XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1088




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Etichettatura dei prodotti della pesca
e dell'acquacoltura).

        1. Tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, freschi o refrigerati, per essere commercializzati devono recare sull'imballaggio, in modo ben visibile, una etichetta sulla quale sono indicati, con caratteri leggibili ed indelebili, i dati seguenti:

            a) data di pesca e data di confezionamento;

            b) Paese e regione di origine;

            c) nome scientifico e nome commerciale del prodotto;

            d) peso netto espresso in chilogrammi;

            e) categoria di freschezza;

            f) pezzatura;

            g) modo di ottenimento: pesca o acquacoltura;

            h) denominazione sociale dell'azienda di pesca o acquacoltura, sede e domicilio della stessa.

        2. I dati di cui al comma 1, esclusi quelli elencati alla lettera h), devono essere riportati, in modo ben visibile per il consumatore finale, in un cartello o tabella, dalle dimensioni minime di 20 centimetri di lunghezza e di 10 centimetri di altezza, da esporre sui banchi di vendita al minuto, adiacente ad ogni singolo imballo o al prodotto.
        3. L'etichetta di cui al comma 1 deve essere presente sull'imballaggio sin dalla prima immissione sul mercato del prodotto della pesca o dell'acquacoltura e deve accompagnarlo in tutte le fasi di commercializzazione, inclusi il trasporto e la distribuzione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. L'etichetta di cui al comma 1 deve contenere, in ogni caso, le indicazioni già previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria in materia.


Art. 2.

(Freschezza e calibro).


        1. La categoria di freschezza e la pezzatura, di cui all'articolo 1, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto può essere aggiornato con cadenza annuale.
        2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì regolamentate, ai fini dell'etichettatura ai sensi dell'articolo 1, le modificazioni alle condizioni di freschezza che si verificano durante il percorso commerciale del prodotto.


Art. 3.

(Sanzioni).


        1. L'omissione dell'etichettatura di cui all'articolo 1 comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni ed il sequestro del prodotto.
        2. L'omissione di uno o più dati di cui all'articolo 1 comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 1 milione. L'omissione dei dati di cui alle lettere a), b) ed e) di cui al medesimo articolo 1, comma 1, equivale all'omissione dell'etichettatura prevista dal comma 1 del presente articolo ed è soggetta alla sanzione amministrativa ivi prevista.



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