XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1075
PROPOSTA DI LEGGE
Art.1.
1. Le associazioni di protezione ambientale individuate ai
sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono
esentate dalle spese giudiziali, dall'imposta di bollo e di
registro, dalle tasse e dai diritti di qualsiasi specie e
natura, per gli atti, per i documenti e per i provvedimenti
relativi ai processi in materia ambientale, senza limite di
valore o di competenza.
2. Le spese relative ai processi di cui al comma 1 sono
poste a carico dell'erario.
3. Nei giudizi di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, e successive modificazioni, agli enti locali nel
cui territorio si trovano i beni oggetto del fatto lesivo si
applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo.