XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1065
PROPOSTA DI LEGGE
CAPO I
PRINCI'PI PER IL GOVERNO
DEL TERRITORIO
Art. 1.
(Legge di princìpi).
1. La presente legge stabilisce i princìpi e le
disposizioni generali relative al governo del territorio da
parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni,
in coerenza con le disposizioni adottate dalla Unione europea
e con gli obblighi derivanti da accordi e intese
internazionali.
2. I princìpi e le disposizioni di cui alla presente legge
costituiscono princìpi fondamentali delle leggi dello Stato ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 117 della
Costituzione, nonché princìpi fondamentali di riforma
economico-sociale.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Agli effetti della presente legge, si intende per:
a) "governo del territorio": le disposizioni e i
provvedimenti per la tutela, per l'uso e per la trasformazione
del territorio e degli immobili che lo compongono;
b) "piani specialistici": i piani nazionali e
regionali che tutelano un interesse pubblico specifico
relativo al governo del territorio, e le cui disposizioni
vengono recepite nei piani territoriali, urbanistici,
metropolitani;
c) "piani di settore": i piani che approfondiscono
particolari tematiche relative al governo del territorio e
alla politica ambientale, urbana, territoriale,
infrastrutturale,
in coerenza con le disposizioni dei piani territoriali,
urbanistici, metropolitani vigenti;
d) "norme di salvaguardia": le norme statali o
regionali che abilitano le amministrazioni titolari di
funzioni relative al governo del territorio ad adottare misure
di salvaguardia in grado di inibire determinate attività di
trasformazione del territorio e degli immobili che lo
compongono sino al verificarsi di specifiche circostanze
previste dalle leggi o da piani specialistici;
e) "misure di salvaguardia": i provvedimenti
adottati dalle amministrazioni titolari di funzioni relative
al governo del territorio in attuazione di norme di
salvaguardia vigenti;
f) "norme suppletive": le norme che entrano in
vigore nel territorio della regione, ad una data fissata dalla
legge nazionale, qualora si verifichi l'inadempienza normativa
della medesima regione, e che restano in vigore sino a quando
la regione non abbia provveduto agli adempimenti normativi di
propria competenza;
g) "comparto urbanistico": l'insieme di immobili
perimetrato dal piano operativo comunale, per il quale il
medesimo piano operativo definisce le disposizioni riguardanti
le possibili trasformazioni urbanistiche, le quote
edificatorie attribuite ai proprietari e gli obblighi verso il
comune e altri soggetti pubblici;
h) "immobili": i terreni, gli edifici, le
costruzioni, le aree edificate o non edificate;
i) "quote edificatorie": le possibilità
edificatorie attribuite ai proprietari di immobili inclusi in
un comparto urbanistico dal piano operativo comunale;
l) "funzioni urbane": le categorie di destinazioni
d'uso degli immobili, raggruppate secondo criteri di
omogeneità e compatibilità;
m) "manutenzione urbana": i provvedimenti idonei a
garantire la costante
efficienza e funzionalità dei servizi e degli insediamenti
urbani, pubblici e privati;
n) "manutenzione del territorio": i provvedimenti
idonei a garantire la costante attuazione delle disposizioni
relative alla tutela del territorio, alla prevenzione dei
rischi derivanti da calamità naturali, e al contrasto dei
fenomeni di degrado del territorio medesimo.
2. Agli effetti della presente legge, si intende altresì
per:
a) "regioni": le regioni a statuto ordinario, le
regioni a statuto speciale, e le province a statuto
speciale;
b) "piano territoriale": il piano territoriale
provinciale, predisposto e approvato dalla provincia;
c) "piano urbanistico": il piano urbanistico
comunale, predisposto e approvato dal comune;
d) "piano metropolitano": il piano predisposto e
approvato dalla città metropolitana;
e) "piano operativo": il piano operativo comunale,
predisposto e approvato dal comune;
f) "conferenza": la conferenza territoriale
provinciale, la conferenza urbanistica comunale, la conferenza
metropolitana;
g) "difesa del suolo": l'assetto idrogeologico e
la tutela delle acque;
h) "comparto": il comparto urbanistico;
i) "proprietari": i proprietari di immobili o
altri soggetti aventi titolo.
Art. 3.
(Semplificazione normativa e procedurale).
1. Le norme statali relative al governo del territorio
sono raccolte in un testo unico, con le modalità di cui
all'articolo 33.
2. Le regioni predispongono, per quanto di loro
competenza, un testo unico regionale delle norme in materia di
governo del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del testo unico di cui al comma 1, ed adottano i
provvedimenti di semplificazione normativa conseguenti alle
disposizioni statali vigenti in materia.
3. I comuni rilasciano i titoli abilitativi alla attività
edilizia e di trasformazione urbanistica del territorio
mediante un unico atto comprensivo di tutte le altre
autorizzazioni, nulla osta, pareri e assensi delle autorità
competenti. A tale scopo, le regioni dettano norme e adottano
provvedimenti per l'istituzione ed il funzionamento di
apposite strutture, anche intercomunali, denominate "sportello
urbanistico", alle quali i soggetti interessati possono
rivolgersi per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di
cui al presente comma.
Art. 4.
(Certezza attuativa).
1. Le disposizioni della presente legge sono attuate dai
soggetti istituzionali titolari di funzioni relative al
governo del territorio, nei termini e con le modalità previsti
dalla legge medesima.
2. In caso di inadempienza si provvede con le seguenti
modalità:
a) in caso di inadempienza delle regioni
nell'adozione, entro i termini stabiliti, di atti normativi di
loro competenza previsti dalle leggi statali entrano in
vigore, alla data di scadenza dei medesimi termini, le norme
suppletive appositamente previste dalle leggi vigenti. Tali
norme suppletive restano in vigore sino a quando la regione
non abbia provveduto agli adempimenti normativi stabiliti
dalla presente legge;
b) in caso di inadempienza di province, comuni, e
città metropolitane nella predisposizione e approvazione del
piano territoriale, del piano urbanistico, e del piano
metropolitano di cui agli articoli 20,
21 e 23, le amministrazioni competenti dispongono le misure
di salvaguardia di cui all'articolo 7, nonché la sospensione
dei programmi di finanziamento relativi ad opere pubbliche da
realizzare nel territorio interessato. La regione nomina un
commissario ad acta per la predisposizione ed
approvazione del piano;
c) in caso di inadempienza di province e comuni
nella attuazione di disposizioni regionali o statali diverse
da quelle di cui alla lettera b), la regione o le
autorità statali competenti adottano gli interventi
sostitutivi previsti dalle leggi vigenti.
