XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1072
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
nasce dalla necessità di tutelare il territorio lagunare e
costiero della regione Veneto dal rischio di subsidenza
indotta dalle attività di ricerca, prospezione e coltivazione
di idrocarburi effettuate principalmente nelle acque
territoriali prospicienti il territorio della regione
stessa.
La presentazione della proposta di legge è motivata per un
verso, dalla carenza di potere legislativo regionale in
materia, per altro verso dalla esistenza in capo alla regione
Veneto di un interesse immediato e diretto alla tutela
ambientale del proprio territorio dai rischi derivanti da
attività effettuate nelle acque del mare territoriale.
Riguardo a quest'ultimo punto, infatti, soprattutto a seguito
della nota sentenza 13 marzo 1987, n. 117, del TAR Campania -
sezione di Salerno, non può certo negarsi la legittimità di
un'iniziativa di salvaguardia del territorio regionale,
qualora sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di
situazioni di particolare valore ambientale od
archeologico-monumentale: basti pensare alla città di Venezia
ed al fragile equilibrio dell'ecosistema lagunare.
Data la peculiarità di Venezia e di una più ampia area di
elevato interesse turistico, che comprende la fascia costiera,
si ritiene doveroso, nell'interesse della tutela ambientale
del territorio della regione Veneto, escludere qualsiasi danno
derivante dalle attività di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi.
Le città di Venezia e di Chioggia, in particolare, non
possono essere esposte al rischio di subire ulteriori
abbassamenti del suolo, con l'aumento del fenomeno acqua alta,
per dannose azioni antropiche.
D'altra parte, la tutela di quest'area è stata oggetto di
varie iniziative regionali e di onerosissimi interventi
statali.
Con la legge 16 aprile 1973, n. 171, recante "Interventi
per la salvaguardia di Venezia", la salvaguardia di Venezia e
della sua laguna è stata dichiarata problema di preminente
interesse nazionale.
Gli interventi di legge riguardano i territori dei
seguenti comuni: Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia,
Mira, Quarto d'Altino, Jesolo e Musile di Piave. Detti
territori sono anche compresi nel tracciato della linea di
conterminazione della laguna di Venezia, come definita con
decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 febbraio
1990.
In questo ambito il Governo fissa gli indirizzi, tra
l'altro, per l'impostazione generale delle misure per la
protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico
e artistico di Venezia e di Chioggia, con particolare riguardo
all'equilibrio idrogeologico ed all'unità fisica ed ecologica
della laguna (articolo 2, terzo comma, lettera b) della
citata legge n. 171 del 1973).
La regione Veneto, con provvedimenti del Consiglio
regionale n. 250 del 13 dicembre 1991 e n. 382 del 28 maggio
1992, si è dotata del "Piano territoriale regionale di
coordinamento" quale quadro di riferimento delle azioni
territoriali, in cui ha individuato, tra l'altro, le zone
soggette naturalmente a subsidenza ed individuato delle aree
di grande interesse, fra le quali la laguna e l'area veneziana
ed il delta del Po, da sottoporre a tutela ambientale e
paesaggistica con dei piani specifici.
Il "Piano di area della laguna e dell'area veneziana" è
stato adottato dalla giunta regionale con provvedimento n.
7529 del 23 dicembre 1991 ed approvato con provvedimento n.
1091 del 7 marzo 1995. Con il piano, che comprende i territori
dei comuni di: Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia,
Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano,
Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano,
Spinea e Venezia, si è provveduto, tra l'altro, a vietare il
prelievo delle acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 3,
secondo comma, lettera c), della succitata legge n. 171
del 1973.
Il divieto ha lo scopo di tutelare il territorio
dall'insorgere di fenomeni di subsidenza, indotti
dall'estrazione di acque dal sottosuolo, come già successo
negli anni sessanta.
Il "Piano di area del delta del Po" è stato approvato, con
provvedimento n. 1000 del 5 ottobre 1994, dal Consiglio
regionale.
Con il piano, che comprende i seguenti comuni della
provincia di Rovigo: Rosolina, Contarina, Donada, Taglio di
Po, Porto Tolle, Corbole, Ariano Polesine e parte di Loreo e
Papozze, è stata sottoposta a tutela ambientale e
paesaggistica l'area del delta del Po.
Quest'area rientra anche nel progetto di parco naturale
interregionale della legge quadro sui parchi 6 dicembre 1991,
n. 394.
