XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1080




        Onorevoli Colleghi! - L'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), avvenuta con la legge n. 61 del 1994, determina la necessità di intervento del legislatore per affidare a tale ente più estesi poteri e competenze in materia di verifica, salvaguardia e risanamento dello stato dell'ambiente. In tal modo si realizzano le condizioni per un intevento unitario, qualificato e specialistico in materia di controlli, premessa di una più forte e decisa politica di tutela ambientale nel nostro Paese.
        Evidentemente è necessario estendere la volontà di un'azione più rapida e coordinata, espressa dal corpo elettorale con il referendum in materia di controlli ambientali, ai diversi livelli e nei diversi campi di intervento ambientale presi in considerazione dalla nostra amministrazione pubblica.
        Con l'occasione si rende obbligatoria una verifica dei risultati sino ad oggi conseguiti anche nel campo dei controlli, della tutela e della salvaguardia dell'ambiente marino e costiero. Il mare, per il nostro Paese, è indubbiamente un elemento fondamentale e costitutivo della stessa identità nazionale, sul piano economico, sociale, ambientale e culturale. Il problema della salvaguardia e valorizzazione dell'enorme patrimonio naturale costiero e marino di cui disponiamo assume quindi una priorità assoluta, intimamente connessa alle caratteristiche qualitative, e non solo ecologico-sanitarie, del tenore di vita di milioni di persone lungo le nostre coste.
        Con la legge n. 979 del 1982 era stata tentata la strada di un'amministrazione congiunta, affidata al Ministero della marina mercantile, delle attività economiche in campo marittimo e della tutela dell'ambiente ad esse circostante.
        Nelle intenzioni del legislatore l'Ispettorato centrale per la difesa del mare avrebbe dovuto avviare la trasformazione dell'intero Ministero della marina mercantile, finalmente chiamato a svolgere un ruolo attivo a tutela, salvaguardia e valorizzazione delle risorse marine e costiere, abbandonando la tradizionale funzione mercantilistica e meramente erogatoria di risorse, a vantaggio di un rapporto equilibrato fin dall'origine tra sfruttamento economico e salvaguardia della "risorsa-mare".
        Con notevole ottimismo venivano attribuiti all'allora neoistituito Ispettorato centrale per la difesa del mare compiti di riduzione delle potenzialità inquinanti o distruttive prodotte proprio dalle attività delle categorie da sempre impegnate nello sfruttamento delle risorse marine: costruttori navali, armatori, industrie costiere, pescatori, balneatori, eccetera.
        Si deve però rilevare che l'Ispettorato è stato gradualmente ma costantemente limitato all'interno del Ministero proprio sul piano delle competenze istituzionali: la tutela delle specie non pescabili (cetacei e tartarughe marine), con le disastrose iniziative conseguenti in materia di spadare, era per esempio affidata alla Direzione generale della pesca marittima. Ovviamente il mancato decollo della struttura ecologica interna al Ministero della marina mercantile, nonché la progressiva distorsione delle competenze normativamente previste, avevano comportato l'assenza di una forte e unitaria attività del Governo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero, con conseguente sfilacciamento e parcellizzazione delle competenze anche all'esterno del Ministero in questione. L'istituzione, d'altra parte, del Ministero dell'ambiente (legge 8 luglio 1986, n. 349) ha introdotto un complesso sistema di accordi e concerti in materia ambientale marina, spesso a discapito di un'azione rapida ed efficace.
        Con la legge n. 537 del 1993 si è successivamente provveduto e riunificare le competenze in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino in capo al Ministero dell'ambiente (articolo 1, comma 10).
          Si rende ora necessario perferzionare il riordino già avviato delle competenze in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero, affidando la responsabilità di tali attività all'ANPA, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. In tale modo si può finalmente e concretamente conseguire quell'unitarietà di indirizzi necessaria per un'adeguata politica di complessiva salvaguardia ambientale in un Paese caratterizzato da un notevole sviluppo costiero.
        Inoltre, occorre ormai garantire con urgenza l'effettività di quanto già sancito con l'articolo 59 del il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in tema di trasferimento alle regioni dell'amministrazione del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, anche alla luce della istituzione della agenzie regionali per l'ambiente.
        Infine si è resa altresì necessaria l'adozione di misure più stringenti a tutela delle aree marine e costiere di particolare valore naturalistico, già individuate dalle citate leggi n. 979 del 1982 e n. 349 del 1986 quali aree di reperimento di riserve marine. Il tutto per impedire che tra la mera previsione normativa e la concreta istituzione di ciascuna riserva marina possano essere ulteriormente compromessi equilibri ecologici talora assai delicati.
        Con la presente proposta di legge, quindi, si intende trasferire all'ANPA la titolarità delle competenze in materia di protezione dell'ambiente marino e di prevenzione degli effetti dannosi alle risorse del mare, finalmente e chiaramente comprendendo in tali attività la tutela delle specie non pescabili (articolo 1).
        All'articolo 2 viene confermata l'importanza di una presenza operativa a livello periferico, individuata nelle locali capitanerie di porto, stavolta poste alle dirette dipendenze funzionali dell'ANPA: ovviamente, in tale occasione viene confermata la fondamentale e naturale destinazione ecologico-marittima dei mezzi terrestri, navali ed aerei a suo tempo acquistati con le risorse affidate dal Parlamento alla gestione dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare; al tempo stesso viene affermata la necessità di un rapporto funzionale assolutamente diretto tra l'ANPA e le singole capitanerie di porto locali, senza alcuna interposizione di organismi militari centrali deputati al perseguimento di finalità di ben diversa natura.
