XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1072
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di prevenire il fenomeno della subsidenza, sono
vietate la prospezione, la ricerca e la coltivazione di
idrocarburi nel territorio compreso all'interno della linea di
conterminazione della laguna di Venezia, di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 9 febbraio 1990, e nel territorio
della provincia di Rovigo.
2. Le attività di cui al comma 1 sono altresì vietate nel
tratto di mare territoriale esteso per dodici miglia marine
dalla linea di costa e compreso fra la foce del fiume
Tagliamento e la foce del ramo di Goro del fiume Po.
Art. 2.
1. Nel tratto di mare territoriale compreso fra il limite
delle dodici miglia marine dalla costa, di cui al comma 2
dell'articolo 1, ed il limite del confine concordato della
piattaforma continentale italiana, si applicano le
disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
526, alle istanze di permesso di prospezione, permesso di
ricerca e concessione di coltivazione, presentate anche prima
della data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n.
9.
2. Per la pronuncia di compatibilità ambientale prevista
dalle disposizioni di cui al comma 1, finalizzata
prioritariamente alla valutazione dell'entità della subsidenza
e della sua estensione effettiva, la commissione di cui
all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è
integrata da due rappresentanti della regione Veneto designati
dalla giunta regionale.
3. Ai permessi di ricerca rilasciati nel tratto di mare
territoriale individuato al comma 1 del presente articolo si
applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 6
della legge 9 gennaio 1991, n. 9.