XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1079
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, termini perentori e, nel caso di
inadempienza, prevede l'attribuzione dei poteri sostitutivi
alle regioni, per l'adozione da parte dei comuni dei piani
urbani per il traffico.
Art. 2.
(Modifiche alla legge n. 194 del 1998 e al testo unico
delle imposte sui redditi)
1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1998,
n. 194, le parole: "al cinque per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "al venti per cento".
2. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1998,
n. 194, le parole: "Le regioni possono utilizzare una quota
non superiore al cinque per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "Le regioni devono utilizzare una quota non
inferiore al dieci per cento".
3. Al comma 10 dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1998,
n. 194, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " Gli
autobus da acquistare devono essere rispondenti alle norme
tecniche indicate nella proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relative alle disposizioni speciali da
applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee n. C. 17 del 20 gennaio 1998".
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 121
bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale
percentuale è elevata all'80 per cento nel caso di veicoli a
ridotto impatto ambientale, quali veicoli elettrici, ibridi,
alimentati a metano e a gas da petrolio liquefatto (GPL),
utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o
rappresentanza di commercio".
Art. 3.
(Abrogazioni).
1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni dalla
legge 25 novembre 1997, n. 403, le parole: "effettuata entro
l'anno successivo alla data di immatricolazione
dell'autoveicolo purché quest'ultima abbia avuto luogo a
partire dal 1^ agosto 1997" sono soppresse.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256, le
parole: "entro un anno successivo alla data di prima
immatricolazione dello stesso" sono soppresse.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.