individuare le figure professionali, con i relativi
profili, che operano nel comparto sanitario. Più recentemente,
la legge 26 febbraio 1999, n. 42, ha previsto, all'articolo 1,
che con i decreti istitutivi dei profili professionali siano
determinati anche il campo di attività e le responsabilità
inerenti alle singole professioni sanitarie.
Dal 1994 ad oggi risultano individuate, con vari decreti
del Ministro della sanità aventi natura regolamentare,
ventidue figure professionali, per sedici delle quali sono
stati definiti anche gli ordinamenti didattici dei relativi
corsi di formazione in ambito universitario (diploma
universitario triennale). Da ultimo si può citare il decreto
del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, che reca
la definizione delle varie figure professionali sanitarie di
cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni.
Le figure professionali individuate, per le quali sono
stati definiti anche gli ambiti professionali, confermano
sostanzialmente professioni già esistenti e consolidate
nell'organizzazione tradizionale dei servizi sanitari, la cui
formazione, prima dell'attuazione dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo n. 502 del 1992, era erogata sia da
organismi pubblici o privati, sia direttamente dalle regioni,
sia dalle università.
La figura dell'odontotecnico è stata introdotta, come arte
ausiliaria delle professioni sanitarie, nell'ordinamento
normativo italiano con il regolamento di cui al regio decreto
31 maggio 1928, n. 1334, e successive modificazioni.
Il citato regolamento, oltre a disciplinare in maniera
generale l'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie, ha
indicato all'articolo 11 le mansioni specifiche
dell'odontotecnico e le relative norme sono ancora in
vigore.
Allo stato attuale la formazione degli esercenti l'arte
ausiliaria di odontotecnico avviene in osservanza di due
distinti decreti del Ministro della sanità:
il primo è il decreto del Ministro della sanità 23
aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, emanato di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, che
disciplina l'ammissione ai corsi per il conseguimento
dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte
ausiliaria di odontotecnico, nonché la durata e la conclusione
dei corsi stessi. Tali corsi sono espletati dagli istituti
professionali di Stato o legalmente riconosciuti;
il secondo è il decreto del Ministro della sanità 28
ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266
dell'11 novembre 1992, che disciplina l'ammissione ai corsi
regionali per il conseguimento dell'attestato di abilitazione
all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, nonché la
durata e la conclusione dei corsi stessi. Tali corsi sono
espletati dagli istituti autorizzati dai competenti organismi
regionali.
Le associazioni professionali hanno richiesto una
revisione degli ambiti professionali dell'odontotecnico,
considerati inadeguati all'evoluzione tecnologica e formativa
e al panorama europeo di riferimento. Il Ministero della
sanità ha ritenuto di avviare un processo di revisione delle
mansioni previste dal citato regolamento di cui al regio
decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e successive modificazioni, e
della formazione, avviando degli incontri con le associazioni
professionali degli odontotecnici, e con i rappresentanti
della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi
e degli odontoiatri, non pervenendo ad oggi ad approvare alcun
provvedimento.
Pertanto si è ritenuto opportuno sostenere tali iniziative
con la presentazione di un'analoga proposta di legge.
La presente proposta di legge concerne, perciò,
l'individuazione della professione sanitaria di odontotecnico,
in conformità alle altre individuate ai sensi del comma 3,
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502, del 1992, e
successive modificazioni, successivamente regolamentate dalle
leggi n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000, prevedendo una
formazione universitaria per i nuovi operatori sanitari, al
termine della quale si consegue il titolo abilitante,
elevandola da arte ausiliaria delle professioni sanitarie a
professione sanitaria.
L'articolo 1 prevede l'istituzione della professione
sanitaria di odontotecnico (comma 1).
Al comma 2, sono indicate le caratteristiche professionali
generali della nuova professione, precisando in termini
attuali le sostanziali competenze già previste dall'articolo
11 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n.
1334, e riconoscendo una competenza specifica per quanto
attiene alla progettazione esecutiva e alla fabbricazione dei
dispositivi medici di riferimento. Tali competenze restano
vincolate ad una prescrizione rilasciata dall'abilitato
all'esercizio dell'odontoiatria, al quale sono riservati sia
l'indicazione delle specifiche cliniche progettuali, sia "ogni
atto diagnostico, clinico e terapeutico".
Al comma 3 è introdotta la possibilità dell'odontotecnico
a collaborare con l'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria.
Tale collaborazione è finalizzata al solo scopo di ottimizzare
gli elementi tecnici relativi esclusivamente al dispositivo
medico su misura in campo odontoiatrico che viene realizzato
dallo stesso odontotecnico. Inoltre, la collaborazione potrà
avvenire solo su richiesta dell'abilitato all'esercizio
dell'odontoiatria, alla sua presenza e sotto la sua
responsabilità.
All'articolo 2 sono stabiliti gli ambiti operativi della
nuova figura.
Al comma 1, viene precisato che la produzione dei
dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico deve
essere realizzata sotto la responsabilità dell'odontotecnico e
soltanto in laboratori in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente.
Al comma 2 sono precisate le attività che l'odontotecnico
può esercitare sia sotto la propria responsabilità che su
indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria.
Al comma 3 sono esplicitate le modalità secondo le quali
l'odontotecnico può esercitare la propria attività
professionale.
All'articolo 3 è stabilita la formazione universitaria dei
nuovi operatori sanitari che, come previsto dall'articolo 6
del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni, sarà necessariamente incardinata presso la
facoltà di medicina e chirurgia. Tuttavia, essa non potrà
essere di esclusiva competenza di tale facoltà in quanto il
percorso formativo dovrà comprendere non solo le discipline
mediche, ma anche quelle tecniche riconducibili alle
discipline riferite alle scienze fisiche.
Viene precisato, altresì, che il titolo universitario in
oggetto abilita all'esercizio della professione sanitaria di
odontotecnico.
L'ordinamento didattico del corso universitario dovrà
quindi prevedere forme specifiche di collaborazione e di
integrazione fra la facoltà di medicina e chirurgia e la
facoltà di ingegneria e di scienze matematiche fisiche e
naturali, pervenendo ad una sostanziale cogestione dei corsi
di formazione.