XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1071
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge disciplina le modalitā del
finanziamento, a carico del bilancio dello Stato, di progetti
predisposti dalle regioni in attuazione di piani riferiti
all'intero territorio regionale ed approvati ai sensi
dell'articolo 149 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto-legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere
interventi volti:
a) alla manutenzione straordinaria ed
all'eventuale ripristino di ecosistemi complessi, biotopi rari
e raritā geologiche;
b) alla salvaguardia di beni di interesse
archeologico, storico-artistico e storico-testimoniale;
c) alla organizzazione e fruizione specialistica e
pubblica dei beni di cui alle lettere a) e b) in
forma di sistemi territoriali integrati con finalitā museali e
didattiche.
3. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, le regioni
possono prevedere, coerentemente alle finalitā dei progetti
stessi, la destinazione di parte del finanziamento, accordato
ai sensi dell'articolo 2, all'acquisizione di beni immobili da
parte degli enti pubblici territoriali competenti per
territorio.
Art 2.
1. Le regioni, entro e non oltre tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, fanno pervenire i
progetti di cui all'articolo 1, comma 1, al Ministro per i
beni e le attivitā culturali, il quale ne dispone il
finanziamento, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, e previo parere del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali; e del Consiglio
nazionale per l'ambiente, di cui all'articolo 12 della legge 8
luglio 1986, n. 349. I progetti sono approvati sulla base
dell'istruttoria svolta dall'ufficio di cui al comma 2
dell'articolo 3 della presente legge, che si pronuncia, entro
tre mesi dalla data di ricevimento dei progetti, sulla
validitā tecnica, la fattibilitā e la capacitā innovativa dei
progetti stessi, formulando una graduatoria sulla base di
criteri fissati con il regolamento di cui al comma 1
dell'articolo 3.
2. Ai progetti di cui all'articolo 1 č accordato il
finanziamento con unico provvedimento, seguendo la graduatoria
di cui al comma 1, fino ad esaurimento delle somme
disponibili, detratto l'onere per il personale di cui
all'articolo 3, comma 3. Il provvedimento di cui al presente
comma indica, per ogni progetto, le quote di finanziamento
relative a ciascun anno.
3. Non possono essere ammessi al finanziamento i progetti
il cui importo complessivo risulti rispettivamente inferiore e
superiore a soglie previamente stabilite, per ciascuno degli
anni considerati, dal Ministro per i beni e le attivitā
culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, su indicazione dell'ufficio di cui
all'articolo 3.
Art. 3.
1. Le modalitā di presentazione, ivi compresi i requisiti
tecnici, ed i criteri di valutazione e selezione dei progetti
sono individuati in apposito regolamento approvato dal
Ministro per i beni e le attivitā culturali, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentiti il Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali e il Consiglio nazionale per l'ambiente.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare di concerto con il Ministro per i beni e
le attivitā culturali, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, č costituito l'ufficio per le istruttorie dei
progetti di cui al comma 1 dell'articolo 2.
3. Con il decreto di cui al comma 2 č stabilita la
dotazione organica dell'ufficio, comunque non superiore alle
trenta unitā, e l'organizzazione del medesimo. Per
l'assunzione del personale si provvede mediante le procedure
di mobilitā di cui al capo III del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
4. Per i fini di cui alla presente legge, il Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali e il Consiglio
nazionale per l'ambiente possono essere riuniti in seduta
congiunta sotto la presidenza del Ministro per i beni e le
attivitā culturali o del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio secondo turni concordati dai medesimi, e
adottare delibere e pareri comuni. Si applicano le norme
vigenti per il funzionamento del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali.
Art. 4.
1. Per il finanziamento dei progetti di cui alla presente
legge č stanziata la somma di lire 500 miliardi, di cui lire
50 miliardi per l'anno 2001, lire 200 miliardi per l'anno 2002
e lire 250 miliardi per l'anno 2003. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.