XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1072




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla necessità di tutelare il territorio lagunare e costiero della regione Veneto dal rischio di subsidenza indotta dalle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi effettuate principalmente nelle acque territoriali prospicienti il territorio della regione stessa.
        La presentazione della proposta di legge è motivata per un verso, dalla carenza di potere legislativo regionale in materia, per altro verso dalla esistenza in capo alla regione Veneto di un interesse immediato e diretto alla tutela ambientale del proprio territorio dai rischi derivanti da attività effettuate nelle acque del mare territoriale. Riguardo a quest'ultimo punto, infatti, soprattutto a seguito della nota sentenza 13 marzo 1987, n. 117, del TAR Campania - sezione di Salerno, non può certo negarsi la legittimità di un'iniziativa di salvaguardia del territorio regionale, qualora sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale od archeologico-monumentale: basti pensare alla città di Venezia ed al fragile equilibrio dell'ecosistema lagunare.
        Data la peculiarità di Venezia e di una più ampia area di elevato interesse turistico, che comprende la fascia costiera, si ritiene doveroso, nell'interesse della tutela ambientale del territorio della regione Veneto, escludere qualsiasi danno derivante dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
        Le città di Venezia e di Chioggia, in particolare, non possono essere esposte al rischio di subire ulteriori abbassamenti del suolo, con l'aumento del fenomeno acqua alta, per dannose azioni antropiche.
        D'altra parte, la tutela di quest'area è stata oggetto di varie iniziative regionali e di onerosissimi interventi statali.
        Con la legge 16 aprile 1973, n. 171, recante "Interventi per la salvaguardia di Venezia", la salvaguardia di Venezia e della sua laguna è stata dichiarata problema di preminente interesse nazionale.
        Gli interventi di legge riguardano i territori dei seguenti comuni: Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo e Musile di Piave. Detti territori sono anche compresi nel tracciato della linea di conterminazione della laguna di Venezia, come definita con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 febbraio 1990.
        In questo ambito il Governo fissa gli indirizzi, tra l'altro, per l'impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico e artistico di Venezia e di Chioggia, con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unità fisica ed ecologica della laguna (articolo 2, terzo comma, lettera b) della citata legge n. 171 del 1973).
        La regione Veneto, con provvedimenti del Consiglio regionale n. 250 del 13 dicembre 1991 e n. 382 del 28 maggio 1992, si è dotata del "Piano territoriale regionale di coordinamento" quale quadro di riferimento delle azioni territoriali, in cui ha individuato, tra l'altro, le zone soggette naturalmente a subsidenza ed individuato delle aree di grande interesse, fra le quali la laguna e l'area veneziana ed il delta del Po, da sottoporre a tutela ambientale e paesaggistica con dei piani specifici.
        Il "Piano di area della laguna e dell'area veneziana" è stato adottato dalla giunta regionale con provvedimento n. 7529 del 23 dicembre 1991 ed approvato con provvedimento n. 1091 del 7 marzo 1995. Con il piano, che comprende i territori dei comuni di: Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano, Spinea e Venezia, si è provveduto, tra l'altro, a vietare il prelievo delle acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera c), della succitata legge n. 171 del 1973.
        Il divieto ha lo scopo di tutelare il territorio dall'insorgere di fenomeni di subsidenza, indotti dall'estrazione di acque dal sottosuolo, come già successo negli anni sessanta.
        Il "Piano di area del delta del Po" è stato approvato, con provvedimento n. 1000 del 5 ottobre 1994, dal Consiglio regionale.
        Con il piano, che comprende i seguenti comuni della provincia di Rovigo: Rosolina, Contarina, Donada, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbole, Ariano Polesine e parte di Loreo e Papozze, è stata sottoposta a tutela ambientale e paesaggistica l'area del delta del Po.
        Quest'area rientra anche nel progetto di parco naturale interregionale della legge quadro sui parchi 6 dicembre 1991, n. 394.
