XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1085
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo
rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni,
sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme
idonee di turismo nelle campagne, volte a:
a) qualificare e valorizzare le risorse specifiche
di ciascun territorio;
b) sostenere il presidio dei suoli da parte degli
imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi
aziendali ed il miglioramento della qualità di vita;
c) recuperare il patrimonio edilizio rurale
tutelando le peculiarità paesaggistiche;
d) contribuire alla difesa dell'ambiente
naturale;
e) incentivare le produzioni agricole tipiche
recuperando le connesse tradizioni enogastronomiche;
f) promuovere la cultura rurale e l'educazione
alimentare.
Art. 2.
(Definizione di attività agrituristiche).
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente
le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile, anche nella forma di società di capitali o di persone,
oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della
propria azienda in rapporto di connessione con le attività di
coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del
bestiame.
2. I fondi e gli edifici destinati allo svolgimento di
attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla
presente legge, sono strumentali all'esercizio dell'attività
agricola, sia dal punto di vista catastale ai sensi
dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sia da quello della pianificazione urbanistica.
3. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività
agrituristica, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai
sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i
lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e
parziale. I soggetti di cui al periodo precedente sono
considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente
disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Per lo
svolgimento di attività relative a servizi complementari è
consentito il ricorso a fornitori esterni.
4. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti
destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende
agricole della zona, ivi compresi quelli a carattere alcoolico
e superalcoolico, secondo le modalità indicate nell'articolo
4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali
ivi inclusa la mescita di vino, alla quale si applica la legge
27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni
fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività
ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva,
escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore
fruizione e conoscenza del territorio.
5. Sono considerati di propria produzione i cibi e le
bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché
quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed
ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
6. Ai fini del riconoscimento di appartenenza a
particolari categorie di imprenditore agricolo, nonché della
priorità nel beneficio dei contributi e, comunque, ad ogni
altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito
proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito
agricolo.
Art. 3.
(Locali per attività agrituristiche).
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i
locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata
nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel
fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.
2. Quando l'attività agricola si svolge in un fondo privo
di fabbricati, i comuni possono autorizzare l'esercizio
dell'attività agrituristica nell'abitazione dell'imprenditore
agricolo anche in frazioni e in nuclei abitati,
compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio e del
luogo in cui esso è ubicato.
3. Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il
recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso
dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività
agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche
tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche
paesaggistico-ambientali dei luoghi.
4. Eventuali autorizzazioni o concessioni necessarie per
interventi di restauro, ristrutturazione o adeguamento degli
edifici destinati ad attività agrituristiche, non sono
soggette ad oneri di rilascio e di urbanizzazione.
Art. 4.
(Criteri e limiti dell'attività agrituristica).
1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del
territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri,
limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento
dell'attività agrituristica, anche in funzione dell'azienda e
del fondo interessati.
2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica
non abbia dimensioni tali da assumere complessità e
connotazione autonome rispetto all'attività agricola, o in
contrasto con essa, le regioni stabiliscono norme di confronto
tra il tempo di lavoro convenzionale richiesto
complessivamente per ciascuna attività. Nella determinazione
di tale requisito si tiene conto, applicando coefficienti
correttivi, degli obiettivi generali di sviluppo
dell'agriturismo e della necessità di particolare sostegno
alle attività agrituristiche in zone montane, svantaggiate e
sensibili dal punto di vista ambientale.
3. Il confronto di cui al comma 2 non si effettua quando
la ricettività e la eventuale somministrazione di pasti e
bevande interessino un numero non superiore ai dieci ospiti,
purché l'azienda coltivi una superficie di almeno 2 ettari,
salvo diverso limite stabilito dalle regioni.
4. Al fine di contribuire alla conservazione e alla
qualificazione delle attività agricole, della singola azienda
agrituristica e delle aziende agricole o agrituristiche della
zona, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta
enogastronomica, la somministrazione di pasti e di bevande di
cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), è disciplinata
tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve
apportare comunque una quota significativa di prodotto
proprio;
b) per aziende agricole della zona si intendono
quelle collocate in ambito regionale o in limitrofa zona
omogenea, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota
di apporto di prodotti;
c) le quote di cui alle lettere a) e
b) devono rappresentare la prevalenza della materia
prima alimentare impiegata nella somministrazione dei pasti e
delle bevande;
d) il resto dei prodotti impiegati nella
somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani
alimentari della zona e comunque riferirsi esclusivamente a
produzioni agricole regionali o di limitrofa zona omogenea;
e) deve essere definita una quota minima di
prodotti di provenienza extraregionale, sulla base della
obiettiva indisponibilità in ambito regionale e della
effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta
gastronomica.
