XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1089




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 601, e indicate negli articoli 65, 66 e 67 del medesimo testo unico, hanno carattere risarcitorio e, in quanto costituiscono reintegrazione patrimoniale di una diminuita efficienza fisica per cause di servizio, sono esenti da imposte o tributi.



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