XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1094
Onorevoli Colleghi! - Il morbo di Parkinson è una delle
malattie sociali, per numero di pazienti, famiglie e strutture
sanitarie coinvolte, che colpiscono il nostro Paese in forma
rilevante ed a cui lo Stato non può non fornire una risposta
adeguata attraverso un insieme organico di interventi e di
supporti per finalizzare gli impegni nei settori della
ricerca, della assistenza, della cura e della
riabilitazione.
La malattia di Parkinson, descritta per la prima volta da
James Parkinson nel 1817, è un'affezione cronica del sistema
nervoso centrale determinata dalla degenerazione di alcune
aree encefaliche ed in particolare della sostanza nera
(pars compacta), con perdita dei suoi neuroni produttori di
dopamina. La malattia si manifesta con tre segni cardinali: la
riduzione ed il rallentamento della motilità volontaria
(bradi-acinesia), l'ipertonia muscolare (rigidità) ed il
tremore. A questi si associa, più tardivamente, la
compromissione dei meccanismi posturali utilizzati per il
controllo della stazione eretta e della deambulazione. Con
tali caratteristiche, la malattia compromette in modo
progressivo ed invalidante le capacità motorie dei pazienti,
condizionando non solo la loro attività lavorativa, ma anche
lo svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana e,
quindi, il loro inserimento socio-familiare.
La malattia di Parkinson è una condizione morbosa ad
elevata diffusione: dagli studi epidemiologici internazionali
e nazionali risulta che la prevalenza in Italia è compresa tra
65 e 243 casi ogni 100 mila abitanti e cresce esponenzialmente
con l'età. Si calcola che ogni anno compaia un nuovo caso ogni
4000 abitanti (uno ogni 1000 al di sopra dei cinquanta anni di
età).
I segni cardinali della malattia rispondono al trattamento
farmacologico sostitutivo con levodopa, seppure con un
beneficio variabile. Tuttavia, sfortunatamente, la terapia con
levodopa si associa inevitabilmente ad una progressiva
riduzione della risposta clinica con comparsa di importanti
complicazioni motorie (fluttuazioni, blocchi, movimenti
involontari patologici o discinesie) e psichiche che si
manifestano entro 5-7 anni dall'inizio del trattamento nel 75
per cento dei casi. Tale evoluzione clinica, unitamente al
possibile coinvolgimento del sistema nervoso autonomo o della
sfera cognitiva ed alla comparsa di sintomi non responsivi al
trattamento dopamino-sostitutivo, (deambulazione, equilibrio)
rende estremamente difficoltosa la gestione "cronica" dei
pazienti parkinsoniani. Questa considerazione risulta tanto
più drammatica in riferimento alla presenza di non rari casi
di pazienti con esordio giovanile (35-40 anni) della
malattia.
Nonostante l'introduzione di numerose terapie
farmacologiche associate o alternative (dopamino-agonisti,
neuroprotettori, inibitori del catabolismo della levodopa) la
maggioranza dei pazienti parkisoniani risulta dopo quindici
anni dall'inizio della sintomatologia non più adeguatamente
controllabile dalla terapia farmacologica e richiede
molteplici interventi aggiuntivi di tipo sanitario
(fisioterapia, ospedalizzazione) o socio-assistenziale.
Alcuni studi internazionali hanno stimato il costo della
malattia di Parkinson. Nel Regno Unito sono stati rilevati
costi annui pari a 74,5 miliardi di lire per la spesa
farmaceutica, 135 miliardi di lire per la spesa ospedaliera,
500 miliardi di lire per l'assistenza domiciliare. Il costo
totale relativo a tutta la vita attesa del paziente è stato
stimato pari a circa 275 milioni di lire. Un recente studio
tedesco ha calcolato il costo medio della terapia
farmacologica tra lire 6.900 al giorno (nelle fasi iniziali) e
21.800 al giorno (nelle fasi avanzate di malattia).
Gli unici dati relativi alla situazione italiana derivano
da un'indagine della Associazione italiana Parkinson (AIP) ed
indicano in un paziente di circa 55-60 anni affetto dal morbo
di Parkinson complicato (fluttuazioni motorie) un costo di 7
milioni di lire all'anno fino al quindicesimo anno di malattia
e di oltre 13 milioni di lire all'anno dal quindicesimo al
ventesimo anno di malattia. Il costo totale dopo oltre venti
anni di malattia è stimato in circa 300 milioni di lire.
Alla spesa sanitaria occorre poi aggiungere i costi
relativi alla perdita di produttività, al pensionamento
anticipato, ai familiari che praticano l'assistenza.
Circa 5.500 cittadini ogni anno si aggiungono al numero
totale di pazienti esistenti.
La presente proposta di legge intende razionalizzare gli
interventi, le strutture esistenti, i centri di diagnosi e di
assistenza per garantire a questi cittadini il migliore
inserimento sociale, le migliori condizioni di vita e,
soprattutto, favorendo la ricerca, una concreta speranza per
il loro futuro. Oggi nel campo diagnostico e farmacologico,
nuove terapie si stanno dimostrando efficaci nel rallentare e
bloccare la progressione della malattia. Solo favorendo questa
spirale positiva si potrà garantire ai malati di morbo di
Parkinson i livelli di assistenza e di terapia degni degli
attuali standard europei.
