XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1094




        Onorevoli Colleghi! - Il morbo di Parkinson è una delle malattie sociali, per numero di pazienti, famiglie e strutture sanitarie coinvolte, che colpiscono il nostro Paese in forma rilevante ed a cui lo Stato non può non fornire una risposta adeguata attraverso un insieme organico di interventi e di supporti per finalizzare gli impegni nei settori della ricerca, della assistenza, della cura e della riabilitazione.
        La malattia di Parkinson, descritta per la prima volta da James Parkinson nel 1817, è un'affezione cronica del sistema nervoso centrale determinata dalla degenerazione di alcune aree encefaliche ed in particolare della sostanza nera (pars compacta), con perdita dei suoi neuroni produttori di dopamina. La malattia si manifesta con tre segni cardinali: la riduzione ed il rallentamento della motilità volontaria (bradi-acinesia), l'ipertonia muscolare (rigidità) ed il tremore. A questi si associa, più tardivamente, la compromissione dei meccanismi posturali utilizzati per il controllo della stazione eretta e della deambulazione. Con tali caratteristiche, la malattia compromette in modo progressivo ed invalidante le capacità motorie dei pazienti, condizionando non solo la loro attività lavorativa, ma anche lo svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana e, quindi, il loro inserimento socio-familiare.
        La malattia di Parkinson è una condizione morbosa ad elevata diffusione: dagli studi epidemiologici internazionali e nazionali risulta che la prevalenza in Italia è compresa tra 65 e 243 casi ogni 100 mila abitanti e cresce esponenzialmente con l'età. Si calcola che ogni anno compaia un nuovo caso ogni 4000 abitanti (uno ogni 1000 al di sopra dei cinquanta anni di età).
        I segni cardinali della malattia rispondono al trattamento farmacologico sostitutivo con levodopa, seppure con un beneficio variabile. Tuttavia, sfortunatamente, la terapia con levodopa si associa inevitabilmente ad una progressiva riduzione della risposta clinica con comparsa di importanti complicazioni motorie (fluttuazioni, blocchi, movimenti involontari patologici o discinesie) e psichiche che si manifestano entro 5-7 anni dall'inizio del trattamento nel 75 per cento dei casi. Tale evoluzione clinica, unitamente al possibile coinvolgimento del sistema nervoso autonomo o della sfera cognitiva ed alla comparsa di sintomi non responsivi al trattamento dopamino-sostitutivo, (deambulazione, equilibrio) rende estremamente difficoltosa la gestione "cronica" dei pazienti parkinsoniani. Questa considerazione risulta tanto più drammatica in riferimento alla presenza di non rari casi di pazienti con esordio giovanile (35-40 anni) della malattia.
        Nonostante l'introduzione di numerose terapie farmacologiche associate o alternative (dopamino-agonisti, neuroprotettori, inibitori del catabolismo della levodopa) la maggioranza dei pazienti parkisoniani risulta dopo quindici anni dall'inizio della sintomatologia non più adeguatamente controllabile dalla terapia farmacologica e richiede molteplici interventi aggiuntivi di tipo sanitario (fisioterapia, ospedalizzazione) o socio-assistenziale.
        Alcuni studi internazionali hanno stimato il costo della malattia di Parkinson. Nel Regno Unito sono stati rilevati costi annui pari a 74,5 miliardi di lire per la spesa farmaceutica, 135 miliardi di lire per la spesa ospedaliera, 500 miliardi di lire per l'assistenza domiciliare. Il costo totale relativo a tutta la vita attesa del paziente è stato stimato pari a circa 275 milioni di lire. Un recente studio tedesco ha calcolato il costo medio della terapia farmacologica tra lire 6.900 al giorno (nelle fasi iniziali) e 21.800 al giorno (nelle fasi avanzate di malattia).
        Gli unici dati relativi alla situazione italiana derivano da un'indagine della Associazione italiana Parkinson (AIP) ed indicano in un paziente di circa 55-60 anni affetto dal morbo di Parkinson complicato (fluttuazioni motorie) un costo di 7 milioni di lire all'anno fino al quindicesimo anno di malattia e di oltre 13 milioni di lire all'anno dal quindicesimo al ventesimo anno di malattia. Il costo totale dopo oltre venti anni di malattia è stimato in circa 300 milioni di lire.
        Alla spesa sanitaria occorre poi aggiungere i costi relativi alla perdita di produttività, al pensionamento anticipato, ai familiari che praticano l'assistenza.
        Circa 5.500 cittadini ogni anno si aggiungono al numero totale di pazienti esistenti.
        La presente proposta di legge intende razionalizzare gli interventi, le strutture esistenti, i centri di diagnosi e di assistenza per garantire a questi cittadini il migliore inserimento sociale, le migliori condizioni di vita e, soprattutto, favorendo la ricerca, una concreta speranza per il loro futuro. Oggi nel campo diagnostico e farmacologico, nuove terapie si stanno dimostrando efficaci nel rallentare e bloccare la progressione della malattia. Solo favorendo questa spirale positiva si potrà garantire ai malati di morbo di Parkinson i livelli di assistenza e di terapia degni degli attuali standard europei.
