XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1084




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La distribuzione dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, può essere effettuata utilizzando i velivoli ultraleggeri a motore.
        2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i princìpi attivi e le colture su cui può essere effettuata la distribuzione di cui al comma 1.
        3. I velivoli ultraleggeri a motore di cui al comma 1, da adibire all'impiego agricolo, purché compresi nei limiti di peso e con le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili, ai sensi dell'articolo 743 del codice della navigazione, e non sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.
        4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato A annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica ed alla sicurezza dell'impiego dei mezzi aerei ultraleggeri a motore in agricoltura.


Art. 2.

        1. Con apposito regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla disciplina:

            a) dell'accertamento dell'idoneità psicofisica necessaria per svolgere attività di volo con i mezzi ultraleggeri a motore da adibire all'impiego in agricoltura, di cui all'articolo 1;
            b) dell'attività preparatoria per l'uso dei mezzi;

            c) della circolazione e della sicurezza dei mezzi;

            d) dell'obbligo dell'assicurazione per danni a terzi.

        2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 3.

        1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali si avvale dell'Aero Club d'Italia per quanto attiene allo svolgimento dell'attività preparatoria per l'uso dei mezzi aerei ultraleggeri a motore di cui all'articolo 1, nonché alla certificazione relativa alla predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2.
        2. Le tariffe fissate dall'Aero Club d'Italia per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 sono soggette all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali.


Art. 4.

        1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 1 milione.
        2. Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per danni a terzi si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 400 mila a lire 1.600.000.



Allegato A
(articolo 1, comma 3)


Caratteristiche dei mezzi aerei ultraleggeri
a motore ad ala fissa da adibire all'impiego agricolo


                a) struttura monoposto, provvista di motore a due tempi con peso massimo al decollo non superiore a 500 chilogrammi;

                b) struttura monoposto, provvista di motore a quattro tempi catalizzato, con peso massimo al decollo non superiore a 550 chilogrammi;

                c) velocità operativa compresa tra 60 e 90 chilometri orari;

                d) capacità di decollo e di atterraggio da strisce di terreno libero di lunghezza non superiore a 100 metri e da qualsiasi area idonea di analoghe caratteristiche, comprese strade di campagna, previo consenso di chi dispone dell'area stessa;

                e) serbatoio dei fitofarmaci di capacità non superiore ai 150 litri;

                f) impianto di irrorazione, completo di motore proprio, di serbatoio e di barra a doppia ala completa di ugelli irroratori;

                g) attività di volo effettuabile esclusivamente dall'alba al tramonto, in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico;

                h) trattamenti antiparassitari e diserbanti effettuabili ad una altezza non superiore a cinque metri rispetto alla sommità della coltura in trattamento;

                i) iscrizione all'Utenti motori agricoli e conseguente assicurazione come mezzo agricolo.



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