XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1089




        Onorevoli Colleghi! - Sin dal 1947 con l'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, è stata estesa alle pensioni privilegiate ordinarie l'immunità fiscale delle pensioni di guerra.
        Due leggi mai abrogate (legge n. 539 del 1950 e legge n. 474 del 1958) parificano nei benefici i mutilati ed invalidi per servizio ai mutilati ed invalidi di guerra.
        Con la riforma tributaria contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, si ribadiva il principio che dovessero essere esenti da tributi "gli assegni di natura prettamente risarcitoria", senza indicarli specificatamente, ma chiarendo che "questi assegni di natura risarcitoria non possono farsi rientrare tra i sussidi assistenziali indicati nell'articolo 34, che sono quelli concessi a titolo liberale" (circolare 15 dicembre 1973 della direzione generale delle imposte dirette, divisione II).
        Lo stesso articolo 34 reca la rubrica "altre agevolazioni" indicando chiaramente l'estensione del beneficio dell'esenzione fiscale degli assegni di natura risarcitoria a quelli in esso indicati: pensioni di guerra, assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, soprassoldi connessi alle decorazioni al valor militare, eccetera, non potendosi riconoscere in questi una natura risarcitoria, essendo peraltro "concessi a titolo liberale".
        La natura risarcitoria invece delle pensioni privilegiate è definita dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che all'articolo 64 fa derivare il diritto alla pensione privilegiata da "menomazioni dell'integrità personale derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio" e ciò a fattor comune per il personale civile non operaio (articolo 65), per gli operai (articolo 66) e per i militari (articolo 67), per tutti con maggiorazioni di anzianità riferite alla base pensionabile (ultimo stipendio) secondo modalità di computo differenti, ma comunque "nella normativa più favorevole" (articolo 39).
        Quindi è indubbio che le pensioni privilegiate ordinarie sia dei civili che dei militari - tutti dipendenti dello stesso Stato - in quanto derivanti dalle stesse cause (infortunio o malattia professionale) con gli stessi effetti (morte, infermità o lesione invalidante) siano da considerare per tutti di natura risarcitoria e costituiscano una reintegrazione patrimoniale di una diminuita efficienza fisica e quindi non tassabili.
        Si verifica ora che le pensioni privilegiate del personale civile, considerate di carattere risarcitorio dagli enti che le amministrano (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, amministrazioni autonome), con il benestare dell'amministrazione delle finanze, siano esenti da tributi; viceversa le pensioni privilegiate dei militari siano considerate "reddito" e sottoposte alla falcidia di un'imposta progressiva (imposta sul reddito delle persone fisiche) in funzione di ogni avere degli interessati, che le depaupera fino all'annullamento del beneficio che si voleva concedere.
        Tutto ciò per una illogica, assurda, distorta nota interpretativa della stessa Direzione generale che aveva emanato la circolare 15 dicembre 1973 (che, si ricorda, escludeva che l'articolo 34 riguardasse le pensioni privilegiate) emanata da altra divisione, la XI, il 25 maggio 1976 (la n. II/329), ignorando le citate leggi n. 539 del 1950 e n. 474 del 1958, ma soprattutto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale statale.
        Da quella data (maggio 1976) ebbe inizio un farraginoso contenzioso tributario, furono presentate proposte di legge, interpellanze parlamentari, ordini del giorno ed altre iniziative senza venire a capo di nulla.
        Nel 1981 interveniva la Corte costituzionale con la sua sentenza n. 151 e, ignorando i chiarimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 relativi all'articolo 34, le citate leggi n. 539 del 1950 e n. 470 del 1958, ma soprattutto il citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, giudicava su "la legittimità costituzionale dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973" che, come visto, con le pensioni privilegiate non c'entra affatto.
        Così oggi si verifica che sono esenti da imposte le pensioni privilegiate dei detenuti e tassate quelle delle forze dell'ordine!
        Comunque se della sentenza della Corte costituzionale si dovesse tenere conto, anche le pensioni privilegiate dei civili dovrebbero essere tassate.
        L'evidente illustrata parzialità non appare certo consona a quei princìpi di eguaglianza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione.
        Ricordo comunque che la stessa Corte costituzionale in precedenza così si era espressa: "Per quanto attiene al rapporto pensioni privilegiate militari-pensioni di guerra questa Corte già con numerose sentenze (da ultima la 41 del 1973) ha escluso che tra le rispettive posizioni vi sia una differenziazione tale da giustificare una disciplina differenziata, cosicché nei limiti nei quali è stata prospettata con l'ordinanza di rinvio la questione deve essere dichiarata fondata".
        Tutto ciò premesso, vi invito ad approvare la seguente proposta di legge che consente di omogeneizzare definitivamente il trattamento tributario delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte agli ex dipendenti civili e militari dello Stato.




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