XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1098
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ha riservato al Ministro della sanità il
compito di individuare le figure professionali, con i relativi
profili, che operano nel comparto sanitario. Più recentemente,
la legge 26 febbraio 1999, n. 42, ha previsto, all'articolo 1,
che con i decreti istitutivi dei profili professionali siano
determinate anche il tempo di attività e le responsabilità
inerenti alle singole professioni sanitarie.
Dal 1994 ad oggi risultano individuate, con vari decreti
del Ministro della sanità aventi natura regolamentare,
ventidue figure professionali, per sedici delle quali sono
stati definiti anche gli ordinamenti didattici dei relativi
corsi di formazione in ambito universitario (diploma
universitario triennale). Da ultimo si può citare il decreto
del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, che reca
la definizione delle varie figure professionali sanitarie di
cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni.
Le figure professionali individuate, per le quali sono
stati definiti anche gli ambiti professionali, confermano
sostanzialmente professioni già esistenti e consolidate
nell'organizzazione tradizionale dei servizi sanitari, la cui
formazione, prima dell'attuazione dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo n. 502 del 1992, era erogata sia da
organismi pubblici o privati, sia direttamente dalle regioni,
sia dalle università.
Per quanto attiene, invece, alla figura del tecnico di
emodialisi si tratta di una nuova figura sanitaria che si
istituisce con la presente proposta di legge.
Allo stato attuale la formazione degli operatori impegnati
nelle attività riconducibili a quelle che caratterizzano la
nuova figura di tecnico di emodialisi, avviene in ambito
locale attraverso dei corsi di aggiornamento di durata
ridotta.
La funzione del personale così formato assume una
importanza notevole, se si considera che il numero delle
persone che ricorrono ai trattamenti di dialisi è in
aumento.
La responsabilità dei tecnici addetti alle
apparecchiature, sempre più complesse e sofisticate, risulta
elevata e, dunque, una preparazione specifica appare di
indifferibile attualità.
Da molto tempo le associazioni professionali hanno
richiesto l'istituzione della figura professionale sanitaria e
il relativo profilo professionale, al fine di assicurare un
corso di studi adeguato all'evoluzione tecnologica e alle
esigenze dei pazienti dializzati. Il Ministero della sanità ha
ritenuto che potesse essere avviato il confronto per la messa
a punto di un testo adeguato all'attualità della materia.
A tale fine, sono stati avviati incontri con le citate
associazioni professionali, e con i rappresentanti della
Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri. Purtroppo dopo ripetuti incontri non si è
giunti a definire lo schema del provvedimento.
Pertanto si è ritenuto opportuno presentare la proposta di
legge concernente l'individuazione del nuovo profilo
professionale, prevedendo una formazione universitaria per i
nuovi operatori sanitari, al termine della quale si consegue
il titolo abilitante alla professione sanitaria di tecnico di
emodialisi.
La proposta di legge prevede, all'articolo 1, comma 1,
l'istituzione della professione sanitaria di tecnico di
emodialisi.
Al comma 2, sono indicate le caratteristiche professionali
generali della nuova professione, precisando l'orientamento
tecnico sanitario caratterizzante, che si esplicherà nella
verifica e nella cura dell'ordinaria gestione e manutenzione
delle apparecchiature utilizzate nei trattamenti di dialisi
con interventi sia programmati che legati all'urgenza del
momento critico.
All'articolo 2 sono stati fissati i contesti operativi
previsti per la nuova figura professionale. Al comma 1, si
stabiliscono sia le responsabilità che le attività specifiche
del tecnico di emodialisi.
Al comma 2, sono stabilite le modalità secondo le quali il
tecnico di emodialisi può esercitare la propria attività
professionale.
All'articolo 3 è determinata la formazione universitaria
dei nuovi operatori sanitari, che, come previsto dall'articolo
6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni, sarà necessariamente incardinata presso la
facoltà di medicina e chirurgia. Tuttavia, non potrà essere di
esclusiva competenza di tale facoltà in quanto il percorso
formativo dovrà comprendere non solo le discipline mediche, ma
anche quelle tecniche riconducibili alle discipline riferite
alle scienze fisiche. L'ordinamento didattico del corso
universitario dovrà, quindi, prevedere forme specifiche di
collaborazione e di integrazione fra la facoltà di medicina e
chirurgia e le facoltà di ingegneria e di scienze matematiche,
fisiche e naturali, pervenendo ad una sostanziale cogestione
dei corsi di formazione.
Viene precisato, altresì, che il titolo universitario
abilita all'esercizio della professione sanitaria di tecnico
di emodialisi.