XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1096




        Onorevoli Colleghi! - La necessità di regolamentare le professioni sanitarie non convenzionali è giustificata da numerose importanti motivazioni.
        La specializzazione delle prestazioni sanitarie è un fenomeno riscontrabile nella nostra esperienza quotidiana ed il sempre maggior ricorso ad attività specialistiche non convenzionali comporta la necessità di predisporre normative che garantiscano, da un lato, la libertà di scelta terapeutica da parte del soggetto interessato e, dall'altro, la qualità delle prestazioni offerte da operatori adeguatamente formati.
        E' da tener presente, inoltre, che la maggior parte di tali attività specialistiche non convenzionali risulta complementare rispetto alla medicina ufficiale e non si trova con questa in antitesi o in conflitto, ma ne costituisce una positiva integrazione.
        Oltre a rappresentare un'ampia e variegata offerta di servizi nel settore della salute e del benessere richiesti in manieracrescente dai cittadini, va sottolineato infine come le medicine non convenzionali racchiudano un potenziale occupazionale di notevole interesse. Secondo il Terzo Rapporto di monitoraggio sulle associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate elaborato dalla Consulta delle professioni non riconosciute istituita presso il CNEL, "<...> il 70 per cento dei profili professionali analizzati (tra cui le medicine non convenzionali) si possono definire come profili leader poiché sono basati su articolazione dei "saperi" che si impongono con una propria identità e che, con molta probabilità, moltiplicheranno altre e più innovative conoscenze<...>. Le professioni non regolamentate possono accreditarsi quindi come veri e propri soggetti di sviluppo e come interpreti dei cambiamenti in corso nel nostro Paese".
        A tale categoria di prestazioni sanitarie non convenzionali appartengono quelle offerte dagli osteopati e dai chiropratici,professioni che la presente proposta di legge intende regolamentare.
        Nel settore della riabilitazione, il Registro degli osteopati d'Italia (ROI) rappresenta l'associazione nazionale degli operatori non regolamentati del settore professionale dell'osteopatia. Si tratta di una disciplina manuale che si basa sulla conoscenza esatta, esauriente e verificabile della struttura e della funzione del meccanismo umano, dal punto di vista anatomico, fisiologico e psicologico. Tale conoscenza, legata ai fondamenti della chimica e della fisica, consente la scoperta di leggi organiche e risorse terapeutiche all'interno dell'organismo stesso. Attraverso questi elementi è possibile mettere a punto un trattamento scientifico diverso da tutte le metodologie tradizionali, che prevedono una stimolazione estranea, artificiale e farmacologica.
        La disciplina è insegnata in numerose specifiche scuole private esistenti sul territorio nazionale, con circa un migliaio di studenti in formazione.
        Similare è la pratica diagnostica e terapeutica dei chiropratici, anch'essi dotati di un'associazione nazionale italiana.
        Le medicine non convenzionali hanno acquisito un riconoscimento formale il 29 maggio 1997 a Bruxelles, con una risoluzione votata dal Parlamento europeo.
        Il ROI e l'Associazione italiana dei chiropratici sono membri effettivi rispettivamente del Registro europeo degli osteopati (REO) e della Federazione europea delle associazioni chiropratiche (EFPC), organizzazioni collettive con sede a Bruxelles che rappresentano a livello politico le due professioni in Europa. Entrambe contemplano l'ammissione di una sola associazione, a carattere nazionale, rappresentativa di ogni singolo Paese. Le associazioni ammesse al REO ed al EFPC devono ottemperare, sia a livello dell'esercizio della professione che a quello formativo, agli standard europei.
        In Italia, come già ricordato, presso il CNEL è stata costituita la Consulta delle professioni non riconosciute della quale fanno parte anche il Registro degli osteopati e l'Associazione dei chiropratici.
        L'approvazione da parte del consiglio regionale della Toscana del Piano sanitario regionale 1999-2001 (delibera del consiglio regionale 17 febbraio 1999, n. 41), nel quale sono definiti gli strumenti per l'integrazione delle medicine non convenzionali negli interventi per la salute pone, con questa esperienza, un riferimento pilota per le altre regioni.
        Passando al contenuto della presente proposta di legge, l'articolo 1 intende istituire e riconoscere le professioni sanitarie di osteopata e di chiropratico, ad ogni effetto giuridico, quali libere professioni nell'ambito dell'assistenza sanitaria, tenuto anche conto che osteopati e chiropratici operano sul paziente solo manualmente, con esclusione di qualsivoglia prodotto farmaceutico o medicinale, ovvero di strumenti chirurgici.
        L'articolo 2 garantisce la protezione delle predette professioni, esercitate sia in forma individuale che associata nei limiti della tutela degli interessi primari dell'individuo, interessi protetti tramite anche le associazioni nazionali degli osteopati e dei chiropratici, attraverso il controllo deontologico sui propri iscritti.
        Gli articoli successivi disciplinano la formazione professionale, attraverso l'istituzione di corsi, che devono avere una durata di cinque anni, comprensivi di lezioni teoriche e pratiche (articoli 3 e 4). L'articolo 5 stabilisce le modalità di rilascio dell'autorizzazione a tenere i suddetti corsi, per scuole ed enti pubblici o privati, e l'articolo 6 le materie oggetto di insegnamento.
        Con l'articolo 7 sono istituiti i registri nazionali professionali delle due categorie, che dovranno essere tenuti e aggiornati dalle due associazioni nazionali con le modalità stabilite da uno specifico decreto del Ministro della sanità.
        Con i successivi articoli si prevedono le modalità per l'istituzione dei registri, anche con riguardo a coloro che già esercitano l'attività di osteopata o di chiropratico, e per l'attività di vigilanza sugli iscritti.




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