XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1097




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione della professione).

        1. E' istituita la professione sanitaria di tecnico iperbarico, con il seguente profilo professionale: il tecnico iperbarico è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, svolge direttamente, con titolarità e autonomia professionali, attività dirette alla conduzione degli impianti iperbarici, al controllo e alla verifica del funzionamento ottimale delle camere iperbariche.


Art. 2.

(Ambiti operativi).

        1. Il tecnico iperbarico, nell'ambito delle proprie competenze:

                a) è responsabile della verifica dei circuiti dei gas sotto pressione, dei sistemi ausiliari, degli impianti antincendio situati negli impianti iperbarici, nonché dell'applicazione di tutte le procedure di sicurezza e di emergenza per la salvaguardia dei pazienti e del personale di assistenza;

                b) è responsabile dell'aggiornamento dei registri recanti i dati relativi alle disfunzioni e agli interventi di manutenzione degli impianti iperbarici;

                c) attua il controllo e la modifica dei parametri microclimatici e tecnici in ambiente iperbarico;

                d) opera la somministrazione dei gas medicali secondo la terapia prescritta dal medico responsabile;

                e) calcola, applica e controlla le tabelle di compressione e di decompressione dell'impianto iperbarico;
                f) svolge attività didattica e di studio della tecnologia iperbarica, nei servizi sanitari e presso altri enti dove si richiedono le sue competenze professionali.

        2. Il tecnico iperbarico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza o libero professionale, in strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate.


Art. 3.

(Abilitazione e formazione).

        1. Il diploma di laurea di tecnico iperbarico conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
        2. Il corso di laurea finalizzato alla formazione del profilo del tecnico iperbarico è istituito e attivato presso la facoltà di medicina e chirurgia, prevedendo, altresì, il collegamento con le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che disciplinano le relative modalità di attuazione.



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