5. Le attività ricreative o culturali di cui
all'articolo 2, comma 4, lettera d), possono svolgersi
autonomamente rispetto all'ospitalità di cui alle lettere
a), b) e c) del medesimo comma, solo in quanto
obiettivamente realizzino la connessione con l'attività e con
le risorse agricole. Le attività ricreative e culturali per le
quali tale connessione non si realizzi, possono svolgersi
esclusivamente come servizi integrativi ed accessori riservati
agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la
partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può
pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.
Art. 5.
(Norme igienico-sanitarie).
1. I requisiti degli immobili e delle attrezzature da
utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle
regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto
delle particolari caratteristiche architettoniche e di
ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene
l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici
aeroilluminanti.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la
somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e
successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
155.
3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti
dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze
alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo
igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della
limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi
tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti
agricoli propri.
4. Nel caso di somministrazione di pasti limitata
esclusivamente alle persone alloggiate in numero massimo di
venti, per l'idoneità dei locali è sufficiente il semplice
requisito dell'abitabilità, ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.
425, e per la preparazione dei pasti è consentito l'uso della
cucina domestica.
5. Ove le opere richieste per l'abbattimento delle
barriere architettoniche di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, comportino alterazione
dell'aspetto architettonico dell'edificio, è autorizzata la
deroga all'applicazione di tale norma, fatta salva l'adozione
delle possibili soluzioni agevolative per consentire l'accesso
ai disabili. La deroga è comunque concessa per i locali di
alloggio ove la capacità ricettiva non supera i dieci posti
letto.
Art. 6.
(Disciplina amministrativa).
1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della
presente legge, che intendono svolgere attività
agrituristiche, presentano al comune ove avrà sede l'attività
stessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, una comunicazione di inizio
dell'attività, nella quale, sotto propria responsabilità, sono
indicati:
a) la descrizione dettagliata delle attività
previste con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda,
degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico,
della capacità ricettiva, di eventuali periodi di sospensione
dell'attività nell'arco dell'anno e delle tariffe massime,
riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si
intendono praticare per l'anno in corso;
b) la sussistenza del requisito di connessione
dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola,
secondo i limiti stabiliti dalla regione ai sensi
dell'articolo 4;
c) la conformità dell'iniziativa alle norme di
igiene e di sicurezza pubblica, con particolare riferimento
allo smaltimento dei reflui, alla idoneità degli impianti,
alla prevenzione del rischio alimentare;
d) il possesso del libretto sanitario da parte
delle persone impegnate nell'esercizio dell'attività
agrituristica;
e) il possesso delle autorizzazioni o delle
concessioni eventualmente previste per l'esecuzione delle
opere edilizie eseguite sui fabbricati aziendali destinati
all'attività agrituristica;
f) l'autocertificazione della insussistenza delle
condizioni soggettive incompatibili con l'esercizio
dell'attività agrituristica, di cui al comma 2;
g) il possesso, da parte del titolare, del
certificato di abilitazione di cui all'articolo 7.
2. L'esercizio dell'attività agrituristica è negato, a
meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
a) coloro che abbiano riportato nell'ultimo
triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con sentenza passata in giudicato, condanna
per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515
e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di
igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli
alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che siano sottoposti a misure di
prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti
abituali.
3. La comunicazione di inizio dell'attività consente
immediatamente l'esercizio dell'attività agrituristica. Il
comune, entro due mesi, compiuti i necessari accertamenti,
provvede al rilascio dell'autorizzazione amministrativa,
ovvero formula rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di
adeguamento senza sospensione dell'attività, ovvero, infine,
nel caso di gravi carenze ed irregolarità, dispone l'immediata
sospensione dell'attività.
