XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1072




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di prevenire il fenomeno della subsidenza, sono vietate la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nel territorio compreso all'interno della linea di conterminazione della laguna di Venezia, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 febbraio 1990, e nel territorio della provincia di Rovigo.
        2. Le attività di cui al comma 1 sono altresì vietate nel tratto di mare territoriale esteso per dodici miglia marine dalla linea di costa e compreso fra la foce del fiume Tagliamento e la foce del ramo di Goro del fiume Po.


Art. 2.

        1. Nel tratto di mare territoriale compreso fra il limite delle dodici miglia marine dalla costa, di cui al comma 2 dell'articolo 1, ed il limite del confine concordato della piattaforma continentale italiana, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526, alle istanze di permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione, presentate anche prima della data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
        2. Per la pronuncia di compatibilità ambientale prevista dalle disposizioni di cui al comma 1, finalizzata prioritariamente alla valutazione dell'entità della subsidenza e della sua estensione effettiva, la commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrata da due rappresentanti della regione Veneto designati dalla giunta regionale.
        3. Ai permessi di ricerca rilasciati nel tratto di mare territoriale individuato al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.



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