XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1084
Onorevoli Colleghi! - L'esiguità e la senescenza della
quota di popolazione oggi disponibile per l'esecuzione delle
pratiche agricole rappresentano un indubbio fattore di allarme
e di squilibrio socio-economico. Senza l'impiego di adeguate
tecnologie e macchinari, il lavoro finisce per diventare una
prestazione antieconomica, insufficiente e limitativa
dell'attività imprenditoriale dell'azienda agricola. In altri
termini, anche per il peculiare ordinamento dell'azienda
agricola, sono l'alto costo del lavoro e l'inadeguata
redditività del suo investimento a determinare la crisi delle
nostre campagne: crisi non solo di settore, ma territoriale,
perché anche l'indotto si trasferisce in altre attività
economiche. Risulta quindi evidente che per potenziare le
economie del territorio è indispensabile aumentare il
rendimento, in termini di produttività, dell'operatore
agricolo, mediante il ricorso a tutti i mezzi messi a
disposizione della moderna tecnologia.
L'impiego dei mezzi aerei in agricoltura, nel quadro del
necessario sviluppo dell'impresa rurale, è determinante: esso
ormai costituisce un valido supporto fitoiatrico per le
colture viticole, nonché per la difesa anticrittogamica dei
cereali, delle colture industriali, delle colture legnose e
per il diserbo dei seminativi.
Le applicazioni aeroagricole di fitofarmaci sono dunque
utilissime nel fronteggiare la carenza di manodopera, e
costituiscono un'ottima possibilità per difendere
adeguatamente le nostre colture agrarie e forestali.
Per tali ragioni l'impiego dei mezzi aerei in agricoltura
avrebbe dovuto meritare maggiore attenzione. Invece, finora,
non si è mai provveduto ad emanarne un'idonea
regolamentazione, con gravi ripercussioni sia sul piano
operativo, sia su quello delle necessarie opportunità di
sviluppo.
La presente proposta di legge si propone di colmare
appunto tale vuoto legislativo, in particolare per quanto
riguarda l'uso dei mezzi aerei denominati ultraleggeri a
motore (ULM), che per le loro caratteristiche sono
estremamente indicati per l'impiego in agricoltura.
E' opportuno rammentare che i mezzi aerei si possono
dividere grosso modo in due categorie: ad "ala fissa" (aerei e
ultraleggeri) e ad "ala rotante" (elicotteri e autogiri).
Tuttavia, nel nostro Paese non vi sono concrete possibilità di
impiego per il classico aereo agricolo, per almeno due motivi:
innanzitutto non esiste un tessuto aziendale ed organizzativo
adatto (i nostri più grandi appezzamenti sono poca cosa se
paragonati a quelli americani, australiani, dell'est europeo,
del sud della Spagna o anche dei cosiddetti "Paesi in via
sviluppo"); la seconda difficoltà è rappresentata dagli organi
preposti al volo, che limitano comunque ai soli aeroporti e
alle aviosuperfici riconosciute il traffico degli aeromobili
immatricolati al registro aeronautico italiano. I mezzi ad ala
rotante, seppur interessanti per l'ottima manovrabilità, hanno
costi di esercizio elevati e non si prestano alla
distribuzione dei fitofarmaci a causa degli effetti
indesiderati (principalmente la dispersione del prodotto
nell'atmosfera) provocati dalla turbolenza dell'aria generata
dal motore.
Al contrario, i mezzi ultraleggeri a motore sono macchine
estremamente interessanti per l'impiego agricolo, per più di
una ragione. Innanzitutto, sono di costo accessibile, non
necessitano di grosse infrastrutture e sono ben manovrabili.
Inoltre, la loro bassa velocità operativa (60-90 chilometri
orari) permette di ben individuare gli ostacoli, quali piante
e soprattutto linee elettriche e telefoniche, che
abbondantemente costellano le nostre campagne. Si può anche
aggiungere che l'ULM è la macchina che consente di raggiungere
lo scopo della distribuzione dei fitofarmaci rispettando al
massimo l'ecosistema: lavora infatti usando pressioni
estremamente basse (mai superiori a 2-2,5 bar) e usa ugelli
irroratori tali che le goccioline, di dimensioni relativamente
grosse, non subiscono nebulizzazione e conseguente
dispersione, anche perché l'ULM lavora solo in calma di
vento.
E' bene ricordare che a metà degli anni ottanta l'allora
Ministro dell'agricoltura Pandolfi, nel varare la legge 8
novembre 1986, n. 752, includeva, all'articolo 4, tra i pochi
mezzi innovativi per l'utilizzo agricolo, proprio gli
ultraleggeri a motore, per i quali era previsto, in aggiunta
ad incentivi per la sperimentazione, anche un contributo pari
al 20 per cento del costo. Ciò è stato tuttavia vanificato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 404 del 1988 di attuazione della legge 25 marzo 1985, n.
106, recante "Disciplina del volo da diporto o sportivo", che,
ha sottratto gli ULM alla disciplina degli aeromobili
convenzionali, così come previsto dal codice della
navigazione, ma ne ha escluso gli impieghi diversi dalla
"attività da diporto e sportiva".
Alla luce degli importanti impieghi che gli ultraleggeri a
motore possono avere nelle pratiche agricole, e delle
sperimentazioni fatte con successo da alcuni istituti
universitari italiani, appare opportuno ampliare le
possibilità previste dalla legge 25 marzo 1985, n. 106, e
regolamentare l'impiego dell'ULM in agricoltura, considerando
l'ultraleggero specificatamente attrezzato per l'uso agricolo
alla stregua delle altre macchine agricole, soggetto quindi
alle stesse regole, benefìci, limitazioni e assicurazioni.