XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1079




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, termini perentori e, nel caso di inadempienza, prevede l'attribuzione dei poteri sostitutivi alle regioni, per l'adozione da parte dei comuni dei piani urbani per il traffico.


Art. 2.

(Modifiche alla legge n. 194 del 1998 e al testo unico
delle imposte sui redditi)

        1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: "al cinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al venti per cento".
        2. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: "Le regioni possono utilizzare una quota non superiore al cinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni devono utilizzare una quota non inferiore al dieci per cento".
        3. Al comma 10 dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " Gli autobus da acquistare devono essere rispondenti alle norme tecniche indicate nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C. 17 del 20 gennaio 1998".
        4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 121 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale percentuale è elevata all'80 per cento nel caso di veicoli a ridotto impatto ambientale, quali veicoli elettrici, ibridi, alimentati a metano e a gas da petrolio liquefatto (GPL), utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o rappresentanza di commercio".


Art. 3.

(Abrogazioni).

        1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, le parole: "effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1^ agosto 1997" sono soppresse.
        2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256, le parole: "entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione dello stesso" sono soppresse.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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