XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1098
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della professione).
1. E' istituita la professione sanitaria di tecnico di
emodialisi.
2. Il tecnico di emodialisi è l'operatore sanitario che,
in possesso del diploma abilitante conseguito al termine dello
specifico corso di studi, verifica e cura l'ordinaria gestione
e manutenzione delle apparecchiature di dialisi e degli
impianti di distribuzione e di trattamento dei liquidi con
interventi diretti, urgenti o programmati.
Art. 2.
(Ambiti operativi).
1. Il tecnico di emodialisi, nell'ambito delle proprie
competenze:
a) è responsabile dell'organizzazione,
pianificazione e qualità degli atti professionali svolti
nell'esercizio delle proprie mansioni;
b) collabora con gli esercenti altre professioni
sanitarie nella ottimale utilizzazione delle apparecchiature
di dialisi;
c) svolge attività didattica, di studio e di
consulenza, nei servizi sanitari e presso altri enti dove si
richiedono le sue competenze professionali.
2. Il tecnico di emodialisi esercita la sua attività
professionale in regime di dipendenza o libero professionale,
in strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate.
Art. 3.
(Abilitazione e formazione).
1. Il diploma di tecnico di emodialisi conseguito ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei
decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, abilita
all'esercizio della professione.
2. Il corso di laurea finalizzato alla formazione del
tecnico di emodialisi è istituito e attivato presso la facoltà
di medicina e chirurgia, prevedendo, altresì, il collegamento
con le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di
ingegneria, sulla base di specifiche norme del regolamento
didattico di ateneo che disciplinano le relative modalità di
attuazione.