XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1082
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Al fine di garantire la piena indipendenza ed autonomia
dei singoli membri del Parlamento nell'esercizio delle loro
funzioni ed una effettiva e reale corrispondenza tra eletti ed
elettori del proprio collegio elettorale, i parlamentari
possono, durante il proprio mandato, avvalersi per la propria
segreteria tecnica di almeno due dipendenti
dell'amministrazione pubblica.
Art. 2.
(Modalità del comando).
1. Su richiesta del parlamentare, l'amministrazione
pubblica procede con le forme del comando all'assegnazione dei
dipendenti individuati presso la segreteria politica del
parlamentare, purché essa sia ubicata nella provincia del
collegio.
2. Il comando dei dipendenti non può avere durata
superiore a quella del mandato del parlamentare ed è di norma
frazionato in autorizzazioni della durata di dodici mesi.
3. Non possono essere individuati, ai fini del comando di
cui al comma 1, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
che abbiano, secondo il comparto contrattuale di riferimento,
qualifiche dirigenziali.
Art. 3.
(Retribuzione).
1. Al personale comandato sono corrisposti, a carico
dell'amministrazione pubblica da cui dipende, tutti gli
assegni spettanti nella qualifica e nel profilo professionale
di appartenenza, le quote di salario accessorio fisse e
ricorrenti, relative alla professionalità e alla produttività,
con esclusione dei soli compensi per il lavoro
straordinario.
2. I periodi di comando sono utili a tutti gli effetti del
rapporto di lavoro del dipendente, salvo ai fini del
compimento del periodo di prova.
Art. 4.
(Sostituzione del personale comandato).
1. Il personale comandato può essere sostituito
dall'amministrazione pubblica da cui dipende tramite
l'assunzione di personale a tempo determinato secondo le forme
previste dai rispettivi contratti di lavoro, dai regolamenti e
dalle leggi vigenti in materia.
Art. 5.
(Oneri per il personale comandato).
1. Il costo sostenuto dalle amministrazioni pubbliche per
il personale comandato o per la sua sostituzione grava, a
seconda della richiesta, sul bilancio interno della Camera dei
deputati o su quello del Senato della Repubblica.