        L'articolo 1, al fine di rendere più vicina ai bisogni dei malati la disciplina sanitaria vigente, stabilisce che la Repubblica italiana riconosce il morbo di Parkinson come malattia ad alta incidenza sociale e sanitaria. A tale fine, il Ministro della sanità, nel redigere il Piano sanitario nazionale, dovrà predisporre, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida dirette a fronteggiare il morbo, contenenti interventi rivolti alla raccolta e alla conoscenza dei dati epidemiologici; all'ambito della diagnosi e della cura, per le quali si prevede l'individuazione e la razionalizzazione degli interventi diagnostici (spesso costosissimi) e degli strumenti di cura e di riabilitazione; all'informazione e alla formazione, integrando le meritorie attività svolte dalle associazioni senza scopo di lucro, con una più attenta preparazione del personale socio-sanitario per un'adeguata risposta ad una patologia che coinvolge il soggetto malato, la sua famiglia e l'ambiente di lavoro nel loro insieme; alla ricerca, uno dei perni della presente proposta di legge, che si intende basare sulla capacità dei centri neurologici di attirare i finanziamenti in base all'importanza ed alla qualità delle ricerche proposte.
        L'articolo 2 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti obiettivo, azioni programmate ed altre iniziative in conformità alle linee guida del Piano sanitario nazionale e che istituiscano a tale fine centri neurologici di riferimento a livello regionale. I centri avranno un ruolo propulsore per gran parte delle attività sopra elencate, in particolare, per quelle di ricerca, diagnosi, cura e riabilitazione nel rispetto degli obiettivi indicati dall'articolo 1. Per evitare duplicazioni e conseguenti sprechi economico-gestionali, i centri regionali dovranno avvalersi del supporto assistenziale dei servizi di neurologia ospedalieri od universitari esistenti che operano nel settore del morbo di Parkinson da almeno tre anni. Le attività di supporto inerenti all'assistenza saranno gestite sulla base di piani e di protocolli unitari elaborati dal centro regionale, al fine di garantire un trattamento uniforme ai malati.
        Riguardo all'istituzione dei centri, per le regioni con popolazione inferiore a 1.500.000 abitanti sarà possibile consorziarsi con regioni limitrofe per ovvie ragioni di efficienza ed economicità. Le regioni dovranno promuovere iniziative di educazione sanitaria relative al morbo di Parkinson rivolte alla globalità della popolazione, in collaborazione con i centri.
        L'articolo 3 stabilisce che compito di primaria importanza per i centri sarà quello di fornire ai pazienti un attestato che certifichi la malattia. Solo attraverso questo documento i pazienti potranno godere gratuitamente delle prestazioni di diagnostica effettuate in regime ospedaliero. Essendo il morbo di Parkinson una malattia che richiede talvolta la prescrizione di più farmaci, si ritiene necessario renderne possibile la prescrizione stessa per un periodo massimo di trenta giorni.
        Per favorire un serio monitoraggio delle diverse esperienze terapeutiche, i centri regionali sono abilitati ad autorizzare la prescrizione di farmaci che, pur avendo già ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio, non contemplino ancora l'indicazione del morbo di Parkinson. In questo caso, ogni tre mesi, i centri comunicano alla regione ed al Ministero della sanità il numero dei casi di dispensazione, indicando il malato, la diagnosi, il farmaco, la posologia e la durata del trattamento.
        L'articolo 4 si occupa dell'esonero dal servizio militare, nel caso in cui sia riscontrato il morbo di Parkinson, attestato dal certificato rilasciato dal centro neurologico di riferimento o da una struttura da esso coordinata, al fine di evitare le lunghe trafile burocratiche e mediche, spesso gestite da personale non specializzato.
        L'articolo 5 intende esaltare il ruolo delle organizzazioni di volontariato attraverso una sempre più stretta collaborazione con le istituzioni e con i centri regionali di riferimento. Infatti, la collaborazione con le organizzazioni di volontariato costituisce un momento di sinergia fra il mondo scientifico e la vita quotidiana dei pazienti e dei loro familiari, indispensabile per una corretta percezione dei problemi sul campo ed una conseguente migliore attuazione delle finalità della legge. Esistono, tra l'altro, in Italia associazioni che da diverso tempo svolgono una più che meritoria attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e che spesso sono impegnate nel gestire interventi concreti a sostegno dei malati. Disperdere queste energie sarebbe come disperdere un patrimonio unico nel nostro Paese.
        L'articolo 6 stabilisce i criteri di riparto delle risorse tra le regioni, mentre l'articolo 7 dispone in ordine alla copertura finanziaria della legge.




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