XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1085




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

                a) qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;

                b) sostenere il presidio dei suoli da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali ed il miglioramento della qualità di vita;

                c) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;

                d) contribuire alla difesa dell'ambiente naturale;

                e) incentivare le produzioni agricole tipiche recuperando le connesse tradizioni enogastronomiche;

                f) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare.


Art. 2.

(Definizione di attività agrituristiche).

        1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame.
        2. I fondi e gli edifici destinati allo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia dal punto di vista catastale ai sensi dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia da quello della pianificazione urbanistica.
        3. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. I soggetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Per lo svolgimento di attività relative a servizi complementari è consentito il ricorso a fornitori esterni.
        4. Rientrano fra le attività agrituristiche:

            a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

            b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi quelli a carattere alcoolico e superalcoolico, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;

                c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali ivi inclusa la mescita di vino, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

            d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio.

        5. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
        6. Ai fini del riconoscimento di appartenenza a particolari categorie di imprenditore agricolo, nonché della priorità nel beneficio dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.


Art. 3.

(Locali per attività agrituristiche).

        1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.
        2. Quando l'attività agricola si svolge in un fondo privo di fabbricati, i comuni possono autorizzare l'esercizio dell'attività agrituristica nell'abitazione dell'imprenditore agricolo anche in frazioni e in nuclei abitati, compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato.
        3. Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
        4. Eventuali autorizzazioni o concessioni necessarie per interventi di restauro, ristrutturazione o adeguamento degli edifici destinati ad attività agrituristiche, non sono soggette ad oneri di rilascio e di urbanizzazione.


Art. 4.

(Criteri e limiti dell'attività agrituristica).

        1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica, anche in funzione dell'azienda e del fondo interessati.
        2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da assumere complessità e connotazione autonome rispetto all'attività agricola, o in contrasto con essa, le regioni stabiliscono norme di confronto tra il tempo di lavoro convenzionale richiesto complessivamente per ciascuna attività. Nella determinazione di tale requisito si tiene conto, applicando coefficienti correttivi, degli obiettivi generali di sviluppo dell'agriturismo e della necessità di particolare sostegno alle attività agrituristiche in zone montane, svantaggiate e sensibili dal punto di vista ambientale.
        3. Il confronto di cui al comma 2 non si effettua quando la ricettività e la eventuale somministrazione di pasti e bevande interessino un numero non superiore ai dieci ospiti, purché l'azienda coltivi una superficie di almeno 2 ettari, salvo diverso limite stabilito dalle regioni.
        4. Al fine di contribuire alla conservazione e alla qualificazione delle attività agricole, della singola azienda agrituristica e delle aziende agricole o agrituristiche della zona, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), è disciplinata tenendo conto dei seguenti criteri:

            a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio;

            b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in limitrofa zona omogenea, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;

            c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza della materia prima alimentare impiegata nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

            d) il resto dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi esclusivamente a produzioni agricole regionali o di limitrofa zona omogenea;

            e) deve essere definita una quota minima di prodotti di provenienza extraregionale, sulla base della obiettiva indisponibilità in ambito regionale e della effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta gastronomica.

        5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma, solo in quanto obiettivamente realizzino la connessione con l'attività e con le risorse agricole. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizzi, possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi ed accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.


Art. 5.

(Norme igienico-sanitarie).

        1. I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.
        2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
        3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
        4. Nel caso di somministrazione di pasti limitata esclusivamente alle persone alloggiate in numero massimo di venti, per l'idoneità dei locali è sufficiente il semplice requisito dell'abitabilità, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, e per la preparazione dei pasti è consentito l'uso della cucina domestica.
        5. Ove le opere richieste per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, comportino alterazione dell'aspetto architettonico dell'edificio, è autorizzata la deroga all'applicazione di tale norma, fatta salva l'adozione delle possibili soluzioni agevolative per consentire l'accesso ai disabili. La deroga è comunque concessa per i locali di alloggio ove la capacità ricettiva non supera i dieci posti letto.


Art. 6.

(Disciplina amministrativa).

