XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1089
Onorevoli Colleghi! - Sin dal 1947 con l'articolo 19
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
agosto 1947, n. 833, è stata estesa alle pensioni privilegiate
ordinarie l'immunità fiscale delle pensioni di guerra.
Due leggi mai abrogate (legge n. 539 del 1950 e legge n.
474 del 1958) parificano nei benefici i mutilati ed invalidi
per servizio ai mutilati ed invalidi di guerra.
Con la riforma tributaria contenuta nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, recante la
disciplina delle agevolazioni tributarie, si ribadiva il
principio che dovessero essere esenti da tributi "gli assegni
di natura prettamente risarcitoria", senza indicarli
specificatamente, ma chiarendo che "questi assegni di natura
risarcitoria non possono farsi rientrare tra i sussidi
assistenziali indicati nell'articolo 34, che sono quelli
concessi a titolo liberale" (circolare 15 dicembre 1973 della
direzione generale delle imposte dirette, divisione II).
Lo stesso articolo 34 reca la rubrica "altre agevolazioni"
indicando chiaramente l'estensione del beneficio
dell'esenzione fiscale degli assegni di natura risarcitoria a
quelli in esso indicati: pensioni di guerra, assegni connessi
alle pensioni privilegiate ordinarie, soprassoldi connessi
alle decorazioni al valor militare, eccetera, non potendosi
riconoscere in questi una natura risarcitoria, essendo
peraltro "concessi a titolo liberale".
La natura risarcitoria invece delle pensioni privilegiate
è definita dal testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, che all'articolo 64 fa derivare il diritto alla
pensione privilegiata da "menomazioni dell'integrità personale
derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio" e ciò a
fattor comune per il personale civile non operaio (articolo
65), per gli operai (articolo 66) e per i militari (articolo
67), per tutti con maggiorazioni di anzianità riferite alla
base pensionabile (ultimo stipendio) secondo modalità di
computo differenti, ma comunque "nella normativa più
favorevole" (articolo 39).
Quindi è indubbio che le pensioni privilegiate ordinarie
sia dei civili che dei militari - tutti dipendenti dello
stesso Stato - in quanto derivanti dalle stesse cause
(infortunio o malattia professionale) con gli stessi effetti
(morte, infermità o lesione invalidante) siano da considerare
per tutti di natura risarcitoria e costituiscano una
reintegrazione patrimoniale di una diminuita efficienza fisica
e quindi non tassabili.
Si verifica ora che le pensioni privilegiate del personale
civile, considerate di carattere risarcitorio dagli enti che
le amministrano (Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, amministrazioni autonome), con il
benestare dell'amministrazione delle finanze, siano esenti da
tributi; viceversa le pensioni privilegiate dei militari siano
considerate "reddito" e sottoposte alla falcidia di un'imposta
progressiva (imposta sul reddito delle persone fisiche) in
funzione di ogni avere degli interessati, che le depaupera
fino all'annullamento del beneficio che si voleva
concedere.
Tutto ciò per una illogica, assurda, distorta nota
interpretativa della stessa Direzione generale che aveva
emanato la circolare 15 dicembre 1973 (che, si ricorda,
escludeva che l'articolo 34 riguardasse le pensioni
privilegiate) emanata da altra divisione, la XI, il 25 maggio
1976 (la n. II/329), ignorando le citate leggi n. 539 del 1950
e n. 474 del 1958, ma soprattutto il testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza del personale statale.
Da quella data (maggio 1976) ebbe inizio un farraginoso
contenzioso tributario, furono presentate proposte di legge,
interpellanze parlamentari, ordini del giorno ed altre
iniziative senza venire a capo di nulla.
Nel 1981 interveniva la Corte costituzionale con la sua
sentenza n. 151 e, ignorando i chiarimenti al decreto del
Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 relativi
all'articolo 34, le citate leggi n. 539 del 1950 e n. 470 del
1958, ma soprattutto il citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, giudicava su
"la legittimità costituzionale dell'articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973" che, come
visto, con le pensioni privilegiate non c'entra affatto.
Così oggi si verifica che sono esenti da imposte le
pensioni privilegiate dei detenuti e tassate quelle delle
forze dell'ordine!
Comunque se della sentenza della Corte costituzionale si
dovesse tenere conto, anche le pensioni privilegiate dei
civili dovrebbero essere tassate.
L'evidente illustrata parzialità non appare certo consona
a quei princìpi di eguaglianza sanciti dall'articolo 3 della
Costituzione.
Ricordo comunque che la stessa Corte costituzionale in
precedenza così si era espressa: "Per quanto attiene al
rapporto pensioni privilegiate militari-pensioni di guerra
questa Corte già con numerose sentenze (da ultima la 41 del
1973) ha escluso che tra le rispettive posizioni vi sia una
differenziazione tale da giustificare una disciplina
differenziata, cosicché nei limiti nei quali è stata
prospettata con l'ordinanza di rinvio la questione deve essere
dichiarata fondata".
Tutto ciò premesso, vi invito ad approvare la seguente
proposta di legge che consente di omogeneizzare
definitivamente il trattamento tributario delle pensioni
privilegiate ordinarie corrisposte agli ex dipendenti civili e
militari dello Stato.