XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1070




        Onorevoli Colleghi! - Nelle scorse estati alcuni gravi incidenti hanno dimostrato come l'uso insensato delle cosiddette "moto d'acqua" non si concili in alcun modo con il desiderio di tranquillità, sicurezza e fruibilità delle acque costiere per i turisti che affollano le nostre spiagge. Le moto d'acqua non sono dotate di alcun dispositivo che ne mantenga la rumorosità entro livelli tollerabili, cosicché sulle spiagge i cittadini sono obbligati a subire un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti di legge. L'interesse turistico locale impone inoltre un'attenta tutela delle emissioni che possono turbare la fruizione dei luoghi circostanti gli specchi d'acqua, in quanto l'uso dei veicoli in oggetto costituisce una lesione del diritto alla salute inteso nel senso più ampio di diritto all'equilibrio e al benessere psico-fisico. Tali emissioni incrementano oltre ogni limite accettabile il già preoccupante nocivo livello di inquinamento atmosferico ed acustico che grava sul territorio, in particolare nelle zone costiere, alterando ulteriormente la qualità delle acque con grave pregiudizio, oltre che per la salute delle persone, per la vita acquatica.
        La presente proposta di legge mira quindi a tutelare la salute e la sicurezza dei villeggianti, nonché le attività economiche, cercando di impedire con ogni mezzo l'uso incontrollato delle moto d'acqua che provocano sia un inquinamento acustico, già oltre i limiti di legge, sia rischi gravissimi per la balneazione, sia danni economici per le zone turistiche, dalle quali molti saranno indotti a fuggire a causa del frastuono e della pericolosità.
        Dopo aver enunciato le finalità della legge (articolo 1), nella categoria prevista dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, intitolata "Navi minori, galleggianti e navigazione da diporto", si aggiungono gli scooter acquatici, introducendo in tal modo l'obbligo dell'iscrizione e della relativa licenza (articolo 2).
        Negli articoli 3 e 4 si stabiliscono i requisiti per l'immatricolazione e per la guida, possibile solo per coloro che abbiano compiuto gli anni diciotto e siano dotati di patente nautica.
        Gli articoli 5 e 6 delimitano la possibilità di navigazione di tali scooter, ponendo il divieto nelle aree marine protette e negli specchi di mare prospicienti le zone aventi particolare interesse paesistico e ambientale, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.




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