XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1075




        Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese l'elaborazione giurisprudenziale, utilizzando il binomio delle formualazioni date negli articoli 9 e 32 della Costituzione, è giunta ad affermare che la salvaguardia dell'ambiente costituisce uno dei valori imprescindibili del nostro ordinamento "insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro interesse" (Corte costituzionale, sentenza n. 151 del 1986), con il conseguente dovere in capo alla pubblica amministrazione di provvedere alla cura di tale bene e, corrispettivamente, il diritto del cittadino di rivendicare il godimento di un ambiente sano, in eguale misura su tutto il territorio nazionale.
        La giurisprudenza, anche costituzionale, ha avuto modo inoltre di dichiarare che l'ambiente costituisce un bene autonomo ed unitario. "Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie forme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fanno venir meno e non intaccano la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione" (Corte costituzionale, sentenza n. 641 del 1987). Ma è anche la presa d'atto di una consolidata coscienza civile nonchè giurisprudenziale, che ha chiarito come l'ambiente costituisca un bene autonomo ed unitario, un bene insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro interesse.
        E' noto come il più delle volte siano protagoniste di interventi di tutela dell'ambiente, anche in sede giudiziaria, le associazioni ambientaliste, che a proprie spese e con magri bilanci sopperiscono alla "latitanza" della pubblica amministrazione. Da quest'ultima considerazione nasce l'esigenza di riconoscere anche alle associazioni ambientaliste l'esenzione dalle spese nei giudizi in materia ambientale. La presente proposta di legge estende quanto già disposto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, che, per consentire una reale parità di posizioni tra il lavoratore e il datore di lavoro, prevede la gratuità del giudizio nel processo del lavoro per il soggetto economicamente più debole. Ciò in considerazione del fatto che il lavoro è individuato, così come l'ambiente, tra i princìpi fondamentali della Repubblica. Si ritiene, pertanto, che il medesimo processo logico-giuridico debba e possa essere applicato alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 (istitutiva del Ministero dell'ambiente), consentendo loro di essere esentate dalle spese nei giudizi in materia ambientale.
        Le analogie tra la posizione del lavoratore, quale portatore di interessi a valenza costituzionale, e le associazioni ambientaliste è di immediata percezione se si considera quanto la giurisprudenza prima e la legislazione poi hanno elaborato in tale materia, riconoscendo la legittimazione delle stesse associazioni ad agire in sede giurisdizionale, in materia ambientale per la tutela di interessi dell'intera comunità.
        Appare pertanto opportuno, così come avviene anche per i giudizi attinenti cause di lavoro, accordare alle associazioni ambientaliste l'esenzione dalle spese nei giudizi in materia ambientale.




Frontespizio Testo articoli