XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1097




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ha riservato al Ministro della sanità il compito di individuare le figure professionali, con i relativi profili, che operano nel comparto sanitario. Più recentemente, la legge 26 febbraio 1999, n. 42, ha previsto, nell'articolo 1, che con i decreti istitutivi dei profili professionali siano determinati anche il campo di attività e le responsabilità inerenti alle singole professioni sanitarie.
        Dal 1994 ad oggi risultano individuate, con vari decreti del Ministro della sanità aventi natura regolamentare, ventidue figure professionali, per sedici delle quali sono stati definiti che gli ordinamenti didattici dei relativi corsi di formazione in ambito universitario (diploma universitario triennale). Da ultimo si può citare il decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, che reca la definizione delle varie figure professionali sanitarie di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
        La figure professionali individuate, per le quali sono stati definiti anche gli ambiti professionali, confermano sostanzialmente professioni già esistenti e consolidate nell'organizzazione tradizionale dei servizi sanitari, la cui formazione, prima dell'attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, era erogata sia da organismi pubblici o privati, sia direttamente dalle regioni, sia dalle università.
        Per quanto attiene, invece, alla figura del tecnico iperbarico, si tratta di una nuova figura sanitaria che verrebbe introdotta nell'ordinamento normativo italiano, proprio perché nuove professionalità in campo sanitario si sono rese necessarie, anche per un notevole incremento dell'utilizzo di terapie innovative quali l'ossigeno-terapia iperbarica, per la cura di varie patologie.
        Allo stato attuale, la formazione degli operatori impegnati nelle attività riconducibili a quelle che caratterizzano la nuova figura di tecnico iperbarico, avviene in ambito locale attraverso dei corsi di aggiornamento di durata eterogenea.
        La funzione del personale così formato assume una impronta notevole, se si considera che la responsabilità della conduzione di una terapia e della salvaguardia delle persone sottoposte all'ambiente pressurizzato è del tecnico iperbarico. Pertanto, una preparazione specifica appare di indifferibile attualità.
        Da tempo le associazioni professionali hanno richiesto l'istituzione della figura professionale sanitaria e del relativo profilo professionale, al fine di assicurare un corso di studi adeguato all'evoluzione tecnologica ed alle esigenze dei pazienti trattati in ambiente iperbarico. Il Ministro della sanità ha ritenuto che potesse essere avviato l'iter amministrativo per la messa a punto dello schema di un provvedimento regolamentare, che tuttavia non ha ancora visto la luce.
        A tale fine, sono stati avviati degli incontri con le citate associazioni professionali e con i rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.
        E tuttavia, dopo ripetuti incontri, non si è arrivati alla definizione dello schema di provvedimento; si è ritenuto quindi opportuno presentare la proposta di legge concernente l'individuazione del nuovo profilo professionale, prevedendo una formazione universitaria per i nuovi operatori sanitari, al termine della quale si consegue il titolo abilitante alla professione sanitaria di tecnico iperbarico.
        All'articolo 1, sono definiti la figura ed il profilo del tecnico iperbarico, indicando le caratteristiche professionali generali della nuova professione, precisando l'orientamento tecnico-sanitario caratterizzante svolto direttamente, con titolarità e autonomia professionali, che si esplicita nelle attività dirette alla verifica e al controllo del funzionamento ottimale degli impianti iperbarici in generale e delle camere iperbariche in particolare.
        All'articolo 2 sono esplicitati gli ambiti operativi previsti per la nuova figura professionale. Al comma 1, si esplicitano sia le responsabilità che le attività specifiche del tecnico iperbarico, specificando quelle da effettuare in autonomia e quella da effettuare su prescrizione medica. Al comma 2, sono esplicitate le modalità secondo le quali il tecnico iperbarico può esercitare la propria attività professionale.
        All'articolo 3, è stabilita la formazione universitaria dei nuovi operatori sanitari, che, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, sarà necessariamente incardinata presso la facoltà di medicina e chirurgia. Tuttavia, essa non potrà essere di esclusiva competenza di tale facoltà in quanto il percorso formativo dovrà comprendere non solo le discipline mediche ma anche quelle tecniche riconducibili alle discipline riferite alle scienze fisiche.
        L'ordinamento didattico del corso universitario dovrà, quindi, prevedere forme specifiche di collaborazione e di integrazione fra la facoltà di medicina e chirurgia e le facoltà di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali, pervenendo ad una sostanziale cogestione dei corsi di formazione.
        Viene precisato, altresì, che il titolo universitario in oggetto abilita all'esercizio della professione sanitaria di tecnico iperbarico.




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