Art. 5.
(Sussidiarietà).
1. Sono di competenza del comune le funzioni relative al
governo del territorio ad esso attribuite dalla presente legge
e dalla normativa vigente, e tutte le funzioni non
esplicitamente attribuite alle regioni o alle province dalla
presente legge e dalla normativa vigente.
2. La provincia predispone il piano territoriale
provinciale di cui all'articolo 20 ed esercita le funzioni ad
essa attribuite dalla presente legge e dalla normativa
vigente, o delegate dalle regioni.
3. Sono di competenza della regione le funzioni relative
al governo del territorio ad essa espressamente attribuite
dalla presente legge e dalla normativa vigente.
4. Sono di competenza dello Stato solo le funzioni
relative al governo del territorio che sono espressamente
attribuite allo Stato medesimo dalla presente legge e dalla
normativa vigente.
5. Le regioni attribuiscono o delegano alle province e ai
comuni e, ove costituite, alle città metropolitane, tutte le
funzioni che possono essere dagli stessi enti locali
direttamente esercitate, eventualmente anche in forma
associata.
6. Lo Stato, le regioni, e le province possono altresì
delegare proprie competenze, anche relative a singole opere o
interventi, ad enti territoriali ricompresi
nel proprio ambito territoriale, eventualmente associati tra
loro.
Art. 6.
(Sostenibilità ambientale e territoriale).
1. La tutela dell'ambiente, dell'integrità fisica del
territorio, della sua identità culturale, e la conservazione e
riproducibilità delle risorse naturali sono i presupposti di
ogni trasformazione territoriale ed urbanistica.
2. I piani territoriali, i piani urbanistici ed i piani
metropolitani fondano le proprie previsioni sulla necessità di
preservare le risorse non rinnovabili, di favorire il recupero
delle risorse degradate, di garantire una efficace tutela e
valorizzazione del patrimonio storico-culturale, di ridurre ed
eliminare i danni per il territorio e quelli per l'ambiente
derivanti da forme di inquinamento di qualunque natura, nonché
di prevenire i rischi derivanti da calamità naturali. Essi
fondano altresì le proprie previsioni sulle esigenze di tutela
dell'assetto idrogeologico e della qualità delle acque e sul
bilancio delle risorse idriche.
3. I piani territoriali, urbanistici e metropolitani
prevedono criteri e modalità per favorire la manutenzione del
territorio, la manutenzione urbana ed il recupero edilizio e
danno priorità alla riqualificazione del territorio già
urbanizzato rispetto all'uso e alla trasformazione del
territorio non ancora urbanizzato.
4. Le leggi regionali ed i piani territoriali, urbanistici
e metropolitani prevedono criteri e modalità per la tutela del
paesaggio agrario, per favorire la permanenza e lo sviluppo
delle attività agricole, nonché per garantire l'effettivo
rispetto della destinazione ad attività agricola delle parti
del territorio a tale scopo individuate.
Art. 7.
(Salvaguardia).
1. Le leggi statali e regionali possono contenere
disposizioni, denominate "norme
di salvaguardia", che abilitano le amministrazioni titolari
di funzioni relative al governo del territorio ad adottare
misure di salvaguardia in grado di inibire determinate
trasformazioni del territorio e degli immobili che lo
compongono sino al verificarsi di specifiche circostanze
previste dalle leggi medesime.
2. I piani specialistici, nazionali e regionali, possono
disporre misure di salvaguardia.
3. Le misure di salvaguardia di cui al comma 2 restano in
vigore sino al recepimento delle disposizioni dei piani
specialistici nei piani territoriali ed urbanistici.
4. Specifiche misure di salvaguardia possono essere
altresì disposte dalle regioni o dalle amministrazioni statali
competenti, nei casi di cui all'articolo 12.
5. Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di
adozione dei piani territoriali, urbanistici, metropolitani e
dei piani operativi di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23, e la
data di approvazione dei medesimi piani da parte dell'ente
competente, sono sospese, da parte del comune interessato,
tutte le determinazioni relative al rilascio di titoli
abilitativi all'attività edilizia in contrasto con le
disposizioni contenute nei piani adottati.
Art. 8.
(Unicità degli strumenti territoriali
ed urbanistici).
1. La tutela, l'uso e la trasformazione del territorio e
degli immobili che lo compongono sono disciplinati
esclusivamente dai piani territoriali provinciali, dai piani
urbanistici comunali, dai piani metropolitani e dai piani
operativi, di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23, predisposti
ed approvati in conformità alle disposizioni della presente
legge.
2. Non è consentito il ricorso ad altri strumenti né ad
altre procedure per la predisposizione, l'aggiornamento, la
modifica e l'approvazione dei piani di cui al comma 1 nonché
per il recepimento nei
medesimi piani di previsioni contenute in piani specialistici
o di disposizioni statali e regionali o di altri soggetti
titolari di funzioni relative al governo del territorio.
Art. 9.
(Carta del territorio).
1. Il piano urbanistico comunale ed il piano operativo,
predisposti ed approvati con le modalità di cui alla presente
legge, costituiscono, nel loro insieme, un documento
denominato "carta del territorio", comprensivo di tutte le
prescrizioni vigenti riguardanti l'intero territorio
comunale.
Art. 10.
(Cooperazione istituzionale).
1. Tutti i soggetti istituzionali titolari di funzioni
relative al governo del territorio operano con il metodo della
cooperazione e dell'intesa, con le modalità previste dalla
presente legge.
2. Lo Stato si avvale della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, anche nella forma della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Le regioni prevedono, nell'ambito della propria
autonomia legislativa, analoghi e idonei strumenti di raccordo
e coordinamento con gli enti locali.
3. Le province, i comuni e le città metropolitane
predispongono, rispettivamente, i piani territoriali, i piani
urbanistici ed i piani metropolitani con la cooperazione di
tutti i soggetti titolari di funzioni relative al governo del
territorio.
