XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1080
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61, coordina i controlli ed esercita le
attività di tutela dell'ambiente marino e costiero, nonché di
prevenzione degli effetti dannosi alle risorse del mare, ivi
comprese le azioni a tutela e salvaguardia delle specie
protette della fauna e della flora marina.
2. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 2.
1. Per lo svolgimento a livello periferico delle attività
di cui all'articolo 1, l'ANPA può avvalersi del personale
delle capitanerie di porto e delle strutture operative
acquisite per le finalità e con i fondi di cui alla legge 31
dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni. Per tali
finalità il personale delle capitanerie di porto e le
strutture operative dipendono funzionalmente dall'ANPA, che ne
pianifica e ne coordina l'impiego, anche nelle missioni
operative.
Art. 3.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, con proprio decreto, sentita l'ANPA, individua i
porti e le aree di preminente interesse nazionale di cui
all'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. A decorrere dal termine di cui al comma 1 le regioni
esercitano le funzioni delegate ai sensi dell'articolo 59 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, con esclusione dei porti e delle aree identificati ai
sensi del secondo comma del medesimo articolo 59 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.
3. Le regioni esercitano le funzioni di cui al comma 2
sulla base di piani intesi ad armonizzare le finalità
turistico-ricreative con le esigenze di salvaguardia
ambientale e con quanto previsto dall'articolo 1 della legge
31 dicembre 1982, n. 979.
Art. 4.
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, ai fini della sicurezza e della protezione
dell'ambiente marino e costiero, nonché per il coordinamento a
livello nazionale del sistema di controllo, sorveglianza e
gestione da terra della navigazione, di cui all'articolo 2
della legge 28 febbraio 1992, n. 220, emana regolamenti e
direttive in materia.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, emana un decreto per definire il
programma di interventi di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
può disporre ispezioni presso le stazioni locali di controllo,
sorveglianza e gestione da terra della navigazione marittima,
al fine di verificarne il funzionamento e l'effettivo
perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.
4. Per il perseguimento delle finalità di sicurezza e di
protezione ambientale, il sistema di controllo, sorveglianza e
gestione da terra della navigazione marittima di cui al comma
1 è coordinato, a livello di area e a livello nazionale,
dall'ANPA, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Art. 5.
1. Le acque di sentina delle navi sono soggette agli
stessi interventi previsti dall'articolo 3 della legge 28
febbraio 1992, n. 220, per le morchie, le acque di zavorra e
di lavaggio delle navi.
Art. 6.
1. Nelle aree di reperimento di parchi e riserve marine di
cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e
all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, non possono essere rilasciate nuove
concessioni di beni del demanio marittimo e di specchi acquei
del mare territoriale, a qualsiasi titolo e per qualsiasi
finalità e durata, fino all'emanazione e alla piena
operatività dei provvedimenti istitutivi di ciascuno dei
predetti parchi o riserve.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio individua, con proprio decreto, gli specchi acquei
e i beni demaniali marittimi confinanti con le aree di
reperimento di cui al comma 1 e non assoggettati ai vincoli di
cui al medesimo comma 1.
3. Nell'ambito di ciascun parco marino e di ciascuna
riserva marina istituiti, e nelle aree marine e costiere
confinanti, il rilascio e il rinnovo di concessioni di beni
del demanio marittimo e di specchi acquei del mare
territoriale sono sottoposti alle procedure di valutazione di
impatto ambientale di cui agli articoli 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, e 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220.
Art. 7.
1. L'attività di controllo, tutela e prevenzione di cui
alla presente legge è svolta dall'ANPA. Si applica l'articolo
2-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61.
2. L'Ispettorato centrale per la difesa del mare,
istituito ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, è soppresso.
Art. 8.
1. Sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il
quinto comma dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1982, n.
979.66f