XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1098




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ha riservato al Ministro della sanità il compito di individuare le figure professionali, con i relativi profili, che operano nel comparto sanitario. Più recentemente, la legge 26 febbraio 1999, n. 42, ha previsto, all'articolo 1, che con i decreti istitutivi dei profili professionali siano determinate anche il tempo di attività e le responsabilità inerenti alle singole professioni sanitarie.
        Dal 1994 ad oggi risultano individuate, con vari decreti del Ministro della sanità aventi natura regolamentare, ventidue figure professionali, per sedici delle quali sono stati definiti anche gli ordinamenti didattici dei relativi corsi di formazione in ambito universitario (diploma universitario triennale). Da ultimo si può citare il decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, che reca la definizione delle varie figure professionali sanitarie di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
        Le figure professionali individuate, per le quali sono stati definiti anche gli ambiti professionali, confermano sostanzialmente professioni già esistenti e consolidate nell'organizzazione tradizionale dei servizi sanitari, la cui formazione, prima dell'attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, era erogata sia da organismi pubblici o privati, sia direttamente dalle regioni, sia dalle università.
        Per quanto attiene, invece, alla figura del tecnico di emodialisi si tratta di una nuova figura sanitaria che si istituisce con la presente proposta di legge.
        Allo stato attuale la formazione degli operatori impegnati nelle attività riconducibili a quelle che caratterizzano la nuova figura di tecnico di emodialisi, avviene in ambito locale attraverso dei corsi di aggiornamento di durata ridotta.
        La funzione del personale così formato assume una importanza notevole, se si considera che il numero delle persone che ricorrono ai trattamenti di dialisi è in aumento.
        La responsabilità dei tecnici addetti alle apparecchiature, sempre più complesse e sofisticate, risulta elevata e, dunque, una preparazione specifica appare di indifferibile attualità.
        Da molto tempo le associazioni professionali hanno richiesto l'istituzione della figura professionale sanitaria e il relativo profilo professionale, al fine di assicurare un corso di studi adeguato all'evoluzione tecnologica e alle esigenze dei pazienti dializzati. Il Ministero della sanità ha ritenuto che potesse essere avviato il confronto per la messa a punto di un testo adeguato all'attualità della materia.
        A tale fine, sono stati avviati incontri con le citate associazioni professionali, e con i rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri. Purtroppo dopo ripetuti incontri non si è giunti a definire lo schema del provvedimento.
        Pertanto si è ritenuto opportuno presentare la proposta di legge concernente l'individuazione del nuovo profilo professionale, prevedendo una formazione universitaria per i nuovi operatori sanitari, al termine della quale si consegue il titolo abilitante alla professione sanitaria di tecnico di emodialisi.
        La proposta di legge prevede, all'articolo 1, comma 1, l'istituzione della professione sanitaria di tecnico di emodialisi.
        Al comma 2, sono indicate le caratteristiche professionali generali della nuova professione, precisando l'orientamento tecnico sanitario caratterizzante, che si esplicherà nella verifica e nella cura dell'ordinaria gestione e manutenzione delle apparecchiature utilizzate nei trattamenti di dialisi con interventi sia programmati che legati all'urgenza del momento critico.
        All'articolo 2 sono stati fissati i contesti operativi previsti per la nuova figura professionale. Al comma 1, si stabiliscono sia le responsabilità che le attività specifiche del tecnico di emodialisi.
        Al comma 2, sono stabilite le modalità secondo le quali il tecnico di emodialisi può esercitare la propria attività professionale.
        All'articolo 3 è determinata la formazione universitaria dei nuovi operatori sanitari, che, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, sarà necessariamente incardinata presso la facoltà di medicina e chirurgia. Tuttavia, non potrà essere di esclusiva competenza di tale facoltà in quanto il percorso formativo dovrà comprendere non solo le discipline mediche, ma anche quelle tecniche riconducibili alle discipline riferite alle scienze fisiche. L'ordinamento didattico del corso universitario dovrà, quindi, prevedere forme specifiche di collaborazione e di integrazione fra la facoltà di medicina e chirurgia e le facoltà di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali, pervenendo ad una sostanziale cogestione dei corsi di formazione.
        Viene precisato, altresì, che il titolo universitario abilita all'esercizio della professione sanitaria di tecnico di emodialisi.




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