XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1096
Onorevoli Colleghi! - La necessità di regolamentare le
professioni sanitarie non convenzionali è giustificata da
numerose importanti motivazioni.
La specializzazione delle prestazioni sanitarie è un
fenomeno riscontrabile nella nostra esperienza quotidiana ed
il sempre maggior ricorso ad attività specialistiche non
convenzionali comporta la necessità di predisporre normative
che garantiscano, da un lato, la libertà di scelta terapeutica
da parte del soggetto interessato e, dall'altro, la qualità
delle prestazioni offerte da operatori adeguatamente
formati.
E' da tener presente, inoltre, che la maggior parte di
tali attività specialistiche non convenzionali risulta
complementare rispetto alla medicina ufficiale e non si trova
con questa in antitesi o in conflitto, ma ne costituisce una
positiva integrazione.
Oltre a rappresentare un'ampia e variegata offerta di
servizi nel settore della salute e del benessere richiesti in
manieracrescente dai cittadini, va sottolineato infine come le
medicine non convenzionali racchiudano un potenziale
occupazionale di notevole interesse. Secondo il Terzo Rapporto
di monitoraggio sulle associazioni rappresentative delle
professioni non regolamentate elaborato dalla Consulta delle
professioni non riconosciute istituita presso il CNEL, "<...>
il 70 per cento dei profili professionali analizzati (tra cui
le medicine non convenzionali) si possono definire come
profili leader poiché sono basati su articolazione dei
"saperi" che si impongono con una propria identità e che, con
molta probabilità, moltiplicheranno altre e più innovative
conoscenze<...>. Le professioni non regolamentate possono
accreditarsi quindi come veri e propri soggetti di sviluppo e
come interpreti dei cambiamenti in corso nel nostro Paese".
A tale categoria di prestazioni sanitarie non
convenzionali appartengono quelle offerte dagli osteopati e
dai chiropratici,professioni che la presente proposta di legge
intende regolamentare.
Nel settore della riabilitazione, il Registro degli
osteopati d'Italia (ROI) rappresenta l'associazione nazionale
degli operatori non regolamentati del settore professionale
dell'osteopatia. Si tratta di una disciplina manuale che si
basa sulla conoscenza esatta, esauriente e verificabile della
struttura e della funzione del meccanismo umano, dal punto di
vista anatomico, fisiologico e psicologico. Tale conoscenza,
legata ai fondamenti della chimica e della fisica, consente la
scoperta di leggi organiche e risorse terapeutiche all'interno
dell'organismo stesso. Attraverso questi elementi è possibile
mettere a punto un trattamento scientifico diverso da tutte le
metodologie tradizionali, che prevedono una stimolazione
estranea, artificiale e farmacologica.
La disciplina è insegnata in numerose specifiche scuole
private esistenti sul territorio nazionale, con circa un
migliaio di studenti in formazione.
Similare è la pratica diagnostica e terapeutica dei
chiropratici, anch'essi dotati di un'associazione nazionale
italiana.
Le medicine non convenzionali hanno acquisito un
riconoscimento formale il 29 maggio 1997 a Bruxelles, con una
risoluzione votata dal Parlamento europeo.
Il ROI e l'Associazione italiana dei chiropratici sono
membri effettivi rispettivamente del Registro europeo degli
osteopati (REO) e della Federazione europea delle associazioni
chiropratiche (EFPC), organizzazioni collettive con sede a
Bruxelles che rappresentano a livello politico le due
professioni in Europa. Entrambe contemplano l'ammissione di
una sola associazione, a carattere nazionale, rappresentativa
di ogni singolo Paese. Le associazioni ammesse al REO ed al
EFPC devono ottemperare, sia a livello dell'esercizio della
professione che a quello formativo, agli standard
europei.
In Italia, come già ricordato, presso il CNEL è stata
costituita la Consulta delle professioni non riconosciute
della quale fanno parte anche il Registro degli osteopati e
l'Associazione dei chiropratici.
L'approvazione da parte del consiglio regionale della
Toscana del Piano sanitario regionale 1999-2001 (delibera del
consiglio regionale 17 febbraio 1999, n. 41), nel quale sono
definiti gli strumenti per l'integrazione delle medicine non
convenzionali negli interventi per la salute pone, con questa
esperienza, un riferimento pilota per le altre regioni.
Passando al contenuto della presente proposta di legge,
l'articolo 1 intende istituire e riconoscere le professioni
sanitarie di osteopata e di chiropratico, ad ogni effetto
giuridico, quali libere professioni nell'ambito
dell'assistenza sanitaria, tenuto anche conto che osteopati e
chiropratici operano sul paziente solo manualmente, con
esclusione di qualsivoglia prodotto farmaceutico o medicinale,
ovvero di strumenti chirurgici.
L'articolo 2 garantisce la protezione delle predette
professioni, esercitate sia in forma individuale che associata
nei limiti della tutela degli interessi primari
dell'individuo, interessi protetti tramite anche le
associazioni nazionali degli osteopati e dei chiropratici,
attraverso il controllo deontologico sui propri iscritti.
Gli articoli successivi disciplinano la formazione
professionale, attraverso l'istituzione di corsi, che devono
avere una durata di cinque anni, comprensivi di lezioni
teoriche e pratiche (articoli 3 e 4). L'articolo 5 stabilisce
le modalità di rilascio dell'autorizzazione a tenere i
suddetti corsi, per scuole ed enti pubblici o privati, e
l'articolo 6 le materie oggetto di insegnamento.
Con l'articolo 7 sono istituiti i registri nazionali
professionali delle due categorie, che dovranno essere tenuti
e aggiornati dalle due associazioni nazionali con le modalità
stabilite da uno specifico decreto del Ministro della
sanità.
Con i successivi articoli si prevedono le modalità per
l'istituzione dei registri, anche con riguardo a coloro che
già esercitano l'attività di osteopata o di chiropratico, e
per l'attività di vigilanza sugli iscritti.