        Con l'articolo 3 si mira a rendere finalmente effettiva la delega funzionale a vantaggio delle regioni stabilita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 in materia di gestione del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative. L'obiettivo è di raccogliere con prontezza le determinazioni recentemente espresse dal corpo elettorale, che con specifico referendum ha voluto sopprimere il Ministero del turismo e dello spettacolo in favore di una titolarità regionale delle competenze in materia turistica. Si rende pertanto necessario realizzare concretamente quanto a suo tempo determinato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, in armonia con le pianificazioni regionali previste in materia di salvaguardia ambientale, nonché con il piano generale di difesa del mare e delle coste e di tutela dell'ambiente marino da tempo in gestazione.
        Con l'articolo 4 della proposta di legge viene affrontata la complessa e delicata materia del controllo del traffico marittimo, argomento reso scottante soprattutto alle luce dei disastri marittimi intervenuti nelle acque italiane con gravi conseguenze in vite umane (Moby Prince) e in tema di inquinamento (Haven). La legge 28 febbraio 1992, n. 220, ha disposto l'affidamento di tale fondamentale strumento di prevenzione degli incidenti in mare all'Ispettorato centrale per la difesa del mare; ciò, alla luce delle preminenti finalità complessive di governo del territorio e del mare attribuite a tale sistema e delle caratteristiche operative dell'Ispettorato in questione in virtù della legge n. 979 del 1982. Il passaggio all'ANPA delle competenze in materia ambientale marina e costiera non può e non deve comportare un conseguente passaggio di competenze in tema di controllo del traffico marittimo, questione intimamente connessa al ruolo e alla funzione stessa dell'amministrazione marittima. Al tempo stesso, però, non va assolutamente ridiscusso l'indirizzo, a suo tempo espresso dal legislatore con la legge n. 220 del 1992, in favore di una titolarità centrale del sistema in argomento affidata ad una Direzione generale civile della marina mercantile: non può certo militarizzarsi il controllo del traffico marittimo in una fase di progressiva e dovuta riduzione del controllo militare del territorio e degli spazi aerei. Anzi, è forse questa un'occasione per creare nuovi e qualificati sbocchi lavorativi alle categorie marittime e portuali, da tempo vittime di una straordinaria riduzione dei livelli occupazionali. Inoltre, in considerazione delle connesse finalità ambientali del sistema in questione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dovrebbe assumere importanti funzioni di controllo sul medesimo mediante il concerto in tema di programma realizzativo e di coordinamento operativo, nonché mediante l'esercizio di attività ispettive a livello locale. Il sistema coordinato nazionale di controllo del traffico marittimo deve comunque imperniarsi sulla rete e la struttura informativo-telematica (SI.DI.MAR., o meglio Sistema Difesa Mare) già realizzate, anche per tali finalità, dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare, con conseguente possibilità di estensione di tale rete al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio proprio per favorirne il ruolo sopra delineato nel campo in questione.
        L'articolo 5 rimedia ad una grave carenza della legge n. 220 del 1992, che ha inopinatamente escluso, dal trattamento ivi previsto, le acque di sentina, a suo tempo già previste dalla legge n. 979 del 1982.
        Con l'articolo 6 si intende porre un limite ai gravi assalti patiti dalle aree marine e costiere ecologicamente più significative: dopo oltre dieci anni, delle venti riserve marine previste dalla legge n. 979 del 1982 ne sono state istituite solo sette, e quasi tutte unicamente sulla carta; nel frattempo tende a mutare e ad aggravarsi il peso antropico lungo le coste più sensibili già individuate dal legislatore, con grave pregiudizio ed assottigliamento delle relative valenze ecologiche. Con la norma che si propone, nelle aree di reperimento di riserve marine di cui alle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime fino all'istituzione delle relative riserve marine; inoltre la mancata perimetrazione delle predette aree non può fornire alcun alibi all'amministrazione marittima o alla regione competente, impossibilitate a rilasciare concessioni finché non vengano quanto meno individuate le zone certamente esterne alle predette aree di reperimento; infine, una volta istituita ogni riserva marina il rilascio o il rinnovo di una concessione demaniale marittima deve comportare l'espletamento delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 della legge n. 220 del 1992.
        L'articolo 7 prevede che l'attività di controllo, tutela e prevenzione di cui alla legge sia svolta dall'ANPA.
        Con l'articolo 8 viene soppresso lo speciale comitato, composto in massima parte dai direttori generali dell'amministrazione marittima, sin qui chiamato a valutare gli schemi di contratto necessari per le attività dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Sebbene apparentemente tautologico, alla luce della soppressione del predetto Ispettorato, si vuole rimarcare la generale necessità di ricondurre le attività di tutela ambientale al regime di controlli e pareri ordinari previsti dall'ordinamento giuridico, rimuovendo la tradizionale visione emergenziale e "speciale" sin qui adottata per le azioni in tale campo, con le note e ricorrenti violazioni degli obiettivi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.




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