XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1098




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.


(Istituzione della professione).

        1. E' istituita la professione sanitaria di tecnico di emodialisi.
        2. Il tecnico di emodialisi è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma abilitante conseguito al termine dello specifico corso di studi, verifica e cura l'ordinaria gestione e manutenzione delle apparecchiature di dialisi e degli impianti di distribuzione e di trattamento dei liquidi con interventi diretti, urgenti o programmati.


Art. 2.

(Ambiti operativi).

        1. Il tecnico di emodialisi, nell'ambito delle proprie competenze:

            a) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell'esercizio delle proprie mansioni;

            b) collabora con gli esercenti altre professioni sanitarie nella ottimale utilizzazione delle apparecchiature di dialisi;

            c) svolge attività didattica, di studio e di consulenza, nei servizi sanitari e presso altri enti dove si richiedono le sue competenze professionali.

        2. Il tecnico di emodialisi esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza o libero professionale, in strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate.


Art. 3.

(Abilitazione e formazione).

        1. Il diploma di tecnico di emodialisi conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
        2. Il corso di laurea finalizzato alla formazione del tecnico di emodialisi è istituito e attivato presso la facoltà di medicina e chirurgia, prevedendo, altresì, il collegamento con le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che disciplinano le relative modalità di attuazione.



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