XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1099
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della professione).
1. E' istituita la professione sanitaria di
odontotecnico, rientrante nell'ambito di applicazione delle
leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251.
2. L'odontotecnico è l'operatore sanitario che, in
possesso del titolo universitario abilitante, provvede alla
progettazione esecutiva e alla fabbricazione dei dispositivi
medici su misura in campo odontoiatrico, sulla base della
prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali,
rilasciata dall'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, cui
è riservato, in via esclusiva, ogni atto diagnostico, clinico
e terapeutico.
3. L'odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la
responsabilità dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria,
può collaborare, solo all'interno di strutture odontoiatriche
autorizzate ai sensi della normativa vigente, secondo limiti
stabiliti dal prescrivente in relazione allo stato clinico del
paziente, ad atti di verifica di congruità e ad interventi
tecnico-assistenziali, al solo scopo di ottimizzare tutti gli
elementi relativi esclusivamente al dispositivo medico su
misura in campo odontoiatrico che lui stesso realizza.
Art. 2.
(Ambiti operativi).
1. La produzione dei dispositivi medici su misura in
campo odontoiatrico è realizzata esclusivamente all'interno di
un laboratorio in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente sotto l'esclusiva responsabilità
dell'odontotecnico.
2. L'odontotecnico, nell'ambito delle proprie
competenze:
a) è responsabile dell'organizzazione,
pianificazione e qualità degli atti professionali svolti;
b) esegue, su indicazione dell'abilitato
all'esercizio dell'odontoiatria le modifiche sui dispositivi
medici su misura in campo odontoiatrico;
c) svolge attività didattica ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
3. L'odontotecnico esercita la sua attività professionale
in regime di dipendenza, all'interno di strutture sanitarie
pubbliche o private autorizzate e nei laboratori di cui al
comma 1, o in regime di lavoro autonomo.
Art. 3.
(Abilitazione).
1. Il diploma di laurea di odontotecnico conseguito ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei
decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, abilita
all'esercizio della professione.
2. Il corso di laurea finalizzato alla formazione
dell'odontotecnico è istituito e attivato presso la facoltà di
medicina e chirurgia, prevedendo, altresì, il collegamento con
le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e
ingegneria, sulla base di specifiche norme del regolamento
didattico di ateneo che disciplinano le relative modalità di
attuazione.
Art. 4.
(Norme finali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria
di odontotecnico previsti dal decreto del Ministro della
sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, e dal
decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992,
sono soppressi, fatto salvo il diritto al completamento degli
studi agli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'articolo 11 del regolamento di cui al regio
decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è abrogato.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'allegato A annesso al decreto del Ministro
della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994, è abrogato.