XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1080
Onorevoli Colleghi! - L'istituzione dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), avvenuta con
la legge n. 61 del 1994, determina la necessità di intervento
del legislatore per affidare a tale ente più estesi poteri e
competenze in materia di verifica, salvaguardia e risanamento
dello stato dell'ambiente. In tal modo si realizzano le
condizioni per un intevento unitario, qualificato e
specialistico in materia di controlli, premessa di una più
forte e decisa politica di tutela ambientale nel nostro
Paese.
Evidentemente è necessario estendere la volontà di
un'azione più rapida e coordinata, espressa dal corpo
elettorale con il referendum in materia di controlli
ambientali, ai diversi livelli e nei diversi campi di
intervento ambientale presi in considerazione dalla nostra
amministrazione pubblica.
Con l'occasione si rende obbligatoria una verifica dei
risultati sino ad oggi conseguiti anche nel campo dei
controlli, della tutela e della salvaguardia dell'ambiente
marino e costiero. Il mare, per il nostro Paese, è
indubbiamente un elemento fondamentale e costitutivo della
stessa identità nazionale, sul piano economico, sociale,
ambientale e culturale. Il problema della salvaguardia e
valorizzazione dell'enorme patrimonio naturale costiero e
marino di cui disponiamo assume quindi una priorità assoluta,
intimamente connessa alle caratteristiche qualitative, e non
solo ecologico-sanitarie, del tenore di vita di milioni di
persone lungo le nostre coste.
Con la legge n. 979 del 1982 era stata tentata la strada
di un'amministrazione congiunta, affidata al Ministero della
marina mercantile, delle attività economiche in campo
marittimo e della tutela dell'ambiente ad esse circostante.
Nelle intenzioni del legislatore l'Ispettorato centrale
per la difesa del mare avrebbe dovuto avviare la
trasformazione dell'intero Ministero della marina mercantile,
finalmente chiamato a svolgere un ruolo attivo a tutela,
salvaguardia e valorizzazione delle risorse marine e costiere,
abbandonando la tradizionale funzione mercantilistica e
meramente erogatoria di risorse, a vantaggio di un rapporto
equilibrato fin dall'origine tra sfruttamento economico e
salvaguardia della "risorsa-mare".
Con notevole ottimismo venivano attribuiti all'allora
neoistituito Ispettorato centrale per la difesa del mare
compiti di riduzione delle potenzialità inquinanti o
distruttive prodotte proprio dalle attività delle categorie da
sempre impegnate nello sfruttamento delle risorse marine:
costruttori navali, armatori, industrie costiere, pescatori,
balneatori, eccetera.
Si deve però rilevare che l'Ispettorato è stato
gradualmente ma costantemente limitato all'interno del
Ministero proprio sul piano delle competenze istituzionali: la
tutela delle specie non pescabili (cetacei e tartarughe
marine), con le disastrose iniziative conseguenti in materia
di spadare, era per esempio affidata alla Direzione generale
della pesca marittima. Ovviamente il mancato decollo della
struttura ecologica interna al Ministero della marina
mercantile, nonché la progressiva distorsione delle competenze
normativamente previste, avevano comportato l'assenza di una
forte e unitaria attività del Governo in materia di tutela
dell'ambiente marino e costiero, con conseguente
sfilacciamento e parcellizzazione delle competenze anche
all'esterno del Ministero in questione. L'istituzione, d'altra
parte, del Ministero dell'ambiente (legge 8 luglio 1986, n.
349) ha introdotto un complesso sistema di accordi e concerti
in materia ambientale marina, spesso a discapito di un'azione
rapida ed efficace.
Con la legge n. 537 del 1993 si è successivamente
provveduto e riunificare le competenze in materia di tutela e
difesa dell'ambiente marino in capo al Ministero dell'ambiente
(articolo 1, comma 10).
Si rende ora necessario perferzionare il riordino già
avviato delle competenze in materia di tutela dell'ambiente
marino e costiero, affidando la responsabilità di tali
attività all'ANPA, in collaborazione con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. In tale modo si
può finalmente e concretamente conseguire quell'unitarietà di
indirizzi necessaria per un'adeguata politica di complessiva
salvaguardia ambientale in un Paese caratterizzato da un
notevole sviluppo costiero.
Inoltre, occorre ormai garantire con urgenza l'effettività
di quanto già sancito con l'articolo 59 del il decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in tema di
trasferimento alle regioni dell'amministrazione del demanio
marittimo per finalità turistico-ricreative, anche alla luce
della istituzione della agenzie regionali per l'ambiente.
Infine si è resa altresì necessaria l'adozione di misure
più stringenti a tutela delle aree marine e costiere di
particolare valore naturalistico, già individuate dalle citate
leggi n. 979 del 1982 e n. 349 del 1986 quali aree di
reperimento di riserve marine. Il tutto per impedire che tra
la mera previsione normativa e la concreta istituzione di
ciascuna riserva marina possano essere ulteriormente
compromessi equilibri ecologici talora assai delicati.
Con la presente proposta di legge, quindi, si intende
trasferire all'ANPA la titolarità delle competenze in materia
di protezione dell'ambiente marino e di prevenzione degli
effetti dannosi alle risorse del mare, finalmente e
chiaramente comprendendo in tali attività la tutela delle
specie non pescabili (articolo 1).
All'articolo 2 viene confermata l'importanza di una
presenza operativa a livello periferico, individuata nelle
locali capitanerie di porto, stavolta poste alle dirette
dipendenze funzionali dell'ANPA: ovviamente, in tale occasione
viene confermata la fondamentale e naturale destinazione
ecologico-marittima dei mezzi terrestri, navali ed aerei a suo
tempo acquistati con le risorse affidate dal Parlamento alla
gestione dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare; al
tempo stesso viene affermata la necessità di un rapporto
funzionale assolutamente diretto tra l'ANPA e le singole
capitanerie di porto locali, senza alcuna interposizione di
organismi militari centrali deputati al perseguimento di
finalità di ben diversa natura.
