XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1089
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi
dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 601, e
indicate negli articoli 65, 66 e 67 del medesimo testo unico,
hanno carattere risarcitorio e, in quanto costituiscono
reintegrazione patrimoniale di una diminuita efficienza fisica
per cause di servizio, sono esenti da imposte o tributi.