XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1070




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge regola l'immatricolazione, l'uso e la circolazione nelle acque marittime e nelle acque interne delle unità da diporto a motore denominate "scooter acquatici".


Art. 2.

        1. Il terzo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "I natanti, salvo quelli comunemente denominati scooter acquatici, sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza".


Art. 3.

        1. Gli scooter acquatici aventi cilindrata superiore ai cinquanta centimetri cubici sono immatricolati presso le capitanerie di porto ai sensi degli articoli 5 e seguenti della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
        2. La targa di immatricolazione deve essere trascritta in modo visibile su entrambi i lati del natante.


Art. 4.

        1. Gli scooter acquatici possono essere condotti esclusivamente da soggetti aventi età superiore agli anni diciotto e in possesso di patente nautica.
        2. I conducenti devono indossare durante la navigazione una cintura di salvataggio o un'idonea muta galleggiante.
        3. Gli scooter acquatici devono essere altresì dotati di dispositivi automatici di spegnimento del motore in caso di caduta del conducente.

Art. 5.

        1. Gli scooter acquatici non possono prendere mare da terra ma solo da unità da diporto stazionanti oltre i cinquecento metri da riva.
        2. Gli scooter acquatici possono navigare nelle ore diurne in una fascia di mare compresa entro un miglio dalla riva e comunque a non meno di cinquecento metri da terra ed in un raggio non superiore ai mille metri dalle unità da cui hanno preso il mare che devono funzionare da base di appoggio, di sicurezza e di soccorso.


Art. 6.

        1. Gli scooter acquatici non possono circolare nelle aree marine protette e negli specchi di mare prospicienti le zone aventi particolare interesse paesistico ed ambientale, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
        2. Gli scooter acquatici possono circolare esclusivamente in zone individuate e delimitate annualmente dalle capitanerie di porto che ne stabiliscono, con propria ordinanza, la localizzazione, tenuto conto delle necessità di assicurare tranquillità e sicurezza ai bagnanti e nel rispetto delle esigenze di quiete delle località balneari.
        3. E' vietato l'alloggio e il deposito degli scooter d'acqua su spiagge, aree demaniali marittime in genere o comunque utilizzate per la balneazione.


Art. 7.

        1. I trasgressori alle norme di cui alla presente legge, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.



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