        Le stesse aree sono sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
        Va menzionato, inoltre, un altro vincolo esistente per la laguna di Venezia, comprendente un'area dichiarata di notevole interesse pubblico, delimitata con decreto ministeriale 1^ agosto 1985, e di interesse archeologico ai sensi del citato decreto legislativo n. 490 del 1999, riguardante l'ecosistema della laguna veneziana sito nel territorio dei comuni di Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo.
        Il delta del Po, fin dagli anni trenta, è stato oggetto di estrazioni di acque metanifere. Le estrazioni sono state sospese alla fine degli anni sessanta, con la revoca delle concessioni, una volta provata la diretta dipendenza degli abbassamenti del suolo con le stesse estrazioni.
        Attualmente, il territorio regionale e la contigua parte di mare Adriatico sono coperti, quasi completamente, da permessi di ricerca o da concessioni per la coltivazione di idrocarburi, conferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
        La possibilità che i recenti ritrovamenti comportino la coltivazione dei giacimenti in aree sempre più vicine alla fascia costiera della parte nord-ovest dell'alto Adriatico, ha indotto la regione Veneto a porre la più attenta considerazione sugli eventuali effetti negativi che potrebbero derivare dalle estrazioni di idrocarburi al territorio sotto il profilo altimetrico. Questo territorio, che comprende anche le città di Venezia e di Chioggia, soggette sempre più frequentemente al fenomeno dell'"acqua alta", va particolarmente tutelato per evitare ulteriori aggravamenti derivanti dall'abbassamento del suolo per cause antropiche. Va, altresì, tutelata anche l'area del delta del Po con l'intera provincia di Rovigo, già interessata da cospicui abbassamenti del suolo per le estrazioni di acque metanifere.
        A seguito di precedenti manifestazioni di preoccupazione e di richieste di informazioni e di adeguate garanzie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha a suo tempo riferito che, date le caratteristiche dei giacimenti e la notevole distanza dalla costa, la prevista coltivazione non comporterebbe rischi e problemi per l'assetto costiero e per l'equilibrio dell'ecosistema lagunare, e, comunque, ha assicurato essere sua cura impartire adeguate disposizioni volte a salvaguardare l'equilibrio ambientale della zona lagunare, impedendo qualsiasi iniziativa che possa compromettere gli attuali valori.
        E' bene far presente che, in termini economici, gli abitanti della regione Veneto non fruiscono dei benefìci diretti da questo tipo di attività; mentre questa può determinare possibili danni all'economia veneziana, che si regge fondamentalmente sul turismo.
        Appurata scientificamente la netta connessione fra estrazioni di fluidi dal sottosuolo e la subsidenza, con effetti diversificati nelle varie condizioni fisiche, appare necessario preservare dalle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi le aree della laguna di Venezia (come limiti territoriali dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave, in riferimento alla legge n. 171 del 1973) e del delta del Po (relativamente a tutta la provincia di Rovigo), con specifico divieto. Il divieto va esteso fino a sei miglia marine al largo della linea di costa veneta, nel tratto di mare compreso fra la foce del fiume Tagliamento e la foce del fiume Po.
        Inoltre, per conseguire la costante certezza di poter escludere qualsiasi inammissibile modificazione allo stato naturale ed antropico attuali, soprattutto se i programmi di estrazione si svilupperanno in prossimità dell'area sottoposta a divieto, si dovranno sottoporre alla valutazione di impatto ambientale (VIA), tutti i giacimenti secondo le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526, con particolare riguardo alla valutazione dell'entità della subsidenza e della sua estensione effettiva.
        Il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1994 non prevede di sottoporre a VIA i titoli minerari (permessi e concessioni di coltivazione) già rilasciati. Pertanto, con la presente proposta di legge, ci si propone di estendere l'obbligatorietà della VIA anche ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione rilasciati precedentemente all'entrata in vigore del citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1994.
        Viene specificato che la VIA è prioritariamente finalizzata alla verifica della presenza del rischio di subsidenza e la commissione prevista legislativamente per il compimento della stessa valutazione viene integrata con la nomina di due rappresentanti regionali.
        La possibilità di proporre istanze regionali di revoca dei permessi rilasciati viene estesa a quelli relativi alle acque territoriali.




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