XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1082
Onorevoli Colleghi! - La nuova legge elettorale per
l'elezione della Camera dei deputati (legge 4 agosto 1993, n.
277), conformemente all'esito della consultazione referendaria
del 18 aprile 1993, ha introdotto un sistema elettorale di
tipo misto: maggioritario per l'attribuzione del 75 per cento
dei seggi e proporzionale, con lo sbarramento al 4 per cento,
per i restanti seggi. I tratti fondamentali di tale nuovo
sistema sono i seguenti: suddivisione del territorio nazionale
in ventisei circoscrizioni di dimensione regionale o
infraregionale; attribuzione, in ogni circoscrizione, dei tre
quarti dei seggi con la formula maggioritaria nell'ambito di
altrettanti collegi uninominali; ripartizione in ambito
nazionale dei restanti seggi con la formula proporzionale dei
quozienti interi e dei resti più alti e con il sistema delle
liste concorrenti. E' prevista una soglia di sbarramento del 4
per cento; attribuzione a ciascun elettore di due voti, da
esprimere su schede distinte: uno per l'elezione del candidato
nel collegio uninominale, uno per la scelta di una delle liste
circoscrizionali concorrenti al riparto dei seggi in ragione
proporzionale; scorporo parziale dal computo delle cifre
elettorali di lista dei voti risultati necessari per eleggere,
nei collegi uninominali, i candidati collegati a ciascuna
lista; determinazione, in una seconda fase dei calcoli per
l'attribuzione dei seggi proporzionali, delle circoscrizioni
in cui attribuire alle singole liste i seggi conquistati in
ambito nazionale e conseguente proclamazione, su base
circoscrizionale, dei candidati di lista risultati eletti con
il metodo proporzionale.
Per l'elezione del Senato della Repubblica la nuova legge
elettorale (legge 4 agosto 1993, n. 276), conformemente
all'esito referendario, ha introdotto un sistema elettorale di
tipo maggioritario uninominale con parziale recupero
proporzionale, caratterizzato dai seguenti elementi:
attribuzione in ogni regione di tre quarti dei seggi con
sistema maggioritario nell'ambito di altrettanti collegi
uninominali (fanno eccezione la regione Valle d'Aosta, che è
costituita in un unico collegio uninominale e la regione
Molise, il cui territorio è ripartito in due collegi
uninominali); ripartizione dei restanti seggi in ragione
proporzionale nell'ambito della circoscrizione regionale tra
gruppi di candidati presentati nel collegio uninominale;
scorporo totale dalla cifra elettorale di ciascun gruppo dei
voti conseguiti dai candidati eletti nei collegi
uninominali.
In questo quadro, sopra descritto, operano i parlamentari,
i quali rappresentano, al di là degli interessi particolari di
coloro che li hanno scelti, gli interessi complessivi di tutto
il Paese.
In seguito al referendum del 18 aprile 1993 e alle
nuove disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, i nuovi rapporti tra eletto ed
elettore "obbligano" il primo, oltre che ad eseguire il
mandato con diligenza ed onestà, a informare gli elettori sul
proprio operato: trattasi esclusivamente di responsabilità
politica, che il corpo elettorale può far valere solo in sede
di nuove elezioni, allorquando avrà la possibilità di
esprimere un giudizio sull'operato del parlamentare che si
ripresenta candidato, confermandogli o negandogli, qualora la
condotta del parlamentare non abbia risposto alle aspettative,
la propria preferenza.
Pertanto, è indispensabile che ogni eletto, per ben
rappresentare le istanze degli elettori, nonché per avere un
filo diretto con essi, abbia la possibilità di aprire nel
proprio collegio elettorale una sede con una segreteria
politica capace di interloquire con quanti lo desiderano.
Questo è il senso della presente proposta di legge, di cui
si auspica la rapida approvazione.