XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1084
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La distribuzione dei prodotti fitosanitari di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
può essere effettuata utilizzando i velivoli ultraleggeri a
motore.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individua i princìpi attivi e le colture su
cui può essere effettuata la distribuzione di cui al comma
1.
3. I velivoli ultraleggeri a motore di cui al comma 1, da
adibire all'impiego agricolo, purché compresi nei limiti di
peso e con le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato
A annesso alla presente legge, non sono considerati
aeromobili, ai sensi dell'articolo 743 del codice della
navigazione, e non sono soggetti alle disposizioni vigenti in
materia di aeromobili.
4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali
determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, le modifiche e le
integrazioni da apportare all'allegato A annesso alla presente
legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione
della tecnica ed alla sicurezza dell'impiego dei mezzi aerei
ultraleggeri a motore in agricoltura.
Art. 2.
1. Con apposito regolamento, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede alla disciplina:
a) dell'accertamento dell'idoneità psicofisica
necessaria per svolgere attività di volo con i mezzi
ultraleggeri a motore da adibire all'impiego in agricoltura,
di cui all'articolo 1;
b) dell'attività preparatoria per l'uso dei
mezzi;
c) della circolazione e della sicurezza dei
mezzi;
d) dell'obbligo dell'assicurazione per danni a
terzi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 3.
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali si
avvale dell'Aero Club d'Italia per quanto attiene allo
svolgimento dell'attività preparatoria per l'uso dei mezzi
aerei ultraleggeri a motore di cui all'articolo 1, nonché alla
certificazione relativa alla predetta attività preparatoria,
con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo
2.
2. Le tariffe fissate dall'Aero Club d'Italia per
l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 sono soggette
all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e
forestali.
Art. 4.
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla
presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, si
applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma da lire 100 mila a lire 1 milione.
2. Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di
assicurazione per danni a terzi si applica la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
400 mila a lire 1.600.000.
Allegato A
(articolo 1, comma 3)
Caratteristiche dei mezzi aerei ultraleggeri
a motore ad ala fissa da adibire all'impiego agricolo
a) struttura monoposto, provvista di motore a due
tempi con peso massimo al decollo non superiore a 500
chilogrammi;
b) struttura monoposto, provvista di motore a
quattro tempi catalizzato, con peso massimo al decollo non
superiore a 550 chilogrammi;
c) velocità operativa compresa tra 60 e 90
chilometri orari;
d) capacità di decollo e di atterraggio da
strisce di terreno libero di lunghezza non superiore a 100
metri e da qualsiasi area idonea di analoghe caratteristiche,
comprese strade di campagna, previo consenso di chi dispone
dell'area stessa;
e) serbatoio dei fitofarmaci di capacità non
superiore ai 150 litri;
f) impianto di irrorazione, completo di motore
proprio, di serbatoio e di barra a doppia ala completa di
ugelli irroratori;
g) attività di volo effettuabile esclusivamente
dall'alba al tramonto, in condizioni meteorologiche e di
visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo
con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale
presenza di ogni altro tipo di traffico;
h) trattamenti antiparassitari e diserbanti
effettuabili ad una altezza non superiore a cinque metri
rispetto alla sommità della coltura in trattamento;
i) iscrizione all'Utenti motori agricoli e
conseguente assicurazione come mezzo agricolo.