XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1071




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali, riferiti all'intero territorio delle regioni.
        L'intervento ha l'obiettivo di incentivare la formazione, ad opera delle regioni, dei piani previsti dalla normativa vigente, strumenti ai quali la maggior parte degli studiosi della materia attribuisce una funzione di salvaguardia dell'immenso patrimonio che la natura e la storia hanno depositato sul nostro territorio e che, invece, o langue in stato di profonda incuria o è dissennatamente aggredito in ogni modo.
        Ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, le regioni avrebbero infatti dovuto approvare i piani entro il 31 dicembre 1986, ma nessuno dei piani regionali risulta approvato, e solo in pochissimi casi è stato possibile applicare le norme di salvaguardia previste dalla legge. Molte regioni stanno a tutt'oggi procedendo alle elaborazioni preliminari, quando non sono ancora allo stadio dell'affidamento degli incarichi, e ciò nonostante il citato decreto-legge n. 312 del 1985 fosse stato definito l'ultima occasione per tentare di dare coerenza alle azioni di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio del nostro Paese. Per invertire questa tendenza, nella proposta di legge in esame si prevede che possano accedere ai finanziamenti solo le regioni che dispongono di un piano paesistico regionale approvato. Tale previsione dovrebbe indurre ad accelerare l'azione dei consigli e delle giunte regionali, anche in quelle situazioni dove sono stati prodotti piani caratterizzati da un notevole livello di elaborazione tecnica ma ancora inutili sotto il profilo giuridico, poiché non ancora formalmente approvati.
        D'altronde i poteri sostitutivi dell'amministrazione centrale previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, non sono stati attivati, nonostante i ritardi delle regioni. E' plausibile che ciò sia dovuto all'insufficienza delle strutture dell'amministrazione competente (Ministero per i beni e le attività culturali) ed alla mancanza di coordinamento con altre amministrazioni centrali competenti in materia di tutela dell'identità culturale e di salvaguardia dell'integrità fisica dei territori italiani.
        Da questa esperienza occorre trarre insegnamento anche al fine di ridurre al minimo le esigenze di coordinamento, salvaguardando nel contempo quelle di massimizzazione della bontà tecnica degli interventi finanziati. La presente proposta di legge prevede che le funzioni di definizione dei requisiti tecnici dei progetti e di selezione tra le domande di finanziamento presentate dalle regioni siano svolte rispettivamente dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali congiuntamente al Consiglio nazionale per l'ambiente e dall'ufficio appositamente costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, utilizzando il personale della pubblica amministrazione in mobilità. Sarà così ridotto, ai fini della realizzazione del programma di interventi qui previsto, il fabbisogno di coordinamento interministeriale. Tra i criteri che dovranno comunque essere seguiti dall'amministrazione merita di essere segnalato quello previsto dal comma 3 dell'articolo 2 con il quale si intende prevenire il rischio di una dispersione a pioggia dei finanziamenti.
        Un'ultima annotazione sulle finalità dei finanziamenti: la presente proposta di legge li canalizza verso tre grandi categorie di progetti di valorizzazione. Questi potranno riguardare esclusivamente azioni coerenti con la ratio della legge stessa, e cioè:

            interventi di manutenzione e ripristino di ecosistemi complessi, di biotopi rari e rarità geologiche (i cosiddetti "monumenti naturali");

            interventi di salvaguardia di beni di interesse storico-archeologico, storico-artistico e storico-testimoniale (i monumenti dell'azione dell'uomo);

            la realizzazione - e qui sta la novità tecnica principale del provvedimento - di sistemi di fruizione integrata fra le due grandi categorie di beni sopra elencati.

        Si è ritenuto di non ampliare ulteriormente l'ambito dei progetti ammissibili al finanziamento oltre che in considerazione dell'entità delle risorse finanziarie disponibili, anche perché siamo convinti che in Italia si siano versati fiumi d'inchiostro sui temi della salvaguardia attiva del patrimonio storico e naturale, dando luogo ad un grande patrimonio teorico, supportato però da irrilevanti applicazioni. Occorre invece - e la presente proposta di legge dimostra come ciò sia possibile - partire con poche azioni, ben calibrate, ben studiate e soprattutto messe in opera efficacemente, per poter in seguito diffondere le conoscenze acquisite mediante le esperienze realizzate.




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