XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1096
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione delle professioni sanitarie
di osteopata e di chiropratico).
1. Le attività di osteopata e di chiropratico sono
riconosciute ad ogni effetto giuridico, quali libere
professioni sanitarie autonome nell'ambito dell'assistenza
sanitaria, per favorire il raggiungimento di una corretta
funzionalità integrata dell'individuo, ripristinando,
sostenendo e migliorando il corretto equilibrio del sistema
neuro-muscolo-scheletrico, mediante palpazione ed interventi
manuali, integrati da una educazione sanitaria adeguata. Esse
hanno ad oggetto l'indagine, l'analisi, la prevenzione e la
terapia di disturbi funzionali, apparenti e latenti,
muscolo-scheletrici, viscerali, cranio-sacrali del corpo
umano, nonché delle strutture di collegamento nervose,
vascolari e correttive.
2. L'intervento dell'osteopata e del chiropratico sul
paziente avviene solo manualmente mediante manipolazioni,
pressioni, frizioni o leve, con esclusione di qualsivoglia
prodotto farmaceutico o medicinale, ovvero di strumenti
chirurgici.
Art. 2.
(Protezione delle professioni di osteopata
e di chiropratico).
1. Le attività di osteopata e di chiropratico, esercitate
in forma individuale o associata, sono protette nei limiti
della tutela degli interessi primari dell'utenza, in ordine
alla correttezza ed alla qualificazione della prestazione, e
purché siano rispettati i princìpi di pluralismo, concorrenza,
deontologia, personalità delle prestazioni, indipendenza del
professionista.
2 Le associazioni nazionali degli osteopati e dei
chiropratici rappresentano gli associati e, oltre ad
assicurare la tutela degli utenti, esercitano il controllo
deontologico sui propri iscritti ed il periodico monitoraggio
sugli standard professionali.
3. E' obbligatoria l'assicurazione per la responsabilità
civile conseguente ai danni causati nell'esercizio delle
attività professionali di cui alla presente legge.
Art. 3.
(Titoli di osteopata e di chiropratico).
1. I titoli professionali di osteopata e di chiropratico
sono conferiti a coloro i quali, dopo aver completato il corso
formativo di cui agli articoli 4 e 6, abbiano superato l'esame
nazionale organizzato annualmente, secondo le modalità
definite con il decreto di cui al medesimo articolo 4.
2. Per esercitare le professioni sanitarie di osteopata o
di chiropratico è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi
registri nazionali.
3. L'osteopata ed il chiropratico non possono, senza
giustificato motivo, rifiutare l'assistenza richiesta.
Art. 4.
(Formazione professionale).
1. La formazione professionale dell'osteopata e del
chiropratico è espletata mediante corsi che hanno la durata di
cinque anni e comprendono lezioni teoriche e pratiche, nonché
un tirocinio professionale.
2. Il Ministro della sanità, sentite l'Associazione
nazionale degli osteopati d'Italia e l'Associazione nazionale
dei chiropratici italiani, disciplina, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con proprio
decreto:
a) l'istituzione e la tenuta dei registri
regionali delle scuole;
b) i programmi ed i contenuti dei corsi;
c) la durata ed il monte ore complessivo dei
corsi, a seconda che si tratti di corsi a tempo pieno o a
tempo parziale;
d) l'organismo competente ad organizzare
annualmente l'esame nazionale di cui all'articolo 3.
3. I corsi formativi regionali sono organizzati dagli
assessorati regionali competenti in materia di sanità, ovvero
da scuole private iscritte negli appositi registri, istituiti
ai sensi del comma 2.
Art. 5.
(Registri regionali delle scuole private
per osteopati e chiropratici).
1. Le scuole private richiedono l'iscrizione nei registri
di cui all'articolo 4, inoltrando alle regioni competenti la
relativa domanda, corredata dallo statuto della scuola, dal
piano finanziario e dalla documentazione sui mezzi logistici,
tecnici e didattici, oltre che sulla qualifica dei docenti
preposti ai corsi.
2. In conformità a quanto disposto dal decreto del
Ministro della sanità di cui all'articolo 4, la regione
dispone, con delibera, sulla tenuta dei registri e sulla
vigilanza sull'attività delle scuole, in conformità alle leggi
regionali in materia.