4. E' facoltà di chi intende esercitare l'attività
agrituristica presentare al comune, in luogo della
comunicazione di inizio di attività, una domanda di
autorizzazione recante dichiarazioni analoghe a quelle
indicate per la comunicazione d'inizio dell'attività di cui al
comma 1; decorsi due mesi senza pronuncia da parte del comune,
la domanda si intende accolta e l'autorizzazione deve essere
concessa entro un mese.
5. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro
un mese, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle
attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria
responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli
adempimenti di legge, di cui al comma 1. In seguito a tale
comunicazione si applicano le disposizioni di cui al comma
3.
6. Quando l'attività agrituristica è svolta da società di
persone, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività
agrituristica può essere intestata anche a uno solo dei soci,
purché in possesso di una dichiarazione di assenso
sottoscritta dagli altri soci. Nel caso di società di
capitali, l'autorizzazione deve essere intestata al legale
rappresentante.
Art. 7.
(Abilitazione, controlli e disciplina fiscale).
1. Le regioni istituiscono l'esame per il rilascio del
certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività
agrituristica. Il possesso di tale certificato è
indispensabile al titolare dell'attività agrituristica per
ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 6. Per il
conseguimento del certificato, le regioni organizzano, in
collaborazione con le associazioni agrituristiche più
rappresentative, brevi corsi facoltativi di preparazione.
2. Ai fini delle attività di accertamento svolte dai
comuni preliminarmente al rilascio delle autorizzazioni di cui
all'articolo 6, e successivamente ai fini delle attività di
controllo periodico sull'offerta agrituristica, le regioni
stabiliscono ulteriori procedure e competenze amministrative,
in particolare ai fini della verifica del requisito di
connessione dell'attività agrituristica con l'attività
agricola.
3. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto
delle disposizioni previste dalle leggi regionali in materia,
autorizzato ai sensi dell'articolo 6 della presente legge,
comporta la conseguente applicazione delle disposizioni
fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque
settoriale, riconducibile all'attività agrituristica.
Art. 8.
(Periodi di apertura e tariffe).
1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno
oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi
stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo.
Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di
conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo
di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione
degli ospiti per brevi periodi.
2. Ai fini della più razionale integrazione fra l'attività
agricola e l'attività agrituristica, l'attività agrituristica
può essere svolta anche previo obbligo di prenotazione.
3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la
procedura indicata dalla regione, gli interessati ad
esercitare l'attività agrituristica devono presentare una
dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime
riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si
impegnano a praticare per l'anno seguente.
Art. 9.
(Riserva di denominazione. Classificazione).
1. L'uso della denominazione "agriturismo", e dei termini
attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende
agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi
dell'articolo 6.
2. Le regioni, ai fini di una maggiore trasparenza del
rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, stabiliscono un
sistema di classificazione dell'offerta agrituristica che
tenga conto congiuntamente del livello di confortevolezza
dell'ospitalità, della varietà di servizi e della
caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale
dell'accoglienza.
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, per
realizzare gli obiettivi di trasparenza di cui al comma 1,
coordina l'adozione di norme di classificazione
sostanzialmente omogenee su tutto il territorio nazionale,
fatta salva l'introduzione di specifici parametri di
valutazione riconducibili a peculiarità regionali.
Art. 10.
(Perdita del requisito di complementarità).
1. Qualora un'azienda agricola che eserciti l'attività
agrituristica da almeno tre anni incrementi la propria
ricettività oltre i limiti fissati dalla regione ai sensi
dell'articolo 4, può ottenere, dal comune nel cui territorio
intende svolgere l'attività, la licenza di esercizio
turistico-commerciale, in deroga ad eventuale diversa
destinazione d'uso del territorio prevista dal piano
regolatore generale.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1 l'azienda è
comunque vincolata alle seguenti condizioni:
a) carattere continuativo dell'attività agricola
in essere, o di un'attività agricola significativa in
relazione alla superficie disponibile, comunque non inferiore
a 2 ettari, e alle vocazioni produttive della zona;
b) utilizzazione esclusiva di locali provenienti
dal recupero del patrimonio edilizio aziendale esistente;
c) impiego, nella eventuale somministrazione di
pasti e di bevande, esclusivamente di prodotti regionali,
salvo la quota minima di prodotti extraregionali di cui
all'articolo 4, comma 4, lettera e);
d) svolgimento di eventuali attività ricreative e
culturali connesse con l'attività agricola o, in mancanza di
tale connessione, a beneficio esclusivo degli ospiti che
pernottano.
