XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1096




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione delle professioni sanitarie
di osteopata e di chiropratico).

        1. Le attività di osteopata e di chiropratico sono riconosciute ad ogni effetto giuridico, quali libere professioni sanitarie autonome nell'ambito dell'assistenza sanitaria, per favorire il raggiungimento di una corretta funzionalità integrata dell'individuo, ripristinando, sostenendo e migliorando il corretto equilibrio del sistema neuro-muscolo-scheletrico, mediante palpazione ed interventi manuali, integrati da una educazione sanitaria adeguata. Esse hanno ad oggetto l'indagine, l'analisi, la prevenzione e la terapia di disturbi funzionali, apparenti e latenti, muscolo-scheletrici, viscerali, cranio-sacrali del corpo umano, nonché delle strutture di collegamento nervose, vascolari e correttive.
        2. L'intervento dell'osteopata e del chiropratico sul paziente avviene solo manualmente mediante manipolazioni, pressioni, frizioni o leve, con esclusione di qualsivoglia prodotto farmaceutico o medicinale, ovvero di strumenti chirurgici.


Art. 2.

(Protezione delle professioni di osteopata
e di chiropratico).

        1. Le attività di osteopata e di chiropratico, esercitate in forma individuale o associata, sono protette nei limiti della tutela degli interessi primari dell'utenza, in ordine alla correttezza ed alla qualificazione della prestazione, e purché siano rispettati i princìpi di pluralismo, concorrenza, deontologia, personalità delle prestazioni, indipendenza del professionista.
        2 Le associazioni nazionali degli osteopati e dei chiropratici rappresentano gli associati e, oltre ad assicurare la tutela degli utenti, esercitano il controllo deontologico sui propri iscritti ed il periodico monitoraggio sugli standard professionali.
        3. E' obbligatoria l'assicurazione per la responsabilità civile conseguente ai danni causati nell'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge.


Art. 3.

(Titoli di osteopata e di chiropratico).

        1. I titoli professionali di osteopata e di chiropratico sono conferiti a coloro i quali, dopo aver completato il corso formativo di cui agli articoli 4 e 6, abbiano superato l'esame nazionale organizzato annualmente, secondo le modalità definite con il decreto di cui al medesimo articolo 4.
        2. Per esercitare le professioni sanitarie di osteopata o di chiropratico è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi registri nazionali.
        3. L'osteopata ed il chiropratico non possono, senza giustificato motivo, rifiutare l'assistenza richiesta.


Art. 4.

(Formazione professionale).

        1. La formazione professionale dell'osteopata e del chiropratico è espletata mediante corsi che hanno la durata di cinque anni e comprendono lezioni teoriche e pratiche, nonché un tirocinio professionale.
        2. Il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale degli osteopati d'Italia e l'Associazione nazionale dei chiropratici italiani, disciplina, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto:

                a) l'istituzione e la tenuta dei registri regionali delle scuole;

                b) i programmi ed i contenuti dei corsi;
                c) la durata ed il monte ore complessivo dei corsi, a seconda che si tratti di corsi a tempo pieno o a tempo parziale;

                d) l'organismo competente ad organizzare annualmente l'esame nazionale di cui all'articolo 3.

        3. I corsi formativi regionali sono organizzati dagli assessorati regionali competenti in materia di sanità, ovvero da scuole private iscritte negli appositi registri, istituiti ai sensi del comma 2.


Art. 5.

(Registri regionali delle scuole private
per osteopati e chiropratici).

        1. Le scuole private richiedono l'iscrizione nei registri di cui all'articolo 4, inoltrando alle regioni competenti la relativa domanda, corredata dallo statuto della scuola, dal piano finanziario e dalla documentazione sui mezzi logistici, tecnici e didattici, oltre che sulla qualifica dei docenti preposti ai corsi.
        2. In conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 4, la regione dispone, con delibera, sulla tenuta dei registri e sulla vigilanza sull'attività delle scuole, in conformità alle leggi regionali in materia.
        3. Le scuole private con i requisiti di cui al comma 1, che hanno già svolto attività formativa di osteopati e di chiropratici documentata, hanno diritto a titolo preferenziale ai fini dell'iscrizione nei registri regionali.