4. Le regioni promuovono il coordinamento e la
cooperazione tra gli enti locali ed i soggetti titolari di
funzioni relative al governo del territorio anche per mezzo di
specifiche intese con le amministrazioni interessate, con
particolare riferimento all'attività
conoscitiva, allo scambio di informazioni ed alla definizione
di accordi procedimentali.
Art. 11.
(Pianificazione coordinata).
1. Gli enti locali competenti predispongono e approvano i
piani territoriali, i piani urbanistici, i piani metropolitani
di cui agli articoli 20, 21 e 23, con le modalità di
coordinamento e di intesa previste dalla presente legge.
2. Il piano territoriale, il piano urbanistico ed il piano
metropolitano sono adottati dall'ente locale competente e
sottoposti alla valutazione della conferenza di cui
all'articolo 24, alla quale partecipano tutti i soggetti
titolari, in base alla normativa vigente, di funzioni relative
al governo del territorio. La conferenza verifica la coerenza
del piano con le disposizioni vigenti, provvede al
coordinamento di tutte le disposizioni riguardanti il
territorio considerato, e si conclude con la definizione
dell'intesa tra i soggetti partecipanti con le modalità di cui
al citato articolo 24.
3. Gli enti locali competenti approvano i piani
territoriali, i piani urbanistici e i piani metropolitani dopo
la definizione, da parte della conferenza di cui al comma 2,
dell'intesa di cui al medesimo comma 2, con le modalità di cui
all'articolo 25.
Art. 12.
(Autonomia e controllo).
1. I piani territoriali provinciali, i piani urbanistici
comunali, i piani metropolitani ed i piani operativi,
predisposti ed approvati con le modalità di cui alla presente
legge, non sono soggetti, successivamente alla loro
approvazione da parte dell'ente locale competente, a controllo
da parte di altre autorità, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3.
2. Gli enti locali trasmettono alla regione i piani
territoriali, i piani urbanistici, i piani metropolitani,
nonché i piani operativi
entro il termine di un mese dalla data della loro
approvazione.
3. La regione compie, entro il termine di tre mesi dalla
data di ricevimento dei piani di cui al comma 2, verifiche sul
rispetto, da parte dei piani territoriali, dei piani
urbanistici e dei piani metropolitani dell'intesa raggiunta in
sede di conferenza territoriale, urbanistica, metropolitana
nonché del rispetto, da parte del piano operativo, delle
previsioni contenute nel piano urbanistico comunale
vigente.
4. Nel caso la regione rilevi il mancato rispetto
dell'intesa di cui al comma 3, invita l'ente locale
interessato a provvedere, entro un termine di tempo
prefissato, alla modifica del piano per garantire il rispetto
dell'intesa medesima, decorso il quale può disporre misure di
salvaguardia, con riferimento alle difformità rilevate. Tali
misure di salvaguardia restano in vigore sino a quando l'ente
locale interessato non abbia provveduto agli adempimenti
richiesti.
Art. 13.
(Partecipazione, osservazioni e opposizioni).
1. Le regioni prevedono le modalità per lo svolgimento di
adeguate iniziative di informazione e consultazione dei
cittadini, di associazioni, di forze economiche e sociali,
nonché di operatori economici, sulle proposte di piano
territoriale provinciale, di piano urbanistico comunale, di
piano metropolitano e di piano operativo, nonché la
possibilità, anche per i privati, di avanzare proposte
pubbliche per la predisposizione del piano operativo
comunale.
2. La consultazione di cui al comma 1, per il piano
territoriale provinciale, il piano urbanistico comunale ed il
piano metropolitano, deve avere luogo e concludersi prima che
la conferenza di cui all'articolo 24 concluda i propri
lavori.
3. La proposta di piano territoriale provinciale, di piano
urbanistico comunale o di piano metropolitano risultante
dall'intesa definita dalla conferenza di cui
all'articolo 24, è pubblicata dall'ente locale competente.
4. Alle proposte di cui al comma 3 possono essere
presentate osservazioni da parte di soggetti pubblici e
privati, con le modalità previste dall'articolo 25.
5. Al piano operativo, adottato dal comune, possono essere
presentate osservazioni da parte di soggetti pubblici e
privati nonché opposizioni da parte di soggetti i cui immobili
sono interessati dal piano operativo medesimo o da altri
soggetti aventi titolo sulla base della normativa vigente, con
le modalità previste dall'articolo 26.
Art. 14.
(Legalità urbanistica).
1. Il comune esercita la vigilanza in materia di legalità
della attività urbanistica ed edilizia.
2. La mancata irrogazione delle sanzioni previste dalle
disposizioni vigenti da parte degli amministratori comporta
responsabilità dei medesimi.
Art. 15.
(Perequazione urbanistica).
1. Gli immobili per i quali il piano operativo dispone la
trasformazione urbanistica nel periodo di tempo della propria
validità sono inclusi, dal piano operativo medesimo, in
comparti urbanistici, con le modalità di cui all'articolo
27.
2. Nei comparti urbanistici sono attribuiti, alla
proprietà conformata dal piano operativo di cui all'articolo
22, quote edificatorie, espresse in metri quadrati o in metri
cubi, e obblighi verso il comune o altri soggetti pubblici
aventi titolo previsti dal piano operativo medesimo.
3. Le quote edificatorie e gli obblighi di cui al comma 2
sono ripartiti tra tutti i proprietari di immobili in modo
proporzionale al valore, accertato dall'ufficio tecnico
erariale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili, dei
beni appartenenti a ciascuno di essi, con le modalità di cui
agli articoli 27 e 28.
Art. 16.
(Vincoli urbanistici).
1. Il piano operativo può individuare immobili da
destinare ad infrastrutture, attrezzature, zone di rispetto,
aree verdi e altre opere pubbliche o di interesse pubblico e,
tra essi, quelli sottoposti a vincolo finalizzato alla
espropriazione.
2. Il piano operativo include altresì gli immobili per i
quali è disposta l'espropriazione, da parte dello Stato o di
altri soggetti pubblici aventi titolo, per la realizzazione di
opere di loro competenza previste dal piano urbanistico
comunale vigente.
