XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1091




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito il servizio civile nazionale nel settore agricolo, di seguito denominato "servizio", nell'ambito del servizio civile nazionale istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64.
        2. Il numero massimo degli ammessi al servizio è determinato ogni biennio con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro della difesa, sentito il parere della Commissione superiore nazionale di cui all'articolo 3, nell'ambito del contingente dei giovani ammessi al servizio civile determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro della difesa, il relativo regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 2.

        1. I cittadini ammessi al servizio civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 marzo 2001, n. 64, che, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, intendono prestare servizio devono presentare domanda al competente organo dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel termine perentorio di due mesi dalla data di chiamata alla leva dichiarando le proprie scelte in ordine all'area vocazionale ed al settore specifico di impiego.
        2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una documentazione attestante il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

                a) diploma di laurea in medicina veterinaria, in scienze agrarie, in scienze ambientali e forestali e lauree equipollenti;

                b) diploma di perito agrario o di licenza di scuola professionale ad indirizzo agrario;

            c) qualifica di lavoratore agricolo dipendente;

            d) qualifica di coadiuvante di coltivatore diretto in maniera effettiva e continuativa nella conduzione aziendale;

            e) qualifica di imprenditore agricolo, imprenditore agricolo a titolo principale, coltivatore diretto.


Art. 3.

        1. Le domande di cui all'articolo 2 sono esaminate dalla Commissione superiore nazionale per il servizio civile in agricoltura istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne assicura il servizio di segreteria, composta da un delegato del Ministro, con funzioni di presidente; da un rappresentante dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 2, comma 1, da un ufficiale superiore del servizio veterinario dell'Esercito; da un ufficiale superiore del Corpo forestale dello Stato; da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali; da un rappresentante del Ministero della difesa; da tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli; da tre rappresentanti dei datori di lavoro del settore agricolo.
        2. La Commissione di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, delibera l'accoglimento delle domande valide e respinge, con provvedimento motivato, quelle giudicate non valide.
        3. I nominativi dei giovani le cui domande sono accettate dalla Commissione di cui al comma 1 sono inseriti nella lista del servizio; l'avviamento al servizio è ripartito nell'anno in più contingenti ed è coordinato con i contingenti del servizio civile nazionale.
        4. Nel periodo di tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di ammissione al servizio e la decisione della Commissione di cui al comma 1 sulla validità della stessa, è sospesa la chiamata alla leva dei cittadini di cui all'articolo 2 che hanno presentato la documentazione ivi richiesta.


Art. 4.

        1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica agli interessati la decisione adottata ai sensi dell'articolo 3 entro dieci giorni dall'assunzione della delibera della Commissione di cui al medesimo articolo 3.
        2. I cittadini di cui all'articolo 2, in caso di esito favorevole della domanda, si tengono a disposizione, da tale data, per assumere servizio.
        3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette all'organo dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 2, comma 1, competente per territorio, l'elenco nominativo contenente data di nascita, comune di residenza, titoli di studio ed esperienze professionali degli ammessi al servizio; lo stesso elenco viene trasmesso alle commissioni regionali per l'impiego di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, di seguito denominate "commissioni".
        4. Spetta alle commissioni avviare alle aziende agricole di cui all'articolo 5 gli ammessi al servizio. In ogni caso l'avviamento del giovane all'attività lavorativa deve rispettare l'area vocazionale ed il settore di impiego dallo stesso indicato, nonché avvenire nell'ambito della provincia di residenza e tenere conto altresì delle richieste, anche nominative, degli enti e delle aziende di cui al citato articolo 5.
        5. I giovani non avviati direttamente alle aziende ma comunque ammessi al servizio civile nel settore agricolo, costituiscono un contingente di riserva che è di stanza nella regione di residenza e sono assegnati ai comuni rurali ed alle comunità montane della regione stessa, che ne facciano richiesta.
        6. Le commissioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvenuto compimento del servizio.


Art. 5.

        1. Possono avanzare domanda alle commissioni, al fine di ottenere la manodopera in servizio, le aziende agricole, quelle con allevamenti zootecnici, sia in conduzione diretta che associata, le aziende equiparabili perché svolgenti attività a monte ed a valle dell'allevamento zootecnico, specificando i motivi della richiesta.
        2. Alle commissioni devono rivolgersi direttamente i comuni e le comunità montane sul cui territorio insistono allevamenti zootecnici per ottenere l'assegnazione di un contingente di giovani di cui all'articolo 4.
        3. La lettera di avviamento alle aziende agricole è inviata direttamente all'interessato che deve prendere servizio alla data disposta, da fissare almeno un mese dopo la notifica.
        4. I giovani ammessi al servizio che rifiutano di iniziare o di continuare a svolgere tale servizio sono rinviati al primo contingente per l'adempimento del servizio civile nazionale e la decisione è adottata dalla Commissione di cui all'articolo 3, su segnalazione della commissione regionale.


Art. 6.

        1. Il servizio ha durata pari a quella del servizio civile nazionale.
        2. I giovani che prestano servizio godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio civile nazionale ed il periodo del servizio è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico e privato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64.
        3. Il servizio è riconosciuto valido come periodo di tirocinio pratico applicativo per i laureandi nei corsi di studio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ovvero ai fini del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione in campo agrario, veterinario e forestale.
        4. L'assistenza sanitaria agli ammessi al servizio civile nazionale nel settore agricolo è assicurata dal Servizio sanitario nazionale ai sensi della legislazione vigente in materia.
        5. I cittadini ammessi al servizio durante la prestazione del servizio stesso non possono assumere impieghi pubblici e privati e in nessun caso possono essere utilizzati in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge.


Art. 7.

        1. Le aziende agricole e gli enti indicati all'articolo 5, mediante firma di apposita convenzione, devono assicurare la disponibilità di idonee strutture per fornire ai cittadini in servizio loro assegnati il vitto e l'alloggio, nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario in ragione delle caratteristiche del servizio da svolgere. Devono garantire inoltre, in favore dei suddetti cittadini, il rispetto degli obblighi normativi stabiliti nei contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore, per quanto riguarda i riposi settimanali, le festività infrasettimanali, le ferie e i lavori usuranti. Per la verifica di tali adempimenti, la commissione si avvale delle direzioni regionali del lavoro che possono operare anche di intesa con le organizzazioni operanti nel settore dello sviluppo agricolo competenti per territorio.
        2. Le aziende e gli enti di cui all'articolo 5 hanno l'obbligo di comunicare alla commissione, al termine del periodo di servizio civile, l'avvenuta cessazione del servizio stesso.


Art. 8.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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