        1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, che intendono svolgere attività agrituristiche, presentano al comune ove avrà sede l'attività stessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una comunicazione di inizio dell'attività, nella quale, sotto propria responsabilità, sono indicati:

            a) la descrizione dettagliata delle attività previste con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, di eventuali periodi di sospensione dell'attività nell'arco dell'anno e delle tariffe massime, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si intendono praticare per l'anno in corso;

            b) la sussistenza del requisito di connessione dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola, secondo i limiti stabiliti dalla regione ai sensi dell'articolo 4;

            c) la conformità dell'iniziativa alle norme di igiene e di sicurezza pubblica, con particolare riferimento allo smaltimento dei reflui, alla idoneità degli impianti, alla prevenzione del rischio alimentare;
            d) il possesso del libretto sanitario da parte delle persone impegnate nell'esercizio dell'attività agrituristica;

            e) il possesso delle autorizzazioni o delle concessioni eventualmente previste per l'esecuzione delle opere edilizie eseguite sui fabbricati aziendali destinati all'attività agrituristica;

            f) l'autocertificazione della insussistenza delle condizioni soggettive incompatibili con l'esercizio dell'attività agrituristica, di cui al comma 2;

            g) il possesso, da parte del titolare, del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7.

        2. L'esercizio dell'attività agrituristica è negato, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

            a) coloro che abbiano riportato nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

            b) coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

        3. La comunicazione di inizio dell'attività consente immediatamente l'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, entro due mesi, compiuti i necessari accertamenti, provvede al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, ovvero formula rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività, ovvero, infine, nel caso di gravi carenze ed irregolarità, dispone l'immediata sospensione dell'attività.
        4. E' facoltà di chi intende esercitare l'attività agrituristica presentare al comune, in luogo della comunicazione di inizio di attività, una domanda di autorizzazione recante dichiarazioni analoghe a quelle indicate per la comunicazione d'inizio dell'attività di cui al comma 1; decorsi due mesi senza pronuncia da parte del comune, la domanda si intende accolta e l'autorizzazione deve essere concessa entro un mese.
        5. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro un mese, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge, di cui al comma 1. In seguito a tale comunicazione si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
        6. Quando l'attività agrituristica è svolta da società di persone, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica può essere intestata anche a uno solo dei soci, purché in possesso di una dichiarazione di assenso sottoscritta dagli altri soci. Nel caso di società di capitali, l'autorizzazione deve essere intestata al legale rappresentante.


Art. 7.

(Abilitazione, controlli e disciplina fiscale).

        1. Le regioni istituiscono l'esame per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Il possesso di tale certificato è indispensabile al titolare dell'attività agrituristica per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 6. Per il conseguimento del certificato, le regioni organizzano, in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, brevi corsi facoltativi di preparazione.
        2. Ai fini delle attività di accertamento svolte dai comuni preliminarmente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, e successivamente ai fini delle attività di controllo periodico sull'offerta agrituristica, le regioni stabiliscono ulteriori procedure e competenze amministrative, in particolare ai fini della verifica del requisito di connessione dell'attività agrituristica con l'attività agricola.
        3. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi regionali in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica.


Art. 8.

(Periodi di apertura e tariffe).

        1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.
        2. Ai fini della più razionale integrazione fra l'attività agricola e l'attività agrituristica, l'attività agrituristica può essere svolta anche previo obbligo di prenotazione.
        3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, gli interessati ad esercitare l'attività agrituristica devono presentare una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.


Art. 9.

(Riserva di denominazione. Classificazione).

        1. L'uso della denominazione "agriturismo", e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.
        2. Le regioni, ai fini di una maggiore trasparenza del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, stabiliscono un sistema di classificazione dell'offerta agrituristica che tenga conto congiuntamente del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà di servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza.
        3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, per realizzare gli obiettivi di trasparenza di cui al comma 1, coordina l'adozione di norme di classificazione sostanzialmente omogenee su tutto il territorio nazionale, fatta salva l'introduzione di specifici parametri di valutazione riconducibili a peculiarità regionali.


Art. 10.

(Perdita del requisito di complementarità).