Le stesse aree sono sottoposte a tutela paesaggistica ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Va menzionato, inoltre, un altro vincolo esistente per la
laguna di Venezia, comprendente un'area dichiarata di notevole
interesse pubblico, delimitata con decreto ministeriale 1^
agosto 1985, e di interesse archeologico ai sensi del citato
decreto legislativo n. 490 del 1999, riguardante l'ecosistema
della laguna veneziana sito nel territorio dei comuni di
Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Mira,
Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo.
Il delta del Po, fin dagli anni trenta, è stato oggetto di
estrazioni di acque metanifere. Le estrazioni sono state
sospese alla fine degli anni sessanta, con la revoca delle
concessioni, una volta provata la diretta dipendenza degli
abbassamenti del suolo con le stesse estrazioni.
Attualmente, il territorio regionale e la contigua parte
di mare Adriatico sono coperti, quasi completamente, da
permessi di ricerca o da concessioni per la coltivazione di
idrocarburi, conferiti dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
La possibilità che i recenti ritrovamenti comportino la
coltivazione dei giacimenti in aree sempre più vicine alla
fascia costiera della parte nord-ovest dell'alto Adriatico, ha
indotto la regione Veneto a porre la più attenta
considerazione sugli eventuali effetti negativi che potrebbero
derivare dalle estrazioni di idrocarburi al territorio sotto
il profilo altimetrico. Questo territorio, che comprende anche
le città di Venezia e di Chioggia, soggette sempre più
frequentemente al fenomeno dell'"acqua alta", va
particolarmente tutelato per evitare ulteriori aggravamenti
derivanti dall'abbassamento del suolo per cause antropiche.
Va, altresì, tutelata anche l'area del delta del Po con
l'intera provincia di Rovigo, già interessata da cospicui
abbassamenti del suolo per le estrazioni di acque
metanifere.
A seguito di precedenti manifestazioni di preoccupazione e
di richieste di informazioni e di adeguate garanzie, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha a
suo tempo riferito che, date le caratteristiche dei giacimenti
e la notevole distanza dalla costa, la prevista coltivazione
non comporterebbe rischi e problemi per l'assetto costiero e
per l'equilibrio dell'ecosistema lagunare, e, comunque, ha
assicurato essere sua cura impartire adeguate disposizioni
volte a salvaguardare l'equilibrio ambientale della zona
lagunare, impedendo qualsiasi iniziativa che possa
compromettere gli attuali valori.
E' bene far presente che, in termini economici, gli
abitanti della regione Veneto non fruiscono dei benefìci
diretti da questo tipo di attività; mentre questa può
determinare possibili danni all'economia veneziana, che si
regge fondamentalmente sul turismo.
Appurata scientificamente la netta connessione fra
estrazioni di fluidi dal sottosuolo e la subsidenza, con
effetti diversificati nelle varie condizioni fisiche, appare
necessario preservare dalle attività di prospezione, di
ricerca e di coltivazione di idrocarburi le aree della laguna
di Venezia (come limiti territoriali dei comuni di Venezia,
Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino,
Jesolo, Musile di Piave, in riferimento alla legge n. 171 del
1973) e del delta del Po (relativamente a tutta la provincia
di Rovigo), con specifico divieto. Il divieto va esteso fino a
sei miglia marine al largo della linea di costa veneta, nel
tratto di mare compreso fra la foce del fiume Tagliamento e la
foce del fiume Po.
Inoltre, per conseguire la costante certezza di poter
escludere qualsiasi inammissibile modificazione allo stato
naturale ed antropico attuali, soprattutto se i programmi di
estrazione si svilupperanno in prossimità dell'area sottoposta
a divieto, si dovranno sottoporre alla valutazione di impatto
ambientale (VIA), tutti i giacimenti secondo le disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 526, con particolare riguardo
alla valutazione dell'entità della subsidenza e della sua
estensione effettiva.
Il citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 526 del 1994 non prevede di sottoporre a
VIA i titoli minerari (permessi e concessioni di coltivazione)
già rilasciati. Pertanto, con la presente proposta di legge,
ci si propone di estendere l'obbligatorietà della VIA anche ai
permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione
rilasciati precedentemente all'entrata in vigore del citato
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 526 del 1994.
Viene specificato che la VIA è prioritariamente
finalizzata alla verifica della presenza del rischio di
subsidenza e la commissione prevista legislativamente per il
compimento della stessa valutazione viene integrata con la
nomina di due rappresentanti regionali.
La possibilità di proporre istanze regionali di revoca dei
permessi rilasciati viene estesa a quelli relativi alle acque
territoriali.