XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1088




        Onorevoli Colleghi! - L'indagine conoscitiva sulla pesca e l'acquacoltura, conclusa alla fine del 1999 dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, ha messo in evidenza, tra l'altro, l'esigenza di interventi normativi che consentano ai consumatori di identificare la differenza tra il pesce di allevamento e quello non di allevamento nell'ambito del più ampio percorso della riconoscibilità dei prodotti e della etichettatura <documento conclusivo, 4, lettera g)>.
        La valorizzazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura passa, inoltre, attraverso un'attività coordinata di promozione e di informazione che deve coinvolgere tutti i soggetti della filiera: pescatori, allevatori, trasformatori, commercianti e consumatori <documento conclusivo, 4, lettera h)>. Volendo, pertanto, dare una risposta alle esigenze sopraevidenziate, con la presente proposta di legge si intende affrontare il tema della qualità del prodotto ittico e della tutela dei consumatori attraverso l'etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Si ritiene, infatti, che il miglioramento della qualità dei prodotti ed una maggiore trasparenza dei mercati ittici non potranno che produrre una maggiore redditività della produzione. Una migliore identificazione del prodotto consentirà, inoltre, al consumatore finale di conoscere il metodo di ottenimento del prodotto (pesca o acquacoltura) e la necessaria standardizzazione nei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sarà realizzata classificando il prodotto secondo criteri di qualità definiti in base a categorie di freschezza e di calibro, alle modalità di presentazione, all'origine, alla denominazione, al peso e all'identificazione della provenienza.

        Per tale motivo, con l'articolo 1 della presente proposta di legge, si stabilisce che tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, siano essi freschi o refrigerati, per essere commercializzati devono recare sull'imballaggio un'etichetta in cui sono indicati, con caratteri leggibili, i dati seguenti: data della pesca e del confezionamento, Paese e regione di origine, nome scientifico e commerciale del prodotto, peso netto espresso in chilogrammi, categoria di freschezza, pezzatura, modo di ottenimento e denominazione sociale dell'azienda di pesca o acquacoltura, sede e domicilio della stessa. Gli stessi dati, con esclusione della denominazione dell'azienda, andranno riportati, per favorire le scelte e la tutela del consumatore, in una tabella da esporre sui banchi di vendita. L'etichetta, contenente i dati sopraindicati, deve essere presente sull'imballaggio sin dalla prima immissione sul mercato del prodotto e lo deve seguire in tutte le fasi della commercializzazione, inclusi il trasporto e la distribuzione. Disposizioni specifiche saranno adottate dal Ministro delle politiche agricole e forestali per determinare le categorie di freschezza e pezzatura, nonché per regolamentare, ai fini della etichettatura, le modificazioni delle condizioni di freschezza che si verifichino durante il percorso commerciale (articolo 2). L'articolo 3 prevede le sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni della legge.




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