3. Il vincolo finalizzato all'espropriazione imposto dal
piano operativo sugli immobili destinati alla realizzazione di
opere pubbliche o di interesse pubblico equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità
delle opere medesime.
4. Il vincolo imposto con le modalità di cui al comma 1 e
finalizzato alla espropriazione ha la durata di cinque anni, e
può essere reiterato una sola volta per la stessa durata. In
tale caso è dovuto al proprietario un indennizzo maggiorato
nella misura e con le modalità previste dall'articolo 17.
5. Il piano operativo quantifica le risorse finanziarie
occorrenti per l'espropriazione degli immobili vincolati dal
piano medesimo, stabilisce i criteri di priorità ed indica in
modo documentato la copertura finanziaria degli oneri
relativi.
6. Il vincolo finalizzato alla espropriazione può essere
apposto esclusivamente su immobili inclusi nel piano
operativo.
Art. 17.
(Esproprio per pubblica utilità).
1. Le procedure di esproprio sono regolate dalle
disposizioni generali in materia di espropriazione per
pubblica utilità. L'acquisizione degli immobili destinati alla
realizzazione di opere pubbliche da parte dello Stato avviene
mediante decreto di esproprio.
2. L'indennità dovuta ai proprietari di immobili
espropriati per ragioni di pubblica utilità è stabilita dalle
leggi statali sulla base del principio dell'equo ristoro per
la perdita del bene espropriato.
3. Il comune, anche su proposta dei proprietari
interessati, può definire, in alternativa alla espropriazione,
forme di compensazione consistenti nella permuta con altri
immobili o con quote edificatorie all'interno di comparti
urbanistici, oppure consistenti nella partecipazione dei
proprietari medesimi alla realizzazione e alla gestione delle
attrezzature e dei servizi pubblici localizzati dal piano
operativo su immobili dagli stessi posseduti.
4. Qualora il vincolo urbanistico disposto dal piano
operativo sia stato reiterato, come previsto dall'articolo 16,
al proprietario è dovuta una indennità aggiuntiva pari ad un
terzo dell'ammontare della indennità fissata per l'esproprio
dell'immobile sottoposto a vincolo.
Art. 18.
(Funzioni dello Stato).
1. Sono riservate allo Stato le seguenti funzioni:
a) indirizzo e coordinamento;
b) legislazione di principio, norme in materia di
regime degli immobili e di espropriazione, sanzioni contro gli
illeciti edilizi ed urbanistici, norme suppletive, esercizio
di poteri sostitutivi;
c) definizione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio;
d) rapporti con gli organismi internazionali e il
coordinamento con l'Unione europea in materia di politiche
urbane e di assetto del territorio;
e) monitoraggio del territorio e dello stato della
pianificazione territoriale ed urbanistica, con la
costituzione, a tale scopo, di un apposito osservatorio
nazionale,
d'intesa con le regioni e gli enti locali;
f) interventi relativi ad opere statali, alla
difesa nazionale, alla sicurezza interna, alla prevenzione da
grandi rischi derivanti da calamità naturali;
g) escavazione del sottosuolo nei limiti e con le
modalità previsti dalle leggi vigenti;
h) promozione di programmi innovativi in ambito
urbano che implichino un intervento da parte di diverse
amministrazioni dello Stato.
2. Sono altresì riservate allo Stato:
a) la tutela dei beni culturali e dell'ambiente,
la difesa del suolo nei limiti e con le modalità previsti
dalle leggi vigenti; l'istituzione di nuove aree naturali
protette nazionali e la modifica di quelle esistenti;
b) l'occupazione d'urgenza, le concessioni e le
autorizzazioni per ricerche archeologiche;
c) l'espropriazione di immobili di interesse
storico e artistico;
d) la salvaguardia di Venezia e della zona
lagunare e il mantenimento del regime idrico lagunare, nei
limiti e con le modalità previsti dalle leggi vigenti.
CAPO II
STRUMENTAZIONE TERRITORIALE
ED URBANISTICA
Art. 19.
(Linee fondamentali dell'assetto
del territorio).
1. Lo Stato definisce le linee fondamentali dell'assetto
del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e
ambientali, alla difesa del suolo, ai rischi derivanti da
calamità naturali, alla articolazione territoriale delle reti
infrastrutturali e delle opere di competenza statale, al
sistema della mobilità, nonché al sistema
delle città e delle aree metropolitane e allo sviluppo delle
aree depresse.
2. Fanno parte integrante delle linee fondamentali di cui
al comma 1, i princìpi e le disposizioni contenute nelle norme
statali vigenti relative al governo del territorio, le
disposizioni dei piani specialistici vigenti, nonché i
programmi pluriennali relativi ad opere pubbliche di
competenza dello Stato.
3. Le regioni, nell'autonomo esercizio delle proprie
funzioni in materia di governo del territorio, provvedono a
comporre e ad aggiornare l'insieme delle disposizioni
fondamentali, ivi incluse quelle contenute nei piani
specialistici, riguardanti l'assetto del territorio di loro
competenza in un quadro di riferimento regionale.
4. Il quadro di riferimento regionale è predisposto e
aggiornato dalle regioni in coerenza con le linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale di cui ai
commi 1 e 2.
Art. 20.
(Piano territoriale provinciale).
1. Il piano territoriale provinciale definisce l'assetto
del territorio della provincia.
2. Il piano territoriale provinciale è coerente con gli
indirizzi e le prescrizioni derivanti dalle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale e dal quadro di
riferimento regionale di cui all'articolo 19.
3. Il piano territoriale provinciale considera la totalità
del territorio provinciale. Esso recepisce, potendo altresì
integrare, le disposizioni vigenti riguardanti la protezione
della natura, la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, la
difesa del suolo, la tutela delle bellezze naturali, la
prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali ed
indica le linee generali per la conservazione, la manutenzione
e la realizzazione degli interventi previsti. Esso indica
inoltre le caratteristiche generali delle infrastrutture,
delle vie di comunicazione
e delle attrezzature di interesse intercomunale e
sovracomunale nonché i criteri generali da utilizzare per la
valutazione dei carichi insediativi ammissibili nel territorio
di competenza.
4. Il piano territoriale provinciale ha durata
indeterminata.
