XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1097
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ha riservato al Ministro della sanità il
compito di individuare le figure professionali, con i relativi
profili, che operano nel comparto sanitario. Più recentemente,
la legge 26 febbraio 1999, n. 42, ha previsto, nell'articolo
1, che con i decreti istitutivi dei profili professionali
siano determinati anche il campo di attività e le
responsabilità inerenti alle singole professioni sanitarie.
Dal 1994 ad oggi risultano individuate, con vari decreti
del Ministro della sanità aventi natura regolamentare,
ventidue figure professionali, per sedici delle quali sono
stati definiti che gli ordinamenti didattici dei relativi
corsi di formazione in ambito universitario (diploma
universitario triennale). Da ultimo si può citare il decreto
del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, che reca
la definizione delle varie figure professionali sanitarie di
cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni.
La figure professionali individuate, per le quali sono
stati definiti anche gli ambiti professionali, confermano
sostanzialmente professioni già esistenti e consolidate
nell'organizzazione tradizionale dei servizi sanitari, la cui
formazione, prima dell'attuazione dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni, era erogata sia da organismi pubblici o
privati, sia direttamente dalle regioni, sia dalle
università.
Per quanto attiene, invece, alla figura del tecnico
iperbarico, si tratta di una nuova figura sanitaria che
verrebbe introdotta nell'ordinamento normativo italiano,
proprio perché nuove professionalità in campo sanitario si
sono rese necessarie, anche per un notevole incremento
dell'utilizzo di terapie innovative quali l'ossigeno-terapia
iperbarica, per la cura di varie patologie.
Allo stato attuale, la formazione degli operatori
impegnati nelle attività riconducibili a quelle che
caratterizzano la nuova figura di tecnico iperbarico, avviene
in ambito locale attraverso dei corsi di aggiornamento di
durata eterogenea.
La funzione del personale così formato assume una impronta
notevole, se si considera che la responsabilità della
conduzione di una terapia e della salvaguardia delle persone
sottoposte all'ambiente pressurizzato è del tecnico
iperbarico. Pertanto, una preparazione specifica appare di
indifferibile attualità.
Da tempo le associazioni professionali hanno richiesto
l'istituzione della figura professionale sanitaria e del
relativo profilo professionale, al fine di assicurare un corso
di studi adeguato all'evoluzione tecnologica ed alle esigenze
dei pazienti trattati in ambiente iperbarico. Il Ministro
della sanità ha ritenuto che potesse essere avviato
l'iter amministrativo per la messa a punto dello schema
di un provvedimento regolamentare, che tuttavia non ha ancora
visto la luce.
A tale fine, sono stati avviati degli incontri con le
citate associazioni professionali e con i rappresentanti della
Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri.
E tuttavia, dopo ripetuti incontri, non si è arrivati alla
definizione dello schema di provvedimento; si è ritenuto
quindi opportuno presentare la proposta di legge concernente
l'individuazione del nuovo profilo professionale, prevedendo
una formazione universitaria per i nuovi operatori sanitari,
al termine della quale si consegue il titolo abilitante alla
professione sanitaria di tecnico iperbarico.
All'articolo 1, sono definiti la figura ed il profilo del
tecnico iperbarico, indicando le caratteristiche professionali
generali della nuova professione, precisando l'orientamento
tecnico-sanitario caratterizzante svolto direttamente, con
titolarità e autonomia professionali, che si esplicita nelle
attività dirette alla verifica e al controllo del
funzionamento ottimale degli impianti iperbarici in generale e
delle camere iperbariche in particolare.
All'articolo 2 sono esplicitati gli ambiti operativi
previsti per la nuova figura professionale. Al comma 1, si
esplicitano sia le responsabilità che le attività specifiche
del tecnico iperbarico, specificando quelle da effettuare in
autonomia e quella da effettuare su prescrizione medica. Al
comma 2, sono esplicitate le modalità secondo le quali il
tecnico iperbarico può esercitare la propria attività
professionale.
All'articolo 3, è stabilita la formazione universitaria
dei nuovi operatori sanitari, che, come previsto dall'articolo
6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni, sarà necessariamente incardinata presso la
facoltà di medicina e chirurgia. Tuttavia, essa non potrà
essere di esclusiva competenza di tale facoltà in quanto il
percorso formativo dovrà comprendere non solo le discipline
mediche ma anche quelle tecniche riconducibili alle discipline
riferite alle scienze fisiche.
L'ordinamento didattico del corso universitario dovrà,
quindi, prevedere forme specifiche di collaborazione e di
integrazione fra la facoltà di medicina e chirurgia e le
facoltà di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e
naturali, pervenendo ad una sostanziale cogestione dei corsi
di formazione.
Viene precisato, altresì, che il titolo universitario in
oggetto abilita all'esercizio della professione sanitaria di
tecnico iperbarico.