XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1095




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione della professione).

        1. E' istituita la professione socio-sanitaria di chinesiologo.
        2. Il chinesiologo è il professionista in possesso del diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica o della laurea in Scienze motorie che opera nel settore socio-sanitario con interventi nelle attività motorie, su soggetti di ogni età, finalizzati all'educazione, alla formazione, alla prevenzione, al mantenimento, alla correzione posturale, al recupero e al mantenimento della motricità dei disabili, alla rieducazione attiva.


Art. 2.

(Contesti operativi).

        1. Il chinesiologo attua la propria azione in piena autonomia e con diretta responsabilità professionale attraverso la programmazione, l'insegnamento e la guida del "movimento umano razionale" fatto eseguire sia a corpo libero nelle varie stazioni che con l'ausilio di attrezzature da lui ritenute idonee al raggiungimento degli scopi specifici oggetto della professione.
        2. Se l'intervento espletato rientra nel settore sanitario il chinesiologo dovrà operare tenendo conto della diagnosi e della prescrizione medica.
        3. La presenza del chinesiologo nel settore socio-sanitario va valutata anche nell'ambito dei nuovi processi di attività che privilegiano interventi pluridisciplinari ed all'interno di precisi rapporti di competenza e di responsabilità.
        4. Rientrano nella competenza del chinesiologo l'attività didattica, di studio e di ricerca, nonché la consulenza in materia di controversie relative all'oggetto della professione.
        5. Il chinesiologo svolge la sua attività professionale nelle palestre ed in strutture socio-sanitarie pubbliche o private, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale.



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