Art. 6.

(Finalità dei corsi
di formazione professionale).

        1. I corsi di cui all'articolo 4, oltre all'insegnamento delle materie di base di carattere scientifico, devono tendere in particolare all'acquisizione delle seguenti competenze, finalizzate alla gestione terapeutica dell'utente:
                a) capacità di valutazione del soggetto attraverso la ricerca anamnestica e la valutazione clinica;

                b) capacità di usare la palpazione ai fini diagnostici e terapeutici, mediante l'applicazione di tecniche manuali;

                c) capacità di pianificazione del trattamento, comprendente anche l'eventuale invio del soggetto ad altra figura sanitaria.

        2. I costi dei corsi saranno sostenuti dagli iscritti, salvo contributo parziale o totale previsto nei piani sanitari regionali, nella sezione relativa agli strumenti per l'integrazione delle medicine non convenzionali nell'ambito degli interventi per la salute.


Art. 7.

(Registri nazionali degli osteopati
e dei chiropratici).

        1. Sono istituiti i due registri nazionali professionali degli osteopati e dei chiropratici.
        2. La tenuta dei registri di cui al comma 1 è esercitata rispettivamente dall'Associazione nazionale degli osteopati d'Italia e dall'Associazione nazionale dei chiropratici italiani.
        3. Gli iscritti ai registri sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 622 del codice penale riguardante l'obbligo del segreto professionale.
        4. Gli osteopati ed i chiropratici iscritti ai rispettivi registri nazionali appartengono di diritto alla rispettiva associazione nazionale, della quale sono tenuti a rispettare il codice deontologico e lo statuto.


Art. 8.

(Compiti delle associazioni nazionali).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina i compiti delle associazioni nazionali di cui all'articolo 7, relativi alla formazione ed alla tenuta dei registri professionali dei soggetti aventi diritto all'iscrizione, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11.


Art. 9.

(Iscrizione ai registri).

        1. I requisiti per l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 7, sono i seguenti:

                a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato in cui esiste un trattamento di reciprocità, ai fini del riconoscimento dei titoli di osteopata o di chiropratico;

                b) non aver riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione dalla professione;

                c) essere in possesso del titolo professionale di osteopata o di chiropratico, conseguito ai sensi dell'articolo 3.


Art. 10.

(Vigilanza sugli iscritti).

        1. Nei confronti degli iscritti ai registri possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

                a) il richiamo verbale;

                b) l'ammonizione;

                c) la censura;

                d) la sospensione temporanea dal registro;

                e) la cancellazione dal registro;

                f) la radiazione dal registro.

        2. I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sono pronunciati con delibera consiliare conseguente ad inadempienza relativa alle norme del codice deontologico del regolamento interno.
        3. La cancellazione dal registro è pronunciata d'ufficio nei casi di condanna, in seguito a sentenza definitiva, ad una pena superiore ai due anni di reclusione per reati riguardanti la fede pubblica, la moralità pubblica ed il buon costume, nonché contro la persona, esclusi i reati colposi. Per tutti gli altri reati, si provvede alla cancellazione nei casi di sentenza definitiva di condanna alla reclusione per un periodo superiore a tre anni.
        4. La radiazione è pronunciata, previa istruttoria, nei confronti degli iscritti ai registri che si rendono colpevoli di grave violazione verso l'ordinamento professionale, ovvero che esercitano la professione in maniera da nuocere al decoro e al prestigio dell'intera categoria professionale.


Art. 11.

(Prima costituzione dei registri).

        1. Per la prima costituzione dei registri nazionali hanno diritto all'iscrizione tutti coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti nei registri alla medesima data esistenti presso le associazioni nazionali degli osteopati d'Italia e dei chiropratici italiani, e che abbiano frequentato, per una durata non inferiore a cinque anni, una scuola di formazione riconosciuta dalle stesse associazioni, e conseguito il relativo attestato finale.



Frontespizio Relazione