XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1085




        Onorevoli Colleghi! - Le attività di accoglienza nelle zone agricole si sono sviluppate nel nostro Paese con maggiore difficoltà rispetto ad altre Nazioni europee, malgrado, fin dal 1973 in alcune regioni e province autonome e dal 1985 a livello statale, esista una specifica normativa in materia di agriturismo. Per questo motivo, ancora oggi, tale attività si può considerare consolidata solo in alcune regioni pure in presenza di un patrimonio rurale ricchissimo, di paesaggi tipici, di edifici tradizionali, di prodotti agroalimentari di grande qualità e di manifestazioni culturali uniche.
        L'agriturismo assolve in Italia un'importante funzione di sostegno dei redditi agricoli e quindi di conservazione del presidio agricolo sul territorio a difesa dei suoli. E' attività turistica del tutto ecocompatibile, alternativa al turismo di massa, fattore di diversificazione dell'offerta turistica nazionale.
        L'agriturismo dimostra di rappresentare, per una parte ormai significativa delle imprese agricole italiane, un decisivo sostegno economico e un efficace veicolo di valorizzazione dei prodotti, del territorio, del patrimonio culturale ed ambientale delle nostre campagne. Tuttavia, rispetto alle straordinarie risorse di cui l'Italia dispone, questo settore appare ancora largamente sottodimensionato, e in alcuni casi caratterizzato da iniziative che non si riconoscono efficacemente per quegli aspetti peculiari che dovrebbero distinguere e qualificare questa particolare forma di ospitalità.
        La legge 5 dicembre 1985, n. 730, che attualmente disciplina l'agriturismo, ha rappresentato certamente la prima esperienza di normativa a sostegno della multifunzionalità agricola. E' stata emanata in tempi in cui lo scenario agricolo era molto diverso dall'attuale, eppure ha costituito una felice anticipazione di indirizzi di sviluppo che ora fanno parte integrante della politica agricola regionale, nazionale ed europea. Tuttavia, proprio per la particolarità della materia agrituristica, riteniamo che la citata legge n. 730 del 1985 esiga oggi una meditata revisione, che ne confermi sostanzialmente i contenuti innovativi e positivi, apportando correzioni mirate laddove sedici anni di applicazione hanno evidenziato limiti o difficoltà interpretative.
        Da un lato occorre meglio sottolineare la connessione dell'attività agrituristica con l'attività agricola, al fine di indirizzare la legislazione regionale verso modelli più qualificati ed omogenei, dall'altro si deve rendere più snello l'accesso delle imprese all'attività agrituristica, prendendo in considerazione anche la possibile evoluzione dell'attività stessa verso dimensioni organizzative più rilevanti, pur sempre nel rispetto delle specificità produttive, culturali e paesaggistiche di ogni territorio.
        Occorre poi prendere atto del fatto che, per dispiegare efficacemente i propri effetti positivi a sostegno delle imprese agricole, l'attività agrituristica non può più essere concepita come marginale o accessoria nel contesto dell'azienda; essa deve al contrario integrarsi con tutte le risorse di cui l'azienda stessa dispone, valorizzandole al meglio, secondo le vocazioni territoriali e le capacità imprenditoriali disponibili.
        La presente proposta di legge, pur confermandone sostanzialmente l'impostazione, sostituisce integralmente la citata legge n. 730 del 1985, allo scopo di proporre un testo unico di più facile ed esauriente applicazione. In essa si tiene conto anche di molte esperienze normative regionali che hanno dimostrato di contribuire positivamente allo sviluppo e alla qualificazione dell'attività agrituristica.
        Si ritiene che le norme contenute in questo testo saranno utili alle regioni nel disciplinare con maggiore chiarezza l'agriturismo, che rimetteranno di conseguenza in moto l'iniziativa degli imprenditori agricoli in questo importante settore, che indirizzeranno lo sviluppo dell'agriturismo verso la qualità e la caratterizzazione dell'accoglienza, evitando che sorgano iniziative in contrasto con le finalità istitutive di questo importante settore e con gli interessi legittimi di altri settori del turismo.
        Il testo si compone di 14 articoli.
        L'articolo 1 espone le finalità della legge.
        L'articolo 2 definisce le attività agrituristiche, anche tenendo conto di alcune normative emanate successivamente alla citata legge n. 730 del 1985.
        L'articolo 3 individua le caratteristiche dei fabbricati e dei locali utilizzabili per le attività agrituristiche.
        L'articolo 4 indica alcuni criteri generali di esercizio dell'attività agrituristica, ridefinendo il rapporto fra attività agricola e attività agrituristica, meglio precisando le caratteristiche della ristorazione, e rimandando alle regioni la definizione di criteri e limiti specifici.
        L'articolo 5 tratta di norme igienico sanitarie, sottolineando la necessità di tenere conto del particolare contesto, agricolo e rurale, entro cui si svolge l'attività agrituristica.
        L'articolo 6 stabilisce la disciplina amministrativa tenendo conto delle disposizioni già in vigore in materia di snellimento delle procedure amministrative e burocratiche.
        L'articolo 7 prevede norme di tutela della qualità dell'accoglienza, mediante formazione degli operatori e controlli sull'esercizio dell'attività.
        L'articolo 8 tratta dei periodi di apertura e delle tariffe, introducendo alcune semplificazioni.
        L'articolo 9 tratta di riserva di denominazione e di classificazione dell'offerta ai fini di una migliore trasparenza nel rapporto fra domanda e offerta stessa.
        L'articolo 10 prevede una normativa di trasferimento dall'attività agrituristica all'attività turistico-commerciale nel caso in cui lo sviluppo dell'attività agrituristica determini il superamento dei limiti previsti.
        L'articolo 11 tratta della trasformazione e vendita dei prodotti, dettando norme a favore della valorizzazione dei prodotti tipici.
        L'articolo 12 tratta della programmazione e dello sviluppo dell'agriturismo.
        L'articolo 13 tratta di coordinamento nazionale dell'agriturismo disciplinando il ruolo di indirizzo e coordinamento del Ministero delle politiche agricole e forestali, prevedendo a tale fine l'istituzione di un osservatorio nazionale che acquisisca costantemente dati sull'andamento del settore agrituristico e che favorisca lo scambio di informazioni fra le regioni ed elabori le linee generali di sviluppo del settore.
        L'articolo 14 tratta di norme transitorie e finali, prevedendo l'abrogazione della legge n. 730 del 1985.




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