Con l'articolo 3 si mira a rendere finalmente effettiva la
delega funzionale a vantaggio delle regioni stabilita con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 in
materia di gestione del demanio marittimo per finalità
turistico-ricreative. L'obiettivo è di raccogliere con
prontezza le determinazioni recentemente espresse dal corpo
elettorale, che con specifico referendum ha voluto
sopprimere il Ministero del turismo e dello spettacolo in
favore di una titolarità regionale delle competenze in materia
turistica. Si rende pertanto necessario realizzare
concretamente quanto a suo tempo determinato con il predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, in
armonia con le pianificazioni regionali previste in materia di
salvaguardia ambientale, nonché con il piano generale di
difesa del mare e delle coste e di tutela dell'ambiente marino
da tempo in gestazione.
Con l'articolo 4 della proposta di legge viene affrontata
la complessa e delicata materia del controllo del traffico
marittimo, argomento reso scottante soprattutto alle luce dei
disastri marittimi intervenuti nelle acque italiane con gravi
conseguenze in vite umane (Moby Prince) e in tema di
inquinamento (Haven). La legge 28 febbraio 1992, n. 220,
ha disposto l'affidamento di tale fondamentale strumento di
prevenzione degli incidenti in mare all'Ispettorato centrale
per la difesa del mare; ciò, alla luce delle preminenti
finalità complessive di governo del territorio e del mare
attribuite a tale sistema e delle caratteristiche operative
dell'Ispettorato in questione in virtù della legge n. 979 del
1982. Il passaggio all'ANPA delle competenze in materia
ambientale marina e costiera non può e non deve comportare un
conseguente passaggio di competenze in tema di controllo del
traffico marittimo, questione intimamente connessa al ruolo e
alla funzione stessa dell'amministrazione marittima. Al tempo
stesso, però, non va assolutamente ridiscusso l'indirizzo, a
suo tempo espresso dal legislatore con la legge n. 220 del
1992, in favore di una titolarità centrale del sistema in
argomento affidata ad una Direzione generale civile della
marina mercantile: non può certo militarizzarsi il controllo
del traffico marittimo in una fase di progressiva e dovuta
riduzione del controllo militare del territorio e degli spazi
aerei. Anzi, è forse questa un'occasione per creare nuovi e
qualificati sbocchi lavorativi alle categorie marittime e
portuali, da tempo vittime di una straordinaria riduzione dei
livelli occupazionali. Inoltre, in considerazione delle
connesse finalità ambientali del sistema in questione, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dovrebbe
assumere importanti funzioni di controllo sul medesimo
mediante il concerto in tema di programma realizzativo e di
coordinamento operativo, nonché mediante l'esercizio di
attività ispettive a livello locale. Il sistema coordinato
nazionale di controllo del traffico marittimo deve comunque
imperniarsi sulla rete e la struttura informativo-telematica
(SI.DI.MAR., o meglio Sistema Difesa Mare) già realizzate,
anche per tali finalità, dall'Ispettorato centrale per la
difesa del mare, con conseguente possibilità di estensione di
tale rete al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio proprio per favorirne il ruolo sopra delineato nel
campo in questione.
L'articolo 5 rimedia ad una grave carenza della legge n.
220 del 1992, che ha inopinatamente escluso, dal trattamento
ivi previsto, le acque di sentina, a suo tempo già previste
dalla legge n. 979 del 1982.
Con l'articolo 6 si intende porre un limite ai gravi
assalti patiti dalle aree marine e costiere ecologicamente più
significative: dopo oltre dieci anni, delle venti riserve
marine previste dalla legge n. 979 del 1982 ne sono state
istituite solo sette, e quasi tutte unicamente sulla carta;
nel frattempo tende a mutare e ad aggravarsi il peso antropico
lungo le coste più sensibili già individuate dal legislatore,
con grave pregiudizio ed assottigliamento delle relative
valenze ecologiche. Con la norma che si propone, nelle aree di
reperimento di riserve marine di cui alle leggi n. 979 del
1982 e n. 394 del 1991, non possono essere rilasciate nuove
concessioni demaniali marittime fino all'istituzione delle
relative riserve marine; inoltre la mancata perimetrazione
delle predette aree non può fornire alcun alibi
all'amministrazione marittima o alla regione competente,
impossibilitate a rilasciare concessioni finché non vengano
quanto meno individuate le zone certamente esterne alle
predette aree di reperimento; infine, una volta istituita ogni
riserva marina il rilascio o il rinnovo di una concessione
demaniale marittima deve comportare l'espletamento delle
procedure di valutazione dell'impatto ambientale di cui
all'articolo 1 della legge n. 220 del 1992.
L'articolo 7 prevede che l'attività di controllo, tutela e
prevenzione di cui alla legge sia svolta dall'ANPA.
Con l'articolo 8 viene soppresso lo speciale comitato,
composto in massima parte dai direttori generali
dell'amministrazione marittima, sin qui chiamato a valutare
gli schemi di contratto necessari per le attività
dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Sebbene
apparentemente tautologico, alla luce della soppressione del
predetto Ispettorato, si vuole rimarcare la generale necessità
di ricondurre le attività di tutela ambientale al regime di
controlli e pareri ordinari previsti dall'ordinamento
giuridico, rimuovendo la tradizionale visione emergenziale e
"speciale" sin qui adottata per le azioni in tale campo, con
le note e ricorrenti violazioni degli obiettivi di
imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.