XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1086
Onorevoli Colleghi! - Scopo della presente proposta di
legge è quello di disciplinare l'utilizzo di manodopera nel
settore agricolo, specificatamente nelle attività di raccolta
e per le operazioni di vendemmia, introducendo degli elementi
tesi a rendere più semplici e flessibili i rapporti di lavoro.
Attualmente, infatti, la normativa in vigore risulta troppo
rigida e sostanzialmente inadeguata alle necessità delle
imprese agricole (soprattutto di quelle piccole e a conduzione
familiare, che in Italia sono la maggioranza) che per
impiegare manodopera per pochi giorni sono costrette a tutta
una serie di gravosi e spesso superflui passaggi burocratici
pieni di documenti, denunce, bolli e timbri.
Come è noto, l'attività lavorativa in agricoltura ha
caratteristiche peculiari, non riscontrabili in altri settori
produttivi: basti pensare che nel settore primario la
stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro (oltre il 70 per
cento) è a tempo determinato e gli stessi sono generalmente di
breve durata e soggetti a frequenti reiterazioni nel corso
dell'anno. Inoltre i periodi nei quali si effettuano le
lavorazioni sono difficilmente individuabili con precisione
a priori, in quanto dipendono da fattori indipendenti
dalla volontà delle parti (ad esempio, i cicli colturali o gli
eventi atmosferici), senza contare che le attività agricole si
svolgono all'aperto, in spazi amplissimi spesso molto distanti
dalla sede aziendale. Queste peculiarità imporrebbero una
disciplina dei rapporti di lavoro estremamente flessibile ed
elastica, tale, cioè, da adattarsi alla variabilità e
temporaneità delle attività lavorative nel settore. Invece,
nonostante le esigenze di flessibilità siano state ribadite
più volte dalle stesse associazioni dei lavoratori agricoli e
riconosciute dal Governo, la disciplina dei rapporti di lavoro
agricolo continua ad essere caratterizzata da elementi di
estrema rigidità, talora addirittura più vincolanti di quelli
in vigore negli altri settori produttivi. Come prima
conseguenza le imprese agricole italiane sono penalizzate nei
confronti di quelle degli altri Paesi, dove da tempo il
mercato del lavoro è improntato a princìpi di flessibilità ed
elasticità. I troppi vincoli imposti alle nostre aziende si
ripercuotono infatti negativamente sulla nostra capacità di
concorrenza a livello europeo ed internazionale.
L'introduzione del "registro di impresa" ai sensi
dell'articolo 9-quater del decreto-legge 1^ ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
608 del 1996 ha ulteriormente inasprito la situazione
rappresentando, in uno scenario caratterizzato da una
disciplina dei rapporti di lavoro già estremamente rigido,
l'ennesimo fardello burocratico. Il "registro di impresa" pare
infatti incompatibile con le attività lavorative
caratterizzate, almeno di fatto, da rapporti di lavoro di
breve durata e reiterati nel corso dell'anno ad intervalli
regolari; quelli cioè che nella legislazione agricola francese
sono stati espressamente disciplinati con il nome di "lavoro
intermittente". Inoltre, nel mondo agricolo è fortemente
avvertita l'esigenza di regolamentare l'opera di persone che,
pur svolgendo di norma altre attività (studenti, casalinghe,
titolari di pensione ed altri lavoratori non professionali),
occasionalmente, in determinati periodi dell'anno prestano il
loro aiuto nelle attività di raccolta e in altre attività che
non richiedono particolare qualificazione. Ad esempio, è
prassi diffusa che durante la vendemmia parenti e amici dei
coltivatori vengano in loro aiuto, impiegando il tempo libero
nella raccolta dell'uva. Ebbene, una normativa troppo rigida
impone che si debba ricorrere a tutta la trafila degli
adempimenti burocratici, altrimenti si configura il "lavoro
nero" e l'utilizzo di personale occasionale diventa motivo di
scontro tra gli agricoltori da un lato e gli ispettori
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'altro.
Inoltre, casalinghe, pensionati e altri lavoratori non
professionali che prestano occasionalmente la propria opera
per le operazioni di raccolta e di vendemmia non hanno
interesse a "mettersi in regola", perché penalizzati dagli
oneri fiscali e previdenziali o perché temono di vedersi
ridotta la pensione.
La presente proposta di legge è, dunque, intesa ad
apportare una semplificazione delle procedure di assunzione,
rendendo al contempo più elastiche le disposizioni sul cumulo
tra trattamenti pensionistici e retribuzione e in materia di
assicurazione contro gli infortuni, in modo da venire incontro
alle esigenze dei lavoratori occasionali e far emergere il
"lavoro nero".
L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che
i datori di lavoro, in caso di assunzione contemporanea di due
o più operai a tempo determinato, possano effettuare, in
deroga alle norme sul registro di impresa, un'unica
comunicazione di assunzione cumulativa da inviare nei tempi
prestabiliti alla sede INPS territorialmente competente.
L'articolo 2 dispone la non applicazione ai titolari di
pensione, che svolgono attività in qualità di lavoratori
agricoli, delle disposizioni che prevedono il divieto totale o
parziale di cumulo tra i trattamenti pensionistici e la
retribuzione percepita in qualità di lavoratore dipendente.
L'articolo 3 riguarda l'assicurazione contro gli
infortuni: sono indicate le categorie di lavoratori agricoli
che devono essere assicurate solo contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
Le disposizioni fiscali in materia di lavoro agricolo
nelle attività di raccolta sono indicate all'articolo 4: in
esso si prevede che ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, i redditi prodotti dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, sono assoggettati a tassazione
separata ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
Infine, l'articolo 5 dispone che quanto previsto nella
presente proposta di legge in materia di assicurazione contro
gli infortuni e di disposizioni fiscali si applica anche ai
lavoratori dipendenti che, previa autorizzazione del datore di
lavoro, partecipano ad operazioni di vendemmia.