XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1091
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il servizio civile nazionale nel settore
agricolo, di seguito denominato "servizio", nell'ambito del
servizio civile nazionale istituito dalla legge 6 marzo 2001,
n. 64.
2. Il numero massimo degli ammessi al servizio è
determinato ogni biennio con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali e con il Ministro della difesa,
sentito il parere della Commissione superiore nazionale di cui
all'articolo 3, nell'ambito del contingente dei giovani
ammessi al servizio civile determinato ai sensi dell'articolo
6 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è emanato, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali e con il Ministro della difesa,
il relativo regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2.
1. I cittadini ammessi al servizio civile ai sensi
dell'articolo 5 della legge 6 marzo 2001, n. 64, che, ai sensi
dell'articolo 1 della presente legge, intendono prestare
servizio devono presentare domanda al competente organo
dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel termine
perentorio di due mesi dalla data di chiamata alla leva
dichiarando le proprie scelte in ordine all'area vocazionale
ed al settore specifico di impiego.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da
una documentazione attestante il possesso di uno dei seguenti
titoli di studio o qualifiche professionali:
a) diploma di laurea in medicina veterinaria, in
scienze agrarie, in scienze ambientali e forestali e lauree
equipollenti;
b) diploma di perito agrario o di licenza di
scuola professionale ad indirizzo agrario;
c) qualifica di lavoratore agricolo dipendente;
d) qualifica di coadiuvante di coltivatore diretto
in maniera effettiva e continuativa nella conduzione
aziendale;
e) qualifica di imprenditore agricolo,
imprenditore agricolo a titolo principale, coltivatore
diretto.
Art. 3.
1. Le domande di cui all'articolo 2 sono esaminate dalla
Commissione superiore nazionale per il servizio civile in
agricoltura istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, che ne assicura il servizio di segreteria,
composta da un delegato del Ministro, con funzioni di
presidente; da un rappresentante dell'Agenzia per il servizio
civile di cui all'articolo 2, comma 1, da un ufficiale
superiore del servizio veterinario dell'Esercito; da un
ufficiale superiore del Corpo forestale dello Stato; da un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole e
forestali; da un rappresentante del Ministero della difesa; da
tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli; da
tre rappresentanti dei datori di lavoro del settore
agricolo.
2. La Commissione di cui al comma 1, entro due mesi dalla
data di presentazione della domanda, delibera l'accoglimento
delle domande valide e respinge, con provvedimento motivato,
quelle giudicate non valide.
3. I nominativi dei giovani le cui domande sono accettate
dalla Commissione di cui al comma 1 sono inseriti nella lista
del servizio; l'avviamento al servizio è ripartito nell'anno
in più contingenti ed è coordinato con i contingenti del
servizio civile nazionale.
4. Nel periodo di tempo che intercorre tra la
presentazione della domanda di ammissione al servizio e la
decisione della Commissione di cui al comma 1 sulla validità
della stessa, è sospesa la chiamata alla leva dei cittadini di
cui all'articolo 2 che hanno presentato la documentazione ivi
richiesta.
Art. 4.
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
comunica agli interessati la decisione adottata ai sensi
dell'articolo 3 entro dieci giorni dall'assunzione della
delibera della Commissione di cui al medesimo articolo 3.
2. I cittadini di cui all'articolo 2, in caso di esito
favorevole della domanda, si tengono a disposizione, da tale
data, per assumere servizio.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
trasmette all'organo dell'Agenzia per il servizio civile di
cui all'articolo 2, comma 1, competente per territorio,
l'elenco nominativo contenente data di nascita, comune di
residenza, titoli di studio ed esperienze professionali degli
ammessi al servizio; lo stesso elenco viene trasmesso alle
commissioni regionali per l'impiego di cui al decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, di
seguito denominate "commissioni".