3. Gli edifici destinati all'attività ricettiva ai sensi
del presente articolo, perdono, ai fini fiscali ed
urbanistici, il requisito di ruralità. Agli stessi edifici e
alle attività di accoglienza che in essi si svolgono si
applicano tuttavia le disposizioni di cui all'articolo 5.
4. L'eventuale vincolo di destinazione connesso con il
beneficio di finanziamenti pubblici si trasferisce
all'attività turistico-commerciale, purché svolta nei limiti
stabiliti al comma 2.
Art. 11.
(Trasformazione e vendita dei prodotti).
1. Al fine di rendere più efficace la funzione
dell'agriturismo a sostegno dell'agricoltura, di sviluppare le
produzioni agroalimentari locali, nonché di favorire la
riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende
agricole, le regioni incentivano la vendita diretta dei
prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei
prodotti tipici locali con particolare riferimento a quelli
ufficialmente riconosciuti.
2. Alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963,
n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Alla vendita, effettuata dall'imprenditore agricolo,
dei prodotti propri trasformati che non rientrino nei limiti
previsti dall'articolo 29 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30
dicembre 1991, n. 413. Le stesse disposizioni si applicano
altresì alla vendita di prodotti non propri nei limiti
previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228.
Art. 12.
(Programmazione e sviluppo
dell'agriturismo).
1. Al fine di determinare un più incisivo e coerente
sviluppo dell'agriturismo, le regioni elaborano ed aggiornano
periodicamente il programma agrituristico regionale,
nell'ambito del quale sono individuate le zone di prevalente
interesse agrituristico, stabilite le procedure di accesso ai
contributi finanziari, determinate le future linee di sviluppo
del settore tenuto conto delle diverse vocazioni territoriali
e le attività di sostegno previste al comma 3.
2. Le regioni, anche nel quadro delle azioni e degli
interventi dell'Unione europea finalizzati allo sviluppo del
turismo rurale, concedono agli imprenditori agricoli incentivi
per realizzare attività agrituristiche. Nella destinazione di
tali incentivi si tiene conto, fra l'altro:
a) della ubicazione dell'azienda entro una zona di
prevalente interesse agrituristico;
b) della conduzione dell'azienda da parte di un
giovane imprenditore ovvero di una donna imprenditrice;
c) dell'attuazione congiunta di più servizi
agrituristici;
d) del prevalente orientamento della produzione
verso la diversificazione e la tipicizzazione di colture e di
allevamenti;
e) dell'attuazione, nell'ambito delle disposizioni
vigenti, di rilevanti programmi di agricoltura biologica o di
agricoltura ecocompatibile.
3. Le regioni, in collaborazione con le più
rappresentative associazioni di operatori agrituristici,
sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso
attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione
professionale e promozione.
Art. 13.
(Coordinamento nazionale dell'agriturismo).
1. Al fine di fornire informazioni utili per lo
svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali,
nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di
esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano
annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali
una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel
territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla
consistenza del settore, dal programma agrituristico regionale
aggiornato e da eventuali disposizioni emanate in materia.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali è istituito l'osservatorio nazionale
dell'agriturismo, all'attuazione del quale partecipano le
associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a
livello nazionale. L'osservatorio cura la raccolta e la
elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e
dalle associazioni di cui al periodo precedente, pubblicando
annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo
e formulando, anche con il contributo di esperienze estere,
proposte per lo sviluppo del settore.
Art. 14.
(Norme transitorie e finali).
1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.
2. Le regioni uniformano ai princìpi contenuti nella
presente legge le proprie normative in materia di agriturismo,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Le aziende agricole già autorizzate all'esercizio
dell'attività agrituristica alla data di entrata in vigore
della presente legge devono, entro diciotto mesi dalla
medesima data, conformare le proprie attività alle
disposizioni della presente legge e alle leggi regionali di
recepimento, ovvero dotarsi della licenza di esercizio
turistico-commerciale di cui all'articolo 10. In questo ultimo
caso l'eventuale vincolo di destinazione connesso al beneficio
di finanziamenti pubblici si trasferisce all'attività
turistico-commerciale, purché svolta nei limiti di cui
all'articolo 10.