XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1088
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Etichettatura dei prodotti della pesca
e dell'acquacoltura).
1. Tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
freschi o refrigerati, per essere commercializzati devono
recare sull'imballaggio, in modo ben visibile, una etichetta
sulla quale sono indicati, con caratteri leggibili ed
indelebili, i dati seguenti:
a) data di pesca e data di confezionamento;
b) Paese e regione di origine;
c) nome scientifico e nome commerciale del
prodotto;
d) peso netto espresso in chilogrammi;
e) categoria di freschezza;
f) pezzatura;
g) modo di ottenimento: pesca o acquacoltura;
h) denominazione sociale dell'azienda di pesca o
acquacoltura, sede e domicilio della stessa.
2. I dati di cui al comma 1, esclusi quelli elencati alla
lettera h), devono essere riportati, in modo ben
visibile per il consumatore finale, in un cartello o tabella,
dalle dimensioni minime di 20 centimetri di lunghezza e di 10
centimetri di altezza, da esporre sui banchi di vendita al
minuto, adiacente ad ogni singolo imballo o al prodotto.
3. L'etichetta di cui al comma 1 deve essere presente
sull'imballaggio sin dalla prima immissione sul mercato del
prodotto della pesca o dell'acquacoltura e deve accompagnarlo
in tutte le fasi di commercializzazione, inclusi il trasporto
e la distribuzione, secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. L'etichetta di cui al comma 1 deve contenere, in ogni
caso, le indicazioni già previste dalla vigente legislazione
nazionale e comunitaria in materia.
Art. 2.
(Freschezza e calibro).
1. La categoria di freschezza e la pezzatura, di cui
all'articolo 1, sono determinate con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il
decreto può essere aggiornato con cadenza annuale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì
regolamentate, ai fini dell'etichettatura ai sensi
dell'articolo 1, le modificazioni alle condizioni di
freschezza che si verificano durante il percorso commerciale
del prodotto.
Art. 3.
(Sanzioni).
1. L'omissione dell'etichettatura di cui all'articolo 1
comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni ed il
sequestro del prodotto.
2. L'omissione di uno o più dati di cui all'articolo 1
comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma da lire 500 mila a lire 1 milione. L'omissione
dei dati di cui alle lettere a), b) ed e) di cui
al medesimo articolo 1, comma 1, equivale all'omissione
dell'etichettatura prevista dal comma 1 del presente articolo
ed è soggetta alla sanzione amministrativa ivi prevista.