XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1086




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Semplificazione delle procedure
di assunzione).

        1. I datori di lavoro agricolo, in caso di assunzione contemporanea di due o più operai a tempo determinato, possono effettuare, in deroga alle norme sul registro di impresa, di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, un'unica comunicazione di assunzione cumulativa da inviare entro cinque giorni non festivi alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, che provvede a trasmetterla alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.


Art. 2.

(Titolari di pensione).

        1. Le disposizioni vigenti che prevedono il divieto totale o parziale di cumulo tra i trattamenti pensionistici e la retribuzione percepita in qualità di lavoratore dipendente non si applicano ai titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli.


Art. 3.

(Assicurazione contro gli infortuni).

        1. Le seguenti categorie di lavoratori agricoli sono assicurate solo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

                a) lavoratori titolari di pensione;

                b) studenti, casalinghe ed altri lavoratori non professionali, che svolgono un numero di giornate di lavoro non superiore a cinquanta nell'anno, da adibire alle attività di raccolta e ad altre attività che non richiedono particolare qualificazione.

        2. Per i lavoratori di cui al comma 1, i rispettivi datori di lavoro sono tenuti a versare unicamente il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


Art. 4.

(Disposizioni fiscali).

        1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, e per le attività ivi previste, sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.


Art. 5.

(Operazioni di vendemmia).

        1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano anche ai lavoratori dipendenti che, previa autorizzazione del datore di lavoro, partecipano ad operazioni di vendemmia.
        2. Ai fini di cui al comma 1, il periodo utile per le operazioni di vendemmia è stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.



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