XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1095




        Onorevoli Colleghi! - L'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001) rende necessario dare corpo alla costituzione dell'area delle professioni socio-sanitarie come previsto dall'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
        Tra i profili da individuare trova collocazione il profilo di chinesiologo, figura non ancora regolamentata dal Ministero della sanità, ma che da tempo opera con ottimi risultati per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute.
        Infatti una concezione della salute come quella attuale intesa come stato di benessere psicofisico rende necessario individuare profili che vadano oltre l'ordinaria area sanitaria in senso stretto. Del resto nella passata legislatura, inoltre, con uno specifico ordine del giorno votato all'unanimità dalla Camera dei deputati i colleghi si sono espressi per l'inserimento del profilo del chinesiologo nell'area delle professioni socio-sanitarie.
        La proposta di legge all'articolo 1 istituisce la professione di chinesiologo individuandone il relativo profilo e le modalità della formazione professionale.
        L'articolo 2 definisce i contesti operativi della nuova professione socio-sanitaria, specificando il campo autonomo di intervento e le regole da seguire nel campo sanitario, ove il professionista dovrà tenere conto della diagnosi e della prescrizione medica.
        L'approvazione di questa proposta di legge non potrà che meglio articolare la composita e complessa area delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, adeguandola all'evoluzione tecnica e scientifica.




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