3. Le scuole private con i requisiti di cui al comma 1,
che hanno già svolto attività formativa di osteopati e di
chiropratici documentata, hanno diritto a titolo preferenziale
ai fini dell'iscrizione nei registri regionali.
Art. 6.
(Finalità dei corsi
di formazione professionale).
1. I corsi di cui all'articolo 4, oltre all'insegnamento
delle materie di base di carattere scientifico, devono tendere
in particolare all'acquisizione delle seguenti competenze,
finalizzate alla gestione terapeutica dell'utente:
a) capacità di valutazione del soggetto attraverso
la ricerca anamnestica e la valutazione clinica;
b) capacità di usare la palpazione ai fini
diagnostici e terapeutici, mediante l'applicazione di tecniche
manuali;
c) capacità di pianificazione del trattamento,
comprendente anche l'eventuale invio del soggetto ad altra
figura sanitaria.
2. I costi dei corsi saranno sostenuti dagli iscritti,
salvo contributo parziale o totale previsto nei piani sanitari
regionali, nella sezione relativa agli strumenti per
l'integrazione delle medicine non convenzionali nell'ambito
degli interventi per la salute.
Art. 7.
(Registri nazionali degli osteopati
e dei chiropratici).
1. Sono istituiti i due registri nazionali professionali
degli osteopati e dei chiropratici.
2. La tenuta dei registri di cui al comma 1 è esercitata
rispettivamente dall'Associazione nazionale degli osteopati
d'Italia e dall'Associazione nazionale dei chiropratici
italiani.
3. Gli iscritti ai registri sono soggetti alla disciplina
di cui all'articolo 622 del codice penale riguardante
l'obbligo del segreto professionale.
4. Gli osteopati ed i chiropratici iscritti ai rispettivi
registri nazionali appartengono di diritto alla rispettiva
associazione nazionale, della quale sono tenuti a rispettare
il codice deontologico e lo statuto.
Art. 8.
(Compiti delle associazioni nazionali).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto,
disciplina i compiti delle associazioni nazionali di cui
all'articolo 7, relativi alla formazione ed alla tenuta dei
registri professionali dei soggetti aventi diritto
all'iscrizione, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11.
Art. 9.
(Iscrizione ai registri).
1. I requisiti per l'iscrizione ai registri di cui
all'articolo 7, sono i seguenti:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato in cui esiste
un trattamento di reciprocità, ai fini del riconoscimento dei
titoli di osteopata o di chiropratico;
b) non aver riportato condanne penali per reati
che comportano l'interdizione dalla professione;
c) essere in possesso del titolo professionale di
osteopata o di chiropratico, conseguito ai sensi dell'articolo
3.
Art. 10.
(Vigilanza sugli iscritti).
1. Nei confronti degli iscritti ai registri possono essere
adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) il richiamo verbale;
b) l'ammonizione;
c) la censura;
d) la sospensione temporanea dal registro;
e) la cancellazione dal registro;
f) la radiazione dal registro.
2. I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a),
b), c) e d) sono pronunciati con delibera consiliare
conseguente ad inadempienza relativa alle norme del codice
deontologico del regolamento interno.
3. La cancellazione dal registro è pronunciata d'ufficio
nei casi di condanna, in seguito a sentenza definitiva, ad una
pena superiore ai due anni di reclusione per reati riguardanti
la fede pubblica, la moralità pubblica ed il buon costume,
nonché contro la persona, esclusi i reati colposi. Per tutti
gli altri reati, si provvede alla cancellazione nei casi di
sentenza definitiva di condanna alla reclusione per un periodo
superiore a tre anni.
4. La radiazione è pronunciata, previa istruttoria, nei
confronti degli iscritti ai registri che si rendono colpevoli
di grave violazione verso l'ordinamento professionale, ovvero
che esercitano la professione in maniera da nuocere al decoro
e al prestigio dell'intera categoria professionale.
Art. 11.
(Prima costituzione dei registri).
1. Per la prima costituzione dei registri nazionali hanno
diritto all'iscrizione tutti coloro i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, siano iscritti nei
registri alla medesima data esistenti presso le associazioni
nazionali degli osteopati d'Italia e dei chiropratici
italiani, e che abbiano frequentato, per una durata non
inferiore a cinque anni, una scuola di formazione riconosciuta
dalle stesse associazioni, e conseguito il relativo attestato
finale.