XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1082




        Onorevoli Colleghi! - La nuova legge elettorale per l'elezione della Camera dei deputati (legge 4 agosto 1993, n. 277), conformemente all'esito della consultazione referendaria del 18 aprile 1993, ha introdotto un sistema elettorale di tipo misto: maggioritario per l'attribuzione del 75 per cento dei seggi e proporzionale, con lo sbarramento al 4 per cento, per i restanti seggi. I tratti fondamentali di tale nuovo sistema sono i seguenti: suddivisione del territorio nazionale in ventisei circoscrizioni di dimensione regionale o infraregionale; attribuzione, in ogni circoscrizione, dei tre quarti dei seggi con la formula maggioritaria nell'ambito di altrettanti collegi uninominali; ripartizione in ambito nazionale dei restanti seggi con la formula proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti e con il sistema delle liste concorrenti. E' prevista una soglia di sbarramento del 4 per cento; attribuzione a ciascun elettore di due voti, da esprimere su schede distinte: uno per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, uno per la scelta di una delle liste circoscrizionali concorrenti al riparto dei seggi in ragione proporzionale; scorporo parziale dal computo delle cifre elettorali di lista dei voti risultati necessari per eleggere, nei collegi uninominali, i candidati collegati a ciascuna lista; determinazione, in una seconda fase dei calcoli per l'attribuzione dei seggi proporzionali, delle circoscrizioni in cui attribuire alle singole liste i seggi conquistati in ambito nazionale e conseguente proclamazione, su base circoscrizionale, dei candidati di lista risultati eletti con il metodo proporzionale.
        Per l'elezione del Senato della Repubblica la nuova legge elettorale (legge 4 agosto 1993, n. 276), conformemente all'esito referendario, ha introdotto un sistema elettorale di tipo maggioritario uninominale con parziale recupero proporzionale, caratterizzato dai seguenti elementi: attribuzione in ogni regione di tre quarti dei seggi con sistema maggioritario nell'ambito di altrettanti collegi uninominali (fanno eccezione la regione Valle d'Aosta, che è costituita in un unico collegio uninominale e la regione Molise, il cui territorio è ripartito in due collegi uninominali); ripartizione dei restanti seggi in ragione proporzionale nell'ambito della circoscrizione regionale tra gruppi di candidati presentati nel collegio uninominale; scorporo totale dalla cifra elettorale di ciascun gruppo dei voti conseguiti dai candidati eletti nei collegi uninominali.
        In questo quadro, sopra descritto, operano i parlamentari, i quali rappresentano, al di là degli interessi particolari di coloro che li hanno scelti, gli interessi complessivi di tutto il Paese.
        In seguito al referendum del 18 aprile 1993 e alle nuove disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i nuovi rapporti tra eletto ed elettore "obbligano" il primo, oltre che ad eseguire il mandato con diligenza ed onestà, a informare gli elettori sul proprio operato: trattasi esclusivamente di responsabilità politica, che il corpo elettorale può far valere solo in sede di nuove elezioni, allorquando avrà la possibilità di esprimere un giudizio sull'operato del parlamentare che si ripresenta candidato, confermandogli o negandogli, qualora la condotta del parlamentare non abbia risposto alle aspettative, la propria preferenza.
        Pertanto, è indispensabile che ogni eletto, per ben rappresentare le istanze degli elettori, nonché per avere un filo diretto con essi, abbia la possibilità di aprire nel proprio collegio elettorale una sede con una segreteria politica capace di interloquire con quanti lo desiderano.
        Questo è il senso della presente proposta di legge, di cui si auspica la rapida approvazione.




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