XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1071
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
prevede il finanziamento di progetti in attuazione di piani
paesistici regionali, riferiti all'intero territorio delle
regioni.
L'intervento ha l'obiettivo di incentivare la formazione,
ad opera delle regioni, dei piani previsti dalla normativa
vigente, strumenti ai quali la maggior parte degli studiosi
della materia attribuisce una funzione di salvaguardia
dell'immenso patrimonio che la natura e la storia hanno
depositato sul nostro territorio e che, invece, o langue in
stato di profonda incuria o è dissennatamente aggredito in
ogni modo.
Ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, le regioni avrebbero infatti dovuto approvare i piani
entro il 31 dicembre 1986, ma nessuno dei piani regionali
risulta approvato, e solo in pochissimi casi è stato possibile
applicare le norme di salvaguardia previste dalla legge. Molte
regioni stanno a tutt'oggi procedendo alle elaborazioni
preliminari, quando non sono ancora allo stadio
dell'affidamento degli incarichi, e ciò nonostante il citato
decreto-legge n. 312 del 1985 fosse stato definito l'ultima
occasione per tentare di dare coerenza alle azioni di
salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio del nostro Paese.
Per invertire questa tendenza, nella proposta di legge in
esame si prevede che possano accedere ai finanziamenti solo le
regioni che dispongono di un piano paesistico regionale
approvato. Tale previsione dovrebbe indurre ad accelerare
l'azione dei consigli e delle giunte regionali, anche in
quelle situazioni dove sono stati prodotti piani
caratterizzati da un notevole livello di elaborazione tecnica
ma ancora inutili sotto il profilo giuridico, poiché non
ancora formalmente approvati.
D'altronde i poteri sostitutivi dell'amministrazione
centrale previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, non sono stati attivati, nonostante i ritardi
delle regioni. E' plausibile che ciò sia dovuto
all'insufficienza delle strutture dell'amministrazione
competente (Ministero per i beni e le attività culturali) ed
alla mancanza di coordinamento con altre amministrazioni
centrali competenti in materia di tutela dell'identità
culturale e di salvaguardia dell'integrità fisica dei
territori italiani.
Da questa esperienza occorre trarre insegnamento anche al
fine di ridurre al minimo le esigenze di coordinamento,
salvaguardando nel contempo quelle di massimizzazione della
bontà tecnica degli interventi finanziati. La presente
proposta di legge prevede che le funzioni di definizione dei
requisiti tecnici dei progetti e di selezione tra le domande
di finanziamento presentate dalle regioni siano svolte
rispettivamente dal Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali congiuntamente al Consiglio nazionale per
l'ambiente e dall'ufficio appositamente costituito presso il
Ministero per i beni e le attività culturali, utilizzando il
personale della pubblica amministrazione in mobilità. Sarà
così ridotto, ai fini della realizzazione del programma di
interventi qui previsto, il fabbisogno di coordinamento
interministeriale. Tra i criteri che dovranno comunque essere
seguiti dall'amministrazione merita di essere segnalato quello
previsto dal comma 3 dell'articolo 2 con il quale si intende
prevenire il rischio di una dispersione a pioggia dei
finanziamenti.
Un'ultima annotazione sulle finalità dei finanziamenti: la
presente proposta di legge li canalizza verso tre grandi
categorie di progetti di valorizzazione. Questi potranno
riguardare esclusivamente azioni coerenti con la ratio
della legge stessa, e cioè:
interventi di manutenzione e ripristino di ecosistemi
complessi, di biotopi rari e rarità geologiche (i cosiddetti
"monumenti naturali");
interventi di salvaguardia di beni di interesse
storico-archeologico, storico-artistico e storico-testimoniale
(i monumenti dell'azione dell'uomo);
la realizzazione - e qui sta la novità tecnica
principale del provvedimento - di sistemi di fruizione
integrata fra le due grandi categorie di beni sopra
elencati.
Si è ritenuto di non ampliare ulteriormente l'ambito dei
progetti ammissibili al finanziamento oltre che in
considerazione dell'entità delle risorse finanziarie
disponibili, anche perché siamo convinti che in Italia si
siano versati fiumi d'inchiostro sui temi della salvaguardia
attiva del patrimonio storico e naturale, dando luogo ad un
grande patrimonio teorico, supportato però da irrilevanti
applicazioni. Occorre invece - e la presente proposta di legge
dimostra come ciò sia possibile - partire con poche azioni,
ben calibrate, ben studiate e soprattutto messe in opera
efficacemente, per poter in seguito diffondere le conoscenze
acquisite mediante le esperienze realizzate.