XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1095
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della professione).
1. E' istituita la professione socio-sanitaria di
chinesiologo.
2. Il chinesiologo è il professionista in possesso del
diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione
fisica o della laurea in Scienze motorie che opera nel settore
socio-sanitario con interventi nelle attività motorie, su
soggetti di ogni età, finalizzati all'educazione, alla
formazione, alla prevenzione, al mantenimento, alla correzione
posturale, al recupero e al mantenimento della motricità dei
disabili, alla rieducazione attiva.
Art. 2.
(Contesti operativi).
1. Il chinesiologo attua la propria azione in piena
autonomia e con diretta responsabilità professionale
attraverso la programmazione, l'insegnamento e la guida del
"movimento umano razionale" fatto eseguire sia a corpo libero
nelle varie stazioni che con l'ausilio di attrezzature da lui
ritenute idonee al raggiungimento degli scopi specifici
oggetto della professione.
2. Se l'intervento espletato rientra nel settore sanitario
il chinesiologo dovrà operare tenendo conto della diagnosi e
della prescrizione medica.
3. La presenza del chinesiologo nel settore
socio-sanitario va valutata anche nell'ambito dei nuovi
processi di attività che privilegiano interventi
pluridisciplinari ed all'interno di precisi rapporti di
competenza e di responsabilità.
4. Rientrano nella competenza del chinesiologo l'attività
didattica, di studio e di ricerca, nonché la consulenza in
materia di controversie relative all'oggetto della
professione.
5. Il chinesiologo svolge la sua attività professionale
nelle palestre ed in strutture socio-sanitarie pubbliche o
private, in regime di lavoro dipendente ovvero libero
professionale.