XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1075




PROPOSTA DI LEGGE


Art.1.

        1. Le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono esentate dalle spese giudiziali, dall'imposta di bollo e di registro, dalle tasse e dai diritti di qualsiasi specie e natura, per gli atti, per i documenti e per i provvedimenti relativi ai processi in materia ambientale, senza limite di valore o di competenza.
        2. Le spese relative ai processi di cui al comma 1 sono poste a carico dell'erario.
        3. Nei giudizi di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, agli enti locali nel cui territorio si trovano i beni oggetto del fatto lesivo si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.



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