XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1082




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Al fine di garantire la piena indipendenza ed autonomia dei singoli membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni ed una effettiva e reale corrispondenza tra eletti ed elettori del proprio collegio elettorale, i parlamentari possono, durante il proprio mandato, avvalersi per la propria segreteria tecnica di almeno due dipendenti dell'amministrazione pubblica.


Art. 2.

(Modalità del comando).

        1. Su richiesta del parlamentare, l'amministrazione pubblica procede con le forme del comando all'assegnazione dei dipendenti individuati presso la segreteria politica del parlamentare, purché essa sia ubicata nella provincia del collegio.
        2. Il comando dei dipendenti non può avere durata superiore a quella del mandato del parlamentare ed è di norma frazionato in autorizzazioni della durata di dodici mesi.
        3. Non possono essere individuati, ai fini del comando di cui al comma 1, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano, secondo il comparto contrattuale di riferimento, qualifiche dirigenziali.


Art. 3.

(Retribuzione).

        1. Al personale comandato sono corrisposti, a carico dell'amministrazione pubblica da cui dipende, tutti gli assegni spettanti nella qualifica e nel profilo professionale di appartenenza, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei soli compensi per il lavoro straordinario.
        2. I periodi di comando sono utili a tutti gli effetti del rapporto di lavoro del dipendente, salvo ai fini del compimento del periodo di prova.


Art. 4.

(Sostituzione del personale comandato).

        1. Il personale comandato può essere sostituito dall'amministrazione pubblica da cui dipende tramite l'assunzione di personale a tempo determinato secondo le forme previste dai rispettivi contratti di lavoro, dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia.


Art. 5.

(Oneri per il personale comandato).

        1. Il costo sostenuto dalle amministrazioni pubbliche per il personale comandato o per la sua sostituzione grava, a seconda della richiesta, sul bilancio interno della Camera dei deputati o su quello del Senato della Repubblica.



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