5. Il piano territoriale provinciale è predisposto e
approvato dalla provincia con le modalità di cui agli articoli
24 e 25.
6. I piani specialistici riguardanti il territorio
provinciale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali
protette, e i piani specialistici relativi alla tutela dei
beni culturali e dell'ambiente, alla difesa del suolo ed alla
prevenzione di rischi derivanti da calamità naturali sono
recepiti nel piano territoriale con le modalità previste dalla
presente legge.
7. I piani di settore riguardanti il territorio
provinciale non possono modificare le disposizioni del piano
territoriale vigente.
8. Le regioni promuovono, con riferimento a problemi
aventi carattere interprovinciale o sovraprovinciale, e con
particolare riguardo ai problemi relativi alla difesa del
suolo, specifiche forme di cooperazione tra le province
interessate e le amministrazioni competenti.
Art. 21.
(Piano urbanistico comunale).
1. Il piano urbanistico comunale definisce l'assetto del
territorio del comune.
2. Il piano urbanistico comunale, in coerenza con le
disposizioni del piano territoriale provinciale:
a) considera la totalità del territorio
comunale;
b) definisce gli elementi del territorio soggetti
a tutela o considerati comunque costitutivi, invarianti o
consolidati;
c) fissa gli obiettivi da perseguire in termini di
prestazioni urbane e ambientali, anche con riferimento al
sistema della mobilità, nonché quelli relativi allo sviluppo
delle attività economiche e produttive;
d) determina i fabbisogni insediativi e le
priorità relative alle opere di urbanizzazione;
e) stabilisce le parti del territorio non
suscettibili di trasformazione urbanistica, ivi incluse la
città storica, le zone di urbanizzazione consolidata e le zone
agricole;
f) indica le parti del territorio nelle quali i
piani operativi possono prevedere interventi di trasformazione
urbanistica, distinguendole secondo caratteristiche di
omogeneità, nonché criteri e indicazioni di massima per la
localizzazione delle infrastrutture e della rete delle
principali vie di comunicazione.
3. Il piano urbanistico comunale contiene una specifica
normativa, denominata "normativa tecnica di attuazione",
riguardante la manutenzione del territorio e la manutenzione
urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione
edilizia, il supporto alle attività produttive, la tutela del
paesaggio agrario e il mantenimento e lo sviluppo
dell'attività agricola, la regolamentazione dell'attività
edilizia nonché criteri per la definizione delle funzioni
urbane e delle loro compatibilità.
4. Il piano urbanistico comunale ha durata
indeterminata.
5. Il piano urbanistico comunale è predisposto e approvato
con le modalità di cui agli articoli 24 e 25.
6. I piani specialistici riguardanti il territorio
comunale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali
protette e i piani specialistici relativi alla tutela dei beni
culturali e dell'ambiente, alla difesa del suolo ed alla
prevenzione da rischi derivanti da calamità naturali sono
recepiti nel piano urbanistico con le modalità previste dalla
presente legge.
7. I piani di settore riguardanti il territorio comunale
non possono modificare le disposizioni del piano urbanistico
vigente.
8. Le regioni promuovono, con riferimento a questioni
aventi carattere intercomunale o sovracomunale, specifiche
forme di cooperazione tra i comuni interessati e le
amministrazioni competenti e disciplinano inoltre i casi nei
quali, d'intesa con i comuni interessati, il piano urbanistico
può avere carattere e dimensione intercomunale.
Art. 22.
(Piano operativo).
1. Il piano operativo individua, con riferimento al
territorio comunale e al periodo di tempo della propria
validità, gli immobili da assoggettare a trasformazione
urbanistica, nonché altri immobili da destinare alla
realizzazione di infrastrutture, attrezzature, zone di
rispetto, aree verdi e altre opere pubbliche e di interesse
pubblico.
2. Il piano operativo:
a) raggruppa tutti gli immobili soggetti a
trasformazione urbanistica in comparti urbanistici, con le
modalità previste dall'articolo 27;
b) definisce, all'interno dei singoli comparti
urbanistici, la quantità di immobili da destinare ad
infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia
residenziale pubblica ed altre opere pubbliche o di interesse
pubblico di cui è prevista la cessione al comune o ad altri
soggetti pubblici, nonché le caratteristiche ed il
dimensionamento dei relativi interventi edilizi, e ne può
anche indicare, ove opportuno, la localizzazione all'interno
del comparto;
c) definisce, all'esterno dei comparti
urbanistici, la localizzazione delle ulteriori infrastrutture,
attrezzature, zone di rispetto, aree verdi e delle altre opere
pubbliche o di interesse pubblico, ivi incluse quelle di
competenza dello Stato o di altri soggetti pubblici, e
individua gli immobili sottoposti a vincolo finalizzato
all'espropriazione;
d) quantifica gli oneri finanziari a carico del
comune e di altri soggetti pubblici e ne indica in modo
documentato le fonti di finanziamento.
3. Il piano operativo comunale ha la durata di cinque
anni.
4. Il piano operativo è predisposto e approvato dal comune
con le modalità di cui all'articolo 26.
5. Il comune allega al proprio bilancio annuale di
previsione una relazione sullo stato di attuazione degli
interventi previsti dal piano operativo vigente.
Art. 23.
(Piano metropolitano).
1. La città metropolitana predispone e approva, con le
modalità di cui agli articoli 24 e 25, il piano metropolitano,
il quale sostituisce, a tutti gli effetti, il piano
territoriale provinciale e il piano urbanistico comunale con
riferimento al territorio di competenza della città
metropolitana medesima.
2. I comuni costituenti la città metropolitana adottano e
approvano, con le modalità di cui all'articolo 26, i propri
piani operativi, in coerenza con le disposizioni del piano
metropolitano vigente. L'insieme dei piani operativi di tutti
i comuni appartenenti alla città metropolitana costituisce un
documento denominato "piano operativo metropolitano".
Art. 24.
(Conferenza territoriale, urbanistica,
metropolitana).
1. Il piano territoriale provinciale, il piano urbanistico
comunale ed il piano metropolitano sono adottati dall'ente
locale competente e sottoposti alla valutazione della
conferenza di cui al presente articolo.
2. La conferenza è convocata dall'ente locale proponente
il piano di cui al comma 1.
3. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti titolari
di funzioni relative a piani specialistici, imposizione di
vincoli, tutela e gestione di aree naturali protette, piani di
settore, realizzazione e gestione di infrastrutture, rilascio
di nulla-osta, espressione di pareri, nonché tutti gli altri
soggetti interessati titolari di funzioni relative al governo
del territorio.
4. La conferenza esamina il piano territoriale, il piano
urbanistico ed il piano metropolitano adottato dall'ente
locale competente, ne verifica la coerenza con le disposizioni
vigenti, provvede al coordinamento delle disposizioni
riguardanti il territorio considerato, e si conclude con la
definizione dell'intesa tra i partecipanti con le modalità di
cui al presente articolo.
5. L'intesa della conferenza è definita con il consenso
dell'ente locale proponente.
6. L'intesa non è raggiunta qualora si registri il
dissenso, motivato con riferimento alla violazione di vincoli
o di disposizioni vigenti, da parte delle amministrazioni
titolari di funzioni relative a beni culturali, ambiente,
difesa del suolo, protezione dai rischi derivanti da calamità
naturali. In tale caso, fino a quando si registri il dissenso
delle amministrazioni, i vincoli e le disposizioni vigenti
sulla cui violazione è stato motivato il dissenso medesimo
conservano il valore e gli effetti loro assegnati dalle leggi
statali e regionali.
7. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 l'intesa
della conferenza è definita con le modalità previste dalla
disciplina vigente, in materia di conferenza di servizi, di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
8. L'intesa definita dalla conferenza è vincolante per
tutti i soggetti partecipanti alla conferenza stessa, e tiene
luogo di ogni atto o parere di competenza dei soggetti
medesimi.
9. I piani territoriali, i piani urbanistici ed i piani
metropolitani sono approvati dall'ente locale competente dopo
la definizione dell'intesa della conferenza, con le modalità
di cui all'articolo 25.
10. Le regioni disciplinano, fatto salvo quanto previsto
dal presente articolo, le
modalità di convocazione, di svolgimento nonché i termini
temporali di durata della conferenza. Esse possono inoltre
prevedere, con riferimento al piano urbanistico comunale, che
la conferenza urbanistica si svolga, previa intesa con i
comuni interessati, su base intercomunale.
11. Le conferenze convocate per la valutazione del piano
territoriale provinciale, del piano urbanistico comunale o del
piano metropolitano assumono la denominazione,
rispettivamente, di "conferenza territoriale", "conferenza
urbanistica" e "conferenza metropolitana".
Art. 25.
(Approvazione dei piani territoriali,
urbanistici, metropolitani).
1. La proposta di piano territoriale, di piano urbanistico
o di piano metropolitano, risultante dall'intesa definita
dalla conferenza di cui all'articolo 24, è pubblicata
dall'ente locale competente entro quindici giorni dalla data
di conclusione della conferenza medesima.
2. Alla proposta di piano di cui al comma 1 possono essere
presentate, entro un mese dalla data della sua pubblicazione,
le osservazioni di cui all'articolo 13.
3. L'ente locale competente sottopone alla valutazione
della conferenza le osservazioni presentate, e si esprime
sulle medesime entro tre mesi dalla data di pubblicazione
della proposta di piano di cui al comma 1.
4. L'ente locale competente approva il piano territoriale,
il piano urbanistico o il piano metropolitano entro il
medesimo termine di cui al comma 3, dopo essersi espresso
sulle osservazioni presentate.
5. Il piano territoriale, il piano urbanistico o il piano
metropolitano approvato dall'ente locale competente è
sottoposto a controllo solo nel caso previsto dall'articolo
12.
6. L'aggiornamento o la modifica del piano territoriale,
del piano urbanistico o del piano metropolitano sono
predisposti e approvati con le stesse modalità previste
dalla presente legge per la predisposizione e l'approvazione
dei piani medesimi.
7. Successivamente all'approvazione del piano
territoriale, del piano urbanistico o del piano metropolitano
i poteri statali di integrazione degli elenchi dei beni
ambientali sottoposti a vincolo sono esercitabili solo in
presenza di un fatto sopravvenuto o di una motivata
riconsiderazione dell'interesse pubblico.
8. Qualora, dopo l'approvazione del piano territoriale,
urbanistico o metropolitano sia approvato un nuovo piano
specialistico o ricorrano le circostanze di cui al comma 7,
l'amministrazione competente chiede agli enti locali
interessati la convocazione della conferenza per procedere al
recepimento nei piani medesimi delle nuove disposizioni e dei
nuovi vincoli.
Art. 26.
(Approvazione dei piani operativi).
1. La proposta di piano operativo è adottata dal comune.
Il piano operativo non è sottoposto alla valutazione della
conferenza di cui all'articolo 24.
2. Alla proposta di piano operativo adottata dal comune,
possono essere presentate, entro un mese dalla data della
adozione, le osservazioni e le opposizioni di cui all'articolo
13.
3. Il comune si esprime sulle osservazioni e sulle
opposizioni entro tre mesi dalla data dell'adozione del piano
operativo.
4. Il comune approva il piano operativo entro il termine
di cui al comma 3, dopo essersi espresso sulle osservazioni e
sulle opposizioni presentate.
5. Il piano operativo è sottoposto a controllo solo nel
caso di cui all'articolo 12.
6. Il piano operativo viene aggiornato o modificato con le
stesse modalità previste dalla presente legge per la sua
predisposizione ed approvazione.
7. Il piano operativo non può essere approvato in assenza
di un piano urbanistico comunale vigente, né può modificare il
piano urbanistico vigente. Nel caso in
cui il piano operativo determini comunque l'esigenza di
modifiche al piano urbanistico vigente, la sua approvazione è
possibile solo dopo la modifica del piano urbanistico
medesimo, approvata con le modalità di cui agli articoli
24 e 25.
Art. 27.
(Comparto urbanistico).