        1. Qualora un'azienda agricola che eserciti l'attività agrituristica da almeno tre anni incrementi la propria ricettività oltre i limiti fissati dalla regione ai sensi dell'articolo 4, può ottenere, dal comune nel cui territorio intende svolgere l'attività, la licenza di esercizio turistico-commerciale, in deroga ad eventuale diversa destinazione d'uso del territorio prevista dal piano regolatore generale.
        2. Nella fattispecie di cui al comma 1 l'azienda è comunque vincolata alle seguenti condizioni:

            a) carattere continuativo dell'attività agricola in essere, o di un'attività agricola significativa in relazione alla superficie disponibile, comunque non inferiore a 2 ettari, e alle vocazioni produttive della zona;

            b) utilizzazione esclusiva di locali provenienti dal recupero del patrimonio edilizio aziendale esistente;

            c) impiego, nella eventuale somministrazione di pasti e di bevande, esclusivamente di prodotti regionali, salvo la quota minima di prodotti extraregionali di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e);

            d) svolgimento di eventuali attività ricreative e culturali connesse con l'attività agricola o, in mancanza di tale connessione, a beneficio esclusivo degli ospiti che pernottano.

        3. Gli edifici destinati all'attività ricettiva ai sensi del presente articolo, perdono, ai fini fiscali ed urbanistici, il requisito di ruralità. Agli stessi edifici e alle attività di accoglienza che in essi si svolgono si applicano tuttavia le disposizioni di cui all'articolo 5.
        4. L'eventuale vincolo di destinazione connesso con il beneficio di finanziamenti pubblici si trasferisce all'attività turistico-commerciale, purché svolta nei limiti stabiliti al comma 2.


Art. 11.

(Trasformazione e vendita dei prodotti).

        1. Al fine di rendere più efficace la funzione dell'agriturismo a sostegno dell'agricoltura, di sviluppare le produzioni agroalimentari locali, nonché di favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole, le regioni incentivano la vendita diretta dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti.
        2. Alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
        3. Alla vendita, effettuata dall'imprenditore agricolo, dei prodotti propri trasformati che non rientrino nei limiti previsti dall'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Le stesse disposizioni si applicano altresì alla vendita di prodotti non propri nei limiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.


Art. 12.

(Programmazione e sviluppo
dell'agriturismo).

        1. Al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell'agriturismo, le regioni elaborano ed aggiornano periodicamente il programma agrituristico regionale, nell'ambito del quale sono individuate le zone di prevalente interesse agrituristico, stabilite le procedure di accesso ai contributi finanziari, determinate le future linee di sviluppo del settore tenuto conto delle diverse vocazioni territoriali e le attività di sostegno previste al comma 3.
        2. Le regioni, anche nel quadro delle azioni e degli interventi dell'Unione europea finalizzati allo sviluppo del turismo rurale, concedono agli imprenditori agricoli incentivi per realizzare attività agrituristiche. Nella destinazione di tali incentivi si tiene conto, fra l'altro:

            a) della ubicazione dell'azienda entro una zona di prevalente interesse agrituristico;

            b) della conduzione dell'azienda da parte di un giovane imprenditore ovvero di una donna imprenditrice;

            c) dell'attuazione congiunta di più servizi agrituristici;

            d) del prevalente orientamento della produzione verso la diversificazione e la tipicizzazione di colture e di allevamenti;

            e) dell'attuazione, nell'ambito delle disposizioni vigenti, di rilevanti programmi di agricoltura biologica o di agricoltura ecocompatibile.

        3. Le regioni, in collaborazione con le più rappresentative associazioni di operatori agrituristici, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.


Art. 13.

(Coordinamento nazionale dell'agriturismo).

        1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore, dal programma agrituristico regionale aggiornato e da eventuali disposizioni emanate in materia.
        2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'osservatorio nazionale dell'agriturismo, all'attuazione del quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale. L'osservatorio cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al periodo precedente, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.


Art. 14.

(Norme transitorie e finali).

        1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.
        2. Le regioni uniformano ai princìpi contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro diciotto mesi dalla medesima data, conformare le proprie attività alle disposizioni della presente legge e alle leggi regionali di recepimento, ovvero dotarsi della licenza di esercizio turistico-commerciale di cui all'articolo 10. In questo ultimo caso l'eventuale vincolo di destinazione connesso al beneficio di finanziamenti pubblici si trasferisce all'attività turistico-commerciale, purché svolta nei limiti di cui all'articolo 10.



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