XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1079
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si persegue l'obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile
tramite la leva fiscale, soprattutto attraverso l'offerta di
servizi di trasporto a basso impatto ambientale e che
favoriscono il disinquinamento dei centri urbani ed
extraurbani. A tale scopo la presente proposta di legge reca
norme i cui effetti si esplicano su diversi piani, prevedendo
in particolare di:
a) obbligare i soggetti istituzionali competenti
al rispetto in tempi certi degli obblighi che su essi gravano
in tema di programmazione e di pianificazione delle politiche
di trasporto. In tale ottica deve essere letto l'articolo 1,
della presente proposta di legge, che prevede, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge, la fissazione da
parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
termini perentori per l'adozione dei piani urbani per il
traffico di competenza dei comuni. Il meccanismo è
accompagnato dall'obbligo di contemplare appositi poteri
sostitutivi della regione in caso di inadempienza dei
comuni;
b) vincolare le regioni - che dopo l'entrata in
vigore del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono
divenuti i principali soggetti del trasporto pubblico locale -
ad utilizzare una maggiore quota dei contributi loro assegnati
dallo Stato per finanziare l'acquisto di mezzi di trasporto a
basso impatto ambientale. La misura prevista dall'articolo 2,
comma 1, della presente proposta di legge, mira ad incentivare
gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale da
parte delle regioni, prevedendo di elevare dal 5 al 20 per
cento la quota minima dei contributi statali (stanziati ai
sensi del comma 6 dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1998,
n. 194) che le regioni sono obbligate ad impiegare per
rinnovare il parco circolante tramite l'acquisto di mezzi di
trasporto pubblico di persone non inquinanti (a trazione
elettrica, a fune, eccetera). A tale scopo il comma in oggetto
modifica il comma 6 dell'articolo 2 della legge 18 giugno
1998, n. 194. Nella stessa ottica, appare opportuno eliminare
una contraddizione contenuta nel comma 10 dell'articolo 2
della legge 18 giugno 1998, n. 194. Tale disposizione prevede
che in occasione dello svolgimento delle Universiadi, la
regione Sicilia sia autorizzata a contrarre mutui o altre
operazioni finanziarie per l'acquisto di autobus con un
contributo quindicennale dello Stato di lire 1 miliardo a
decorrere dall'anno 1998. Nell'ottica di favorire ed
incentivare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale
a basso impatto ambientale, l'articolo 2, comma 3, della
presente proposta di legge, introduce il vincolo dell'acquisto
di autobus non inquinanti per l'accesso ai contributi statali.
Tali mezzi devono rispondere ai requisiti tecnici previsti
dalla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee n. C. 17 del 20 gennaio 1998;
c) incentivare le regioni all'acquisizione di
tecnologie atte a razionalizzare e a sviluppare il trasporto
pubblico locale. E' indubbio infatti che la programmazione, la
pianificazione e lo sviluppo di politiche di trasporto
pubblico locale atti a garantire un basso impatto ambientale
nell'offerta dei servizi non possano prescindere dall'adozione
di idonee tecnologie. A tale scopo il comma 2 dell'articolo 2
prevede di innalzare dal 5 al 10 per cento la quota minima
(prevista dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 18 giugno
1998, n. 194) che le regioni devono impiegare per
l'acquisizione delle suddette tecnologie. L'intervento
modificativo in esame trasforma inoltre quella che la legge n.
194 del 1998 individua come una mera facoltà per le regioni
(laddove prevede che le regioni "possono" utilizzare una quota
dei contributi statali) in un obbligo (ai sensi dell'articolo
2, comma 2, della presente proposta di legge, le regioni
"devono" utilizzare la maggiore quota di contributi);
d) incentivare l'acquisto da parte dei privati di
veicoli a minor impatto ambientale. A tale scopo l'articolo 2,
comma 4, della presente proposta di legge, prevede modifiche
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 121 bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, elevando dal 50 per cento all'80 per
cento la percentuale di deducibilità ai fini del calcolo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese e
degli altri componenti negativi finalizzati all'acquisto di
veicoli a ridotto impatto ambientale, quali veicoli elettrici,
ibridi, alimentati a metano e a gas da petrolio liquefatto
(GPL), utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o
rappresentanza di commercio.
L'articolo 3 della presente proposta di legge provvede
all'abrogazione di alcune norme che appaiono ostacolare
l'incentivazione all'utilizzo di veicoli a minor impatto
ambientale. In particolare, sono abrogate le disposizioni di
cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 324 del
1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del
1997, e di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
1 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio
1998, n. 256. Tali commi infatti prevedono che le agevolazioni
fiscali per l'installazione di impianti di alimentazione a
metano o a gas da petrolio liquefatto (GPL), determinate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, siano concesse solo se detta installazione
sia effettuata entro l'anno successivo alla data di
immatricolazione dell'autoveicolo, purché quest'ultima abbia
avuto luogo a decorrere dal 1^ agosto 1997. La previsione di
tale limite cronologico appare discriminatoria nei confronti
di soggetti che intendano installare un impianto di
alimentazione a basso impatto ambientale come quelli citati e
siano in possesso di un veicolo immatricolato in data
anteriore al 1^ agosto 1997. Si ritiene pertanto opportuno
l'intervento abrogativo previsto.