1. Il comparto urbanistico è costituito dall'insieme degli
immobili perimetrato a tale scopo dal piano operativo, che ne
indica le possibili trasformazioni urbanistiche ed edilizie,
le tipologie di intervento, le funzioni urbane ammissibili,
l'edificazione complessiva consentita e le quote edificatorie
attribuite ai proprietari di immobili inclusi nel perimetro
del comparto, la quantità e, ove opportuno, anche la
localizzazione, degli immobili da cedere gratuitamente al
comune o ad altri soggetti pubblici per la realizzazione nel
comparto di infrastrutture, attrezzature, aree verdi,
interventi di edilizia residenziale pubblica ed altre opere
pubbliche e di interesse pubblico.
2. Le quote edificatorie attribuite ai proprietari di
immobili inclusi in un comparto urbanistico sono espresse in
metri quadrati o in metri cubi; le stesse quote edificatorie
sono ripartite tra i proprietari in proporzione alla frazione
percentuale, da ciascuno di essi detenuta, del complessivo
valore imponibile, accertato ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili, per l'insieme di tutti gli immobili inclusi
nel perimetro del comparto stesso. Nel caso siano inclusi nel
comparto immobili per i quali non risulti accertato il valore
dell'imponibile relativo alla imposta comunale sugli immobili,
tale valore è determinato dall'ufficio tecnico erariale sulla
base dei valori accertati per altri immobili aventi
caratteristiche analoghe, entro un mese dalla data di
approvazione del piano operativo.
3. Entro un mese dalla data di approvazione del piano
operativo, il comune determina la quantità di quote
edificatorie attribuite
dal piano operativo medesimo ai proprietari di immobili
inclusi in ciascun comparto, nonché gli obblighi a favore del
comune o di altri soggetti pubblici connessi con l'attuazione
del comparto stesso, e ne dà comunicazione ai proprietari
interessati. Le quote edificatorie attribuite ai proprietari
di immobili inclusi in un comparto urbanistico sono
liberamente commerciabili, ma non possono essere trasferite in
altri comparti urbanistici.
4. Ferme restando le quote edificatorie attribuite ai
proprietari di immobili, il piano operativo definisce altresì
le caratteristiche ed il dimensionamento degli interventi
edilizi relativi alla realizzazione, nei comparti urbanistici,
di attrezzature, di interventi di edilizia residenziale
pubblica e di altre opere pubbliche di interesse pubblico.
5. Le regioni definiscono i criteri ed i limiti per la
definizione da parte dei comuni, nei propri piani operativi,
degli interventi di cui al comma 4.
Art. 28.
(Attuazione del comparto urbanistico).
1. Il comparto urbanistico può essere attuato dai
proprietari degli immobili inclusi nel comparto medesimo,
direttamente dal comune, ovvero da società miste, o da altri
soggetti pubblici e privati.
2. Nel caso di attuazione di un comparto urbanistico da
parte di soggetti privati, devono essere preventivamente
ceduti a titolo gratuito al comune o ad altri soggetti
pubblici gli immobili necessari per la realizzazione, nel
comparto, di infrastrutture, attrezzature, aree verdi,
interventi di edilizia residenziale pubblica e di altre opere
pubbliche e di interesse pubblico, nella quantità prevista dal
piano operativo e sulla base delle indicazioni di
localizzazione indicate dal comune.
3. I detentori, singoli o associati, di una quantità
superiore al 50 per cento delle quote edificatorie complessive
attribuite ad un comparto urbanistico, possono procedere
all'attuazione del comparto qualora
si verifichi il rifiuto o l'inerzia dei rimanenti
proprietari. In tale caso, i medesimi soggetti procedono
all'attuazione del comparto, acquisite le quote edificatorie
attribuite ai proprietari che abbiano deciso di non
partecipare all'iniziativa, ed i relativi immobili, mediante
corresponsione del controvalore di cui al comma 6 o, nel caso
di rifiuto, mediante deposito della somma prevista presso la
tesoreria comunale.
4. Nel caso di inerzia o di rifiuto all'attuazione di un
comparto urbanistico da parte di proprietari di immobili
detentori, nel loro insieme, di una quantità superiore al 50
per cento delle quote edificatorie complessive attribuite al
comparto, il comune fissa un termine per l'attuazione del
comparto medesimo, decorso inutilmente il quale lo stesso
comune può decidere di attuare direttamente, anche per mezzo
di una società mista, il comparto urbanistico, acquisendone le
quote edificatorie ed i relativi immobili con le modalità di
cui al comma 6.
5. Qualora il comune decida di non attuare direttamente il
comparto urbanistico secondo quanto previsto dal comma 4, gli
operatori economici possono avanzare specifiche proposte
organizzative e finanziarie per l'attuazione del medesimo
impegnandosi all'acquisizione, con le modalità di cui ai commi
4 e 6, delle quote edificatorie e dei relativi immobili dei
proprietari che rifiutino di partecipare all'iniziativa. Le
proposte sono indirizzate al comune, il quale procede alla
scelta dei soggetti incaricati dell'intervento nel comparto
per mezzo di procedure ad evidenza pubblica.
6. Le acquisizioni delle quote edificatorie e dei relativi
immobili di cui ai commi 3, 4 e 5 avvengono mediante procedura
di esproprio al valore determinato dall'ufficio tecnico
erariale.
Art. 29.
(Standard urbanistici).
1. Le regioni indicano i criteri urbanistici, le
prestazioni minime richieste ed i
parametri, anche pro-capite, per la definizione, da
parte dei piani operativi, delle quantità, delle
caratteristiche, e della localizzazione di attrezzature,
servizi ed aree verdi, sia nei comparti urbanistici sia al di
fuori degli stessi.
2. Nel caso di interventi edilizi relativi ad immobili non
inclusi in comparti urbanistici che comportino modifiche delle
funzioni urbane preesistenti, il comune procede ad una
verifica dell'eventuale fabbisogno aggiuntivo, determinato da
tali modifiche, di immobili per attrezzature, aree verdi ed
altre opere pubbliche e di interesse pubblico, e subordina
l'autorizzazione dei medesimi interventi alla cessione a
titolo gratuito al comune o ad altri soggetti pubblici aventi
titolo, da parte dei soggetti interessati, degli immobili
occorrenti o al versamento a favore del comune, da parte dei
medesimi soggetti, dell'importo determinato dall'ufficio
tecnico erariale per l'acquisizione dei predetti immobili.
