XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1070
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge regola l'immatricolazione, l'uso e la
circolazione nelle acque marittime e nelle acque interne delle
unità da diporto a motore denominate "scooter
acquatici".
Art. 2.
1. Il terzo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"I natanti, salvo quelli comunemente denominati
scooter acquatici, sono esclusi dall'obbligo
dell'iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa
licenza".
Art. 3.
1. Gli scooter acquatici aventi cilindrata superiore
ai cinquanta centimetri cubici sono immatricolati presso le
capitanerie di porto ai sensi degli articoli 5 e seguenti
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni.
2. La targa di immatricolazione deve essere trascritta in
modo visibile su entrambi i lati del natante.
Art. 4.
1. Gli scooter acquatici possono essere condotti
esclusivamente da soggetti aventi età superiore agli anni
diciotto e in possesso di patente nautica.
2. I conducenti devono indossare durante la navigazione
una cintura di salvataggio o un'idonea muta galleggiante.
3. Gli scooter acquatici devono essere altresì
dotati di dispositivi automatici di spegnimento del motore in
caso di caduta del conducente.
Art. 5.
1. Gli scooter acquatici non possono prendere mare
da terra ma solo da unità da diporto stazionanti oltre i
cinquecento metri da riva.
2. Gli scooter acquatici possono navigare nelle ore
diurne in una fascia di mare compresa entro un miglio dalla
riva e comunque a non meno di cinquecento metri da terra ed in
un raggio non superiore ai mille metri dalle unità da cui
hanno preso il mare che devono funzionare da base di appoggio,
di sicurezza e di soccorso.
Art. 6.
1. Gli scooter acquatici non possono circolare nelle
aree marine protette e negli specchi di mare prospicienti le
zone aventi particolare interesse paesistico ed ambientale, ai
sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
2. Gli scooter acquatici possono circolare
esclusivamente in zone individuate e delimitate annualmente
dalle capitanerie di porto che ne stabiliscono, con propria
ordinanza, la localizzazione, tenuto conto delle necessità di
assicurare tranquillità e sicurezza ai bagnanti e nel rispetto
delle esigenze di quiete delle località balneari.
3. E' vietato l'alloggio e il deposito degli scooter
d'acqua su spiagge, aree demaniali marittime in genere o
comunque utilizzate per la balneazione.
Art. 7.
1. I trasgressori alle norme di cui alla presente legge,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti ai
sensi dell'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni.