XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1065




        Onorevoli Colleghi! -

1. Il governo del territorio e la legislazione

1.1. La legislazione statale in materia di urbanistica.

        L'ordinamento italiano si arricchisce di una organica "legge urbanistica" solamente nel 1942, con la legge 17 agosto 1942, n. 1150. Si è nel pieno degli eventi bellici, l'Italia è ancora dominata dal regime fascista, che peraltro crollerà poco meno di un anno dopo.
        Non è certo questa la sede per ricostruire il sistema previsionale e prescrittivo della legge n. 1150 del 1942.
        E' piuttosto il caso di ricordare i tentativi, che si svilupparono essenzialmente nel corso degli anni sessanta, di dotare il Paese di una nuova legge urbanistica generale.
        Nel 1962 il Ministro dei lavori pubblici Fiorentino Sullo fece elaborare e presentò un disegno di legge fortemente innovativo che, tra l'altro, prevedeva l'esproprio generalizzato dei suoli urbani e la loro successiva concessione in diritto di superficie. Esso suscitò una furibonda campagna d'opposizione, a seguito della quale, durante la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento, nel 1963, il Ministro veniva sconfessato dal suo stesso partito di appartenenza.
        Il Governo formatosi dopo le elezioni provvide a redigere un nuovo disegno di legge, che in realtà conservava i contenuti essenziali del precedente e che, proprio per ciò, non riuscì ad avanzare nell'iter legislativo, per finire con l'essere abbandonato a favore di un terzo disegno di legge, sostanzialmente diverso, elaborato nel 1964, peraltro mai approvato formalmente dal Governo, né, conseguentemente, inoltrato al Parlamento.
        Fu invece approvato dal Governo, e presentato al Parlamento, il 3 febbraio 1967, un quarto disegno di legge, pressoché identico a quello elaborato nel 1964. Con esso il principio dell'esproprio generalizzato era seriamente intaccato da una ricca casistica di oneri, dal riconoscimento ai proprietari di aree soggette ad espropriazione della possibilità di richiedere "l'esonero (...) o la permuta con altra area" per "la costruzione di una casa di abitazione ritenuta idonea ai bisogni del richiedente e dei suoi familiari", e dalla possibilità che l'attività costruttiva venisse attuata, anziché sulla base di "piani particolareggiati", con susseguente espropriazione delle aree da essi interessate, a mezzo di "piani edilizi convenzionati". Anche questo progetto di legge, ad ogni buon conto, non riuscì a procedere verso l'approvazione parlamentare.
        Fu invece approvata, ed entrò in vigore, la legge 6 agosto 1967, n. 765, recante, nel titolo, modifiche ed integrazioni alla legge n. 1150 del 1942, e diffusamente nota come "legge ponte": verso una sponda evidentemente ancora sperata. Essa era stata, per il vero, preceduta (citando soltanto i provvedimenti più rilevanti) dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, seguita dalle leggi 19 novembre 1968, n. 1187, 22 ottobre 1971, n. 865, 28 gennaio 1977, n. 10, e 5 agosto 1978, n. 457.
        Non è questa la sede per rammentare, neppure sommariamente, i contenuti delle leggi ora citate.
        Ad ogni buon conto, alle leggi statali precedentemente ricordate facevano seguito, negli anni ottanta, una serie di provvedimenti frammentari, malamente coordinati, carenti di coerenze esterne ed interne (anche se farraginosi), genericamente e superficialmente ispirati da tendenze alla deregulation (edilizia ed urbanistica) ed a "semplificazioni" nient'affatto sorrette da chiari apparati concettuali e dalle necessarie visioni sistemiche.
        Per contro si succedevano, a decorrere dalla metà dello stesso decennio, alcune leggi di completamente diversa ispirazione e (a prescindere da puntuali limiti oggettivamente in esse riscontrabili) di grande, e riconosciuta, rilevanza in ordine al "governo del territorio": il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, la legge 18 maggio 1989, n. 183, per la "difesa del suolo", la legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle "aree protette".
        Né si possono ignorare le innovazioni, anche in materia di "governo del territorio", introdotte dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento degli enti locali.
        Da ultimo, molte delle norme citate sono state "assemblate" nei due testi unici di cui, rispettivamente, al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (in materia di beni culturali e ambientali) e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (sull'ordinamento degli enti locali).