L'articolo 1, al fine di rendere più vicina ai bisogni dei
malati la disciplina sanitaria vigente, stabilisce che la
Repubblica italiana riconosce il morbo di Parkinson come
malattia ad alta incidenza sociale e sanitaria. A tale fine,
il Ministro della sanità, nel redigere il Piano sanitario
nazionale, dovrà predisporre, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, linee guida dirette a fronteggiare il
morbo, contenenti interventi rivolti alla raccolta e alla
conoscenza dei dati epidemiologici; all'ambito della diagnosi
e della cura, per le quali si prevede l'individuazione e la
razionalizzazione degli interventi diagnostici (spesso
costosissimi) e degli strumenti di cura e di riabilitazione;
all'informazione e alla formazione, integrando le meritorie
attività svolte dalle associazioni senza scopo di lucro, con
una più attenta preparazione del personale socio-sanitario per
un'adeguata risposta ad una patologia che coinvolge il
soggetto malato, la sua famiglia e l'ambiente di lavoro nel
loro insieme; alla ricerca, uno dei perni della presente
proposta di legge, che si intende basare sulla capacità dei
centri neurologici di attirare i finanziamenti in base
all'importanza ed alla qualità delle ricerche proposte.
L'articolo 2 stabilisce che le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano predispongono nell'ambito dei
rispettivi piani sanitari, progetti obiettivo, azioni
programmate ed altre iniziative in conformità alle linee guida
del Piano sanitario nazionale e che istituiscano a tale fine
centri neurologici di riferimento a livello regionale. I
centri avranno un ruolo propulsore per gran parte delle
attività sopra elencate, in particolare, per quelle di
ricerca, diagnosi, cura e riabilitazione nel rispetto degli
obiettivi indicati dall'articolo 1. Per evitare duplicazioni e
conseguenti sprechi economico-gestionali, i centri regionali
dovranno avvalersi del supporto assistenziale dei servizi di
neurologia ospedalieri od universitari esistenti che operano
nel settore del morbo di Parkinson da almeno tre anni. Le
attività di supporto inerenti all'assistenza saranno gestite
sulla base di piani e di protocolli unitari elaborati dal
centro regionale, al fine di garantire un trattamento uniforme
ai malati.
Riguardo all'istituzione dei centri, per le regioni con
popolazione inferiore a 1.500.000 abitanti sarà possibile
consorziarsi con regioni limitrofe per ovvie ragioni di
efficienza ed economicità. Le regioni dovranno promuovere
iniziative di educazione sanitaria relative al morbo di
Parkinson rivolte alla globalità della popolazione, in
collaborazione con i centri.
L'articolo 3 stabilisce che compito di primaria importanza
per i centri sarà quello di fornire ai pazienti un attestato
che certifichi la malattia. Solo attraverso questo documento i
pazienti potranno godere gratuitamente delle prestazioni di
diagnostica effettuate in regime ospedaliero. Essendo il morbo
di Parkinson una malattia che richiede talvolta la
prescrizione di più farmaci, si ritiene necessario renderne
possibile la prescrizione stessa per un periodo massimo di
trenta giorni.
Per favorire un serio monitoraggio delle diverse
esperienze terapeutiche, i centri regionali sono abilitati ad
autorizzare la prescrizione di farmaci che, pur avendo già
ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio, non
contemplino ancora l'indicazione del morbo di Parkinson. In
questo caso, ogni tre mesi, i centri comunicano alla regione
ed al Ministero della sanità il numero dei casi di
dispensazione, indicando il malato, la diagnosi, il farmaco,
la posologia e la durata del trattamento.
L'articolo 4 si occupa dell'esonero dal servizio militare,
nel caso in cui sia riscontrato il morbo di Parkinson,
attestato dal certificato rilasciato dal centro neurologico di
riferimento o da una struttura da esso coordinata, al fine di
evitare le lunghe trafile burocratiche e mediche, spesso
gestite da personale non specializzato.
L'articolo 5 intende esaltare il ruolo delle
organizzazioni di volontariato attraverso una sempre più
stretta collaborazione con le istituzioni e con i centri
regionali di riferimento. Infatti, la collaborazione con le
organizzazioni di volontariato costituisce un momento di
sinergia fra il mondo scientifico e la vita quotidiana dei
pazienti e dei loro familiari, indispensabile per una corretta
percezione dei problemi sul campo ed una conseguente migliore
attuazione delle finalità della legge. Esistono, tra l'altro,
in Italia associazioni che da diverso tempo svolgono una più
che meritoria attività di sensibilizzazione dell'opinione
pubblica e che spesso sono impegnate nel gestire interventi
concreti a sostegno dei malati. Disperdere queste energie
sarebbe come disperdere un patrimonio unico nel nostro
Paese.
L'articolo 6 stabilisce i criteri di riparto delle risorse
tra le regioni, mentre l'articolo 7 dispone in ordine alla
copertura finanziaria della legge.