4. Spetta alle commissioni avviare alle aziende agricole
di cui all'articolo 5 gli ammessi al servizio. In ogni caso
l'avviamento del giovane all'attività lavorativa deve
rispettare l'area vocazionale ed il settore di impiego dallo
stesso indicato, nonché avvenire nell'ambito della provincia
di residenza e tenere conto altresì delle richieste, anche
nominative, degli enti e delle aziende di cui al citato
articolo 5.
5. I giovani non avviati direttamente alle aziende ma
comunque ammessi al servizio civile nel settore agricolo,
costituiscono un contingente di riserva che è di stanza nella
regione di residenza e sono assegnati ai comuni rurali ed alle
comunità montane della regione stessa, che ne facciano
richiesta.
6. Le commissioni comunicano al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali l'avvenuto compimento del servizio.
Art. 5.
1. Possono avanzare domanda alle commissioni, al fine di
ottenere la manodopera in servizio, le aziende agricole,
quelle con allevamenti zootecnici, sia in conduzione diretta
che associata, le aziende equiparabili perché svolgenti
attività a monte ed a valle dell'allevamento zootecnico,
specificando i motivi della richiesta.
2. Alle commissioni devono rivolgersi direttamente i
comuni e le comunità montane sul cui territorio insistono
allevamenti zootecnici per ottenere l'assegnazione di un
contingente di giovani di cui all'articolo 4.
3. La lettera di avviamento alle aziende agricole è
inviata direttamente all'interessato che deve prendere
servizio alla data disposta, da fissare almeno un mese dopo la
notifica.
4. I giovani ammessi al servizio che rifiutano di iniziare
o di continuare a svolgere tale servizio sono rinviati al
primo contingente per l'adempimento del servizio civile
nazionale e la decisione è adottata dalla Commissione di cui
all'articolo 3, su segnalazione della commissione
regionale.
Art. 6.
1. Il servizio ha durata pari a quella del servizio civile
nazionale.
2. I giovani che prestano servizio godono degli stessi
diritti, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, dei
cittadini che prestano il servizio civile nazionale ed il
periodo del servizio è riconosciuto valido, a tutti gli
effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione
dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento
previdenziale nel settore pubblico e privato, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge 6 marzo
2001, n. 64.
3. Il servizio è riconosciuto valido come periodo di
tirocinio pratico applicativo per i laureandi nei corsi di
studio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
ovvero ai fini del tirocinio professionale per l'ammissione
all'esame di Stato per l'esercizio della professione in campo
agrario, veterinario e forestale.
4. L'assistenza sanitaria agli ammessi al servizio civile
nazionale nel settore agricolo è assicurata dal Servizio
sanitario nazionale ai sensi della legislazione vigente in
materia.
5. I cittadini ammessi al servizio durante la prestazione
del servizio stesso non possono assumere impieghi pubblici e
privati e in nessun caso possono essere utilizzati in
sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi
di legge.
Art. 7.
1. Le aziende agricole e gli enti indicati all'articolo 5,
mediante firma di apposita convenzione, devono assicurare la
disponibilità di idonee strutture per fornire ai cittadini in
servizio loro assegnati il vitto e l'alloggio, nei casi in cui
ciò sia ritenuto necessario in ragione delle caratteristiche
del servizio da svolgere. Devono garantire inoltre, in favore
dei suddetti cittadini, il rispetto degli obblighi normativi
stabiliti nei contratti collettivi nazionali di lavoro in
vigore, per quanto riguarda i riposi settimanali, le festività
infrasettimanali, le ferie e i lavori usuranti. Per la
verifica di tali adempimenti, la commissione si avvale delle
direzioni regionali del lavoro che possono operare anche di
intesa con le organizzazioni operanti nel settore dello
sviluppo agricolo competenti per territorio.
2. Le aziende e gli enti di cui all'articolo 5 hanno
l'obbligo di comunicare alla commissione, al termine del
periodo di servizio civile, l'avvenuta cessazione del servizio
stesso.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.