XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1094
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità ed interventi).
1. La Repubblica italiana riconosce il morbo di Parkinson,
di seguito denominato "morbo", come una malattia ad alta
incidenza sociale e sanitaria. A tale fine, il Ministro della
sanità, nel redigere il Piano sanitario nazionale predispone,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida
dirette a fronteggiare il morbo e recanti interventi
rivolti:
a) alla rilevazione epidemiologica dell'incidenza
e della prevalenza del morbo nei rispettivi territori;
b) alla diagnosi precoce;
c) alla cura ed alla riabilitazione dei malati;
d) a favorire l'educazione e l'informazione
sanitaria del cittadino malato, dei suoi familiari, nonché
della popolazione, con riferimento alla diagnosi ed alla cura
del morbo;
e) ad agevolare l'inserimento sociale, scolastico
e lavorativo dei malati;
f) a provvedere alla preparazione ed
all'aggiornamento professionale del personale socio-sanitario
addetto;
g) a promuovere programmi di ricerca finalizzati a
migliorare le conoscenze cliniche e di base del morbo per
aggiornare la possibilità di diagnosi precoce, la cura e la
riabilitazione;
h) a fornire ai malati il materiale medico,
tecnico e farmaceutico per la cura e la riabilitazione della
malattia, qualora questo non sia già garantito dal Servizio
sanitario nazionale.
Art. 2.
(Competenze delle regioni).
1. Ai fini di cui all'articolo 1 le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei
rispettivi piani sanitari, progetti obiettivo, azioni
programmate ed altre iniziative in conformità alle linee guida
del Piano sanitario nazionale.
2. Le regioni istituiscono a livello ospedaliero o
universitario centri regionali specializzati di riferimento,
di seguito denominati "centri", con funzioni di orientamento e
di coordinamento delle attività di diagnosi, cura e
riabilitazione dei malati del morbo, per le finalità di cui
all'articolo 1, con riferimento agli indirizzi del Piano
sanitario nazionale, nell'ambito della programmazione
sanitaria regionale.
3. Le regioni con popolazione inferiore a 1.500.000
abitanti, per ragioni di efficienza, qualificazione ed
economia di risorse, possono istituire un consorzio con
regioni limitrofe per l'istituzione dei centri.
4. Le regioni assicurano ai centri strutture, personale ed
attrezzature adeguati alla consistenza numerica dei pazienti
assistiti e della popolazione residente, sulla base di
valutazioni epidemiologiche.
5. I centri, al fine di ottimizzare le risorse esistenti,
si avvalgono del supporto assistenziale dei servizi di
neurologia ospedalieri o universitari esistenti, che operano
nel campo della cura del morbo da almeno tre anni alla data di
entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della
regione o delle regioni consorziate.
6. Le regioni predispongono specifici stanziamenti per
promuovere e sostenere le attività di ricerca rivolte alla
cura del morbo, nelle zone dove esistono centri o condizioni
adeguati per lo svolgimento di tale tipo di ricerca.
7. Le regioni promuovono iniziative di educazione
sanitaria relative al morbo rivolte alla globalità della
popolazione, in collaborazione con i centri.
Art. 3.
(Assistenza ospedaliera e farmaceutica).
1. I centri rilasciano ai pazienti affetti dal morbo un
attestato che li esonera dal pagamento dei ticket per le
prestazioni di diagnostica effettuate in regime ospedaliero,
secondo i criteri per l'esenzione stabiliti dalle disposizioni
vigenti.
2. Al fine di facilitare il trattamento di cura e di
riabilitazione è consentita per la terapia del morbo la
prescrizione multipla di farmaci, adeguati a garantire la
terapia per un massimo di trenta giorni.
3. I centri rilasciano, altresì, l'autorizzazione per
l'utilizzo di farmaci, già autorizzati all'immissione in
commercio, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.
178, che non contemplano l'indicazione del morbo nella scheda
tecnica. Per ottenere tale autorizzazione i servizi di
neurologia ospedalieri ed universitari devono allegare alla
richiesta lo schema terapeutico che intendono proporre ed il
necessario riferimento bibliografico. I farmaci così
autorizzati sono a totale carico del Servizio sanitario
nazionale.
4. Nei casi previsti al comma 3, i centri, ogni tre mesi,
trasmettono alla regione ed al Ministero della sanità il
numero dei casi di dispensazione, indicando le generalità del
paziente, la diagnosi, il farmaco, la posologia e la durata
del trattamento.
Art. 4.
(Servizio militare e servizi sostitutivi).
1. I cittadini affetti dal morbo sono esonerati dal
servizio militare e dai servizi sostitutivi di esso.
2. Per l'esenzione di cui al comma 1 è necessaria la
certificazione di malattia redatta da uno dei centri, o da una
struttura ospedaliera od universitaria coordinata con i
medesimi.
Art. 5.
(Organizzazioni di volontariato).
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla
presente legge, i centri e le aziende sanitarie locali si
avvalgono della collaborazione e del sostegno delle
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale
del volontariato, nelle forme e nei limiti previsti dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Le regioni possono, altresì, autorizzare i centri e le
aziende sanitarie locali ad avvalersi della collaborazione
delle associazioni tra malati e familiari, purché queste siano
senza fini di lucro.
Art. 6.
(Ripartizione dei finanziamenti).
1. I finanziamenti sono ripartiti tra le regioni, in base
alla consistenza della popolazione residente, nonché alle
documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto
delle attività specifiche di diagnosi e, dove attuabili, di
ricerca.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 100 miliardi per il 2002 ed in lire 40
miliardi per ciascuno degli anni 2003 e 2004, è posto a carico
del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.