XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1071




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge disciplina le modalitā del finanziamento, a carico del bilancio dello Stato, di progetti predisposti dalle regioni in attuazione di piani riferiti all'intero territorio regionale ed approvati ai sensi dell'articolo 149 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto-legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
        2. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere interventi volti:

                a) alla manutenzione straordinaria ed all'eventuale ripristino di ecosistemi complessi, biotopi rari e raritā geologiche;

                b) alla salvaguardia di beni di interesse archeologico, storico-artistico e storico-testimoniale;

                c) alla organizzazione e fruizione specialistica e pubblica dei beni di cui alle lettere a) e b) in forma di sistemi territoriali integrati con finalitā museali e didattiche.

        3. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, le regioni possono prevedere, coerentemente alle finalitā dei progetti stessi, la destinazione di parte del finanziamento, accordato ai sensi dell'articolo 2, all'acquisizione di beni immobili da parte degli enti pubblici territoriali competenti per territorio.


Art 2.

        1. Le regioni, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno pervenire i progetti di cui all'articolo 1, comma 1, al Ministro per i beni e le attivitā culturali, il quale ne dispone il finanziamento, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali; e del Consiglio nazionale per l'ambiente, di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349. I progetti sono approvati sulla base dell'istruttoria svolta dall'ufficio di cui al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, che si pronuncia, entro tre mesi dalla data di ricevimento dei progetti, sulla validitā tecnica, la fattibilitā e la capacitā innovativa dei progetti stessi, formulando una graduatoria sulla base di criteri fissati con il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 3.
        2. Ai progetti di cui all'articolo 1 č accordato il finanziamento con unico provvedimento, seguendo la graduatoria di cui al comma 1, fino ad esaurimento delle somme disponibili, detratto l'onere per il personale di cui all'articolo 3, comma 3. Il provvedimento di cui al presente comma indica, per ogni progetto, le quote di finanziamento relative a ciascun anno.
        3. Non possono essere ammessi al finanziamento i progetti il cui importo complessivo risulti rispettivamente inferiore e superiore a soglie previamente stabilite, per ciascuno degli anni considerati, dal Ministro per i beni e le attivitā culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione dell'ufficio di cui all'articolo 3.


Art. 3.

        1. Le modalitā di presentazione, ivi compresi i requisiti tecnici, ed i criteri di valutazione e selezione dei progetti sono individuati in apposito regolamento approvato dal Ministro per i beni e le attivitā culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e il Consiglio nazionale per l'ambiente.
        2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare di concerto con il Ministro per i beni e le attivitā culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, č costituito l'ufficio per le istruttorie dei progetti di cui al comma 1 dell'articolo 2.
        3. Con il decreto di cui al comma 2 č stabilita la dotazione organica dell'ufficio, comunque non superiore alle trenta unitā, e l'organizzazione del medesimo. Per l'assunzione del personale si provvede mediante le procedure di mobilitā di cui al capo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        4. Per i fini di cui alla presente legge, il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e il Consiglio nazionale per l'ambiente possono essere riuniti in seduta congiunta sotto la presidenza del Ministro per i beni e le attivitā culturali o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio secondo turni concordati dai medesimi, e adottare delibere e pareri comuni. Si applicano le norme vigenti per il funzionamento del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.


Art. 4.

        1. Per il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge č stanziata la somma di lire 500 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 2001, lire 200 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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