XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1095
Onorevoli Colleghi! - L'adozione dell'atto di indirizzo
e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria
(decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6
giugno 2001) rende necessario dare corpo alla costituzione
dell'area delle professioni socio-sanitarie come previsto
dall'articolo 3-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Tra i profili da individuare trova collocazione il profilo
di chinesiologo, figura non ancora regolamentata dal Ministero
della sanità, ma che da tempo opera con ottimi risultati per
il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute.
Infatti una concezione della salute come quella attuale
intesa come stato di benessere psicofisico rende necessario
individuare profili che vadano oltre l'ordinaria area
sanitaria in senso stretto. Del resto nella passata
legislatura, inoltre, con uno specifico ordine del giorno
votato all'unanimità dalla Camera dei deputati i colleghi si
sono espressi per l'inserimento del profilo del chinesiologo
nell'area delle professioni socio-sanitarie.
La proposta di legge all'articolo 1 istituisce la
professione di chinesiologo individuandone il relativo profilo
e le modalità della formazione professionale.
L'articolo 2 definisce i contesti operativi della nuova
professione socio-sanitaria, specificando il campo autonomo di
intervento e le regole da seguire nel campo sanitario, ove il
professionista dovrà tenere conto della diagnosi e della
prescrizione medica.
L'approvazione di questa proposta di legge non potrà che
meglio articolare la composita e complessa area delle
professioni sanitarie e socio-sanitarie, adeguandola
all'evoluzione tecnica e scientifica.