XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1091
Onorevoli Colleghi! - Il Parlamento europeo, con una
risoluzione dell'ormai lontano 1992, impegnava la Commissione
a varare una raccomandazione tendente a fare emanare dagli
Stati membri una serie di norme atte ad attenuare la
preoccupante scarsità di manodopera nel settore agricolo e ad
arrestare, per quanto possibile, il crescente spopolamento
delle campagne.
Ciò premesso, la presente proposta di legge, in armonia
con la risoluzione del Parlamento europeo, si propone come
obiettivo prioritario quello di contribuire ad avviare a
soluzione problemi e situazioni analoghi a quelli che hanno
ispirato l'iniziativa comunitaria.
Ad esempio, molte regioni italiane lamentano da tempo la
chiusura di numerose aziende agricole a causa della scarsità
di manodopera disponibile per il lavoro nei campi o per la
cura e il governo del bestiame. Quando poi, specie nelle
aziende a conduzione familiare, un giovane deve assentarsi per
adempiere agli obblighi di leva, c'è il rischio che l'azienda
vada in crisi se non ha la possibilità economica di assumere
personale sostitutivo. I danni molte volte sono irreparabili,
come la vendita del bestiame, il cambio di attività,
l'abbandono del territorio.
Parallelamente alla tendenza allo spopolamento delle
campagne si assiste, anche nel nostro Paese, alla "fuga" verso
il settore terziario o del pubblico impiego di numerosi
giovani preparati dal nostro sistema scolastico per il settore
agricolo. Giovani cioè, provenienti dagli istituti
professionali, dagli istituti tecnici e dai corsi di laurea ad
indirizzo agrario che cambiano mestiere, vanificando gli studi
fatti e disperdendo il patrimonio culturale acquisito.
Proprio per ovviare a questi problemi, la presente
proposta di legge tende innanzi tutto a riconoscere ai figli
degli agricoltori e degli allevatori soggetti agli obblighi di
leva, la possibilità di svolgere il servizio civile nazionale,
istituito con la legge 6 marzo 2001, n. 64, nel settore
agricolo, anche presso la medesima azienda familiare, quando
le condizioni della stessa non consentano di sostenere l'onere
economico di assumere personale sostitutivo esterno. Inoltre,
vuole riconoscere, più in generale, per i lavoratori agricoli
dipendenti e per i coadiuvanti agricoli, la possibilità di
assolvere il servizio civile presso aziende del settore
agricolo nella provincia di residenza.
Certamente non secondaria è anche la possibilità che la
presente proposta di legge intende dare a tutti quei giovani
già preparati per il settore agricolo, perché provenienti da
scuole ad indirizzo agrario, di svolgere, attraverso il
servizio civile nel settore agricolo, un periodo pratico di
tirocinio in una logica di applicazione delle conoscenze già
acquisite in ambiente scolastico: le condizioni di vita in
campagna rispetto alla città, la qualità e la certezza del
lavoro, le condizioni occupazionali, possono diventare
elementi di valutazione per continuare a rimanere in campagna
anche dopo il servizio civile e ad insistere a lavorare in un
settore come quello agricolo dove c'è necessità di manodopera.
Si realizzerebbe così il duplice risultato di un ritorno alla
campagna, ora gravemente spopolata, e di un'immissione di
forze giovani nell'agricoltura italiana.
La presente proposta di legge si compone di otto
articoli.
L'articolo 1 prevede l'istituzione del servizio civile
nazionale nel settore agricolo, nell'ambito del servizio
civile nazionale di cui alla legge n. 64 del 2001, e
stabilisce che il numero massimo degli ammessi sia determinato
ogni biennio con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
L'articolo 2 indica i requisiti e i documenti da produrre
in allegato alla domanda motivata da indirizzare agli organi
competenti dell'Agenzia per il servizio civile con la quale i
giovani in possesso dei requisiti prescritti chiedono
l'ammissione al servizio civile in agricoltura. Tali domande
sono esaminate da una Commissione superiore nazionale composta
secondo quanto stabilito all'articolo 3 e che si deve
pronunciare entro due mesi dal ricevimento della domanda.
L'articolo 4 prevede, tra l'altro, che il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali comunichi agli interessati le
decisioni adottate dalla Commissione superiore nazionale per
il servizio civile in agricoltura e rediga, per ogni regione,
un elenco nominativo contenente data di nascita, comune di
residenza, titoli di studio ed esperienze professionali degli
ammessi al servizio civile.
L'articolo 5 indica le aziende e gli enti che possono
avanzare domanda alla commissione regionale di cui al comma 3
dell'articolo 4, al fine di ottenere l'attribuzione di giovani
ammessi al servizio civile in agricoltura. Le richieste
possono essere anche nominative in modo da permettere la
permanenza di parenti e lavoranti presso le aziende di
appartenenza. Alla stessa commissione possono rivolgersi anche
comuni e comunità montane.
L'articolo 6 sancisce i diritti che spettano ai giovani
che svolgono il servizio civile in agricoltura sul rispetto
dei quali è tenuta a vigilare la commissione regionale. Si
riconosce tra l'altro che il servizio civile in agricoltura
sia valido come periodo di tirocinio pratico-applicativo per i
laureandi in materie ad indirizzo agrario, forestale o
veterinario e per chi deve conseguire l'abilitazione
all'esercizio professionale in tali settori.
L'articolo 7 definisce gli obblighi che le aziende e gli
enti sono tenuti ad osservare nei confronti dei giovani che
svolgono il servizio civile in agricoltura presso loro
strutture.
L'articolo 8 disciplina la data di entrata in vigore della
legge.