XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1086
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Semplificazione delle procedure
di assunzione).
1. I datori di lavoro agricolo, in caso di assunzione
contemporanea di due o più operai a tempo determinato, possono
effettuare, in deroga alle norme sul registro di impresa, di
cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 1^ ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, un'unica comunicazione di assunzione
cumulativa da inviare entro cinque giorni non festivi alla
sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
territorialmente competente, che provvede a trasmetterla alla
sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento
in agricoltura.
Art. 2.
(Titolari di pensione).
1. Le disposizioni vigenti che prevedono il divieto totale
o parziale di cumulo tra i trattamenti pensionistici e la
retribuzione percepita in qualità di lavoratore dipendente non
si applicano ai titolari di pensione che svolgono attività in
qualità di lavoratori agricoli.
Art. 3.
(Assicurazione contro gli infortuni).
1. Le seguenti categorie di lavoratori agricoli sono
assicurate solo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali:
a) lavoratori titolari di pensione;
b) studenti, casalinghe ed altri lavoratori non
professionali, che svolgono un numero di giornate di lavoro
non superiore a cinquanta nell'anno, da adibire alle attività
di raccolta e ad altre attività che non richiedono particolare
qualificazione.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1, i rispettivi datori
di lavoro sono tenuti a versare unicamente il contributo per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Art. 4.
(Disposizioni fiscali).
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
i redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, della presente legge, e per le attività ivi previste, sono
assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
Art. 5.
(Operazioni di vendemmia).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano
anche ai lavoratori dipendenti che, previa autorizzazione del
datore di lavoro, partecipano ad operazioni di vendemmia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il periodo utile per le
operazioni di vendemmia è stabilito con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale.