XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1088
Onorevoli Colleghi! - L'indagine conoscitiva sulla
pesca e l'acquacoltura, conclusa alla fine del 1999 dalla
Commissione agricoltura della Camera dei deputati, ha messo in
evidenza, tra l'altro, l'esigenza di interventi normativi che
consentano ai consumatori di identificare la differenza tra il
pesce di allevamento e quello non di allevamento nell'ambito
del più ampio percorso della riconoscibilità dei prodotti e
della etichettatura <documento conclusivo, 4, lettera
g)>.
La valorizzazione dei prodotti del mare e
dell'acquacoltura passa, inoltre, attraverso un'attività
coordinata di promozione e di informazione che deve
coinvolgere tutti i soggetti della filiera: pescatori,
allevatori, trasformatori, commercianti e consumatori
<documento conclusivo, 4, lettera h)>. Volendo,
pertanto, dare una risposta alle esigenze sopraevidenziate,
con la presente proposta di legge si intende affrontare il
tema della qualità del prodotto ittico e della tutela dei
consumatori attraverso l'etichettatura dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura. Si ritiene, infatti, che il
miglioramento della qualità dei prodotti ed una maggiore
trasparenza dei mercati ittici non potranno che produrre una
maggiore redditività della produzione. Una migliore
identificazione del prodotto consentirà, inoltre, al
consumatore finale di conoscere il metodo di ottenimento del
prodotto (pesca o acquacoltura) e la necessaria
standardizzazione nei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
sarà realizzata classificando il prodotto secondo criteri di
qualità definiti in base a categorie di freschezza e di
calibro, alle modalità di presentazione, all'origine, alla
denominazione, al peso e all'identificazione della
provenienza.
Per tale motivo, con l'articolo 1 della presente proposta
di legge, si stabilisce che tutti i prodotti della pesca e
dell'acquacoltura, siano essi freschi o refrigerati, per
essere commercializzati devono recare sull'imballaggio
un'etichetta in cui sono indicati, con caratteri leggibili, i
dati seguenti: data della pesca e del confezionamento, Paese e
regione di origine, nome scientifico e commerciale del
prodotto, peso netto espresso in chilogrammi, categoria di
freschezza, pezzatura, modo di ottenimento e denominazione
sociale dell'azienda di pesca o acquacoltura, sede e domicilio
della stessa. Gli stessi dati, con esclusione della
denominazione dell'azienda, andranno riportati, per favorire
le scelte e la tutela del consumatore, in una tabella da
esporre sui banchi di vendita. L'etichetta, contenente i dati
sopraindicati, deve essere presente sull'imballaggio sin dalla
prima immissione sul mercato del prodotto e lo deve seguire in
tutte le fasi della commercializzazione, inclusi il trasporto
e la distribuzione. Disposizioni specifiche saranno adottate
dal Ministro delle politiche agricole e forestali per
determinare le categorie di freschezza e pezzatura, nonché per
regolamentare, ai fini della etichettatura, le modificazioni
delle condizioni di freschezza che si verifichino durante il
percorso commerciale (articolo 2). L'articolo 3 prevede le
sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni
della legge.