1.2. Il modello costituzionale di produzione legislativa.

        A norma dell'articolo 117 della Costituzione spetta alle regioni emanare, per le "materie" elencate dal medesimo articolo, tra le quali l'"urbanistica", "norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni". Il pieno rispetto di tale modello di produzione legislativa avrebbe richiesto, e richiederebbe, che, a fare data dalla Costituzione delle regioni, il legislatore nazionale si limitasse, per le "materie" predette, a stabilire (esplicitamente e distintamente enunciandoli) dei "princìpi fondamentali", tutt'al più accompagnandoli, nei limiti dello strettamente indispensabile, con disposizioni direttamente operative destinate a trovare applicazione solamente nel tempo necessario alle regioni per legiferare avendo come limite soltanto i sanciti "princìpi fondamentali".
        Al momento della concreta costituzione delle regioni, al proclamato fine di consentire alle regioni stesse di iniziare immediatamente a legiferare nelle "materie" di competenza (senza attendere l'emanazione di leggi statali enuncianti i "princìpi fondamentali" della disciplina di ognuna di esse), la legge n. 62 del 1953 dispose, con il primo comma dell'articolo 9, che la produzione legislativa regionale poteva svolgersi "nei limiti dei princìpi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti". Da allora, ed anzi in misura crescente, il legislatore nazionale ha continuato a disciplinare ogni argomento, anche nell'ambito delle materie elencate dall'articolo 117 della Costituzione, nei più minuti dettagli, senza minimamente curarsi di distinguere gli enunciati che, eventualmente, intendeva costituissero "princìpi fondamentali", da quelli che potessero considerarsi, tutt'al più, come s'è detto, disposizioni transitorie. Mentre, correlativamente, la produzione legislativa regionale è andata largamente degradandosi al rango di regolamentazione attuativa di leggi statali, quando non di mera parafrasi o di riscrittura di queste ultime.
        Negli ultimi anni, nell'ambito del più generale dibattito sulla "riforma delle istituzioni", ma anche indipendentemente da esso, si è prodotta una forte tensione verso la configurazione di un "nuovo regionalismo", o quantomeno di un "rilancio del regionalismo", tensione presente in importanti centri di produzione culturale, ed in quasi tutte le forze politiche.
        La caratteristica fondamentale del "nuovo regionalismo" dovrebbe consistere nel modificare la Costituzione così da elencarvi non già le "materie" di competenza regionale, ma quelle mantenute nella sfera delle competenze statali, spettando tutte le altre alle regioni.
        L'elenco delle "materie" di competenza statale non potrebbe che essere, comunque, piuttosto ricco: cosa del resto ineludibile ove si voglia mantenere alla Repubblica italiana i connotati di "Stato sociale", come dimostrano la storia e la realtà contemporanea degli Stati anche a struttura "federale".
        Ed inoltre dovrebbe essere fatta salva la competenza statale di dettare, per tutte le altre "materie", i "princìpi fondamentali" nel cui rispetto dovrebbe esplicarsi l'attività legislativa regionale (la quale dovrebbe altresì non porsi in contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle altre regioni), venendo peraltro rafforzato l'obbligo del legislatore nazionale di porre tali "princìpi fondamentali" esclusivamente mediante leggi organiche, che siano effettivamente "di soli princìpi".


1.3. L'esigenza di una legge organica.

        Quanto esposto chiarisce che il pervenire della definizione del "nuovo regionalismo" al suo esito conclusivo e formale non farebbe affatto venire meno la necessità di definire "leggi organiche" recanti i "princìpi fondamentali" della disciplina delle diverse "materie", tra le quali "urbanistica" (nella definizione ampia datane dall'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, riconducibile al concetto di "governo del territorio").
        Per converso, tale esigenza è posta già dalla vigente Costituzione, talché il Parlamento potrebbe (e dovrebbe) impegnarsi da subito a darvi (finalmente) risposta.
        In tale logica, e con tali obiettivi, intende essere avanzata la presente proposta di legge che riproduce il testo unificato approvato dalla VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati nella scorsa legislatura.




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