XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1099




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione della professione).

        1. E' istituita la professione sanitaria di odontotecnico, rientrante nell'ambito di applicazione delle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251.
        2. L'odontotecnico è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, provvede alla progettazione esecutiva e alla fabbricazione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, sulla base della prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, cui è riservato, in via esclusiva, ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico.
        3. L'odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, può collaborare, solo all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi della normativa vigente, secondo limiti stabiliti dal prescrivente in relazione allo stato clinico del paziente, ad atti di verifica di congruità e ad interventi tecnico-assistenziali, al solo scopo di ottimizzare tutti gli elementi relativi esclusivamente al dispositivo medico su misura in campo odontoiatrico che lui stesso realizza.


Art. 2.

(Ambiti operativi).

        1. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico è realizzata esclusivamente all'interno di un laboratorio in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente sotto l'esclusiva responsabilità dell'odontotecnico.
        2. L'odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:

            a) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti;

            b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;

            c) svolge attività didattica ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

        3. L'odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza, all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate e nei laboratori di cui al comma 1, o in regime di lavoro autonomo.


Art. 3.

(Abilitazione).

        1. Il diploma di laurea di odontotecnico conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
        2. Il corso di laurea finalizzato alla formazione dell'odontotecnico è istituito e attivato presso la facoltà di medicina e chirurgia, prevedendo, altresì, il collegamento con le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e ingegneria, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che disciplinano le relative modalità di attuazione.


Art. 4.

(Norme finali).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico previsti dal decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, e dal decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992, sono soppressi, fatto salvo il diritto al completamento degli studi agli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è abrogato.
        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'allegato A annesso al decreto del Ministro della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994, è abrogato.



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