XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1094




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità ed interventi).

        1. La Repubblica italiana riconosce il morbo di Parkinson, di seguito denominato "morbo", come una malattia ad alta incidenza sociale e sanitaria. A tale fine, il Ministro della sanità, nel redigere il Piano sanitario nazionale predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida dirette a fronteggiare il morbo e recanti interventi rivolti:

            a) alla rilevazione epidemiologica dell'incidenza e della prevalenza del morbo nei rispettivi territori;

            b) alla diagnosi precoce;

            c) alla cura ed alla riabilitazione dei malati;

            d) a favorire l'educazione e l'informazione sanitaria del cittadino malato, dei suoi familiari, nonché della popolazione, con riferimento alla diagnosi ed alla cura del morbo;

            e) ad agevolare l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei malati;

            f) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale socio-sanitario addetto;

            g) a promuovere programmi di ricerca finalizzati a migliorare le conoscenze cliniche e di base del morbo per aggiornare la possibilità di diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione;

            h) a fornire ai malati il materiale medico, tecnico e farmaceutico per la cura e la riabilitazione della malattia, qualora questo non sia già garantito dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

(Competenze delle regioni).

        1. Ai fini di cui all'articolo 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti obiettivo, azioni programmate ed altre iniziative in conformità alle linee guida del Piano sanitario nazionale.
        2. Le regioni istituiscono a livello ospedaliero o universitario centri regionali specializzati di riferimento, di seguito denominati "centri", con funzioni di orientamento e di coordinamento delle attività di diagnosi, cura e riabilitazione dei malati del morbo, per le finalità di cui all'articolo 1, con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale.
        3. Le regioni con popolazione inferiore a 1.500.000 abitanti, per ragioni di efficienza, qualificazione ed economia di risorse, possono istituire un consorzio con regioni limitrofe per l'istituzione dei centri.
        4. Le regioni assicurano ai centri strutture, personale ed attrezzature adeguati alla consistenza numerica dei pazienti assistiti e della popolazione residente, sulla base di valutazioni epidemiologiche.
        5. I centri, al fine di ottimizzare le risorse esistenti, si avvalgono del supporto assistenziale dei servizi di neurologia ospedalieri o universitari esistenti, che operano nel campo della cura del morbo da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della regione o delle regioni consorziate.
        6. Le regioni predispongono specifici stanziamenti per promuovere e sostenere le attività di ricerca rivolte alla cura del morbo, nelle zone dove esistono centri o condizioni adeguati per lo svolgimento di tale tipo di ricerca.
        7. Le regioni promuovono iniziative di educazione sanitaria relative al morbo rivolte alla globalità della popolazione, in collaborazione con i centri.

Art. 3.

(Assistenza ospedaliera e farmaceutica).

        1. I centri rilasciano ai pazienti affetti dal morbo un attestato che li esonera dal pagamento dei ticket per le prestazioni di diagnostica effettuate in regime ospedaliero, secondo i criteri per l'esenzione stabiliti dalle disposizioni vigenti.
        2. Al fine di facilitare il trattamento di cura e di riabilitazione è consentita per la terapia del morbo la prescrizione multipla di farmaci, adeguati a garantire la terapia per un massimo di trenta giorni.
        3. I centri rilasciano, altresì, l'autorizzazione per l'utilizzo di farmaci, già autorizzati all'immissione in commercio, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che non contemplano l'indicazione del morbo nella scheda tecnica. Per ottenere tale autorizzazione i servizi di neurologia ospedalieri ed universitari devono allegare alla richiesta lo schema terapeutico che intendono proporre ed il necessario riferimento bibliografico. I farmaci così autorizzati sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
        4. Nei casi previsti al comma 3, i centri, ogni tre mesi, trasmettono alla regione ed al Ministero della sanità il numero dei casi di dispensazione, indicando le generalità del paziente, la diagnosi, il farmaco, la posologia e la durata del trattamento.


Art. 4.

(Servizio militare e servizi sostitutivi).

        1. I cittadini affetti dal morbo sono esonerati dal servizio militare e dai servizi sostitutivi di esso.
        2. Per l'esenzione di cui al comma 1 è necessaria la certificazione di malattia redatta da uno dei centri, o da una struttura ospedaliera od universitaria coordinata con i medesimi.

Art. 5.

(Organizzazioni di volontariato).

        1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, i centri e le aziende sanitarie locali si avvalgono della collaborazione e del sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
        2. Le regioni possono, altresì, autorizzare i centri e le aziende sanitarie locali ad avvalersi della collaborazione delle associazioni tra malati e familiari, purché queste siano senza fini di lucro.


Art. 6.

(Ripartizione dei finanziamenti).

        1. I finanziamenti sono ripartiti tra le regioni, in base alla consistenza della popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di diagnosi e, dove attuabili, di ricerca.


Art. 7.

(Copertura finanziaria).

        1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per il 2002 ed in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 2003 e 2004, è posto a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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