XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1085
Onorevoli Colleghi! - Le attività di accoglienza nelle
zone agricole si sono sviluppate nel nostro Paese con maggiore
difficoltà rispetto ad altre Nazioni europee, malgrado, fin
dal 1973 in alcune regioni e province autonome e dal 1985 a
livello statale, esista una specifica normativa in materia di
agriturismo. Per questo motivo, ancora oggi, tale attività si
può considerare consolidata solo in alcune regioni pure in
presenza di un patrimonio rurale ricchissimo, di paesaggi
tipici, di edifici tradizionali, di prodotti agroalimentari di
grande qualità e di manifestazioni culturali uniche.
L'agriturismo assolve in Italia un'importante funzione di
sostegno dei redditi agricoli e quindi di conservazione del
presidio agricolo sul territorio a difesa dei suoli. E'
attività turistica del tutto ecocompatibile, alternativa al
turismo di massa, fattore di diversificazione dell'offerta
turistica nazionale.
L'agriturismo dimostra di rappresentare, per una parte
ormai significativa delle imprese agricole italiane, un
decisivo sostegno economico e un efficace veicolo di
valorizzazione dei prodotti, del territorio, del patrimonio
culturale ed ambientale delle nostre campagne. Tuttavia,
rispetto alle straordinarie risorse di cui l'Italia dispone,
questo settore appare ancora largamente sottodimensionato, e
in alcuni casi caratterizzato da iniziative che non si
riconoscono efficacemente per quegli aspetti peculiari che
dovrebbero distinguere e qualificare questa particolare forma
di ospitalità.
La legge 5 dicembre 1985, n. 730, che attualmente
disciplina l'agriturismo, ha rappresentato certamente la prima
esperienza di normativa a sostegno della multifunzionalità
agricola. E' stata emanata in tempi in cui lo scenario
agricolo era molto diverso dall'attuale, eppure ha costituito
una felice anticipazione di indirizzi di sviluppo che ora
fanno parte integrante della politica agricola regionale,
nazionale ed europea. Tuttavia, proprio per la particolarità
della materia agrituristica, riteniamo che la citata legge n.
730 del 1985 esiga oggi una meditata revisione, che ne
confermi sostanzialmente i contenuti innovativi e positivi,
apportando correzioni mirate laddove sedici anni di
applicazione hanno evidenziato limiti o difficoltà
interpretative.
Da un lato occorre meglio sottolineare la connessione
dell'attività agrituristica con l'attività agricola, al fine
di indirizzare la legislazione regionale verso modelli più
qualificati ed omogenei, dall'altro si deve rendere più snello
l'accesso delle imprese all'attività agrituristica, prendendo
in considerazione anche la possibile evoluzione dell'attività
stessa verso dimensioni organizzative più rilevanti, pur
sempre nel rispetto delle specificità produttive, culturali e
paesaggistiche di ogni territorio.
Occorre poi prendere atto del fatto che, per dispiegare
efficacemente i propri effetti positivi a sostegno delle
imprese agricole, l'attività agrituristica non può più essere
concepita come marginale o accessoria nel contesto
dell'azienda; essa deve al contrario integrarsi con tutte le
risorse di cui l'azienda stessa dispone, valorizzandole al
meglio, secondo le vocazioni territoriali e le capacità
imprenditoriali disponibili.
La presente proposta di legge, pur confermandone
sostanzialmente l'impostazione, sostituisce integralmente la
citata legge n. 730 del 1985, allo scopo di proporre un testo
unico di più facile ed esauriente applicazione. In essa si
tiene conto anche di molte esperienze normative regionali che
hanno dimostrato di contribuire positivamente allo sviluppo e
alla qualificazione dell'attività agrituristica.
Si ritiene che le norme contenute in questo testo saranno
utili alle regioni nel disciplinare con maggiore chiarezza
l'agriturismo, che rimetteranno di conseguenza in moto
l'iniziativa degli imprenditori agricoli in questo importante
settore, che indirizzeranno lo sviluppo dell'agriturismo verso
la qualità e la caratterizzazione dell'accoglienza, evitando
che sorgano iniziative in contrasto con le finalità istitutive
di questo importante settore e con gli interessi legittimi di
altri settori del turismo.
Il testo si compone di 14 articoli.
L'articolo 1 espone le finalità della legge.
L'articolo 2 definisce le attività agrituristiche, anche
tenendo conto di alcune normative emanate successivamente alla
citata legge n. 730 del 1985.
L'articolo 3 individua le caratteristiche dei fabbricati e
dei locali utilizzabili per le attività agrituristiche.
L'articolo 4 indica alcuni criteri generali di esercizio
dell'attività agrituristica, ridefinendo il rapporto fra
attività agricola e attività agrituristica, meglio precisando
le caratteristiche della ristorazione, e rimandando alle
regioni la definizione di criteri e limiti specifici.
L'articolo 5 tratta di norme igienico sanitarie,
sottolineando la necessità di tenere conto del particolare
contesto, agricolo e rurale, entro cui si svolge l'attività
agrituristica.
L'articolo 6 stabilisce la disciplina amministrativa
tenendo conto delle disposizioni già in vigore in materia di
snellimento delle procedure amministrative e burocratiche.
L'articolo 7 prevede norme di tutela della qualità
dell'accoglienza, mediante formazione degli operatori e
controlli sull'esercizio dell'attività.
L'articolo 8 tratta dei periodi di apertura e delle
tariffe, introducendo alcune semplificazioni.
L'articolo 9 tratta di riserva di denominazione e di
classificazione dell'offerta ai fini di una migliore
trasparenza nel rapporto fra domanda e offerta stessa.
L'articolo 10 prevede una normativa di trasferimento
dall'attività agrituristica all'attività turistico-commerciale
nel caso in cui lo sviluppo dell'attività agrituristica
determini il superamento dei limiti previsti.
L'articolo 11 tratta della trasformazione e vendita dei
prodotti, dettando norme a favore della valorizzazione dei
prodotti tipici.
L'articolo 12 tratta della programmazione e dello sviluppo
dell'agriturismo.
L'articolo 13 tratta di coordinamento nazionale
dell'agriturismo disciplinando il ruolo di indirizzo e
coordinamento del Ministero delle politiche agricole e
forestali, prevedendo a tale fine l'istituzione di un
osservatorio nazionale che acquisisca costantemente dati
sull'andamento del settore agrituristico e che favorisca lo
scambio di informazioni fra le regioni ed elabori le linee
generali di sviluppo del settore.
L'articolo 14 tratta di norme transitorie e finali,
prevedendo l'abrogazione della legge n. 730 del 1985.