3. Le regioni indicano inoltre i casi nei quali, per
determinate attrezzature e servizi, i privati possono
concorrere alla realizzazione e alla gestione degli stessi
secondo modalità disciplinate dalle regioni medesime.
Art. 30.
(Titoli abilitativi alla attività edilizia).
1. I comuni provvedono al rilascio dei titoli abilitativi
all'attività edilizia mediante lo strumento dello sportello
urbanistico di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Le regioni definiscono, nel rispetto delle norme
vigenti relative alla tutela e alla sicurezza del territorio e
degli immobili che lo compongono, la normativa riguardante il
rilascio dei titoli abilitativi all'attività edilizia.
3. Sono in ogni caso subordinati al rilascio di uno
specifico titolo abilitativo all'attività edilizia gli
interventi di trasformazione urbanistica e gli interventi
edilizi che comportano modifiche alle funzioni urbane
preesistenti.
Art. 31.
(Oneri di concessione e oneri di
urbanizzazione).
1. Le regioni indicano i criteri ed i parametri per la
determinazione degli oneri di concessione dovuti dai promotori
di trasformazioni urbanistiche e di iniziative edilizie,
nonché le modalità di pagamento o di esenzione dal pagamento
degli oneri medesimi.
2. Le regioni indicano altresì i criteri e i parametri per
la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria ed i casi nei quali è consentita, in alternativa al
pagamento, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione
da parte dei promotori delle iniziative.
Art. 32.
(Opere dello Stato, delle regioni, delle province e di
altri soggetti pubblici).
1. Lo Stato, le regioni, le province e gli altri soggetti
pubblici aventi titolo predispongono e realizzano le opere di
propria competenza con il metodo della programmazione
pluriennale prevista dalle leggi vigenti. Di tale
programmazione viene data tempestiva comunicazione agli enti
locali interessati.
2. Le opere programmate di cui al comma 1 sono recepite
nei piani territoriali, nei piani urbanistici, nei piani
metropolitani, nonché nei piani operativi, con le modalità di
cui alla presente legge.
3. Nel caso in cui le opere di cui al comma 1 non
risultino già previste nei piani territoriali, nei piani
urbanistici o nei piani metropolitani, l'amministrazione
procedente chiede agli enti locali interessati la convocazione
della conferenza di cui all'articolo 24, ai fini del loro
recepimento nei piani medesimi.
4. Le opere di cui al comma 1 sono recepite nel piano
operativo, su richiesta delle amministrazioni interessate,
qualora la realizzazione delle opere medesime sia programmata
per il periodo di validità dello stesso piano operativo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche per le opere date in concessione dallo
Stato.
CAPO III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 33.
(Testo unico nazionale).
1. Il Governo è delegato ad adottare, con decreto
legislativo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio, per i beni e le attività
culturali e dell'interno, un testo unico nel quale sono
riunite e coordinate le disposizioni statali vigenti in
materia di governo del territorio. Il decreto è emanato, entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e le Commissioni parlamentari competenti.
2. Il testo unico è predisposto sulla base dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) conformità con i princìpi e le disposizioni
della presente legge;
b) competenza dello Stato nella materia oggetto
delle disposizioni contenute nel testo unico;
c) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni
non conformi ai criteri di cui alle lettere a) e
b).
Art. 34.
(Disposizioni attuative e transitorie).
1. Le regioni approvano le norme e adottano i
provvedimenti di propria competenza, definiti dalla presente
legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
legge medesima.
2. I piani territoriali provinciali, come definiti dalla
presente legge, sono predisposti
e approvati dalle province entro due anni dalla data di
entrata in vigore della legge medesima.
3. I piani urbanistici comunali, come definiti dalla
presente legge, sono predisposti e approvati dai comuni entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della legge
medesima.
4. I piani metropolitani, come definiti dalla presente
legge, sono predisposti e approvati dalla città metropolitana
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge
medesima. Nel caso in cui la città metropolitana sia istituita
successivamente alla predetta data, il piano metropolitano è
predisposto e approvato entro il termine di due anni dalla
data dell'istituzione della città metropolitana medesima.
5. Il piano operativo è approvato dal comune entro un anno
dalla data di approvazione, ai sensi della presente legge, del
primo piano urbanistico comunale.
6. I piani specialistici e i piani di settore, comunque
denominati, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, mantengono la loro autonoma validità sino
all'approvazione dei nuovi piani territoriali ed urbanistici
di cui ai commi 2, 3, e 4.
7. In sede di prima attuazione della presente legge, i
proprietari di immobili inclusi in comparti urbanistici dal
primo piano operativo approvato dal comune ai sensi della
presente legge possono chiedere, entro quindici giorni dalla
data di approvazione dello stesso, un nuovo accertamento, da
parte dell'ufficio tecnico erariale, del valore imponibile
relativo alla applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili. L'ufficio tecnico erariale definisce e comunica al
comune, entro il mese successivo, il nuovo accertamento.
8. Nel caso in cui il nuovo accertamento di cui al comma 7
risulti di valore superiore al precedente, le maggiori imposte
comunali sugli immobili conseguenti allo stesso accertamento
sono dovute anche con riferimento ai cinque anni precedenti
alla richiesta di nuovo accertamento da parte del proprietario
interessato.
9. Nel caso previsto dal comma 7, i termini stabiliti
dall'articolo 27 per la determinazione delle quote
edificatorie da parte del comune sono elevati da un mese a due
mesi.
10. Restano in vigore, sino alla data di approvazione da
parte della provincia, del comune o della città metropolitana,
rispettivamente, del primo piano territoriale, del primo piano
urbanistico e del primo piano metropolitano, le norme e le
misure di salvaguardia vigenti per gli strumenti urbanistici
adottati ma non ancora approvati.
Art. 35.
(Imposte immobiliari nei comparti
urbanistici).
1. Le imposte sui trasferimenti immobiliari all'interno di
un comparto urbanistico, finalizzati all'attuazione del
comparto medesimo, si applicano solo alle eventuali
plusvalenze realizzate negli atti di trasferimento e di
cessione a titolo oneroso, purché gli stessi abbiano avuto
luogo dopo l'approvazione del piano operativo e non oltre un
mese dalla data di rilascio, da parte del comune, del titolo
abilitativo alla realizzazione degli interventi previsti nel
comparto stesso.