XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1091




        Onorevoli Colleghi! - Il Parlamento europeo, con una risoluzione dell'ormai lontano 1992, impegnava la Commissione a varare una raccomandazione tendente a fare emanare dagli Stati membri una serie di norme atte ad attenuare la preoccupante scarsità di manodopera nel settore agricolo e ad arrestare, per quanto possibile, il crescente spopolamento delle campagne.
        Ciò premesso, la presente proposta di legge, in armonia con la risoluzione del Parlamento europeo, si propone come obiettivo prioritario quello di contribuire ad avviare a soluzione problemi e situazioni analoghi a quelli che hanno ispirato l'iniziativa comunitaria.
        Ad esempio, molte regioni italiane lamentano da tempo la chiusura di numerose aziende agricole a causa della scarsità di manodopera disponibile per il lavoro nei campi o per la cura e il governo del bestiame. Quando poi, specie nelle aziende a conduzione familiare, un giovane deve assentarsi per adempiere agli obblighi di leva, c'è il rischio che l'azienda vada in crisi se non ha la possibilità economica di assumere personale sostitutivo. I danni molte volte sono irreparabili, come la vendita del bestiame, il cambio di attività, l'abbandono del territorio.
        Parallelamente alla tendenza allo spopolamento delle campagne si assiste, anche nel nostro Paese, alla "fuga" verso il settore terziario o del pubblico impiego di numerosi giovani preparati dal nostro sistema scolastico per il settore agricolo. Giovani cioè, provenienti dagli istituti professionali, dagli istituti tecnici e dai corsi di laurea ad indirizzo agrario che cambiano mestiere, vanificando gli studi fatti e disperdendo il patrimonio culturale acquisito.
        Proprio per ovviare a questi problemi, la presente proposta di legge tende innanzi tutto a riconoscere ai figli degli agricoltori e degli allevatori soggetti agli obblighi di leva, la possibilità di svolgere il servizio civile nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001, n. 64, nel settore agricolo, anche presso la medesima azienda familiare, quando le condizioni della stessa non consentano di sostenere l'onere economico di assumere personale sostitutivo esterno. Inoltre, vuole riconoscere, più in generale, per i lavoratori agricoli dipendenti e per i coadiuvanti agricoli, la possibilità di assolvere il servizio civile presso aziende del settore agricolo nella provincia di residenza.
        Certamente non secondaria è anche la possibilità che la presente proposta di legge intende dare a tutti quei giovani già preparati per il settore agricolo, perché provenienti da scuole ad indirizzo agrario, di svolgere, attraverso il servizio civile nel settore agricolo, un periodo pratico di tirocinio in una logica di applicazione delle conoscenze già acquisite in ambiente scolastico: le condizioni di vita in campagna rispetto alla città, la qualità e la certezza del lavoro, le condizioni occupazionali, possono diventare elementi di valutazione per continuare a rimanere in campagna anche dopo il servizio civile e ad insistere a lavorare in un settore come quello agricolo dove c'è necessità di manodopera. Si realizzerebbe così il duplice risultato di un ritorno alla campagna, ora gravemente spopolata, e di un'immissione di forze giovani nell'agricoltura italiana.
        La presente proposta di legge si compone di otto articoli.
        L'articolo 1 prevede l'istituzione del servizio civile nazionale nel settore agricolo, nell'ambito del servizio civile nazionale di cui alla legge n. 64 del 2001, e stabilisce che il numero massimo degli ammessi sia determinato ogni biennio con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
        L'articolo 2 indica i requisiti e i documenti da produrre in allegato alla domanda motivata da indirizzare agli organi competenti dell'Agenzia per il servizio civile con la quale i giovani in possesso dei requisiti prescritti chiedono l'ammissione al servizio civile in agricoltura. Tali domande sono esaminate da una Commissione superiore nazionale composta secondo quanto stabilito all'articolo 3 e che si deve pronunciare entro due mesi dal ricevimento della domanda.
        L'articolo 4 prevede, tra l'altro, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi agli interessati le decisioni adottate dalla Commissione superiore nazionale per il servizio civile in agricoltura e rediga, per ogni regione, un elenco nominativo contenente data di nascita, comune di residenza, titoli di studio ed esperienze professionali degli ammessi al servizio civile.
        L'articolo 5 indica le aziende e gli enti che possono avanzare domanda alla commissione regionale di cui al comma 3 dell'articolo 4, al fine di ottenere l'attribuzione di giovani ammessi al servizio civile in agricoltura. Le richieste possono essere anche nominative in modo da permettere la permanenza di parenti e lavoranti presso le aziende di appartenenza. Alla stessa commissione possono rivolgersi anche comuni e comunità montane.
        L'articolo 6 sancisce i diritti che spettano ai giovani che svolgono il servizio civile in agricoltura sul rispetto dei quali è tenuta a vigilare la commissione regionale. Si riconosce tra l'altro che il servizio civile in agricoltura sia valido come periodo di tirocinio pratico-applicativo per i laureandi in materie ad indirizzo agrario, forestale o veterinario e per chi deve conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale in tali settori.
        L'articolo 7 definisce gli obblighi che le aziende e gli enti sono tenuti ad osservare nei confronti dei giovani che svolgono il servizio civile in agricoltura presso loro strutture.
        L'articolo 8 disciplina la data di entrata in vigore della legge.




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