XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1080




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, coordina i controlli ed esercita le attività di tutela dell'ambiente marino e costiero, nonché di prevenzione degli effetti dannosi alle risorse del mare, ivi comprese le azioni a tutela e salvaguardia delle specie protette della fauna e della flora marina.
        2. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.


Art. 2.

        1. Per lo svolgimento a livello periferico delle attività di cui all'articolo 1, l'ANPA può avvalersi del personale delle capitanerie di porto e delle strutture operative acquisite per le finalità e con i fondi di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni. Per tali finalità il personale delle capitanerie di porto e le strutture operative dipendono funzionalmente dall'ANPA, che ne pianifica e ne coordina l'impiego, anche nelle missioni operative.


Art. 3.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentita l'ANPA, individua i porti e le aree di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
        2. A decorrere dal termine di cui al comma 1 le regioni esercitano le funzioni delegate ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con esclusione dei porti e delle aree identificati ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.
        3. Le regioni esercitano le funzioni di cui al comma 2 sulla base di piani intesi ad armonizzare le finalità turistico-ricreative con le esigenze di salvaguardia ambientale e con quanto previsto dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.


Art. 4.

        1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini della sicurezza e della protezione dell'ambiente marino e costiero, nonché per il coordinamento a livello nazionale del sistema di controllo, sorveglianza e gestione da terra della navigazione, di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 220, emana regolamenti e direttive in materia.
        2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per definire il programma di interventi di cui al comma 1.
        3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può disporre ispezioni presso le stazioni locali di controllo, sorveglianza e gestione da terra della navigazione marittima, al fine di verificarne il funzionamento e l'effettivo perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.
        4. Per il perseguimento delle finalità di sicurezza e di protezione ambientale, il sistema di controllo, sorveglianza e gestione da terra della navigazione marittima di cui al comma 1 è coordinato, a livello di area e a livello nazionale, dall'ANPA, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Art. 5.

        1. Le acque di sentina delle navi sono soggette agli stessi interventi previsti dall'articolo 3 della legge 28 febbraio 1992, n. 220, per le morchie, le acque di zavorra e di lavaggio delle navi.


Art. 6.

        1. Nelle aree di reperimento di parchi e riserve marine di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, non possono essere rilasciate nuove concessioni di beni del demanio marittimo e di specchi acquei del mare territoriale, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità e durata, fino all'emanazione e alla piena operatività dei provvedimenti istitutivi di ciascuno dei predetti parchi o riserve.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua, con proprio decreto, gli specchi acquei e i beni demaniali marittimi confinanti con le aree di reperimento di cui al comma 1 e non assoggettati ai vincoli di cui al medesimo comma 1.
        3. Nell'ambito di ciascun parco marino e di ciascuna riserva marina istituiti, e nelle aree marine e costiere confinanti, il rilascio e il rinnovo di concessioni di beni del demanio marittimo e di specchi acquei del mare territoriale sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220.


Art. 7.

        1. L'attività di controllo, tutela e prevenzione di cui alla presente legge è svolta dall'ANPA. Si applica l'articolo 2-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
        2. L'Ispettorato centrale per la difesa del mare, istituito ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è soppresso.


Art. 8.

        1. Sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.66f


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